Articolo 1 della Legge 15 novembre 1955, n. 1037
Versione
16 novembre 1955
>
Versione
25 aprile 1956
Art. 1. Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, con le seguenti modificazioni:
All'art. 4, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
(("Il diritto erariale speciale per l'alcole metilico denaturato e' stabilito in lire 1000 per ettanidro.
Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati propilico ed isopropilico e' fissato in lire 1000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria".)) ((1)) L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
"Per gli alcoli da carrube e fichi prodotti prima del 17 settembre 1955, il diritto erariale di cui al secondo comma del precedente art. 3, si applica agli alcoli esistenti alla data del 16 dicembre 1955 nei magazzini o depositi fiduciari in genere nonche' in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione".
All'art. 8, i due primi commi sono sostituiti dal seguente:
"Per gli alcoli prodotti prima del 17 settembre 1955 il diritto erariale speciale si applica nella misura di cui al primo comma dell'art. 4 limitatamente agli alcoli denaturati in detto comma indicati che siano esistenti alla data del 16 dicembre 1955 nei magazzini o depositi fiduciari in genere e agli alcoli puri alla stessa data viaggianti con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione di imposta presso gli stabilimenti autorizzati"; al terzo comma sono soppresse le parole: "all'atto della entrata in vigore del presente decreto,"; in fine sono aggiunte le parole: "alla data del 16 dicembre 1955".
All'art. 10, dopo le parole: "all'acquavite di vinaccia (grappa) ottenuta", sono aggiunte le parole: "a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto".
All'art. 11, dopo le parole: "sull'acquavite di vino che sia prodotta", sono aggiunte le parole: "a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto".
All'art. 12, primo comma, le parole: "fare qualsiasi riferimento", sono sostituite con le altre: "fare riferimento in qualunque modo"; in fine sono aggiunti i seguenti commi:
"Fino a tutto il 29 febbraio 1956 sono consentite la vendita e la detenzione per la vendita di prodotti la cui etichettatura, purche' gia' ammessa alla data del 16 settembre 1955, non sia conforme alle disposizioni del presente articolo.
"Nei confronti dei trasgressori delle norme di cui ai commi precedenti, si applicano le penalita' stabilite dall' art. 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 ".
All'art. 14 sono soppresse le parole: "e le acquaviti naturali"; ed aggiunto il seguente comma: "La suddetta facilitazione per la lavorazione in cauzione dei liquori, si applica anche alle acquaviti".

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 31 marzo 1956, n.286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 30 novembre 1955."
Entrata in vigore il 25 aprile 1956