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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/10/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Maria Grazia D'Errico Presidente
- dott. Rita Carosella consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel. ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello, in materia di lavoro, iscritta al n. r.g. 30/2025 promossa da:
, , , rappresentati e difesi dall'Avv. Ennio Parte_1 Parte_2 Parte_3
Cerio, elettivamente domiciliati come in atti
Appellanti
contro:
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato di Campobasso
Appellato
e: in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Appellato- contumace
CAUSA RIASSUNTA DAL CON RI DEPOSITATO Controparte_3
IL 10.3.2025 A SEGUITO DI ANNULLAMENTO CON RINVIO DELLA SENTENZA N 148/18 DISPOSTO
DALLA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO CON ORDINANZA N 31787/2024 DEL 23.10.2024
PUBBLICATA IL 10.12.2024.
pagina 1 di 4 Oggetto: EQUO INDENNIZZO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 148/18, pubblicata in data 30.6.2018, la Corte d'appello di Campobasso, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 12.4.2016 proposto da Parte_1
e (nella qualità di eredi di ) contro Parte_2 Parte_3 Persona_1 CP_2
ha così statuito:
[...] Controparte_3 dichiara che l'infermità da cui era affetto era dipendente da causa di servizio e, Persona_1 conseguentemente, egli aveva diritto all'equo indennizzo nella misura di cui all'VIII categoria della Tabella A ai sensi del DPR n 834 del 30.12.2018;
. condanna la parte appellata costituita alla corresponsione in favore della parte appellante della conseguente provvidenza economica compresi gli arretrati dalla data della domanda al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione;
condanna la parte appellata costituita alla rifusione delle spese di lite del doppio grado liquidate in euro 1.800,00 pone a carico della parte appellata costituita le spese della CTU.
La sentenza risulta pronunciata nei confronti del costituito a mezzo Controparte_3 dell'avvocatura dello Stato e del rimasto contumace in primo e secondo grado. Controparte_2
Nel merito, la sentenza di appello, in riforma del giudizio di primo grado, ha ritenuto sussistente il diritto del defunto all'equo indennizzo e, nonostante gli appellanti avessero chiesto la condanna di Persona_1 entrambe le Amministrazioni convenute (cioè e ha Controparte_3 Controparte_2 condannato la sola parte appellata costituita (vale a dire il solo ) alla Controparte_3 corresponsione della provvidenza economica.
Anche la motivazione indica nell'appellato il soggetto destinatario della Controparte_3 condanna, mentre la sentenza di appello ha omesso di pronunciarsi in merito alla domanda svolta nei confronti del
Controparte_2
Avverso detta sentenza 148/2018 della Corte di Appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione il solo censurando la sentenza per avere ritenuto sussistente la legittimazione Controparte_3 passiva di esso invece di quella del datore di lavoro CP_3 Controparte_2
Gli eredi hanno resistito con controricorso chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Per_1
pagina 2 di 4 La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31787 pubblicata il 10.12.2024, ha accolto il ricorso affermando la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva del datore di lavoro ( e non del Controparte_2 [...]
. Controparte_3
Il ha quindi provveduto alla riassunzione del giudizio di appello. CP_3
Il non si è costituito nemmeno nel giudizio riassunto. Controparte_2
Gli appellanti si sono costituiti con memorie del 9.5.2025 chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione e la conferma della sentenza 148/2018 della Corte di Appello.
********************
Ciò posto, giova premettere che il giudizio di rinvio deve svolgersi nell'osservanza del principio di diritto fissato con la pronuncia di annullamento ed entro i limiti segnati da tale pronuncia, non potendo estendersi a questioni che, pur non esaminate specificamente, costituiscono il presupposto logico/giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha affermato che, rispetto al riconoscimento dell'equo indennizzo in favore degli eredi , non sussiste la legittimazione passiva del in Per_1 Controparte_3 quanto unico legittimato passivo è il datore di lavoro- Controparte_2
L'applicazione di tale principio di diritto comporta che la domanda di pagamento dell'equo indennizzo proposta nei confronti del non può essere accolta, trattandosi di soggetto privo di Controparte_3 legittimazione passiva.
La condanna doveva, invece, essere pronunciata nei confronti del soggetto indicato dalla Controparte_2
Suprema Corte come unico legittimato passivo.
Deve, tuttavia, rilevarsi che una tale pronuncia non è contenuta nella sentenza 148/2018 della Corte di Appello che, espressamente, ha condannato la sola parte costituita, vale a dire il solo , omettendo di pronunciarsi CP_3 sull'appello nei confronti del Controparte_2
Il vizio di omessa pronuncia in appello non ha, però, formato oggetto di ricorso per Cassazione da parte degli appellanti eredi , sicché sul capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda nei confronti del Per_1 si è formato il giudicato interno, di cui va dato atto. Controparte_2
Al contempo, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sede di annullamento con rinvio, l'appello proposto nei confronti del deve essere rigettato con Controparte_3 conferma della sentenza di primo grado.
La vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio nel rapporto tra le parti costituite
Le spese della CTU svolta in appello, che erano state poste, con la sentenza annullata, a carico del
[...]
vanno invece poste a carico degli appellanti. Controparte_3
pagina 3 di 4 Gli appellanti risultano esentati, per requisiti reddituali, dal versamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione disposto con ordinanza n. 31787/24 pubblicata il 10.12.2024, sull' appello avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso del 12.4.2016 proposto con ricorso del 23.6.2016 da , , Parte_1 Parte_3
nei confronti di e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
riassunto dal con ricorso depositato il 10.3.2025
[...] Controparte_3 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia del Controparte_2 da atto del passaggio in giudicato della sentenza del 12.4.2016 del Tribunale di Campobasso nella parte in cui ha rigettato la domanda di equo indennizzo proposta nei confronti del Controparte_2 rigetta l'appello nei confronti del e conferma la sentenza appellata;
Controparte_3 compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio nel rapporto processuale tra appellanti e
[...]
; Controparte_3 nulla per le spese nel rapporto con la parte contumace;
pone le spese della CTU svolta in grado di appello, già liquidate in euro 180,00 oltre accessori, a carico degli appellati in solido;
dà atto che non sussistono le condizioni per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Campobasso, 13.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Maria Grazia D'Errico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Maria Grazia D'Errico Presidente
- dott. Rita Carosella consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel. ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello, in materia di lavoro, iscritta al n. r.g. 30/2025 promossa da:
, , , rappresentati e difesi dall'Avv. Ennio Parte_1 Parte_2 Parte_3
Cerio, elettivamente domiciliati come in atti
Appellanti
contro:
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato di Campobasso
Appellato
e: in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Appellato- contumace
CAUSA RIASSUNTA DAL CON RI DEPOSITATO Controparte_3
IL 10.3.2025 A SEGUITO DI ANNULLAMENTO CON RINVIO DELLA SENTENZA N 148/18 DISPOSTO
DALLA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO CON ORDINANZA N 31787/2024 DEL 23.10.2024
PUBBLICATA IL 10.12.2024.
pagina 1 di 4 Oggetto: EQUO INDENNIZZO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 148/18, pubblicata in data 30.6.2018, la Corte d'appello di Campobasso, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 12.4.2016 proposto da Parte_1
e (nella qualità di eredi di ) contro Parte_2 Parte_3 Persona_1 CP_2
ha così statuito:
[...] Controparte_3 dichiara che l'infermità da cui era affetto era dipendente da causa di servizio e, Persona_1 conseguentemente, egli aveva diritto all'equo indennizzo nella misura di cui all'VIII categoria della Tabella A ai sensi del DPR n 834 del 30.12.2018;
. condanna la parte appellata costituita alla corresponsione in favore della parte appellante della conseguente provvidenza economica compresi gli arretrati dalla data della domanda al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione;
condanna la parte appellata costituita alla rifusione delle spese di lite del doppio grado liquidate in euro 1.800,00 pone a carico della parte appellata costituita le spese della CTU.
La sentenza risulta pronunciata nei confronti del costituito a mezzo Controparte_3 dell'avvocatura dello Stato e del rimasto contumace in primo e secondo grado. Controparte_2
Nel merito, la sentenza di appello, in riforma del giudizio di primo grado, ha ritenuto sussistente il diritto del defunto all'equo indennizzo e, nonostante gli appellanti avessero chiesto la condanna di Persona_1 entrambe le Amministrazioni convenute (cioè e ha Controparte_3 Controparte_2 condannato la sola parte appellata costituita (vale a dire il solo ) alla Controparte_3 corresponsione della provvidenza economica.
Anche la motivazione indica nell'appellato il soggetto destinatario della Controparte_3 condanna, mentre la sentenza di appello ha omesso di pronunciarsi in merito alla domanda svolta nei confronti del
Controparte_2
Avverso detta sentenza 148/2018 della Corte di Appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione il solo censurando la sentenza per avere ritenuto sussistente la legittimazione Controparte_3 passiva di esso invece di quella del datore di lavoro CP_3 Controparte_2
Gli eredi hanno resistito con controricorso chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Per_1
pagina 2 di 4 La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31787 pubblicata il 10.12.2024, ha accolto il ricorso affermando la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva del datore di lavoro ( e non del Controparte_2 [...]
. Controparte_3
Il ha quindi provveduto alla riassunzione del giudizio di appello. CP_3
Il non si è costituito nemmeno nel giudizio riassunto. Controparte_2
Gli appellanti si sono costituiti con memorie del 9.5.2025 chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione e la conferma della sentenza 148/2018 della Corte di Appello.
********************
Ciò posto, giova premettere che il giudizio di rinvio deve svolgersi nell'osservanza del principio di diritto fissato con la pronuncia di annullamento ed entro i limiti segnati da tale pronuncia, non potendo estendersi a questioni che, pur non esaminate specificamente, costituiscono il presupposto logico/giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha affermato che, rispetto al riconoscimento dell'equo indennizzo in favore degli eredi , non sussiste la legittimazione passiva del in Per_1 Controparte_3 quanto unico legittimato passivo è il datore di lavoro- Controparte_2
L'applicazione di tale principio di diritto comporta che la domanda di pagamento dell'equo indennizzo proposta nei confronti del non può essere accolta, trattandosi di soggetto privo di Controparte_3 legittimazione passiva.
La condanna doveva, invece, essere pronunciata nei confronti del soggetto indicato dalla Controparte_2
Suprema Corte come unico legittimato passivo.
Deve, tuttavia, rilevarsi che una tale pronuncia non è contenuta nella sentenza 148/2018 della Corte di Appello che, espressamente, ha condannato la sola parte costituita, vale a dire il solo , omettendo di pronunciarsi CP_3 sull'appello nei confronti del Controparte_2
Il vizio di omessa pronuncia in appello non ha, però, formato oggetto di ricorso per Cassazione da parte degli appellanti eredi , sicché sul capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda nei confronti del Per_1 si è formato il giudicato interno, di cui va dato atto. Controparte_2
Al contempo, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sede di annullamento con rinvio, l'appello proposto nei confronti del deve essere rigettato con Controparte_3 conferma della sentenza di primo grado.
La vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio nel rapporto tra le parti costituite
Le spese della CTU svolta in appello, che erano state poste, con la sentenza annullata, a carico del
[...]
vanno invece poste a carico degli appellanti. Controparte_3
pagina 3 di 4 Gli appellanti risultano esentati, per requisiti reddituali, dal versamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione disposto con ordinanza n. 31787/24 pubblicata il 10.12.2024, sull' appello avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso del 12.4.2016 proposto con ricorso del 23.6.2016 da , , Parte_1 Parte_3
nei confronti di e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
riassunto dal con ricorso depositato il 10.3.2025
[...] Controparte_3 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia del Controparte_2 da atto del passaggio in giudicato della sentenza del 12.4.2016 del Tribunale di Campobasso nella parte in cui ha rigettato la domanda di equo indennizzo proposta nei confronti del Controparte_2 rigetta l'appello nei confronti del e conferma la sentenza appellata;
Controparte_3 compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio nel rapporto processuale tra appellanti e
[...]
; Controparte_3 nulla per le spese nel rapporto con la parte contumace;
pone le spese della CTU svolta in grado di appello, già liquidate in euro 180,00 oltre accessori, a carico degli appellati in solido;
dà atto che non sussistono le condizioni per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Campobasso, 13.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Maria Grazia D'Errico
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