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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2754 del RGAC dell'anno 2020 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale, vertente
TRA
(CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Emiliano Palladino e dall'Avv. Erica Ferrini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Pontedera (PI), via Salvo D'Acquisto, n. 42;
ATTORE
E
in persona del Presidente pro tempore della Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Ciari ed elettivamente CP_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ornella Aglioti, sito in Pisa (PI), via Santa Marta, n. 57;
in persona del Sindaco pro Parte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizia Romoli, presso il cui studio in Pisa (PI), via del Chiassatello n. 4, elettivamente domicilia;
CONVENUTI
, in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Antonio Vasco Cariello, presso il cui studio in Pisa (PI), piazza Cairoli, n. 12, elettivamente domicilia;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI All'udienza del 18.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con ordinanza del 14.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato in data 3.08.2020 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
e il per sentire
[...] Parte_2 accertare la responsabilità delle stesse per il sinistro occorso alla propria autovettura a causa dell'impatto con un animale selvatico e, di conseguenza, condannare le stesse al pagamento della somma di € 6.100,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno. In particolare, per quanto d' interesse, deduceva che:
- in data 24.11.2019, figlio dell'attore, si trovava alla guida Persona_1 dell'auto del padre in località Siberia, Via Siberia, all'altezza del civico n. 2, allorquando un cinghiale, proveniente dal bosco adiacente la strada, irrompeva improvvisamente sulla carreggiata e colpiva la parte anteriore del veicolo, terminando poi la propria corsa in un terreno posto a lato della strada, ove decedeva;
- nel punto di investimento dell'animale non risultavano cartelli di pericolo che segnalassero l'attraversamento di animali;
- l'autovettura del a causa dell'urto, riportava ingenti danni, Pt_1 quantificati in € 6.100,22;
- al fine di ottenere il risarcimento del danno, l'odierno attore rivolgeva una formale richiesta sia al essendo il Parte_2 tratto di strada ove è avvenuto il sinistro di competenza dello stesso, sia alla in qualità di ente dotato del potere di gestione della Controparte_1 fauna selvatica, ma tali richieste rimanevano prive di riscontro. 2. Con comparsa depositata in data 18.11.2020, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, non essendo la stessa deputata alla gestione del territorio e della strada in cui si sarebbe verificato l'incidente. Nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto dalla parte attrice, perché infondato in fatto e in diritto, deducendo che non erano state allegate e provate omissioni di cui la potesse essere chiamata a rispondere, né l'elemento soggettivo della CP_1 colpa, né il nesso di causalità tra asserita omissione ed evento dannoso. Veniva, altresì, contestata la quantificazione del danno asseritamente subito dall'attore. 3. Con comparsa depositata in data 19.11.2020, si costituiva in giudizio il
, eccependo, in via preliminare, il Parte_2 proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo esso la titolarità dei poteri di gestione e protezione della fauna selvatica. Nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto dalla parte attrice, evidenziando come l'episodio denunciato dall'attore fosse stato il primo ed unico ad essersi verificato sulla strada indicata, con conseguente impossibilità, per l'ente, di prevederne la verificazione. Chiedeva, infine, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per essere dalla stessa CP_3 garantita. 4. Stante la chiamata in causa del terzo, con comparsa depositata in data 7.04.2021 si costituiva in giudizio , aderendo alle difese del CP_3 [...]
e chiedendo il rigetto di tutte le pretese attoree nei suoi Parte_2 confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto. 5. Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita disponendo una CTU, affinché quantificasse i danni subiti dall'attore in occasione del sinistro. Depositata la relazione finale, a firma dell'Ing. Per_2
in data 19.07.2022, il giudice istruttore fissava udienza di precisazione
[...] delle conclusioni al 18.10.2024. A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il mutato giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 6. In via preliminare, devono essere rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti convenute. 6.1. L'art. 2052 c.c. pone la responsabilità per i danni cagionati dall'animale a carico del proprietario dello stesso. Nel caso di danni cagionati dalla fauna selvatica, la giurisprudenza consolidata, in attuazione del criterio di imputazione fondato sulla proprietà dell'animale, pone la responsabilità risarcitoria a carico della Pubblica amministrazione (cfr. in tal senso Cass. civ. 16550/2022 e Cass. civ. 4373/2016). Più nel dettaglio, l'ente responsabile va individuato nella Invero, visto CP_1
l'art. 1, comma 3 della l. 157/1992, che affida alle Regioni il potere di emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica, e tenuto conto delle recenti prese di posizione della Suprema Corte, cui questo giudice ritiene di aderire, “la legittimazione passiva spetta alla in quanto titolare di competenza CP_1 normativa in materia di patrimonio faunistico nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica” (ex multis, Cass. civ. n. 7969/2020; Cass. civ. n. 12113/2020 e Cass. civ. n. 8206/2021). 6.2. Deve, del pari, ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Per giurisprudenza Parte_2 consolidata, grava sulla Pubblica amministrazione la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. anche in relazione alle strade la cui gestione è affidata agli enti pubblici. Nel caso di specie, non è contestato tra le parti che la via Siberia, ove è avvenuto il sinistro, sia affidata alla gestione del Pt_2 convenuto. In sostanza, devono essere rigettate entrambe le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva, potendo affermarsi, in astratto, la responsabilità, da un lato, della per la custodia della fauna selvatica, dall'altro, Controparte_1 del per la manutenzione della strada. Parte_2
7. Nel merito, la domanda attorea di accertamento della responsabilità delle parti convenute e di conseguente condanna al risarcimento del danno è fondata e merita accoglimento. 7.1. In punto di an debeatur, risulta non contestata – oltreché provata mediante le allegazioni documentali – la dinamica del sinistro. L'annotazione di servizio dei Carabinieri del 24.11.2019 versata in atti (doc. 1 allegato all'atto di citazione) impone di ritenere provato che il sinistro si è verificato mentre il figlio dell'odierno attore transitava in via Siberia, perché un cinghiale attraversava la strada e il guidatore non poteva fare a meno di evitarlo, colpendolo con la parte anteriore dell'autovettura di proprietà del padre. Deve, pertanto, ritenersi acclarata la presenza dell'animale selvatico sulla carreggiata, il suo attraversamento della stessa e l'impatto con l'autovettura del avendo i Pt_1
Carabinieri, al momento del loro intervento, rinvenuto l'animale agonizzante nel terreno adiacente alla strada. 7.2. La responsabilità per il sinistro così accertato deve essere posta, anzitutto, a carico della convenuta ex art. 2052 c.c. Controparte_1
Sul punto, la giurisprudenza unanime qualifica l'art. 2052 c.c. come ipotesi di responsabilità oggettiva. Pertanto, l'onere probatorio sotteso alla norma in questione va inteso nel senso che “in materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di c ui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito
[…]. Spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando CP_1 che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (Cass. civ. ord. n. 13848/2020). Per il tramite delle produzioni documentali, parte attrice ha assolto l'onere probatorio relativo alla condotta dell'animale e al nesso eziologico tra di essa e il danno occorso al veicolo (nell'annotazione di servizio dei Carabinieri si legge che “il paraurti anteriore risultava danneggiato e con evidenti tracce di peli dell'animale, rimaste incastrate nella ruota anteriore sinistra”). La invece, non ha fornito la prova liberatoria del caso Controparte_1 fortuito. Non è decisiva, a tal fine, l'affermazione della convenuta CP_1 secondo cui la strada in cui è avvenuto il sinistro non è compresa tra
[...] le strade toscane con più elevato tasso di incidenti causati dalla presenza di fauna selvatica. L'omessa previsione o prevedibilità dell'evento, infatti, non rappresenta una circostanza eccezionale o imprevedibile, tale da porsi del tutto al di fuori della sfera di controllo dell'ente regionale. 7.3. La responsabilità per il sinistro deve essere posta, altresì, in via solidale, a carico del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_2
Sul punto, la giurisprudenza unanime qualifica anche l'art. 2051 c.c. come ipotesi di responsabilità oggettiva. Per quanto già esposto, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere di provare il danno-evento e il nesso di causalità con la cosa in custodia, mentre il convenuto non ha fornito Pt_2 la prova liberatoria del caso fortuito. In relazione al dovere di custodia delle strade, che grava sugli enti pubblici, è stato affermato che essa “si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodit a” (Cass. civ., ord. n. 1725/2019). Nel caso di specie, l'attività preventiva sarebbe dovuta consistere nella predisposizione della necessaria segnaletica di pericolo o di altri strumenti di protezione degli utenti della strada idonei ad impedire ed evitare che si determinassero danni a terzi. Dagli atti di causa è, invece, emerso che sul luogo dell'incidente non vi fossero cartelli di pericolo che segnalassero l'attraversamento di animali (in questo senso, sia l'annotazione di servizio dei Carabinieri allegata all'atto di citazione, sia l'attestazione della Polizia municipale del 12.10.2020 allegata alla comparsa di costituzione del convenuto
. La presenza della cartellonistica stradale Parte_2 avrebbe, in sostanza, permesso al conducente di adeguare la propria condotta di guida al pericolo di attraversamento degli animali selvatici. 7.4. In conclusione, per i motivi sopra esposti, deve essere affermata la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. della e del Controparte_1 [...] per i danni occorsi all'autovettura del Parte_2 Pt_1
7.5. In punto di quantum debeatur, l'odierno attore, in qualità di proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, ha chiesto il risarcimento del solo danno emergente occorso allo stesso a seguito dell'incidente. Sul punto, possono recepirsi le valutazioni espresse nella CTU, siccome esenti da censure di logicità e congruenza. Pertanto, alla luce della documentazione fotografica versata in atti relativa al veicolo incidentato, tenuto conto che i consulenti nominati dalle parti hanno aderito al conteggio prospettato dal CTU Ing. (si v. p. 7 della Persona_3
Relazione di consulenza tecnica), le parti convenute e Controparte_1 devono essere condannate al pagamento della Parte_2 somma di € 3.137,50. Su tale somma, rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino alla presente pronuncia, vanno riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale, oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Ai fini del calcolo degli interessi compensativi, la data di verificazione dell'illecito è da intendersi il 24.11.2019.
8. Deve, infine, accogliersi la domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della terza chiamata. La Parte_2 compagnia assicurativa, che non ha contestato l'operatività del rapporto assicurativo, si è solo opposta all'accoglimento della domanda principale, chiedendo, in caso di suo accoglimento, l'applicazione della garanzia assicurativa nei limiti del massimale e della franchigia pari ad €1.000,00. Inoltre, avendo il nominato un proprio legale Parte_2 di fiducia senza l'autorizzazione per iscritto della compagnia assicurativa sul punto, ai sensi dell'art.
1.8 della polizza versata in atti, non dovrà CP_3 rifondere il convenuto delle spese legali sostenute ai fini del presente Pt_2 giudizio.
9. Le spese di lite, incluse quelle di CTU e di CTP, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede: 1) condanna la e il Controparte_1 Parte_2
in solido tra loro, al risarcimento in favore di
[...] dei danni subiti, che liquida in complessivi € Parte_1
3.137,50, oltre interessi compensativi, nella misura legale, sulla somma devalutata al momento della verificazione dell'illecito, da individuarsi nella data del 24.11.2019, ed anno per anno rivalutata sino al la data della pubblicazione della presente sentenza;
2) condanna , in persona del suo rappresentante legale pro CP_3 tempore, al pagamento di quanto indicato nel precedente punto 1 entro i limiti di quanto dovuto dal nei limiti Parte_2 della franchigia di € 1.000 e con esenzione del rimborso delle spese legali;
3) condanna la e il Controparte_1 Parte_2 al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Pt_1
che liquida in € 2.552 per onorari, € 264 per esborsi, € 500
[...] per CTP, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico della e del Controparte_1 le spese di CTU già Parte_2 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Pisa, il 25.05.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2754 del RGAC dell'anno 2020 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale, vertente
TRA
(CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Emiliano Palladino e dall'Avv. Erica Ferrini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Pontedera (PI), via Salvo D'Acquisto, n. 42;
ATTORE
E
in persona del Presidente pro tempore della Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Ciari ed elettivamente CP_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ornella Aglioti, sito in Pisa (PI), via Santa Marta, n. 57;
in persona del Sindaco pro Parte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizia Romoli, presso il cui studio in Pisa (PI), via del Chiassatello n. 4, elettivamente domicilia;
CONVENUTI
, in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Antonio Vasco Cariello, presso il cui studio in Pisa (PI), piazza Cairoli, n. 12, elettivamente domicilia;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI All'udienza del 18.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con ordinanza del 14.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato in data 3.08.2020 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
e il per sentire
[...] Parte_2 accertare la responsabilità delle stesse per il sinistro occorso alla propria autovettura a causa dell'impatto con un animale selvatico e, di conseguenza, condannare le stesse al pagamento della somma di € 6.100,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno. In particolare, per quanto d' interesse, deduceva che:
- in data 24.11.2019, figlio dell'attore, si trovava alla guida Persona_1 dell'auto del padre in località Siberia, Via Siberia, all'altezza del civico n. 2, allorquando un cinghiale, proveniente dal bosco adiacente la strada, irrompeva improvvisamente sulla carreggiata e colpiva la parte anteriore del veicolo, terminando poi la propria corsa in un terreno posto a lato della strada, ove decedeva;
- nel punto di investimento dell'animale non risultavano cartelli di pericolo che segnalassero l'attraversamento di animali;
- l'autovettura del a causa dell'urto, riportava ingenti danni, Pt_1 quantificati in € 6.100,22;
- al fine di ottenere il risarcimento del danno, l'odierno attore rivolgeva una formale richiesta sia al essendo il Parte_2 tratto di strada ove è avvenuto il sinistro di competenza dello stesso, sia alla in qualità di ente dotato del potere di gestione della Controparte_1 fauna selvatica, ma tali richieste rimanevano prive di riscontro. 2. Con comparsa depositata in data 18.11.2020, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, non essendo la stessa deputata alla gestione del territorio e della strada in cui si sarebbe verificato l'incidente. Nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto dalla parte attrice, perché infondato in fatto e in diritto, deducendo che non erano state allegate e provate omissioni di cui la potesse essere chiamata a rispondere, né l'elemento soggettivo della CP_1 colpa, né il nesso di causalità tra asserita omissione ed evento dannoso. Veniva, altresì, contestata la quantificazione del danno asseritamente subito dall'attore. 3. Con comparsa depositata in data 19.11.2020, si costituiva in giudizio il
, eccependo, in via preliminare, il Parte_2 proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo esso la titolarità dei poteri di gestione e protezione della fauna selvatica. Nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto dalla parte attrice, evidenziando come l'episodio denunciato dall'attore fosse stato il primo ed unico ad essersi verificato sulla strada indicata, con conseguente impossibilità, per l'ente, di prevederne la verificazione. Chiedeva, infine, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per essere dalla stessa CP_3 garantita. 4. Stante la chiamata in causa del terzo, con comparsa depositata in data 7.04.2021 si costituiva in giudizio , aderendo alle difese del CP_3 [...]
e chiedendo il rigetto di tutte le pretese attoree nei suoi Parte_2 confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto. 5. Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita disponendo una CTU, affinché quantificasse i danni subiti dall'attore in occasione del sinistro. Depositata la relazione finale, a firma dell'Ing. Per_2
in data 19.07.2022, il giudice istruttore fissava udienza di precisazione
[...] delle conclusioni al 18.10.2024. A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il mutato giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 6. In via preliminare, devono essere rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti convenute. 6.1. L'art. 2052 c.c. pone la responsabilità per i danni cagionati dall'animale a carico del proprietario dello stesso. Nel caso di danni cagionati dalla fauna selvatica, la giurisprudenza consolidata, in attuazione del criterio di imputazione fondato sulla proprietà dell'animale, pone la responsabilità risarcitoria a carico della Pubblica amministrazione (cfr. in tal senso Cass. civ. 16550/2022 e Cass. civ. 4373/2016). Più nel dettaglio, l'ente responsabile va individuato nella Invero, visto CP_1
l'art. 1, comma 3 della l. 157/1992, che affida alle Regioni il potere di emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica, e tenuto conto delle recenti prese di posizione della Suprema Corte, cui questo giudice ritiene di aderire, “la legittimazione passiva spetta alla in quanto titolare di competenza CP_1 normativa in materia di patrimonio faunistico nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica” (ex multis, Cass. civ. n. 7969/2020; Cass. civ. n. 12113/2020 e Cass. civ. n. 8206/2021). 6.2. Deve, del pari, ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Per giurisprudenza Parte_2 consolidata, grava sulla Pubblica amministrazione la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. anche in relazione alle strade la cui gestione è affidata agli enti pubblici. Nel caso di specie, non è contestato tra le parti che la via Siberia, ove è avvenuto il sinistro, sia affidata alla gestione del Pt_2 convenuto. In sostanza, devono essere rigettate entrambe le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva, potendo affermarsi, in astratto, la responsabilità, da un lato, della per la custodia della fauna selvatica, dall'altro, Controparte_1 del per la manutenzione della strada. Parte_2
7. Nel merito, la domanda attorea di accertamento della responsabilità delle parti convenute e di conseguente condanna al risarcimento del danno è fondata e merita accoglimento. 7.1. In punto di an debeatur, risulta non contestata – oltreché provata mediante le allegazioni documentali – la dinamica del sinistro. L'annotazione di servizio dei Carabinieri del 24.11.2019 versata in atti (doc. 1 allegato all'atto di citazione) impone di ritenere provato che il sinistro si è verificato mentre il figlio dell'odierno attore transitava in via Siberia, perché un cinghiale attraversava la strada e il guidatore non poteva fare a meno di evitarlo, colpendolo con la parte anteriore dell'autovettura di proprietà del padre. Deve, pertanto, ritenersi acclarata la presenza dell'animale selvatico sulla carreggiata, il suo attraversamento della stessa e l'impatto con l'autovettura del avendo i Pt_1
Carabinieri, al momento del loro intervento, rinvenuto l'animale agonizzante nel terreno adiacente alla strada. 7.2. La responsabilità per il sinistro così accertato deve essere posta, anzitutto, a carico della convenuta ex art. 2052 c.c. Controparte_1
Sul punto, la giurisprudenza unanime qualifica l'art. 2052 c.c. come ipotesi di responsabilità oggettiva. Pertanto, l'onere probatorio sotteso alla norma in questione va inteso nel senso che “in materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di c ui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito
[…]. Spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando CP_1 che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (Cass. civ. ord. n. 13848/2020). Per il tramite delle produzioni documentali, parte attrice ha assolto l'onere probatorio relativo alla condotta dell'animale e al nesso eziologico tra di essa e il danno occorso al veicolo (nell'annotazione di servizio dei Carabinieri si legge che “il paraurti anteriore risultava danneggiato e con evidenti tracce di peli dell'animale, rimaste incastrate nella ruota anteriore sinistra”). La invece, non ha fornito la prova liberatoria del caso Controparte_1 fortuito. Non è decisiva, a tal fine, l'affermazione della convenuta CP_1 secondo cui la strada in cui è avvenuto il sinistro non è compresa tra
[...] le strade toscane con più elevato tasso di incidenti causati dalla presenza di fauna selvatica. L'omessa previsione o prevedibilità dell'evento, infatti, non rappresenta una circostanza eccezionale o imprevedibile, tale da porsi del tutto al di fuori della sfera di controllo dell'ente regionale. 7.3. La responsabilità per il sinistro deve essere posta, altresì, in via solidale, a carico del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_2
Sul punto, la giurisprudenza unanime qualifica anche l'art. 2051 c.c. come ipotesi di responsabilità oggettiva. Per quanto già esposto, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere di provare il danno-evento e il nesso di causalità con la cosa in custodia, mentre il convenuto non ha fornito Pt_2 la prova liberatoria del caso fortuito. In relazione al dovere di custodia delle strade, che grava sugli enti pubblici, è stato affermato che essa “si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodit a” (Cass. civ., ord. n. 1725/2019). Nel caso di specie, l'attività preventiva sarebbe dovuta consistere nella predisposizione della necessaria segnaletica di pericolo o di altri strumenti di protezione degli utenti della strada idonei ad impedire ed evitare che si determinassero danni a terzi. Dagli atti di causa è, invece, emerso che sul luogo dell'incidente non vi fossero cartelli di pericolo che segnalassero l'attraversamento di animali (in questo senso, sia l'annotazione di servizio dei Carabinieri allegata all'atto di citazione, sia l'attestazione della Polizia municipale del 12.10.2020 allegata alla comparsa di costituzione del convenuto
. La presenza della cartellonistica stradale Parte_2 avrebbe, in sostanza, permesso al conducente di adeguare la propria condotta di guida al pericolo di attraversamento degli animali selvatici. 7.4. In conclusione, per i motivi sopra esposti, deve essere affermata la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. della e del Controparte_1 [...] per i danni occorsi all'autovettura del Parte_2 Pt_1
7.5. In punto di quantum debeatur, l'odierno attore, in qualità di proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, ha chiesto il risarcimento del solo danno emergente occorso allo stesso a seguito dell'incidente. Sul punto, possono recepirsi le valutazioni espresse nella CTU, siccome esenti da censure di logicità e congruenza. Pertanto, alla luce della documentazione fotografica versata in atti relativa al veicolo incidentato, tenuto conto che i consulenti nominati dalle parti hanno aderito al conteggio prospettato dal CTU Ing. (si v. p. 7 della Persona_3
Relazione di consulenza tecnica), le parti convenute e Controparte_1 devono essere condannate al pagamento della Parte_2 somma di € 3.137,50. Su tale somma, rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino alla presente pronuncia, vanno riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale, oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Ai fini del calcolo degli interessi compensativi, la data di verificazione dell'illecito è da intendersi il 24.11.2019.
8. Deve, infine, accogliersi la domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della terza chiamata. La Parte_2 compagnia assicurativa, che non ha contestato l'operatività del rapporto assicurativo, si è solo opposta all'accoglimento della domanda principale, chiedendo, in caso di suo accoglimento, l'applicazione della garanzia assicurativa nei limiti del massimale e della franchigia pari ad €1.000,00. Inoltre, avendo il nominato un proprio legale Parte_2 di fiducia senza l'autorizzazione per iscritto della compagnia assicurativa sul punto, ai sensi dell'art.
1.8 della polizza versata in atti, non dovrà CP_3 rifondere il convenuto delle spese legali sostenute ai fini del presente Pt_2 giudizio.
9. Le spese di lite, incluse quelle di CTU e di CTP, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede: 1) condanna la e il Controparte_1 Parte_2
in solido tra loro, al risarcimento in favore di
[...] dei danni subiti, che liquida in complessivi € Parte_1
3.137,50, oltre interessi compensativi, nella misura legale, sulla somma devalutata al momento della verificazione dell'illecito, da individuarsi nella data del 24.11.2019, ed anno per anno rivalutata sino al la data della pubblicazione della presente sentenza;
2) condanna , in persona del suo rappresentante legale pro CP_3 tempore, al pagamento di quanto indicato nel precedente punto 1 entro i limiti di quanto dovuto dal nei limiti Parte_2 della franchigia di € 1.000 e con esenzione del rimborso delle spese legali;
3) condanna la e il Controparte_1 Parte_2 al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Pt_1
che liquida in € 2.552 per onorari, € 264 per esborsi, € 500
[...] per CTP, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico della e del Controparte_1 le spese di CTU già Parte_2 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Pisa, il 25.05.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri