Art. 9.
L'ammontare della tassa di cui al precedente articolo 6 e' determinato dal consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste con delibera soggetta all'approvazione del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell' articolo 14 della legge 9 luglio 1967, n. 589 .
L'ammontare della tassa di cui al precedente articolo 6 e' determinato dal consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste con delibera soggetta all'approvazione del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell' articolo 14 della legge 9 luglio 1967, n. 589 .