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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 341/2021
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 341 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021 vertente
T R A
, Parte_1 P.IVA_1
con l'Avv. GIOVANNI TRAPANESE
ATTORE
E
), Controparte_1 C.F._1 CP_2
),
[...] C.F._2 Controparte_3
, tutti con l'Avv. MAURIZIO SCIUTO,
[...] P.IVA_2
), con l'Avv. Controparte_4 C.F._3
ALBERTO SOMMAIO e Controparte_5
), con l'Avv. JACOPO ALLEGRI C.F._4
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: - nel merito, in via principale: accertare e dichiarare
l'inefficacia ex artt. 66 L.F. e 2901 cod.civ. nei confronti della Curatela Fallimentare della : a) dell'atto a rogito del Controparte_6
Notaio del 29 febbraio 2016 n. rep. 25772 n. racc. Persona_1
13901 analiticamente descritto in narrativa (avente ad oggetto la donazione Contro della quota di partecipazione al capitale sociale della RIS. pari Pt_1
al 18,81% dell'intero e della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in
Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via Trieste n. 239, meglio descritta in narrativa); b) dell'atto a rogito del Notaio del 21 giugno Persona_2
2018 n. rep. 144390 n. racc. 27710 analiticamente descritto in narrativa
(avente ad oggetto la permuta della quota di partecipazione al capitale Cont sociale della CRIS. pari al 21,9% dell'intero); c) dell'atto a rogito Pt_1
del Notaio del 15 febbraio 2019 n. rep. 144925 n. racc. Persona_2
28087 analiticamente descritto in narrativa (avente ad oggetto il conferimento nella dei beni Controparte_3
immobili siti in Porto Sant'Elpidio alla Via Collodi n. 50 e al Viale Trieste
n. 239 meglio descritti in narrativa); d) dell'atto a rogito del Notaio del 15 febbraio 2019 n. rep. 144926 n. racc. 28088 Persona_2
analiticamente descritto in narrativa (avente ad oggetto la vendita da
[...]
a dell'abitazione sita in Porto Sant'Elpidio, CP_2 Controparte_5
distinta nel C.F. di detto Comune al foglio 13 part. 408 sub 5), per tutte le ragioni esposte in narrativa, ordinando al competente Direttore dei Registri
Immobiliari di Fermo di trascrivere la relativa sentenza. Con vittoria di spese e competenze di causa”
Per i convenuti , e Controparte_1 _2
: “Voglia codesto Ecc.mo Controparte_3
Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere nel merito tutte le domande proposte dal Parte_2
siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di
[...]
spese di giudizio” Per il convenuto : “disattesa ogni contraria Controparte_4
istanza, eccezione e deduzione: Nel merito: rigettarsi la domanda attorea di revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. relativa all'atto a rogito del Notaio del 29 febbraio 2016 n. rep. 25772 n. racc. 13901 in Persona_1
quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati nelle premesse.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di giudizio.”.
Per la convenuta : “Voglia Codesto Ecc.mo Controparte_5
Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare nel merito tutte le domande proposte dal Fallimento attore Parte_3
), siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria
[...]
di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE R AGIONI DI FATTO E DI
DIR ITTO DELLA DEC ISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
(già , dichiarata Parte_4 Parte_5
fallita con sentenza del Tribunale di Fermo n. 17 del 27 marzo 2019, ha convenuto in giudizio, dinanzi al medesimo Tribunale, i signori
[...]
, , e la CP_1 _2 Controparte_4 Controparte_5
al fine di ottenere la Controparte_3
dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, di una serie di atti dispositivi del patrimonio personale dei convenuti, ai sensi degli artt. 66
l.f. e 2901 c.c. Secondo quanto dedotto dalla parte attrice, tali atti sarebbero stati compiuti in esecuzione di una strategia sistematica e preordinata di spoliazione patrimoniale da parte dei debitori del fallimento e . Controparte_1 _2 L'azione revocatoria è stata indirizzata nei confronti di quattro specifici atti: la donazione, in data 29 febbraio 2016, con cui Controparte_1
trasferiva ai figli e , in comunione e pro CP_4 Controparte_5
Contr indiviso, una partecipazione pari al 18,81% nella ris. nonché la Pt_1
piena proprietà di un immobile commerciale sito in Porto Sant'Elpidio, per un valore dichiarato di € 420.000,00; la permuta del 21 giugno 2018, con cui lo stesso trasferiva alla figlia una Controparte_1 CP_5
partecipazione del 21,9% nella medesima società, riservandosi un diritto di usufrutto decennale, e ricevendo in cambio un usufrutto su quota sociale, cambiali e compensazioni per un valore di € 210.500,00; il conferimento, in data 15 febbraio 2019, mediante cui egli costituiva la conferendovi un compendio immobiliare del valore Controparte_3
dichiarato di € 539.500,00; infine, la vendita, avvenuta sempre il 15 febbraio 2019, con cui trasferiva alla figlia _2 CP_5
un'abitazione sita in Porto Sant'Elpidio.
A fondamento della domanda, la Curatela ha allegato l'esistenza di un credito risarcitorio nei confronti di e , Controparte_1 _2
in quanto ex amministratori della società fallita, per violazioni delle norme in materia di corretta gestione societaria, ed in particolare per avere omesso di porre tempestivamente in liquidazione la società, che – secondo la ricostruzione attorea – risultava già integralmente priva del capitale sociale alla data del 31 dicembre 2014.
Ai fini della quantificazione del danno, è stata richiamata la perizia tecnico-contabile di parte nel quale il perito, facendo applicazione del criterio della differenza dei patrimoni netti previsto dall'art. 2486 c.c., ha determinato in € 4.807.531,00 il danno risarcibile, quale scostamento tra il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2014 e quello registrato alla data del fallimento, il 27 marzo 2019. In base a tale presunto credito, la Curatela ha ritenuto applicabile l'azione revocatoria ordinaria anche in funzione di tutela di un credito eventuale, sostenendo che gli atti impugnati sarebbero stati posti in essere con consapevolezza del pregiudizio arrecato (scientia damni) e, in alcuni casi, con vero e proprio intento fraudolento (consilium fraudis).
Si costituiva in giudizio il quale contestava Controparte_4
l'ammissibilità e la fondatezza della domanda attorea, rilevando l'assenza di un credito attuale al momento della donazione del 29 febbraio 2016,
l'insussistenza di un effettivo depauperamento del patrimonio dei disponenti e, in ogni caso, la mancanza della consapevolezza del danno.
Sottolineava, inoltre, come l'atto impugnato fosse riconducibile a un accordo di sistemazione familiare, culminato nella sua uscita dalla compagine societaria, e pertanto privo di finalità distrattive.
Con articolata comparsa di risposta si costituivano altresì , Controparte_1
e la i quali contestavano integralmente _2 Controparte_3
la ricostruzione operata dalla Curatela. In particolare, eccepivano l'infondatezza della pretesa risarcitoria, mettendo in dubbio l'attendibilità della perizia di parte e lamentando la mancata applicazione dei corretti criteri di determinazione del danno, quali la necessaria riclassificazione dei bilanci secondo criteri liquidatori e la deduzione dei costi di liquidazione. Escludevano, inoltre, di essere stati consapevoli di potenziali azioni risarcitorie al momento del compimento degli atti impugnati, evidenziando come tali atti rispondessero a motivazioni del tutto lecite: accordi familiari nel caso della donazione e della permuta, esigenze di pianificazione patrimoniale nel caso del conferimento, e un semplice trasferimento di un bene gravato da vincoli reali nel caso della vendita. A ulteriore riprova dell'assenza di intenti fraudolenti, veniva sottolineato come la partecipazione detenuta da nella società _2
Contr ris. (pari al 26,76%) non fosse mai stata oggetto di alienazione. Pt_1
Si costituiva infine , beneficiaria di tre degli atti oggetto Controparte_5
di impugnazione, la quale eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria dedotta dalla Curatela, osservando come la responsabilità prospettata fosse fondata unicamente su una presunta tardiva liquidazione della società, e non su specifici comportamenti di mala gestio. Contestava la validità della perizia su cui si fondava la quantificazione del danno e, comunque, evidenziava la propria totale estraneità alla gestione societaria, essendo intervenuta unicamente quale beneficiaria degli atti dispositivi.
Escludeva, pertanto, di potersi considerare partecipe di un disegno fraudolento. Rilevava infine che l'atto di compravendita del 15 febbraio
2019, in cui figurava come acquirente, non era stato neppure prodotto in giudizio, con conseguente impossibilità di verificarne l'eventuale lesività.
All'esito dell'istruttoria orale, svolta mediante l'escussione dei testimoni indicati dalle parti con riferimento ai capitoli ammessi, il giudice, con ordinanza del 7 agosto 2023, dichiarava esaurita la fase istruttoria e fissava l'udienza del 24 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni. In detta udienza, tenutasi in modalità cartolare, le parti provvedevano a precisare le proprie conclusioni. Venivano quindi assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
La domanda revocatoria promossa dalla Curatela del Fallimento
[...]
– già – risulta fondata e deve Parte_1 Parte_5
essere accolta.
Va preliminarmente osservato che il Tribunale di Ancona, nell'ambito di un giudizio promosso ai sensi dell'art. 146 l.f. dal , ha Parte_1
condannato – con sentenza non ancora passata in giudicato – i convenuti e al pagamento, in favore della Controparte_1 _2
procedura, della somma di € 1.258.501,00, oltre interessi. Tale importo rappresenta il danno derivante dalla prosecuzione colposa dell'attività imprenditoriale da parte dei predetti amministratori, nonostante il grave stato di dissesto della società, già riscontrabile a partire dall'esercizio chiuso nel 2014.
Il credito riconosciuto in quella sede, almeno per quanto riguarda il suo fondamento – vale a dire la condotta negligente degli amministratori che ha arrecato danno alla società poi fallita e, per conseguenza, ai creditori sociali – è lo stesso che l'attore assume essere stato pregiudicato dagli atti oggetto della presente azione revocatoria. Ne consegue che è senz'altro integrato il primo presupposto essenziale per l'esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c., vale a dire l'allegazione di un credito non manifestamente insussistente.
Stabilito ciò, il Tribunale ritiene che il suddetto credito risarcitorio abbia iniziato a sorgere a partire dal momento in cui l'attività sociale è stata proseguita dagli amministratori, nonostante la società, avendo integralmente perduto il capitale sociale, avrebbe dovuto essere posta in liquidazione. Tale momento, conformemente alle allegazioni attoree e come accertato dal Tribunale di Ancona, deve collocarsi quantomeno all'inizio dell'esercizio 2015, data a partire dalla quale ha cominciato a maturare il grave pregiudizio economico alla società, poi quantificato in €
1.258.501,00.
Consegue pertanto che tutti gli atti impugnati nella presente sede devono considerarsi successivi – ai fini di cui all'art. 2901 c.c. – al sorgere del credito che si assume essere stato leso. A nulla rileva, in senso contrario, il fatto che, alla data degli atti dispositivi, l'illecito fosse ancora in corso
(con conseguente aggravamento del danno), poiché ciò potrà incidere, eventualmente, sulla quantificazione del credito in relazione ai singoli atti, ma non sulla sua esistenza.
Va peraltro evidenziato che, ad eccezione dell'atto donativo del 2016, tutti gli atti oggetto della presente azione sono stati compiuti o successivamente alla messa in liquidazione della società poi fallita, o comunque in prossimità di tale evento. Di conseguenza, al momento della loro realizzazione, il credito vantato nei confronti dei disponenti coincideva con quello già riconosciuto dal Tribunale di Ancona.
Alla luce di quanto sopra, va ulteriormente osservato che non è necessario, come invece sembrano sostenere i convenuti, che sussista, ai fini della revocatoria, la prova di un disegno fraudolento volto deliberatamente alla dismissione del patrimonio. È invece sufficiente accertare che gli atti dispositivi siano stati compiuti con la consapevolezza di ledere i diritti dei creditori.
È quindi irrilevante stabilire se, ad esempio, l'atto donativo fosse finalizzato a comporre le pretese del figlio degli amministratori;
se la permuta del 2018 mirasse a un passaggio generazionale nella gestione societaria;
o se il conferimento immobiliare nella neocostituita società fosse funzionale a esigenze successorie. Non assume, parimenti, rilievo la deduzione difensiva secondo cui gli amministratori avrebbero continuato a finanziare la società fino a poco prima della liquidazione.
Ciò che rileva, come detto, è unicamente l'accertamento della consapevolezza, al momento del compimento degli atti, di diminuire la garanzia patrimoniale generica dei propri creditori.
Infine, prima di procedere all'esame dei singoli atti impugnati, merita sottolineare come non sia fondata la tesi dei convenuti secondo cui, in quanto unici soci della società danneggiata (circostanza peraltro smentita atteso che vi erano pure altri soci), non avrebbero potuto prevedere l'esistenza di ragioni creditorie personali derivanti da azioni sociali di responsabilità. La società, infatti, è un soggetto giuridico distinto e autonomo rispetto ai singoli soci, anche quando questi coincidano con gli amministratori.
I debitori-disponenti non potevano ignorare la sussistenza della loro responsabilità – e quindi del credito risarcitorio a favore della società – considerata la gravità delle condotte gestorie (successivamente quantificate in un danno superiore al milione di euro) e il fatto che, già in occasione dell'assemblea del 2015 per l'approvazione del bilancio (alla quale partecipò anche la socia ), il socio Controparte_5 [...]
aveva contestato la grave situazione patrimoniale della società, CP_4
riservandosi di promuovere azioni formali nei confronti degli amministratori.
A questo punto, occorre procedere all'analisi dei singoli atti oggetto di impugnazione.
Con l'atto di donazione del 29 febbraio 2016, trasferiva Controparte_1
gratuitamente ai figli e , in comunione e pro CP_4 Controparte_5
Contr indiviso, una partecipazione pari al 18,81% del capitale della CRIS.
– società immobiliare di famiglia – nonché la piena proprietà di un Pt_1
immobile commerciale di rilevante valore, sito in Porto Sant'Elpidio. Non vi è dubbio che tale atto, avente natura tipicamente gratuita, abbia inciso negativamente sulla garanzia patrimoniale generica del disponente, sottraendo beni – immobili e partecipazioni societarie – del valore complessivo di € 420.000,00, con conseguente pregiudizio per i creditori.
Il convenuto ha sostenuto che l'atto sarebbe Controparte_4
riconducibile a un accordo transattivo (sottoscritto anche dalla sorella
) stipulato il 14 ottobre 2015, con il quale egli si Controparte_5
impegnava a rinunciare ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori. Tuttavia, tale circostanza, lungi dall'escludere la revocabilità dell'atto, ne conferma la piena consapevolezza da parte dei disponenti – e dei beneficiari – circa la sussistenza di responsabilità gestorie e dei connessi potenziali crediti risarcitori della società, inevitabilmente pregiudicati dalla sottrazione di beni di valore significativo. In definitiva, si è in presenza di una liberalità perfezionata in un momento in cui il credito risarcitorio verso l'amministratore risultava già insorto: ne discende la revocabilità dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Analogo giudizio di revocabilità deve formularsi in relazione alla permuta del 21 giugno 2018. Con tale atto – posto in essere a meno di un anno dalla dichiarazione di fallimento – il sig. cedeva alla figlia Controparte_1
una partecipazione pari al 21,9% del capitale sociale della CP_5
Contr CRIS. riservandosi in cambio un usufrutto decennale sulla quota Pt_1
maggioritaria intestata alla stessa figlia e ricevendo quale corrispettivo cambiali, crediti compensati e situazioni soggettive di valore incerto, per un controvalore dichiarato di € 210.500,00.
Sebbene formalmente qualificata come permuta, la natura delle prestazioni – parzialmente costituite da cambiali di incerta esigibilità e da crediti la cui effettiva sussistenza non è stata comprovata – e il carattere temporaneo dell'usufrutto ricevuto, riducono sensibilmente il valore effettivo della controprestazione. Si configura, dunque, una diminuzione qualitativa della garanzia patrimoniale, sufficiente a integrare l'eventus damni. Quanto all'elemento soggettivo, deve ritenersi comprovata anche la consapevolezza del pregiudizio da parte della beneficiaria CP_5
, la quale, oltre a essere figlia del disponente, era socia della
[...]
società poi fallita e firmataria dell'accordo del 2015 in cui il fratello rinunciava ad azioni contro gli amministratori. Anche tale atto, pertanto, risulta revocabile.
Ugualmente pregiudizievoli per le ragioni creditorie – e dunque revocabili
– si presentano gli atti dispositivi compiuti in data 15 febbraio 2019 da e , in un contesto temporale di assoluta Controparte_1 _2
prossimità all'apertura della procedura fallimentare, quando il debito risarcitorio degli amministratori poteva ormai ritenersi consolidato nei termini accertati dal Tribunale di Ancona.
In particolare, con il conferimento del proprio intero compendio immobiliare residuo (composto da otto unità ubicate a Porto Sant'Elpidio
e dintorni) nella neocostituita realizzava Controparte_3 Controparte_1
un trasferimento sostanzialmente sottrattivo, che ha determinato l'uscita formale di beni significativi dal proprio patrimonio personale, rendendo assai più difficile – se non del tutto impraticabile – l'aggressione da parte di creditori personali. La collocazione temporale dell'atto appare inoltre particolarmente rilevante: appena otto giorni prima, infatti, era stata notificata alla società istanza di fallimento, e lo stesso , in qualità CP_1
di liquidatore, era pienamente consapevole dell'imminente evoluzione della procedura e delle conseguenze in termini di azioni risarcitorie ex art. 146 l.f. Tale consapevolezza consente di ritenere integrata anche la scientia damni, in capo al disponente.
Considerazioni analoghe valgono per la vendita dell'immobile effettuata, sempre il 15 febbraio 2019, da in favore della figlia _2
. L'operazione prevedeva un pagamento rateale in 41 Controparte_5
mensilità, senza che sia stata fornita prova dell'effettiva esecuzione dei versamenti pattuiti, né dell'esistenza di idonee garanzie. La coincidenza temporale con il conferimento sopra esaminato, il contesto familiare e societario comune e la prossimità alla notifica dell'istanza di fallimento rafforzano la conclusione secondo cui l'atto, sotto il profilo sostanziale, non risulta assistito da una reale controprestazione. Ricorrono, anche in questo caso, sia l'eventus damni, per effetto della sottrazione di un bene suscettibile di esecuzione, sia la scientia damni, in capo a entrambe le parti: aveva infatti ricoperto, fino a pochi mesi prima, _2
cariche gestorie nella società fallita, partecipando alla redazione dei bilanci e alle assemblee;
– come già evidenziato – era Controparte_5
pienamente coinvolta nella realtà familiare e societaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ne deriva che la Curatela ha assolto l'onere probatorio su tutti i presupposti richiesti dalla legge, con riferimento a ciascun atto impugnato: l'esistenza di un credito, ancorché non ancora liquidato;
l'idoneità degli atti a pregiudicarne la soddisfazione
(eventus damni); e la consapevolezza, da parte dei disponenti e degli aventi causa, della situazione debitoria e dell'effetto lesivo. La successione cronologica degli atti, la natura sostanzialmente gratuita o comunque non corrispettiva delle prestazioni, la vicinanza temporale con l'istanza di fallimento, il coinvolgimento familiare e societario dei beneficiari, e la complessiva riconducibilità delle operazioni a una logica di salvaguardia personale del patrimonio rappresentano elementi sintomatici idonei a sorreggere, anche in via presuntiva, la decisione.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve dunque essere accolta integralmente la domanda attorea, con conseguente dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., degli atti di seguito indicati, nei confronti del : Parte_1
1. la donazione del 29 febbraio 2016, con cui ha Controparte_1
trasferito a e la piena proprietà di un CP_4 Controparte_5
immobile sito in Porto Sant'Elpidio e una partecipazione pari al Contr 18,81% del capitale della CRIS. Pt_1
2. la permuta del 21 giugno 2018, con cui ha ceduto alla Controparte_1
figlia una partecipazione pari al 21,9% del capitale della CP_5
stessa società, ricevendone l'usufrutto decennale su altra quota, cambiali e compensazioni;
3. il conferimento del 15 febbraio 2019, mediante cui ha Controparte_1
costituito la società conferendovi l'intero proprio Controparte_3
patrimonio immobiliare residuo;
4. la vendita del 15 febbraio 2019, con cui ha trasferito _2
a un immobile abitativo gravato da ipoteca, in Controparte_5
assenza di prova circa l'effettiva corresponsione del prezzo pattuito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento e con aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti della
[...]
: 1) dell'atto a rogito del Notaio Controparte_8
del 29 febbraio 2016 n. rep. 25772 n. racc. Persona_1
13901; 2) dell'atto a rogito del Notaio del 21 Persona_2
giugno 2018 n. rep. 144390 n. racc. 27710; 3) dell'atto a rogito del Notaio del 15 febbraio 2019 n. rep. 144925 Persona_2
n. racc. 28087; 4) dell'atto a rogito del Notaio Persona_2
del 15 febbraio 2019 n. rep. 144926 n. racc. 28088; 2. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in € 26.795,70 per compensi, € 545, 00 per spese, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
18/04/2025 Il Giudice
Francesco De Perna