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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 818/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da in persona del suo legale rappresentante Parte_1 [...]
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AIRO' Parte_2 C.F._1
VINCENZO PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Ylenia Maria Sola PEC: Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
CORTE DI APPELLO Parte_3
Accogliere il presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata:
Pag. 1 di 7 Previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi richiamati e connessi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento delle domande proposte dall'odierno appellante in prime cure.
· Ritenere e dichiarare il diritto del sig. , nella qualità di rappresentante Parte_2 legale dell'impresa a vedersi riconoscere dal Parte_1 Controparte_1
l'adeguamento del prezzo previsto dall'art. 36, comma 4, lett. f), l.r. n 21/85;
· Per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dell'impresa per i titoli e le causali Parte_1 indicate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di appello, della somma di €
102.058,17, maggiorata di interessi legali e moratori come per legge, di rivalutazione monetaria, oltre interessi sugli interessi che espressamente si richiedono, o al pagamento della maggiore o minore somma che verrà accertata o quantificata in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione monetaria, interessi sugli interessi;
· In subordine - nella ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenga che con il contratto di appalto in oggetto, l'impresa odierna appellante abbia derogato alla revisione dei prezzi - ritenere e dichiarare nulla e priva di efficacia un'asserita pattuizione in deroga all'art.
2, l. 37/1973.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e salvezza di ogni altro diritto.
Per l'appellato
“VOGLIA L'ILL.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE,
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da
[...]
, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa per le Parte_2 Parte_1 ragioni indicate in atto ovvero dichiararla inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
NEL MERITO,
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da
, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa Parte_2 Parte_1
confermando la sentenza n. n. 430/18 R.Sent.resa dal Tribunale di Sciacca, in
[...]
Pag. 2 di 7 composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giorgia Cotroneo, in data
10.10.2018 e depositata in Cancelleria in pari data, resa nel procedimento n. r.g. 902/2017, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore contro il Controparte_1 per i motivi esposti in narrativa e confermare la sentenza impugnata.
- Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15% di entrambi i gradi del giudizio”;
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 430/2018 del 10.10.2018 il Tribunale di Sciacca ha respinto la domanda proposta dalla società diretta ad ottenere la condanna del Parte_1
al pagamento di € 102.058,17 a titolo di revisione prezzi in Controparte_1 relazione all'appalto dei lavori di rifacimento del e l'ha Controparte_2
condannata al pagamento delle spese.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la Parte_1 riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
3. Si è costituito il instando per il rigetto del gravame. Controparte_1
4. Sostituita l'udienza del 5 giugno 2024 ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note contenenti la precisazione delle conclusioni ed il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali.
5. Va disattesa, anzitutto, la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellato in relazione alla previsione di cui all'art.342 cpc.
L'indicazione dei motivi richiesta dall'art.342 cpc, pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, L. 134/2012, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'enunciazione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza: l'atto introduttivo risponde ad entrambi i requisiti perché indica, pur in difetto delle formule sacramentali, che la norma comunque non richiede, le ragioni ed il contenuto della domanda nonché le critiche, in fatto e in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche. La Cassazione ha ribadito che l'art. 342 cpc non esige un progetto
Pag. 3 di 7 alternativo di sentenza, un vacuo formalismo, né alcuna trascrizione della sentenza impugnata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure. (Cass. civ. sez. III,
10916/17).
6. Con l'atto di appello, la società ha premesso: di essere risultata Parte_1
aggiudicataria del bando a licitazione privata per i lavori di ristrutturazione del palazzo comunale 1° stralcio;
che il bando prevedeva che, ai fini dell'affidamento dei lavori successivi, l'amministrazione avrebbe fatto ricorso alla trattativa privata secondo quanto previsto dall'art. 36 lett. f) L.R. 21/85; che, approvato, il progetto per il 2° stralcio, la , dopo una parentesi amministrativa, invitava Parte_1
l'amministrazione comunale alla conclusione del contratto, sussistendo tutte le condizioni previste dall'art. 36 L.R. 21/85 citato, chiedendo che nella determinazione del corrispettivo dovesse tenersi conto dell'approvazione del nuovo prezziario unico regionale;
che il nuovo contratto veniva stipulato in data 23.1.1995, senza la previsione di una variazione prezzi rispetto alla prima aggiudicazione;
che la
[...]
iscriveva apposita riserva nel registro di contabilità, poi confermata all'atto di Pt_1
sottoscrizione del conto finale;
che il Comune non riconosceva alcuna revisione prezzi ritenendo che la società avesse rinunciato alla revisione prezzi.
7. Ciò premesso in fatto, l'appellante si duole del mancato accoglimento della propria domanda, e affida a due motivi il gravame della sentenza.
8. Con il primo critica la sentenza per aver ritenuto che la società avesse rinunciato alla revisione dei prezzi in occasione della stipula del secondo contratto ove non si è fatto alcun riferimento alla rideterminazione del prezzo.
9. Sostiene, in dettaglio, che appena pochi giorni prima della stipula del contratto aveva inviato apposita diffida chiedendo che si procedesse alla stipula con determinazione del corrispettivo tenendo conto della variazione dei prezzi a seguito dell'adozione del prezziario unico regionale e che anche successivamente alla stipula del contratto aveva iscritto apposita riserva nella contabilità. Assume che detti comportamenti siano inequivoca manifestazione di perdurante interesse alla revisione del prezzo e che non siano stati considerati dal primo giudice.
Pag. 4 di 7 10. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione l'art. 2 della legge
37/1973 il quale stabilisce che nei contratti di appalto la facoltà di revisione dei prezzi
è ammessa, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga.
11. Deduce, in particolare, che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo
Giudice, la revisione dei prezzi prevista nella disposizione in parola – pacificamente norma imperativa - è espressamente richiamata proprio dall'art. 36 L.R. 21/1985, di tal che ha errato il primo giudice nel ritenere che la revisione dei prezzi fosse istituto non applicabile alla fattispecie, con la conseguenza che dovrebbe considerarsi nulla una eventuale rinuncia alla revisione prezzi.
12. L'art. 36 della L.R. 21/1985, nel testo ratione temporis vigente, prevede(va) Il ricorso alla trattativa privata è consentito esclusivamente nei seguenti casi: (…) f) quando si tratti di lavori relativi a lotti successivi a quelli inizialmente aggiudicati. (…) Sempre nell' ipotesi di cui alla lett. f del precedente comma l'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale è determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo così determinato si applica un ribasso aggiuntivo rispetto a quello dell' appalto originario, tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell' aumentata quantità dei lavori da eseguire. Tale ribasso aggiuntivo non può comunque essere inferiore al 5 per cento.
13. La norma citata - che consente il ricorso alla trattativa privata in alcune specifiche ipotesi, tra le quali, quando si tratti di lotti successivi a quelli già aggiudicati, come nel caso in esame - ha un evidente carattere eccezionale e di stretta interpretazione (cfr. CGA n. 191/1997, TAR Palermo n. 782/1997) e il riferimento
“alle normative vigenti in materia di revisione prezzi” costituisce il limite massimo entro il quale può essere determinato il prezzo, al lordo del ribasso del 5%.
14. Tanto comporta che la norma richiamata (art. 2 l. 37/1973) dall'appellante non può trovare diretta applicazione all'ipotesi in questione, essendo state le norme sulla revisione prezzi individuate solo quale parametro di riferimento per la determinazione del prezzo.
Pag. 5 di 7 15. Chiarito tale aspetto, va rilevato che gli argomenti dell'appellante a sostegno della propria tesi non riescono a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata.
16. Difatti, in disparte la notazione contenuta nella delibera del Consiglio
Comunale n. 99 del 2.8.1994 secondo la quale l'impresa avrebbe rinunciato alla revisione prezzi, il primo Giudice ha evidenziato che la società ha Parte_1 sottoscritto il contratto senza alcuna eccezione o riserva in ordine alla determinazione del prezzo e l'impresa non ha addotto alcuna giustificazione a un simile comportamento.
17. Il primo Giudice ha, in aggiunta, richiamato la decisione del TAR (adito dalla in sede di impugnazione della delibera di approvazione del conto Parte_1 finale) che così si è espresso: “Delle due l'una: o la pretesa dell'impresa ricorrente si riferisce alla determinazione del corrispettivo contrattuale: ed è inammissibile per avere la stessa parte sottoscritto quelle condizioni contrattuali che nel ricorso contesta come inique ed illegittime.
Diversamente opinando si consentirebbe all'appaltatore di vincolarsi ad impegno negoziale, con la riserva mentale di rimetterne in discussione le condizioni economiche all'atto della liquidazione finale dei compensi.
Oppure, mediante il rinvio alla riserva apposta nel registro di contabilità in data 9 febbraio 1996, la stessa pretesa si riferisce ad una dinamica di esecuzione contrattuale, e la relativa pretesa è inammissibile per difetto di giurisdizione”.
18. Parimenti, le argomentazioni difensive non spiegano sotto quale profilo sia censurabile la sentenza per aver ritenuto che la chiesta rideterminazione del prezzo iniziale dell'appalto non possa costituire oggetto di riserva, essendo tale istituto destinato alle pretese dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori, sicchè legittimamente il non ne ha tenuto conto. CP_1
19. Le considerazioni sopra esposte palesano l'infondatezza dell'appello.
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
21. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento
Pag. 6 di 7 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello averso la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 430/2018 del
10.10.2018 proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante nei confronti del con atto di citazione Controparte_1 notificato il 10.4.2019.
- Condanna in persona del legale rappresentante al Parte_1
pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 5 novembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 818/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da in persona del suo legale rappresentante Parte_1 [...]
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AIRO' Parte_2 C.F._1
VINCENZO PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Ylenia Maria Sola PEC: Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
CORTE DI APPELLO Parte_3
Accogliere il presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata:
Pag. 1 di 7 Previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi richiamati e connessi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento delle domande proposte dall'odierno appellante in prime cure.
· Ritenere e dichiarare il diritto del sig. , nella qualità di rappresentante Parte_2 legale dell'impresa a vedersi riconoscere dal Parte_1 Controparte_1
l'adeguamento del prezzo previsto dall'art. 36, comma 4, lett. f), l.r. n 21/85;
· Per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dell'impresa per i titoli e le causali Parte_1 indicate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di appello, della somma di €
102.058,17, maggiorata di interessi legali e moratori come per legge, di rivalutazione monetaria, oltre interessi sugli interessi che espressamente si richiedono, o al pagamento della maggiore o minore somma che verrà accertata o quantificata in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione monetaria, interessi sugli interessi;
· In subordine - nella ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenga che con il contratto di appalto in oggetto, l'impresa odierna appellante abbia derogato alla revisione dei prezzi - ritenere e dichiarare nulla e priva di efficacia un'asserita pattuizione in deroga all'art.
2, l. 37/1973.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e salvezza di ogni altro diritto.
Per l'appellato
“VOGLIA L'ILL.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE,
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da
[...]
, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa per le Parte_2 Parte_1 ragioni indicate in atto ovvero dichiararla inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
NEL MERITO,
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da
, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa Parte_2 Parte_1
confermando la sentenza n. n. 430/18 R.Sent.resa dal Tribunale di Sciacca, in
[...]
Pag. 2 di 7 composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giorgia Cotroneo, in data
10.10.2018 e depositata in Cancelleria in pari data, resa nel procedimento n. r.g. 902/2017, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore contro il Controparte_1 per i motivi esposti in narrativa e confermare la sentenza impugnata.
- Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15% di entrambi i gradi del giudizio”;
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 430/2018 del 10.10.2018 il Tribunale di Sciacca ha respinto la domanda proposta dalla società diretta ad ottenere la condanna del Parte_1
al pagamento di € 102.058,17 a titolo di revisione prezzi in Controparte_1 relazione all'appalto dei lavori di rifacimento del e l'ha Controparte_2
condannata al pagamento delle spese.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la Parte_1 riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
3. Si è costituito il instando per il rigetto del gravame. Controparte_1
4. Sostituita l'udienza del 5 giugno 2024 ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note contenenti la precisazione delle conclusioni ed il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali.
5. Va disattesa, anzitutto, la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellato in relazione alla previsione di cui all'art.342 cpc.
L'indicazione dei motivi richiesta dall'art.342 cpc, pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, L. 134/2012, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'enunciazione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza: l'atto introduttivo risponde ad entrambi i requisiti perché indica, pur in difetto delle formule sacramentali, che la norma comunque non richiede, le ragioni ed il contenuto della domanda nonché le critiche, in fatto e in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche. La Cassazione ha ribadito che l'art. 342 cpc non esige un progetto
Pag. 3 di 7 alternativo di sentenza, un vacuo formalismo, né alcuna trascrizione della sentenza impugnata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure. (Cass. civ. sez. III,
10916/17).
6. Con l'atto di appello, la società ha premesso: di essere risultata Parte_1
aggiudicataria del bando a licitazione privata per i lavori di ristrutturazione del palazzo comunale 1° stralcio;
che il bando prevedeva che, ai fini dell'affidamento dei lavori successivi, l'amministrazione avrebbe fatto ricorso alla trattativa privata secondo quanto previsto dall'art. 36 lett. f) L.R. 21/85; che, approvato, il progetto per il 2° stralcio, la , dopo una parentesi amministrativa, invitava Parte_1
l'amministrazione comunale alla conclusione del contratto, sussistendo tutte le condizioni previste dall'art. 36 L.R. 21/85 citato, chiedendo che nella determinazione del corrispettivo dovesse tenersi conto dell'approvazione del nuovo prezziario unico regionale;
che il nuovo contratto veniva stipulato in data 23.1.1995, senza la previsione di una variazione prezzi rispetto alla prima aggiudicazione;
che la
[...]
iscriveva apposita riserva nel registro di contabilità, poi confermata all'atto di Pt_1
sottoscrizione del conto finale;
che il Comune non riconosceva alcuna revisione prezzi ritenendo che la società avesse rinunciato alla revisione prezzi.
7. Ciò premesso in fatto, l'appellante si duole del mancato accoglimento della propria domanda, e affida a due motivi il gravame della sentenza.
8. Con il primo critica la sentenza per aver ritenuto che la società avesse rinunciato alla revisione dei prezzi in occasione della stipula del secondo contratto ove non si è fatto alcun riferimento alla rideterminazione del prezzo.
9. Sostiene, in dettaglio, che appena pochi giorni prima della stipula del contratto aveva inviato apposita diffida chiedendo che si procedesse alla stipula con determinazione del corrispettivo tenendo conto della variazione dei prezzi a seguito dell'adozione del prezziario unico regionale e che anche successivamente alla stipula del contratto aveva iscritto apposita riserva nella contabilità. Assume che detti comportamenti siano inequivoca manifestazione di perdurante interesse alla revisione del prezzo e che non siano stati considerati dal primo giudice.
Pag. 4 di 7 10. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione l'art. 2 della legge
37/1973 il quale stabilisce che nei contratti di appalto la facoltà di revisione dei prezzi
è ammessa, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga.
11. Deduce, in particolare, che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo
Giudice, la revisione dei prezzi prevista nella disposizione in parola – pacificamente norma imperativa - è espressamente richiamata proprio dall'art. 36 L.R. 21/1985, di tal che ha errato il primo giudice nel ritenere che la revisione dei prezzi fosse istituto non applicabile alla fattispecie, con la conseguenza che dovrebbe considerarsi nulla una eventuale rinuncia alla revisione prezzi.
12. L'art. 36 della L.R. 21/1985, nel testo ratione temporis vigente, prevede(va) Il ricorso alla trattativa privata è consentito esclusivamente nei seguenti casi: (…) f) quando si tratti di lavori relativi a lotti successivi a quelli inizialmente aggiudicati. (…) Sempre nell' ipotesi di cui alla lett. f del precedente comma l'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale è determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo così determinato si applica un ribasso aggiuntivo rispetto a quello dell' appalto originario, tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell' aumentata quantità dei lavori da eseguire. Tale ribasso aggiuntivo non può comunque essere inferiore al 5 per cento.
13. La norma citata - che consente il ricorso alla trattativa privata in alcune specifiche ipotesi, tra le quali, quando si tratti di lotti successivi a quelli già aggiudicati, come nel caso in esame - ha un evidente carattere eccezionale e di stretta interpretazione (cfr. CGA n. 191/1997, TAR Palermo n. 782/1997) e il riferimento
“alle normative vigenti in materia di revisione prezzi” costituisce il limite massimo entro il quale può essere determinato il prezzo, al lordo del ribasso del 5%.
14. Tanto comporta che la norma richiamata (art. 2 l. 37/1973) dall'appellante non può trovare diretta applicazione all'ipotesi in questione, essendo state le norme sulla revisione prezzi individuate solo quale parametro di riferimento per la determinazione del prezzo.
Pag. 5 di 7 15. Chiarito tale aspetto, va rilevato che gli argomenti dell'appellante a sostegno della propria tesi non riescono a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata.
16. Difatti, in disparte la notazione contenuta nella delibera del Consiglio
Comunale n. 99 del 2.8.1994 secondo la quale l'impresa avrebbe rinunciato alla revisione prezzi, il primo Giudice ha evidenziato che la società ha Parte_1 sottoscritto il contratto senza alcuna eccezione o riserva in ordine alla determinazione del prezzo e l'impresa non ha addotto alcuna giustificazione a un simile comportamento.
17. Il primo Giudice ha, in aggiunta, richiamato la decisione del TAR (adito dalla in sede di impugnazione della delibera di approvazione del conto Parte_1 finale) che così si è espresso: “Delle due l'una: o la pretesa dell'impresa ricorrente si riferisce alla determinazione del corrispettivo contrattuale: ed è inammissibile per avere la stessa parte sottoscritto quelle condizioni contrattuali che nel ricorso contesta come inique ed illegittime.
Diversamente opinando si consentirebbe all'appaltatore di vincolarsi ad impegno negoziale, con la riserva mentale di rimetterne in discussione le condizioni economiche all'atto della liquidazione finale dei compensi.
Oppure, mediante il rinvio alla riserva apposta nel registro di contabilità in data 9 febbraio 1996, la stessa pretesa si riferisce ad una dinamica di esecuzione contrattuale, e la relativa pretesa è inammissibile per difetto di giurisdizione”.
18. Parimenti, le argomentazioni difensive non spiegano sotto quale profilo sia censurabile la sentenza per aver ritenuto che la chiesta rideterminazione del prezzo iniziale dell'appalto non possa costituire oggetto di riserva, essendo tale istituto destinato alle pretese dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori, sicchè legittimamente il non ne ha tenuto conto. CP_1
19. Le considerazioni sopra esposte palesano l'infondatezza dell'appello.
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
21. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento
Pag. 6 di 7 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello averso la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 430/2018 del
10.10.2018 proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante nei confronti del con atto di citazione Controparte_1 notificato il 10.4.2019.
- Condanna in persona del legale rappresentante al Parte_1
pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 5 novembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 7 di 7