Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1199/2023
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Successivamente, all'udienza del 3/04/2025 tenuta dal Giudice Lucia Sebastiani è presente l'avv. Fiore in sostituzione dell'avv. De Luca il quale precisa le conclusioni come in atto di citazione.
Nessuno compare per parti convenute.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio, ad ore 17.00, dato atto che le parti si sono nel frattempo allontanate, pronuncia la sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In persona del giudice monocratico d.ssa Lucia Sebastiani, all'udienza del 03/04/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa iscritta al n. R.G. 1199/2023, avente ad oggetto: Usucapione
1
D A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
[...] avv. DE LUCA ALBERTO - ATTORI -
C O N T R O
EREDI DI FU FU Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_1
- CONVENUTI CONTUMACI -
Sulle
C O N C L U S I O N I
Precisate all'udienza del 3.4.2025 dalla sola parte attrice, da intendersi di seguito integralmente trascritte:
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori, comproprietari pro quota per plurime e ripetute successioni ereditarie di un fabbricato terra/tetto di antica costruzione disposto su tre piani, sito in Rocchetta Vara (SP) fraz. Veppo, Via Calice n. 3, identificato al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio n.
5 particelle 26 (per quanto riguarda una porzione rurale al piano terra), 26 sub 2 (per quanto riguarda una porzione abitativa ai piani primo e secondo) e 27 (per quanto riguarda un'altra porzione rurale al piano terra), hanno chiesto di essere dichiarati comproprietari esclusivi, per intervenuta usucapione ultraventennale, della porzione immobiliare contraddistinta al foglio n. 5 particella 27 sub 2, intestata catastalmente a tal fu o Controparte_1 Per_1
fu Controparte_2 Per_1
A tal fine, gli attori hanno allegato che la particella 27 sub 2 identifica una porzione abitativa posta al piano primo e secondo ricompresa nell'immobile ad uso abitativo, di cui sono già comproprietari, e che da sempre è nel possesso pacifico, continuato ed ultraventennale della famiglia , ovvero dei danti causa (sigg.ri , Persona_2 Controparte_3 Per_3
e ) degli stessi.
[...] CP_4
2 Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio, nonostante rituale notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c., e conseguentemente sono stati dichiarati contumaci.
All'esito dell'istruttoria la causa è giunta in decisione.
La perizia giurata del geom. consente di ritenere corretta l'identificazione catastale Per_4
(fg. 5 part. 27 sub 2) e la collocazione della porzione immobiliare oggetto di causa (sita ai piani primo e secondo dell'edificio di v. Calice n. 3 in loc. Veppo di Rocchetta Vara).
La ricostruzione genealogica offerta da parte attrice, e rimasta ovviamente non contestata, porta a ritenere che gli odierni attori sono tutti discendenti ed eredi i coniugi Persona_5 deceduto l'11.2.1941 e , deceduta nel 1946, ovvero degli originari Persona_6 comproprietari del compendio immobiliare (ad eccezione della porzione oggetto di causa) che tuttavia hanno da sempre utilizzato in via esclusiva tutto l'edificio,
I due testi escussi hanno riferito che, almeno dal 1959 (cfr. teste la casa è stata Tes_1 Per_ occupata da , padre di , da , papà di da Parte_4 CP_4 Parte_5 Per_ tale (madre di e , deceduta nel 1983), e che CP_3 Persona_8 successivamente è stata abitata dalla madre di , fino al suo Parte_5 Persona_9 decesso, che gli attori dichiarano essere avvenuto nel 2008 .
Il teste nato nel 1965 abitante a Veppo da trentacinque anni, ha riferito anche che Tes_2 durante l'estate anche e abitavano la casa,. Parte_4 Parte_6
Il teste ato nel 1953 e frequentante i luoghi dal 1959, ha precisato che la Testimone_3 casa sarebbe disabitata dal decesso di ovvero dal 2008, e tuttavia il teste Persona_10
a dichiarato che dopo il decesso anche di e pochi anni or sono, tutti Tes_2 Persona_10
i coeredi hanno eseguito lavori di ristrutturazione di tutto l'edificio, riguardanti in particolare il tetto.
Le risultanze istruttorie nonché l'oggettivo rilievo di una più che presumibile impossibilità da parte dei loro convenuti o aventi causa di esercitare alcun tipo di dominio sul bene oggetto di causa (in quanto non identificati né reperiti) ed in ogni caso l'assoluta inerzia degli stessi in qualità di proprietari (comprovata dai testi escussi, che nessun altro hanno mai visto occupare o occuparsi dell'immobile) portano a ritenere che tutto l'edificio sia stato utilizzato in via esclusiva dalla famiglia di , e dai loro discendenti ed Persona_5 Persona_6 eredi, e che pertanto gli odierni attori, unendo il loro possesso a quello dei danti causa ex
3 art. 1146 comma 1 c.c. possono essere dichiarati comproprietari per quote indivise della porzione immobiliare oggetto di causa.
Nulla per le spese in assenza di opposizione e considerata la necessità di una pronuncia dichiarativa
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1199/2023 così provvede:
DICHIARA che , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e sono comproprietari in pari quote
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 indivise della porzione immobiliare sia in Rocchetta Vara loc. Veppo v. Calice 3, contraddistinta al foglio n. 5 particella 27 sub 2, intestata catastalmente a Controparte_1 fu o fu Per_1 Controparte_2 Per_1
Nulla per le spese.
Manda all'Agenzia del Territorio- Conservatoria dei RR. II. per quanto di competenza.
Cosi deciso alla Spezia all'udienza del 3.4.2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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