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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22449 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22449/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. ZENI NICOLETTA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Malta n. 16
e
(c.f. ), con l'avv. ZENI NICOLETTA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Malta n. 16
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 19.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) i figli e vengono affidati congiuntamente Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, che in tal modo conservano entrambi la responsabilità̀ genitoriale ordinaria
e straordinaria e che si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse dei minori e dei loro bisogni al fine di garantirgli un progetto educativo comune e di preservare il loro equilibrio psico fisico, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla prole la crescita più sana e serena possibile;
3) la collocazione prevalente di e sarà presso l'abitazione della Persona_1 Persona_2
madre, presso la quale è già stabilita e fissata la loro residenza sin dal 2021; 4) in considerazione della distanza tra le rispettive residenze, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli e quando questi lo desiderano, compatibilmente Persona_1 Persona_2
con le preminenti esigenze scolastiche, ricreative e/o sportive della prole ed in ogni caso previo avviso ed accordo della madre;
5) il sig. potrà tenere con sé i minori per due settimane anche non consecutive Parte_1
durante il periodo estivo (inteso dal 15 giugno al 10 settembre), da concordare fra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
6) durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé i minori per un due giorni consecutivi alternando di anno in anno i seguenti periodi: il giorno della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale - 31 dicembre e 1gennaio;
7) durante le festività Pasquali il padre potrà tenere con sé i minori alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta;
8) Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli, sino alla loro Parte_1
autosufficienza economica, mediante il versamento in favore della Sig.ra Parte_2 dell'importo mensile di Euro1.100,00 (millecento/00) pari ad Euro 275,00
(duecentosettantacinque/00) per ogni figlio, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi mediante accredito sul conto corrente della madre entro il giorno 30 di ogni mese;
9) previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'esborso effettuato o da effettuarsi, i genitori contribuiranno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole di cui al
Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare. Le predette spese dovranno essere debitamente documentate mediante l'esibizione di fatture o ricevute e ciascun genitore provvederà al rimborso nei confronti dell'altro entro 15 giorni dalla richiesta documentata.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.11.2024, e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Per_ Gragnano (NA) il 4.5.1996, da cui erano nati i figli il 25.2.1999, il 24.3.2006, Per_4 [...]
il 27.8.2012 e il 18.5.2015, premettendo che, dopo la comparizione delle Persona_1 Persona_2
parti in data 30.5.2018 dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel giudizio di separazione giudiziale, il 30.9.2019 veniva pronunciata la separazione dei coniugi e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte. Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2018), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti e dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Gragnano (NA) il 4.5.1996, trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1996, parte II^, serie A, n. 38;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22449/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. ZENI NICOLETTA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Malta n. 16
e
(c.f. ), con l'avv. ZENI NICOLETTA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Malta n. 16
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 19.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) i figli e vengono affidati congiuntamente Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, che in tal modo conservano entrambi la responsabilità̀ genitoriale ordinaria
e straordinaria e che si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse dei minori e dei loro bisogni al fine di garantirgli un progetto educativo comune e di preservare il loro equilibrio psico fisico, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla prole la crescita più sana e serena possibile;
3) la collocazione prevalente di e sarà presso l'abitazione della Persona_1 Persona_2
madre, presso la quale è già stabilita e fissata la loro residenza sin dal 2021; 4) in considerazione della distanza tra le rispettive residenze, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli e quando questi lo desiderano, compatibilmente Persona_1 Persona_2
con le preminenti esigenze scolastiche, ricreative e/o sportive della prole ed in ogni caso previo avviso ed accordo della madre;
5) il sig. potrà tenere con sé i minori per due settimane anche non consecutive Parte_1
durante il periodo estivo (inteso dal 15 giugno al 10 settembre), da concordare fra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
6) durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé i minori per un due giorni consecutivi alternando di anno in anno i seguenti periodi: il giorno della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale - 31 dicembre e 1gennaio;
7) durante le festività Pasquali il padre potrà tenere con sé i minori alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta;
8) Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli, sino alla loro Parte_1
autosufficienza economica, mediante il versamento in favore della Sig.ra Parte_2 dell'importo mensile di Euro1.100,00 (millecento/00) pari ad Euro 275,00
(duecentosettantacinque/00) per ogni figlio, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi mediante accredito sul conto corrente della madre entro il giorno 30 di ogni mese;
9) previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'esborso effettuato o da effettuarsi, i genitori contribuiranno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole di cui al
Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare. Le predette spese dovranno essere debitamente documentate mediante l'esibizione di fatture o ricevute e ciascun genitore provvederà al rimborso nei confronti dell'altro entro 15 giorni dalla richiesta documentata.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.11.2024, e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Per_ Gragnano (NA) il 4.5.1996, da cui erano nati i figli il 25.2.1999, il 24.3.2006, Per_4 [...]
il 27.8.2012 e il 18.5.2015, premettendo che, dopo la comparizione delle Persona_1 Persona_2
parti in data 30.5.2018 dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel giudizio di separazione giudiziale, il 30.9.2019 veniva pronunciata la separazione dei coniugi e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte. Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2018), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti e dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Gragnano (NA) il 4.5.1996, trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1996, parte II^, serie A, n. 38;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.