TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/09/2025, n. 3640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3640 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 52/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
per mandato in atti dall'Avv. ARMETTA ANTONIO GABRIELE;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1
per mandato in atti dall'Avv. PALERMO VINCENZA;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 23/09/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, , in Parte_1
modifica dei provvedimenti del divorzio da CP_1
1 concordate con l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 4.09.2021, ha chiesto di revocare l'assegno di mantenimento previsto a suo carico ed in favore della sig.ra per il CP_1
mantenimento della figlia , stabilendo a carico della Persona_1
controparte l'obbligo di versare un contributo per la figlia in misura non inferiore ad € 300,00, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT e la conferma di ogni altra disposizione stabilita in sede di divorzio.
2. Nel costituirsi in giudizio ha chiesto di modificare le CP_1
condizioni economiche del divorzio stabilendo che nessun assegno di mantenimento dovrà più essere versato dal signor in suo favore, Pt_1
stante il trasferimento della figlia presso l'abitazione paterna, e, nel contempo, che nessun importo dovrà essere corrisposto per il sostentamento di . Per_1
3. All'udienza di comparizione del 23.09.2025 il Giudice Delegato, all'esito dell'audizione delle parti, tenuto conto delle risultanze della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, ai fini di una più sollecita definizione della controversia ha formulato la seguente proposta conciliativa con la: “previsione dell'obbligo a carico della sig.ra
[...]
di versare a un contributo per il mantenimento CP_1 Parte_1
della figlia pari a € 80,00 mensili e ripartizione delle spese Per_1
straordinarie nella misura di 2/3 a carico del ricorrente e di 1/3 a carico della resistente”.
4. Alla medesima udienza entrambe le parti hanno dichiarato di accettare la superiore proposta conciliativa.
5. Le statuizioni del divorzio vanno, dunque, modificate sulla scorta delle superiori condizioni.
6. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., delle modifiche - concordate fra e - delle condizioni dell'accordo di Parte_1 CP_1
divorzio del 04.09.2021, così come riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo, il 24.09.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 52/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
per mandato in atti dall'Avv. ARMETTA ANTONIO GABRIELE;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1
per mandato in atti dall'Avv. PALERMO VINCENZA;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 23/09/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, , in Parte_1
modifica dei provvedimenti del divorzio da CP_1
1 concordate con l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 4.09.2021, ha chiesto di revocare l'assegno di mantenimento previsto a suo carico ed in favore della sig.ra per il CP_1
mantenimento della figlia , stabilendo a carico della Persona_1
controparte l'obbligo di versare un contributo per la figlia in misura non inferiore ad € 300,00, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT e la conferma di ogni altra disposizione stabilita in sede di divorzio.
2. Nel costituirsi in giudizio ha chiesto di modificare le CP_1
condizioni economiche del divorzio stabilendo che nessun assegno di mantenimento dovrà più essere versato dal signor in suo favore, Pt_1
stante il trasferimento della figlia presso l'abitazione paterna, e, nel contempo, che nessun importo dovrà essere corrisposto per il sostentamento di . Per_1
3. All'udienza di comparizione del 23.09.2025 il Giudice Delegato, all'esito dell'audizione delle parti, tenuto conto delle risultanze della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, ai fini di una più sollecita definizione della controversia ha formulato la seguente proposta conciliativa con la: “previsione dell'obbligo a carico della sig.ra
[...]
di versare a un contributo per il mantenimento CP_1 Parte_1
della figlia pari a € 80,00 mensili e ripartizione delle spese Per_1
straordinarie nella misura di 2/3 a carico del ricorrente e di 1/3 a carico della resistente”.
4. Alla medesima udienza entrambe le parti hanno dichiarato di accettare la superiore proposta conciliativa.
5. Le statuizioni del divorzio vanno, dunque, modificate sulla scorta delle superiori condizioni.
6. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., delle modifiche - concordate fra e - delle condizioni dell'accordo di Parte_1 CP_1
divorzio del 04.09.2021, così come riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo, il 24.09.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
3