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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/09/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 430/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 430/2025 r.g. promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. FRAGASSI Parte_1 C.F._1
LAURA giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. DI RENZO CP_1 C.F._2
IDA giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI: Come in atti. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 7 febbraio 2025 agiva in giudizio nei confronti della coniuge Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, alle CP_1 condizioni indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio celebrato in LU CA (CO) il 5 febbraio 2000 (atto n. 1, parte II, s. A, anno 2000) dalla cui unione nascevano la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
2. La resistente, costituitasi in giudizio, si opponeva alla proposta di separazione avanzata dal ricorrente e in subordine, nell'ipotesi in cui fosse accertata la volontà del medesimo di addivenire alla separazione, si opponeva comunque alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, altresì, che la casa coniugale fosse a lei assegnata o che la proprietà dell'immobile fosse trasferita alla figlia.
3. All'udienza del 25 settembre 2025 il Giudice delegato, attesa l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, tratteneva la causa in decisione quanto allo “status”.
4. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
5. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 25 settembre 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
7 febbraio 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LU CA (CO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 25 settembre 2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 430/2025 r.g. promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. FRAGASSI Parte_1 C.F._1
LAURA giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. DI RENZO CP_1 C.F._2
IDA giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI: Come in atti. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 7 febbraio 2025 agiva in giudizio nei confronti della coniuge Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, alle CP_1 condizioni indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio celebrato in LU CA (CO) il 5 febbraio 2000 (atto n. 1, parte II, s. A, anno 2000) dalla cui unione nascevano la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
2. La resistente, costituitasi in giudizio, si opponeva alla proposta di separazione avanzata dal ricorrente e in subordine, nell'ipotesi in cui fosse accertata la volontà del medesimo di addivenire alla separazione, si opponeva comunque alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, altresì, che la casa coniugale fosse a lei assegnata o che la proprietà dell'immobile fosse trasferita alla figlia.
3. All'udienza del 25 settembre 2025 il Giudice delegato, attesa l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, tratteneva la causa in decisione quanto allo “status”.
4. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
5. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 25 settembre 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
7 febbraio 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LU CA (CO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 25 settembre 2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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