TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 03/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Franca Molinari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa n.996 2024 R.G.L. promossa da
IA OL LI, ammessa al gratuito patrocinio, rappresentata e difesa dall'Avv. GARATTI
CINZIA ANGELA
- RICORRENTE
contro
VITASSISTANCE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.BROCCO ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio aveva riguardava la declaratoria di illegittimità del trasferimento comminato alla ricorrente con ripristino della sede lavorativa usuale e contrattuale. Dal momento che la ricorrente ha dato atto, nel corso del giudizio, di aver rassegnato le dimissioni dalla Vitassistance Srl (DOC. 14), va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le parti non hanno raggiunto un accordo in ordine alla spese di lite. Occorre dunque che il Giudice si pronunci sul punto in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Risulta dal contratto sottoscritto dalle parti che la sede di lavoro della ricorrente era quella di Busto Arsizio,
Via Milazzo n. 19, ma la società si riservava la facoltà di chiedere alla dipendente uno spostamento temporaneo presso la sede di Milano, Via G. Murat n. 60 (cfr. doc. 2).
A causa di un (documentato) calo dell'attività, la società resistente decideva di chiudere la sede di Busto
Arsizio e trasferire la ricorrente presso quella di Milano.
La società comunicava dunque alla ricorrente il trasferimento a Milano a decorrere dal 2 aprile 2024 “causa riorganizzazione aziendale dovuta alla chiusura della sede di provenienza di Busto Arsizio e necessità di integrazione dell'organico nella sede oggetto di trasferimento”, con la precisazione che “l'attuale sede lavorativa di Busto aprirà solamente nelle giornate in cui saranno fissati eventuali appuntamenti con i clienti
e nelle quali Le potrà essere richiesta la presenza”.
A partire dal 2 aprile 2024 la ricorrente si è assentata per malattia. E' inoltre provato il fatto il trasferimento era stato già prospettato alla ricorrente nel 2023.
Le ragioni del trasferimento erano e sono effettive: a partire dal 2 aprile 2024, la sede di Busto Arsizio è chiusa al pubblico, ricevendo soltanto dietro eventuali richieste di appuntamento.
Il trasferimento della ricorrente era dunque legittimo, essendo fondato su una scelta organizzativa comprovata, effettivamente attuata e del tutto ragionevole (ossia la scelta dell'imprenditore, che abbia due sedi locali in territori contigui, Milano e Busto Arsizio, di chiudere la sede più piccola e con andamento negativo, quella di Busto Arsizio, e di accorpare la gestione dei due territori nella sede locale più grande e in crescita, quella di Milano, salvo prevedere l'apertura della sede più piccola per le occasionali attività che richiedessero la presenza in loco).
Quanto all'asserita ritorsività del trasferimento, le deduzioni della ricorrente sono smentite, di per sé, dalla comprovata esistenza della ragione organizzativa di cui si è detto sopra.
Quanto all'asserita presenza di telecamere nascoste dentro i locali della sede di Busto Arsizio, la ricorrente non ha formulato alcuna richiesta specifica (di risarcimento danni ad esempio) e, pertanto, una volta accertata la legittimità dell'impugnato trasferimento per le ragioni sopra indicate, l'indagine su tale circostanza è superflua.
Le spese di lite vanno, in conclusione, poste a carico della parte ricorrente in quanto virtualmente soccombente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Busto Arsizio, 3.2.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Franca Molinari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa n.996 2024 R.G.L. promossa da
IA OL LI, ammessa al gratuito patrocinio, rappresentata e difesa dall'Avv. GARATTI
CINZIA ANGELA
- RICORRENTE
contro
VITASSISTANCE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.BROCCO ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio aveva riguardava la declaratoria di illegittimità del trasferimento comminato alla ricorrente con ripristino della sede lavorativa usuale e contrattuale. Dal momento che la ricorrente ha dato atto, nel corso del giudizio, di aver rassegnato le dimissioni dalla Vitassistance Srl (DOC. 14), va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le parti non hanno raggiunto un accordo in ordine alla spese di lite. Occorre dunque che il Giudice si pronunci sul punto in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Risulta dal contratto sottoscritto dalle parti che la sede di lavoro della ricorrente era quella di Busto Arsizio,
Via Milazzo n. 19, ma la società si riservava la facoltà di chiedere alla dipendente uno spostamento temporaneo presso la sede di Milano, Via G. Murat n. 60 (cfr. doc. 2).
A causa di un (documentato) calo dell'attività, la società resistente decideva di chiudere la sede di Busto
Arsizio e trasferire la ricorrente presso quella di Milano.
La società comunicava dunque alla ricorrente il trasferimento a Milano a decorrere dal 2 aprile 2024 “causa riorganizzazione aziendale dovuta alla chiusura della sede di provenienza di Busto Arsizio e necessità di integrazione dell'organico nella sede oggetto di trasferimento”, con la precisazione che “l'attuale sede lavorativa di Busto aprirà solamente nelle giornate in cui saranno fissati eventuali appuntamenti con i clienti
e nelle quali Le potrà essere richiesta la presenza”.
A partire dal 2 aprile 2024 la ricorrente si è assentata per malattia. E' inoltre provato il fatto il trasferimento era stato già prospettato alla ricorrente nel 2023.
Le ragioni del trasferimento erano e sono effettive: a partire dal 2 aprile 2024, la sede di Busto Arsizio è chiusa al pubblico, ricevendo soltanto dietro eventuali richieste di appuntamento.
Il trasferimento della ricorrente era dunque legittimo, essendo fondato su una scelta organizzativa comprovata, effettivamente attuata e del tutto ragionevole (ossia la scelta dell'imprenditore, che abbia due sedi locali in territori contigui, Milano e Busto Arsizio, di chiudere la sede più piccola e con andamento negativo, quella di Busto Arsizio, e di accorpare la gestione dei due territori nella sede locale più grande e in crescita, quella di Milano, salvo prevedere l'apertura della sede più piccola per le occasionali attività che richiedessero la presenza in loco).
Quanto all'asserita ritorsività del trasferimento, le deduzioni della ricorrente sono smentite, di per sé, dalla comprovata esistenza della ragione organizzativa di cui si è detto sopra.
Quanto all'asserita presenza di telecamere nascoste dentro i locali della sede di Busto Arsizio, la ricorrente non ha formulato alcuna richiesta specifica (di risarcimento danni ad esempio) e, pertanto, una volta accertata la legittimità dell'impugnato trasferimento per le ragioni sopra indicate, l'indagine su tale circostanza è superflua.
Le spese di lite vanno, in conclusione, poste a carico della parte ricorrente in quanto virtualmente soccombente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Busto Arsizio, 3.2.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari