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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1082 /2024
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 18/03/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 1082/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Elena Albanese, per delega dell'avv. Simone Forte, per parte ricorrente
, l'avv. Patrizia Cianci per delega degli avv.ti Parte_1
Maria Grazia Maida e Manuela Nucera per parte resistente l'avv. Concetta Loredana Alvaro, CP_1 per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente . CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1082/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(P.I.: ), in Parte_1 P.IVA_1
Pag. 1 di 6 persona del suo legale rappresentante pro tempore, (C.F.: Parte_1 C.F._1
), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Milano, Galleria San Babila,
[...]
4/a, presso lo studio dell'avv. Simone Forte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_2
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
E
– (C.F.: Controparte_4
), in persona del per la Calabria in carica pro tempore, dott.ssa P.IVA_4 Controparte_5
, giusta determina del Commissario Straordinario del 5.9.2016, prot. n. 4, Persona_2
elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 60, presso gli avv.ti Maria Grazia
Maida e Amalia Manuela Nucera, dalle quali è rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Dr.ssa , Notaio in Catanzaro, in data 16.4.2024, rep. n. 48247, racc. n. Persona_3
18366;
E
DI REGGIO CALABRIA (CF ), Controparte_6 P.IVA_5
in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato, ex lege, in Reggio Calabria, Via del
Plebiscito, 15, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio, dalla quale è, per legge,rappresentato e difeso
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_6
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Locri, via D. Candida, 6, presso lo studio dell'avv. Giulio Scaglione, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da _8
, responsabile contenzioso Calabria, autorizzato per procura speciale autenticata per atto
[...]
Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023; Persona_4
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 2 di 6 Parte ricorrente chiede, in via preliminare, di dichiarare ammissibile l'opposizione, in ossequio a quanto statuito dall'art. 12, co. 4 bis, D.P.R. n. 602/1973, stante l'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., così come puntualmente provato dal ricorrente;
nel merito, di accertare la legittimità/nullità/inesistenza e comunque la mancata notifica degli atti prodromici contenuti nell'estratto di ruolo oggetto d'impugnazione, poiché nulli e/o inesistenti;
di accertare e dichiarare la nullità dei ruoli per difetto di motivazione in ordine agli interessi applicati;
di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito preteso, nonché l'intervenuta decadenza dal diritto di pretenderlo;
in ogni caso, di dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore costituito.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_2
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare e principale, di accertare e dichiarare la nullità e CP_1
l'inammissibilità del ricorso in opposizione per carenza di interesse ad agire anche ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 26283 del 6/9/2022; In via subordinata, di dichiarare inammissibile il ricorso per violazione degli artt. 24 e 29 D. Lgs. 46/1999, la carenza di legittimazione passiva dell' , ed in ogni caso di rigettare l'opposizione in quanto infondata in CP_1
fatto ed in diritto;
spese e competenze come per legge.
Parte resistente chiede di rigettare Controparte_9
l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.
Parte resistente chiede, con riferimento alle contestazioni Controparte_10
inerenti la notifica degli avvisi di addebito, qualora l'ente creditore ne dimostri la notifica, di rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata;
diversamente di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' con espressa richiesta di manleva nei confronti Controparte_11 dell'ente creditore, affinché soltanto quest'ultimo venga riconosciuto responsabile in favore dell'attore anche ai fini della liquidazione delle spese di giudizio;
con riferimento alle contestazioni inerenti le cartelle, di rigettare la domanda in quanto inammissibile ed infondata;
con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso:
1. Ruolo n. 2018/1655 – Avviso di addebito n. 39420180004268807000, derivante da contributi IVS, per gli anni di contribuzione 2017 e 2018, dell'importo di euro 993,46, mai notificato;
Pag. 3 di 6
2. Ruolo n. 2019/646 – Avviso di addebito n. 39420190001506076000, derivante da contributi
IVS, per gli anni di contribuzione 2017 e 2018, dell'importo di euro 1.989,17, mai notificato;
3. Ruolo n. 2019/1534 – Avviso di addebito n. 39420190003956428000, derivante da contributi IVS, per gli anni di contribuzione 2018 e 2019, dell'importo di euro 1.984,01, mai notificato;
4. Ruolo n. 2023/600 – Avviso di addebito n. 39420230001384292000, derivante da contributi
IVS, per gli anni di contribuzione 2021 e 2022, dell'importo di euro 6.534,85, mai notificato;
5. Ruolo n. 2023/235 – Avviso di addebito n. 09420240005949776000, derivante dal mancato pagamento di crediti , per gli anni di contribuzione 2022 e 2023, dell'importo di euro CP_1
802,58, mai notificato;
6. Ruolo n. 2017/363 – Avviso di addebito n. 39420170000686708000, derivante dal mancato pagamento di contributi IVS, per gli anni di contribuzione 2015 e 2016, dell'importo di euro
1.872,02, mai notificato;
7. Ruolo n. 2017/687 – Avviso di addebito n. 39420170001762672000, derivante dal mancato pagamento di contributi IVS, per l'anno di contribuzione 2016, dell'importo di euro
2.851,09, mai notificato;
8. Ruolo n. 2021/4739 - Cartella di pagamento n. 09420210027644311000, derivante dal mancato pagamento di sanzioni dovute a vario titolo, per l'anno di contribuzione 2019, dell'importo di euro 18.971,40, mai notificato;
tutti conosciuti attraverso l'estratto di ruolo.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto sull'ammissibilità del ricorso in quanto ha regolarmente richiesto di aderire al pubblico bando, avente ad oggetto la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativamente alle seguenti categorie: Servizio di
Marketing, comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato, configurante la partecipazione a una procedura di appalto, richiesta per l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973; ha eccepito la mancata notifica, nullità ed illegittimità dei titoli impugnati;
ha dedotto, astrattamente, sulla prova del contenuto integrale dei titoli e del collegamento tra gli stessi e la relazione di notifica;
ha eccepito la nullità dei ruoli per difetto di motivazione (apparente motivazione), in violazione degli artt. 7 e 17, legge n. 212/2000, dell'art. 3, legge n. 241/1990; dell'art. 41, comma 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, nonché del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione - errata e/o omessa indicazione delle
Pag. 4 di 6 modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori;
intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscritti a ruolo ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si sono costituiti le parti resistenti ed hanno contestato le motivazioni del ricorso e, in particolare, l' e l'Avvocatura dello Stato hanno CP_1
eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 12, comma 4 bis, del
DPR n. 602/1973.
Tale norma prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al D.L.gs n.36/2023”.
Parte ricorrente, in realtà, ha impugnato i ruoli su indicati ed ha assunto di averli conosciuti attraverso l'estratto di ruolo, rilasciato dall' , però non ha eccepito Controparte_12
l'invalidità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito bensì la loro mancata notifica.
La mancata notifica della cartella o dell'avviso di addebito, configurandosi quale inesistenza della notifica, non consente all'iscrizione a ruolo di estendere i suoi effetti nella sfera giuridica dell'obbligato e, pertanto, nessun interesse può avere l'obbligato ad impugnare un atto che non produce nessun effetto nella sua sfera giuridica.
La notifica invalida, se l'invalidità non è eccepita dalla parte interessata, può, invece, produrre effetti nella sfera giuridica dell'obbligato, in quanto una notifica risulta effettuata.
L'azione è, dunque, ammissibile se conforme alla fattispecie astratta voluta dalla norma.
La norma di cui all'art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973, è una norma di carattere processuale, poiché disciplina l'accesso al giudizio, ed è, quindi, di stretta interpretazione, per cui in essa non può farsi rientrare la fattispecie della mancata notifica.
Tale tesi è confermata anche dall'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, laddove, al comma 5, prevede che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
In mancanza di notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, parificato alla cartella di pagamento dall'art. 30 del D.L. n. 78/2010, non è prevista la possibilità di proporre ricorso al giudice.
Il suddetto art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973 ha istituito, dunque, un'azione recuperatoria dell'impugnazione del ruolo ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 nell'ipotesi in cui la notifica risulta invalida.
Sotto altro profilo parte ricorrente non allegato il pregiudizio che le sarebbe derivato dall'iscrizione a ruolo dei contributi, somme aggiuntive, premi e sanzioni, richiamando semplicemente la
Pag. 5 di 6 fattispecie di cui alla lettera a del citato comma 4 bis, dell'art. 12 del DPR n. 602/1973, né ha dimostrato che dall'iscrizione a ruolo poteva derivarle un pregiudizio, poiché ha depositato in atti la domanda di partecipazione al bando con la prova che è stata acquisita da Consip – MEF-, avendo depositato le finestre del sito Consip – MEF, acquistinretepa, riportanti il nominativo della parte ricorrente.
Ciò evidenzia che parte ricorrente ha partecipato al bando senza trovare ostacoli rappresentati dai crediti per cui ha proposto ricorso.
Il bando di gara non è stato depositato agli atti di causa al fine di consentire la verificare dei presupposti per l'accesso alla gara, alla quale, comunque, parte ricorrente ha partecipato.
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Le spese di lite si compensano tra le parti, stante la novità della questione proposta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. dichiara inammissibile il ricorso
2. compensa tra le parti le spese di lite
Palmi, 18 marzo 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 18/03/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 1082/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Elena Albanese, per delega dell'avv. Simone Forte, per parte ricorrente
, l'avv. Patrizia Cianci per delega degli avv.ti Parte_1
Maria Grazia Maida e Manuela Nucera per parte resistente l'avv. Concetta Loredana Alvaro, CP_1 per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente . CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1082/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(P.I.: ), in Parte_1 P.IVA_1
Pag. 1 di 6 persona del suo legale rappresentante pro tempore, (C.F.: Parte_1 C.F._1
), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Milano, Galleria San Babila,
[...]
4/a, presso lo studio dell'avv. Simone Forte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_2
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
E
– (C.F.: Controparte_4
), in persona del per la Calabria in carica pro tempore, dott.ssa P.IVA_4 Controparte_5
, giusta determina del Commissario Straordinario del 5.9.2016, prot. n. 4, Persona_2
elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 60, presso gli avv.ti Maria Grazia
Maida e Amalia Manuela Nucera, dalle quali è rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Dr.ssa , Notaio in Catanzaro, in data 16.4.2024, rep. n. 48247, racc. n. Persona_3
18366;
E
DI REGGIO CALABRIA (CF ), Controparte_6 P.IVA_5
in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato, ex lege, in Reggio Calabria, Via del
Plebiscito, 15, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio, dalla quale è, per legge,rappresentato e difeso
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_6
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Locri, via D. Candida, 6, presso lo studio dell'avv. Giulio Scaglione, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da _8
, responsabile contenzioso Calabria, autorizzato per procura speciale autenticata per atto
[...]
Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023; Persona_4
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 2 di 6 Parte ricorrente chiede, in via preliminare, di dichiarare ammissibile l'opposizione, in ossequio a quanto statuito dall'art. 12, co. 4 bis, D.P.R. n. 602/1973, stante l'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., così come puntualmente provato dal ricorrente;
nel merito, di accertare la legittimità/nullità/inesistenza e comunque la mancata notifica degli atti prodromici contenuti nell'estratto di ruolo oggetto d'impugnazione, poiché nulli e/o inesistenti;
di accertare e dichiarare la nullità dei ruoli per difetto di motivazione in ordine agli interessi applicati;
di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito preteso, nonché l'intervenuta decadenza dal diritto di pretenderlo;
in ogni caso, di dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore costituito.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_2
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare e principale, di accertare e dichiarare la nullità e CP_1
l'inammissibilità del ricorso in opposizione per carenza di interesse ad agire anche ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 26283 del 6/9/2022; In via subordinata, di dichiarare inammissibile il ricorso per violazione degli artt. 24 e 29 D. Lgs. 46/1999, la carenza di legittimazione passiva dell' , ed in ogni caso di rigettare l'opposizione in quanto infondata in CP_1
fatto ed in diritto;
spese e competenze come per legge.
Parte resistente chiede di rigettare Controparte_9
l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.
Parte resistente chiede, con riferimento alle contestazioni Controparte_10
inerenti la notifica degli avvisi di addebito, qualora l'ente creditore ne dimostri la notifica, di rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata;
diversamente di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' con espressa richiesta di manleva nei confronti Controparte_11 dell'ente creditore, affinché soltanto quest'ultimo venga riconosciuto responsabile in favore dell'attore anche ai fini della liquidazione delle spese di giudizio;
con riferimento alle contestazioni inerenti le cartelle, di rigettare la domanda in quanto inammissibile ed infondata;
con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso:
1. Ruolo n. 2018/1655 – Avviso di addebito n. 39420180004268807000, derivante da contributi IVS, per gli anni di contribuzione 2017 e 2018, dell'importo di euro 993,46, mai notificato;
Pag. 3 di 6
2. Ruolo n. 2019/646 – Avviso di addebito n. 39420190001506076000, derivante da contributi
IVS, per gli anni di contribuzione 2017 e 2018, dell'importo di euro 1.989,17, mai notificato;
3. Ruolo n. 2019/1534 – Avviso di addebito n. 39420190003956428000, derivante da contributi IVS, per gli anni di contribuzione 2018 e 2019, dell'importo di euro 1.984,01, mai notificato;
4. Ruolo n. 2023/600 – Avviso di addebito n. 39420230001384292000, derivante da contributi
IVS, per gli anni di contribuzione 2021 e 2022, dell'importo di euro 6.534,85, mai notificato;
5. Ruolo n. 2023/235 – Avviso di addebito n. 09420240005949776000, derivante dal mancato pagamento di crediti , per gli anni di contribuzione 2022 e 2023, dell'importo di euro CP_1
802,58, mai notificato;
6. Ruolo n. 2017/363 – Avviso di addebito n. 39420170000686708000, derivante dal mancato pagamento di contributi IVS, per gli anni di contribuzione 2015 e 2016, dell'importo di euro
1.872,02, mai notificato;
7. Ruolo n. 2017/687 – Avviso di addebito n. 39420170001762672000, derivante dal mancato pagamento di contributi IVS, per l'anno di contribuzione 2016, dell'importo di euro
2.851,09, mai notificato;
8. Ruolo n. 2021/4739 - Cartella di pagamento n. 09420210027644311000, derivante dal mancato pagamento di sanzioni dovute a vario titolo, per l'anno di contribuzione 2019, dell'importo di euro 18.971,40, mai notificato;
tutti conosciuti attraverso l'estratto di ruolo.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto sull'ammissibilità del ricorso in quanto ha regolarmente richiesto di aderire al pubblico bando, avente ad oggetto la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativamente alle seguenti categorie: Servizio di
Marketing, comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato, configurante la partecipazione a una procedura di appalto, richiesta per l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973; ha eccepito la mancata notifica, nullità ed illegittimità dei titoli impugnati;
ha dedotto, astrattamente, sulla prova del contenuto integrale dei titoli e del collegamento tra gli stessi e la relazione di notifica;
ha eccepito la nullità dei ruoli per difetto di motivazione (apparente motivazione), in violazione degli artt. 7 e 17, legge n. 212/2000, dell'art. 3, legge n. 241/1990; dell'art. 41, comma 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, nonché del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione - errata e/o omessa indicazione delle
Pag. 4 di 6 modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori;
intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscritti a ruolo ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si sono costituiti le parti resistenti ed hanno contestato le motivazioni del ricorso e, in particolare, l' e l'Avvocatura dello Stato hanno CP_1
eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 12, comma 4 bis, del
DPR n. 602/1973.
Tale norma prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al D.L.gs n.36/2023”.
Parte ricorrente, in realtà, ha impugnato i ruoli su indicati ed ha assunto di averli conosciuti attraverso l'estratto di ruolo, rilasciato dall' , però non ha eccepito Controparte_12
l'invalidità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito bensì la loro mancata notifica.
La mancata notifica della cartella o dell'avviso di addebito, configurandosi quale inesistenza della notifica, non consente all'iscrizione a ruolo di estendere i suoi effetti nella sfera giuridica dell'obbligato e, pertanto, nessun interesse può avere l'obbligato ad impugnare un atto che non produce nessun effetto nella sua sfera giuridica.
La notifica invalida, se l'invalidità non è eccepita dalla parte interessata, può, invece, produrre effetti nella sfera giuridica dell'obbligato, in quanto una notifica risulta effettuata.
L'azione è, dunque, ammissibile se conforme alla fattispecie astratta voluta dalla norma.
La norma di cui all'art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973, è una norma di carattere processuale, poiché disciplina l'accesso al giudizio, ed è, quindi, di stretta interpretazione, per cui in essa non può farsi rientrare la fattispecie della mancata notifica.
Tale tesi è confermata anche dall'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, laddove, al comma 5, prevede che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
In mancanza di notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, parificato alla cartella di pagamento dall'art. 30 del D.L. n. 78/2010, non è prevista la possibilità di proporre ricorso al giudice.
Il suddetto art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973 ha istituito, dunque, un'azione recuperatoria dell'impugnazione del ruolo ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 nell'ipotesi in cui la notifica risulta invalida.
Sotto altro profilo parte ricorrente non allegato il pregiudizio che le sarebbe derivato dall'iscrizione a ruolo dei contributi, somme aggiuntive, premi e sanzioni, richiamando semplicemente la
Pag. 5 di 6 fattispecie di cui alla lettera a del citato comma 4 bis, dell'art. 12 del DPR n. 602/1973, né ha dimostrato che dall'iscrizione a ruolo poteva derivarle un pregiudizio, poiché ha depositato in atti la domanda di partecipazione al bando con la prova che è stata acquisita da Consip – MEF-, avendo depositato le finestre del sito Consip – MEF, acquistinretepa, riportanti il nominativo della parte ricorrente.
Ciò evidenzia che parte ricorrente ha partecipato al bando senza trovare ostacoli rappresentati dai crediti per cui ha proposto ricorso.
Il bando di gara non è stato depositato agli atti di causa al fine di consentire la verificare dei presupposti per l'accesso alla gara, alla quale, comunque, parte ricorrente ha partecipato.
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Le spese di lite si compensano tra le parti, stante la novità della questione proposta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. dichiara inammissibile il ricorso
2. compensa tra le parti le spese di lite
Palmi, 18 marzo 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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