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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/08/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. 2344 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione feriale Civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Marco Bottallo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2344/2025 promossa da:
, (C.F.: ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F.: ), nato in [...], il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...]entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIUNTELLI ELISABETTA TERESA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da istanza di rinuncia agli atti depositata in data 24/07/2025.
Per il P.M.: parere favorevole al ricorso;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Moncalvo in data 15.07.2007, trascritto nel registro atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2007.
Dal matrimonio è nato il figlio in data 24.04.2012. Persona_1
1 Con ricorso depositato il 22/07/2025 i coniugi hanno chiesto congiuntamente e con unico difensore a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
Con decreto del 23.07.2025, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa Ombretta Salvetti, concedeva termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fino al 07.10.2025, invitando le parti a fornire chiarimenti in merito alle ragioni della ritenuta competenza funzionale/territoriale del Tribunale di Asti, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., posto che una delle parti dichiarava di risiedere a ZA M.to (per cui è competente il Tribunale di Alessandria) e l'altra a Milano.
I ricorrenti, in data 24/07/2025, facevano pervenire dichiarazione di rinuncia agli atti, altresì sottoscritta dalle parti.
Ritenuto, ai fini dell'economia processuale, di dover revocare il termine assegnato alle parti al giorno
07/10/2025 per il deposito delle note scritte;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, vista la dichiarazione di rinuncia agli atti a firma del medesimo difensore e delle parti;
visto l'art. 306 c.p.c., revoca il termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fissato al 07/10/2025, dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia agli atti del giudizio.
Spese di lite a carico dei ricorrenti che le hanno anticipate.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 31/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione feriale Civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Marco Bottallo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2344/2025 promossa da:
, (C.F.: ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F.: ), nato in [...], il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...]entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIUNTELLI ELISABETTA TERESA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da istanza di rinuncia agli atti depositata in data 24/07/2025.
Per il P.M.: parere favorevole al ricorso;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Moncalvo in data 15.07.2007, trascritto nel registro atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2007.
Dal matrimonio è nato il figlio in data 24.04.2012. Persona_1
1 Con ricorso depositato il 22/07/2025 i coniugi hanno chiesto congiuntamente e con unico difensore a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
Con decreto del 23.07.2025, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa Ombretta Salvetti, concedeva termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fino al 07.10.2025, invitando le parti a fornire chiarimenti in merito alle ragioni della ritenuta competenza funzionale/territoriale del Tribunale di Asti, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., posto che una delle parti dichiarava di risiedere a ZA M.to (per cui è competente il Tribunale di Alessandria) e l'altra a Milano.
I ricorrenti, in data 24/07/2025, facevano pervenire dichiarazione di rinuncia agli atti, altresì sottoscritta dalle parti.
Ritenuto, ai fini dell'economia processuale, di dover revocare il termine assegnato alle parti al giorno
07/10/2025 per il deposito delle note scritte;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, vista la dichiarazione di rinuncia agli atti a firma del medesimo difensore e delle parti;
visto l'art. 306 c.p.c., revoca il termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fissato al 07/10/2025, dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia agli atti del giudizio.
Spese di lite a carico dei ricorrenti che le hanno anticipate.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 31/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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