Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 5978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5978 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. 16121/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16121/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via Raffaele Libroia n. Parte_1
18, C.F. , elettivamente dom.ta ai fini della presente procedura in C.F._1
Napoli, alla Via Santa Maria di Costantinopoli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Armando
Nigro, , che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2
APPELLANTE
contro società costituita in Gran Bretagna con Controparte_1
sede legale in Londra – Luton – Hangar 89 Luton Airport Bedforshire LU2 9PF (Gran
pagina 1 di 12
e procuratore speciale sig. in forza di procura depositata negli atti del Controparte_2
notaio di Milano in data 5 novembre 2008 Repertorio n. 61216/13535, Per_1
debitamente registrata e depositata nel Registro delle Imprese, rappresentata e difesa dall'avv.to Matteo Castioni del Foro di Verona (C.F. ), giusta C.F._3
procura generale alle liti rilasciata in data 18.05.2020 a rogito del notaio Persona_2
con studio in Gallarate, Corso Sempione n. 9/A, Repertorio n. 18327 - Raccolta
[...]
n. 10798
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16-6-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello notificato in data 2.7.2024 proponeva gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 78/2024 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data
2.1.2024, con la quale veniva accolta parzialmente la domanda proposta da Parte_1
e condannata la al pagamento di euro
[...] Controparte_1
250,00 a titolo di compensazione pecuniaria e compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 12 Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la esponeva quanto Pt_1
segue:
-che l'istante acquistava on-line un biglietto aereo con la compagnia
[...]
, P.IVA , volo EJU4820 delle ore 20,40 Controparte_1 P.IVA_1
Olbia - Napoli Capodichino del 07.08.2022;
-che in data in data 07.08.2022 la si recava presso l'aeroporto di Olbia per Pt_1
įmbarcarsi sul volo EJU4820 delle ore 20,40 da Olbia a Napoli;
-che giunta in aeroporto, durante il check-in, veniva a conoscenza che il volo delle 20,40
era stato cancellato;
-che, a seguito della cancellazione del volo, gli operatori della EASYJET AIRLINE
OMPANY LIMITED comunicavano che non c'erano altri voli con la loro compagnia e che, pertanto, il rientro a Napoli era posticipato al 09.08.2022 con il volo delle 12,05
EJU4822:
-che per il gravissimo disagio patito gli operatori della EASYJET AIRLINE OMPANY
LIMITED non offrivano alcuna assistenza all'istante, che nei due giorni successivi doveva chiedere il piacere ad un'amica di ospitarla per la notte;
-che l'attrice riusciva a partire per Napoli solo in data 09.08.2022 alle ore 12,05 con ben
1 giorno, 15 ore e 25 minuti di ritardo rispetto all'orario prefissato.
Sulla base di tali premesse la chiedeva, previo accertamento della Pt_1
responsabilità contrattuale della compagnia aerea in ordine al disservizio creato in pagina 3 di 12 seguito alla cancellazione del volo EJU4820 del 7.8.2022 da Olbia a Napoli,
condannarsi la stessa al pagamento della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria, cosi come previsto dal Regolamento (CE) N. 261/2004 (artt.6 e 7), nonché
condannarla al risarcimento del danno causato dalla mancata assistenza degli operatori della , da quantificarsi secondo equità e Controparte_1
comunque contenuto nei limiti di € 1.032,00.
Si costituiva la eccependo che la cancellazione del Controparte_3
volo in oggetto era derivante dalla circostanza che l'aeromobile che avrebbe dovuto effettuare il volo sulla tratta Olbia Napoli, in precedenza, operando il volo denominato
EZY4813, aveva subito un considerevole ritardo a causa di gravi condizioni di maltempo subito presso l'aeroporto di Cefalonia, dovendo dirottare il proprio atterraggio prima ad Atene. A suo dire. si trattava di circostanze straordinarie, completamente al di fuori del controllo del vettore e per le quali riteneva di non avere alcuna responsabilità.
Come da normativa comunitaria, il vettore comunicava a parte attrice la possibilità di ottenere la riprotezione con altro volo o il rimborso del biglietto stesso;
inoltre, il vettore provvedeva a rimborsare tempestivamente la delle spese effettuate in occasione Pt_1
della cancellazione del volo per cui è causa. La convenuta concludeva, dunque, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con l'impugnata sentenza il Giudice di primo grado accoglieva solo in parte le domande attoree, condannando la convenuta al pagamento, in favore dell'istante,
della somma di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria e rigettando la pagina 4 di 12 domanda di risarcimento dei danni.
Quanto alle spese, il primo Giudice così statuiva: “La natura delle questioni trattate
e la loro incidenza su posizioni socialmente rilevanti, quali sono quelle vantate dai
consumatori, la peculiarità della vicenda, I'accoglimento solo parziale della domanda
evidenziano la sussistenza di giusti motivi di equità che suggeriscono la compensazione
fra le parti delle spese di giudizio.”
Parte appellante adduceva a motivo di gravame l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite, non avendo il
Giudice di Pace fatto applicazione del principio della soccombenza di cui all'art.91
cpc e non ricorrendo, nel caso di specie, nessuno dei motivi tassativamente previsti dall'art.92 cpc, solo in presenza dei quali può essere operata la compensazione. Nella prospettazione dell'attrice, la sentenza gravata era stata emessa, in punto di spese, in difetto di motivazione, “non essendo il giudice di
prime cure entrato nel merito degli asseriti giusti motivi per compensare le spese di
lite.”.
Chiedeva, quindi, in riforma della impugnata pronuncia, la condanna della appellata “alle spese e competenze di giudizio che si Controparte_4
quantificano in € 278,00 oltre spese generali, IVA e CPA, ed € 43,00 per rimborso del
contributo unificato, con attribuzione all'Avv. Armando Nigro.”
Inoltre, l'appellante deduceva che, nonostante la richiesta più volte effettuata del rimborso del pagamento del contributo unificato versato nel giudizio di I grado, la parte pagina 5 di 12 convenuta non aveva ancora provveduto al versamento dello stesso. Assumeva,
infatti, l'istante che l'onere relativo al pagamento del contributo unificato gravasse,
in ogni caso, sulla parte soccombente e ciò in base a quanto affermato dalla
Suprema Corte nella sentenza n.38943/2021.
Per tali ragioni l'appellante così concludeva:
“1) in riforma della impugnata sentenza accogliere la domanda così come spiegata in
atto introduttivo del giudizio di primo grado;
2) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio di
primo grado che si quantificano in € 278,00 oltre spese generali, IVA e CPA, ed € 43,00
per rimborso del contributo unificato con attribuzione all'Avv. Armando Nigro;
3) condannare la convenuta alle spese e competenze del giudizio di appello con
attribuzione al procuratore anticipatario, Avv. Armando Nigro.”.
In data 14-11-2024 si costituiva in giudizio parte appellata , resistendo al gravame.
In particolare, la stessa evidenziava che la pronuncia impugnata era corretta, posto che ricorreva, nella specie, una ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite, avendo il primo giudice accolto la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo a titolo di compensazione pecuniaria e avendo, invece, respinto la generica domanda di risarcimento dei danni, anch'essa proposta dall'attrice.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
pagina 6 di 12 L'appello proposto appare infondato e, pertanto, va rigettato.
Va premesso che con l'atto di citazione di primo grado evocava Parte_1
in giudizio la al fine di sentirla condannare al pagamento di € 250,00 a CP_1
titolo di compensazione pecuniaria, cosi come previsto dal Regolamento (CE) N.
261/2004, nonché condannarla al risarcimento del danno causato dalla mancata assistenza degli operatori della , da Controparte_1
quantificarsi secondo equità e comunque nei limiti di € 1.032,00.
Pertanto, l'attrice formulava due domande: l'una di condanna al pagamento di euro
250,00 a titolo di compensazione pecuniaria, e l'altra, generica, di condanna al risarcimento dei danni ad essa asseritamente causati dalla mancata assistenza degli operatori della , P.IVA , da Controparte_1 P.IVA_1
quantificarsi secondo equità e comunque nei limiti di € 1.032,00.
Il Giudice di pace accoglieva la prima domanda, ma rigettava la seconda motivando quanto segue: “Sugli obblighi d'informazione ed assistenza, in
ottemperanza a quanto prescritto dal citato Regolamento (CE) n°261/2004, la
convenuta ha provato di aver offerto alla passeggera un nuovo volo e ha provato di aver
rimborsato la istante con € 60,00 quali spese prodotte dalla passeggera in fase di
reclamo on line, circostanza taciuta da parte attrice: questa in particolare non ha
addotto alcun elemento probatorio che giustifichi l'esistenza di un nesso di causalità tra
l'inadempimento ed il presunto danno.”
Ebbene, stante l'accoglimento della domanda di pagamento dell'importo di euro pagina 7 di 12 250,00 e il rigetto della domanda di risarcimento del danno, si configura, nel caso di specie, un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite, giusta quanto disposto dall'art.92 comma 2 cpc.
Si rammenta, infatti, che a norma dell'art.92 comma 2 cpc “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 (in G.U. 1ª s.s.
26/04/2018, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri inter-venti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito,
con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Pertanto, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, le ragioni per il quali il giudice può compensare le spese tra le parti non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n.
132/2014.
La deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi pagina 8 di 12 tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Nella fattispecie in esame ricorre, addirittura, un'ipotesi tipica prevista dalla norma in parola (soccombenza reciproca), in presenza della quale è consentita una deroga alla regola generale della soccombenza.
Giova ricordare che "In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2". (Cassazione
Sez.Unite n.32061/2022).
“Va condiviso il principio secondo il quale in caso di accoglimento parziale della domanda, anche là dove articolata in più capi, il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,
compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte,
nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore pagina 9 di 12 all'eventuale proposta conciliativa (Cass. n. 6540 del 2024; Cass. n. 13212 del 2023; in precedenza v. Cass. n. 26918 del 2018; Cass. n.18207/2024).
De tutto inconferente appare poi, il richiamo operato dall'appellante alla pronuncia della Cassazione n. 38943/2021, posto che i principi affermati dalla Suprema Corte
nella detta sentenza si riferiscono al giudizio amministrativo (si legge nella detta sentenza: “Ciò posto, per completezza e chiarezza espositiva è opportuno ricordare il
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6-bis.1, è stato stabilito che l'onere relativo al
pagamento dei contributi c.d. unificati, nel giudizio amministrativo, "e' dovuto in ogni
caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si
determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che
introducono domande nuove"). In relazione al processo amministrativo vi è, infatti,
una norma espressa, menzionata dalla Corte di Cassazione nella detta pronuncia, ai sensi della quale “L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove” (art.13 comma 6 bis.1 DPR n.115/2002).
L'appello proposto dalla va, dunque, respinto e va confermata la sentenza Pt_1
pagina 10 di 12 impugnata.
Quest'ultima, infatti, appare corretta nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite, essendo stata accolta soltanto una delle due domande formulate dall'attrice.
Le spese del presente grado di appello seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio e introduttiva e nel valore minimo per la fase decisionale,
esauritasi nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc. Non è dovuto il compenso per la fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in grado di appello, così decide:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.78/2024 del Giudice di
Pace di Napoli;
-condanna altresì l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 [...]
le spese del presente grado di appello, che si Controparte_1
liquidano in € 362,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese pagina 11 di 12 generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
-ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Napoli, 16-6-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 12 di 12