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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/09/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1939/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 25/9/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
a SS (FR), in Via Arigni n. 112, presso lo studio dell'avv. Marco Paliotta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine Biasiello e Daniele Razzante giusta procura a margine della citazione introduttiva attore
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1
a BA (NA), in Via Gabriele D'Annunzio n. 54, (c.f. , nato a CP_2 CodiceFiscale_2
UC (FR) il 6/12/1962, elettivamente domiciliati a BA (NA), in Via Gabriele D'Annunzio n. 1, presso lo studio dell'avv. Marilena Capuano, dal quale sono rappresentati e difesi in forza di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta del 17/9/2019 e alla memoria del 10/7/2025 convenuti
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, con sede a Bologna, in Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata a SS (FR), in Via
Enrico De Nicola n. 162, presso lo studio dell'avv. Gaetano Mastronardi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 29/10/2019 convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14/5/2019 il signor ha agito contro il signor Parte_1 CP_2 la e la per ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_3 asseritamente subiti in un incidente stradale avvenuto il 16/9/2008 a UC (CE). A sostegno dei propri assunti l'attore ha riferito che attorno alle 8.15 era alla guida di un autocarro Nissan Gabstar della lungo la S.P. 197, in località Vaglie, quando all'improvviso venne urtato frontalmente da CP_4 un altro camion, modello TR Veicoli Industriali, di proprietà della condotto dal Controparte_1 signor e assicurato per la responsabilità civile con la Secondo CP_2 Controparte_3
l'istante la collisione sarebbe stata cagionata dalla condotta imprudente, negligente e imperita assunta nella circostanza dal convenuto, reo di essersi messo in marcia con un carico eccedente di circa 190 quintali i limiti massimi del proprio mezzo, di aver mantenuto una velocità non commisurata alla condizione dei luoghi e di aver invaso senza preavviso la corsia opposta rispetto a quella di percorrenza nell'intento di superare tre vetture in sosta;
i trattamenti sanitari resi necessari dalle lesioni dipese dall'urto, localizzate in prevalenza negli arti inferiori e superiori, non si sarebbero rivelati del tutto risolutivi, avendo fatto seguito allo scontro quindici mesi di inabilità totale o parziale, una riduzione permanente dell'integrità del 27% e l'impossibilità per lungo tempo di attendere alle attività quotidiane.
Fatto salvo quanto precede, il signor ha evidenziato che a causa del sinistro aveva affrontato Pt_1 cospicue spese mediche e si era visto costretto a ridurre l'attività prestata nel settore delle luminarie, per cui negli anni precedenti aveva sostenuto investimenti di oltre € 30.000,00. Sul rilievo dell'infruttuosità delle diffide inoltrate l'1/7/2020 e il 22/6/2015 ha chiesto, quindi, che le controparti siano condannate in solido alla riparazione dei pregiudizi non patrimoniali derivanti dall'incidente, stimabili a suo dire in € 242.845,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, al ristoro delle perdite patrimoniali riconducibili all'evento in base alle emergente istruttorie, in entrambi i casi con interessi e rivalutazione monetaria, e alla rifusione di tutti gli oneri processuali, da distrarre ai difensori antistatari.
***
Costituiti con comparsa dell'17/9/2019, la e il signor hanno eccepito la Controparte_1 CP_2 prescrizione dell'azione risarcitoria intentata dal signor per effetto del decorso dei termini di due Pt_1
e cinque anni stabiliti, rispettivamente, dal secondo e dal primo comma dell'art. 2947 c.c. in caso di danni connessi alla circolazione dei veicoli a motore e alla verificazione di fatti illeciti. Nella stessa ottica hanno dato conto del superamento del termine ancorato dal terzo comma della norma codicistica all'integrazione di ipotetiche fattispecie di reato. Per il resto i convenuti hanno ascritto la responsabilità esclusiva del sinistro al signor assumendo che era stato l'autocarro di costui a invadere a velocità Pt_1 eccessiva la corsia del veicolo antagonista, spintosi nella direttrice opposta per un brevissimo tratto per la presenza delle tre vetture citate nell'atto introduttivo, ma rientrato subito dopo in quella di pertinenza, dove comunque si sarebbe verificato lo scontro. Ne deriverebbe l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'autista del camion TR, posto suo malgrado nell'impossibilità di evitare il furgone che gli si parava davanti. In forza di tali argomentazioni la e il signor hanno concluso Controparte_1 CP_2 per il rigetto di ogni avversa pretesa;
in subordine, hanno chiesto di essere tenuti indenni dalla
[...] in relazione a eventuali statuizioni di condanna dipendenti dall'accoglimento delle Controparte_3 istanze attoree;
con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Analoghe contestazioni in odine alla prescrizione dell'azione risarcitoria e alla responsabilità del signor nella determinazione del sinistro si rinvengono nelle difese della compagnia assicurativa, costituita Pt_1 il 29/10/2019. In aggiunta la ha sottolineato che nella determinazione dei Controparte_3 danni destinati all'attore andrebbero considerate le somme già corrisposte dall' integrando CP_5
l'incidente del 16/9/2008 un infortunio sul lavoro. Ha rilevato, ancora, il difetto di prova e l'esorbitanza di tutte le richieste risarcitorie presenti nell'atto introduttivo. Sulla scorta di tali doglianze la società ha chiesto il rigetto della domanda;
in subordine, la riduzione degli importi spettanti alla controparte alle sole cifre dovute;
anche in questo caso con il favore delle spese di lite.
***
Alla prima udienza, differita dal 18/11/2009 al 27/11/2019 ai sensi dell'art. 168 bis, c. 4, c.p.c. applicabile ratione temporis, il signor ha rilevato la tardività, per violazione dei termini sanciti dagli Pt_1 artt. 166 e 167 c.p.c., dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Controparte_3
Con la terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. la società ha dichiarato di rinunciare alla contestazione.
Nelle memorie istruttorie il signor nulla ha aggiunto sui danni patrimoniali lamentati in citazione. Pt_1
Dopo l'espletamento delle prove orali il dr. è stato nominato consulente tecnico Persona_1
d'ufficio per la valutazione medico legale delle lesioni occorse all'attore nell'ambito dell'incidente.
La ha prodotto documentazione attestante l'attribuzione al signor Controparte_3 Pt_1 ad opera dell' di benefici economici volti a indennizzare i danni provocati dal sinistro stradale. CP_5
Il 25/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*** Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione formulata dal signor e dalla CP_2 Controparte_1
Occorre premettere, al riguardo, che per giurisprudenza consolidata, qualora il fatto illecito si configuri come reato, chi vi abbia interesse può avvalersi del termine di prescrizione previsto per la fattispecie penale, ai sensi dell'art. 2947, c. 3, c.c., in luogo di quelli richiamati dai precedenti commi della norma, in ipotesi più ridotti, anche nel caso in cui il relativo processo non sia stato incardinato, essendo rimesso al giudice civile il vaglio, di carattere incidentale, sulla configurazione degli elementi costituitivi del delitto o della contravvenzione (Cass. Sezioni Unite 18/11/2008, n. 27337: “Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, c.c.) perché il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto
- o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato”; per una pronuncia recente v. Cass. 11/12/2024, n. 32021: “Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi”).
Dalla relazione a firma del dr. emerge la piena compatibilità tra la verificazione dell'incidente Per_1 descritto nella citazione introduttiva e le lesioni accertate nel corso degli approfondimenti peritali.
L'esperto ha appurato, segnatamente, che il signor in occasione del sinistro stradale ha subito Pt_1 fratture al femore, alla tibia e al perone e al quarto metacarpo della gamba destra a cui hanno fatto seguito non solo vari periodi di inabilità temporanea assoluta (240 giorni) o relativa (180 giorni al 75%,
180 giorni al 50%), ma anche riduzioni permanenti dell'integrità fisica stimabili in misura del 23%.
La riconducibilità della condotta del signor come si vedrà, al delitto di lesioni personali CP_2 gravissime di natura colposa, punito dall'art. 590, c. 2, c.p. con la reclusione da tre mesi a due anni, comporta, in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 c.p. e 2947, c. 3, c.c. il diritto al risarcimento del danno nel caso in esame si sarebbe dovuto esercitare entro il sesto anno successivo all'evento, avvenuto il 16/9/2008.
Il signor ha interrotto il relativo termine con diffida dell'1/7/2010, antecedente alla scadenza. Pt_1
Il successivo periodo di prescrizione dell'azione risarcitoria, quindi, era destinato a compiersi l'1/7/2016.
L'attore, ancora una volta in modo tempestivo, avrebbe di nuovo interrotto la prescrizione il 22/6/2015.
Ai sensi dell'art. 1310 c.c. l'inoltro delle missive alla ha esplicato i propri Controparte_3 effetti anche verso gli altri convenuti, chiamati a rispondere in solido delle conseguenze dell'illecito.
Stante valenza interruttiva (oltre che sospensiva) del procedimento giudiziale ex artt. 2943 e 2945 c.c., se ne deduce che alla data di instaurazione della vertenza (14/5/2019 in base alla notifica della citazione introduttiva ad opera del signor la fattispecie estintiva non poteva dirsi perfezionata. Pt_1
Su tali profili del contenzioso le doglianze del signor e della sono infondate. CP_2 Controparte_1
***
Nel merito il Tribunale reputa che la domanda risarcitoria vada accolta nei soli limiti di seguito indicati.
E' noto che in caso di scontro tra veicoli il capoverso dell'art. 2054 c.c. pone una presunzione di corresponsabilità superabile con la prova dell'adozione, ad opera dei conducenti, di tutte le condotte necessarie a evitare il sinistro, con conseguente applicazione della norma anche laddove resti incerta l'individuazione del comportamento causativo dell'evento (v. tra le più recenti Cass. 17/10/2024, n.
26984, per cui “la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, c. 2 c.c. può essere superata solo mediante la prova positiva che ciascun conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Non è sufficiente la mancanza di elementi dimostrativi di una condotta irregolare;
deve essere provata in positivo la regolarità della condotta di guida […]; cfr. ante Cass. 17/5/2022, n. 15736: “la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni”.).
Nell'accertamento del contegno eventualmente colposo dei soggetti coinvolti nel sinistro va tenuta presente, in ogni caso, la possibilità che il conducente del veicolo antagonista assuma esso stesso un contegno negligente, impudente o imperito (cfr. Cass. 18/1/2024, n. 1992 e Cass. 21/11/2024, n.
30089: “costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo
l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento)”.
Durante l'istruttoria non sono emersi sufficienti elementi per superare la presunzione appena delineata.
In sede di interrogatorio formale i signori e in effetti, hanno fornito versioni opposte e, Pt_1 CP_2 in parte contraddittorie della concatenazione causale che ha determinato gli accadimenti del 16/9/2008.
Il primo ha dichiarato che l'urto si è verificato nella propria corsia di marcia poiché l'autocarro TR condotto dal convenuto aveva effettuato una spericolata e imprevedibile invasione di careggiata.
A suo dire la superficie stradale era bagnata e il mezzo guidato dal signor era a pieno carico. CP_2
Per costui, al contrario, sarebbe stato il signor alla guida del camion Nissan, ad aver invaso la Pt_1 corsia opposta a quella di pertinenza dopo essere uscito a forte velocità da un tratto di strada in curva.
Il convenuto ha precisato che il proprio autocarro era vuoto, che al momento dell'impatto era quasi fermo e che non vi erano automobili in sosta sul versante destro della corsia sulla quale procedeva.
Riscontri utili ad ascrivere con un ragionevole grado di certezza la responsabilità esclusiva del sinistro in capo a una delle parti non sono emersi neppure dalle dichiarazioni dei testimoni chiamati a deporre.
Il signor zio dell'attore, ha esposto che il giorno del sinistro seguiva con la propria vettura Persona_2
“un camion solo motrice di colore bianco” (quello, marca TR del signor , quando vide tale CP_2 veicolo spostarsi dalla direttrice di marcia verso il centro per evitare tre auto parcheggiate sulla destra.
A causa della manovra l'autocarro avrebbe impattato il veicolo Nissan, proveniente dal senso opposto.
Il testimone ha aggiunto che ciò avrebbe provocato una collisione tra la parte centrale di quest'ultimo e la parte anteriore sinistra dell'autocarro TR (definito “carico di pietre”, nonostante nelle fasi anteriori della deposizione il signor avesse fatto menzione a una mera motrice). Dopo l'impatto il mezzo Pt_1 del signor sarebbe stato spostato e posizionato con le ruote quasi sul ciglio della strada. CP_2
Sulla dinamica dell'incidente nulla hanno riferito i signori e in transito Testimone_1 Controparte_6 sui luoghi di causa dopo l'impatto. I due hanno negato, ad ogni buon conto, che l'asfalto fosse bagnato.
Il signor , alla guida della propria vettura dietro al camion Nissan, ha dichiarato, Testimone_2 infine, che all'improvviso sarebbe sbucato nella carreggiata un autocarro carico di calcinacci, intento a convergere verso sinistra per evitare tre macchine in sosta. Dopo l'urto il camion del signor CP_2 sarebbe rimasto al centro della strada, quello del signor si sarebbe quasi girato su sé stesso. Pt_1
Sussistono prove sufficienti per affermare, in base alle testimonianze, che il signor abbia CP_2 indirizzato l'autocarro TR verso il centro della corsia di pertinenza per la presenza delle vetture.
Ulteriori particolari sul sinistro si traggono dagli accertamenti del Carabinieri di Mignano Montelungo.
I militari hanno verificato che l'incidente è avvenuto alle 8:15 del mattino, in condizioni di tempo sereno e con l'asfalto asciutto. In quel segmento della S.P. 197 il limite di velocità era di 40 km/h.
Non era stato possibile effettuare controlli tecnici sul camion Nissan. L'autocarro TR risultava vuoto.
Il cronotachigrafo del mezzo segnava una velocità di 44 km/h. Era inserita la quinta marcia di guida.
I Carabinieri hanno confermano la presenza dei veicoli in sosta sulla corsia di percorrenza del camion.
Per i verbalizzanti la posizione dell'impatto si deve collocare nella corsia occupata dal camion TR.
Il signor avrebbe tentato di frenare l'autocarro Nissan senza riuscire, però, a evitare la collisione. Pt_1
La lettura delle circostanze che precedono, induce il Tribunale a ritenere che la mattina del 16/9/2008, in condizioni di perfetta visibilità e di asfalto asciutto, il signor stesse procedendo alla guida CP_2 dell'autocarro TR ad una velocità (44 Km/h) superiore al limite consentito e senza alcun sovraccarico.
Poco prima del punto in cui è avvenuto lo scontro il convenuto ha invaso leggermente la corsia opposta per evitare le tre auto in sosta sul lato destro ed è rientrato subito nella careggiata di competenza.
In quel frangente stava sopraggiungendo in direzione contraria il veicolo Nissan del signor Pt_1
Notato l'autocarro TR in fase di rientro dopo l'invasione di corsia e percepito il pericolo incombente,
l'attore ha azionato i freni del mezzo allo scopo di scongiurare il più che probabile scontro frontale.
Nonostante il tentativo di frenata, il veicolo Nissan ha proseguito la corsa ed è andato a impattare contro il mezzo antagonista, nel frattempo rientrato nella propria corsia successivamente al sorpasso.
Chiarificatrici appaiono, da questo punto di vista, le foto depositate dalla Controparte_3
Le immagini riversate nel compendio fotografico dimostrano che la frenata del camion del signor Pt_1 si è conclusa nel punto della collisione, all'interno, sia pur di poco, della corsia dell'autocarro TR.
È verosimile che anche il signor viaggiasse a una velocità non conforme e superiore al prescritto Pt_1 limite dei 40 Km/h (come peraltro accertato anche dai Carabinieri di Mignano Montelungo), tenuto conto sia della lunghezza della frenata, sia dello sbalzo, notevole, subito dal camion Nissan dopo l'impatto.
La differenza di portata tra i mezzi (5.100 kg di peso a vuoto quello del signor 1755 kg di peso CP_2
a vuoto il camion Nissan) ha fatto sì che il veicolo dell'attore, dopo aver proseguito dritto, nonostante il citato tentativo di frenata e l'andamento curvilineo della strada, sia rimbalzato contro l'ostacolo che gli si contrapponeva e abbia ultimato la propria corsa in posizione trasversale rispetto alla carreggiata.
Se ne ricava che la responsabilità del sinistro va ripartita in egual misura tra i due conducenti.
Il signor anziché procedere con cautela, stante anche l'andamento curvilineo della strada, ha Pt_1 condotto il camion Nissan a una velocità che non gli ha impedito di evitare l'autocarro TR, e, comunque, di rimanere all'interno della propria corsia nonostante la frenata. Il signor ha posto CP_2 in essere una manovra rischiosa (il superamento di veicoli fermi) a una velocità, anche in questo caso, eccessiva, vista la conformazione della strada e pur essendo rientrato nella propria corsia, ha dato luogo a uno sconfinamento, non consentito, senz'altro idoneo a condizionare la condotta dell'attore. Entrambi
i protagonisti dell'incidente, alla guida di mezzi relativamente pesanti e più difficili, dunque, da manovrare rispetto alle automobili di tipo comune, hanno agito senza considerare la possibilità che in quel tratto della S.P. 197 (lo si ripete, caratterizzato da curve), si verificassero, come poi sarebbe successo, invasioni verso la linea di mezzeria di veicoli in marcia lugo la direzione opposta alla propria.
***
La proprietà in capo alla dell'autocarro condotto dal signor e la copertura Controparte_1 CP_2 assicurativa della oltre a non essere state contestate dalle parti Controparte_3 convenute, trovano riscontro negli accertamenti effettuati dai Carabinieri di Mignano Montelungo. Dal verbale redatto dai militari si apprende anche che il signor a causa del sinistro ha subito Pt_1 fratture multiple per le quali venne accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Venafro.
Ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. n. 209/2005 il signor la e la CP_2 Controparte_1 [...]
in veste, rispettivamente, di autore materiale dell'illecito, di proprietaria Controparte_3 dell'autocarro guidato dal primo e di assicuratore per la responsabilità civile auto del mezzo sono tenuti in solido a risarcire al signor i danni patrimoniali e non patrimoniali scaturiti dall'incidente. Pt_1
La compartecipazione colposa della vittima nella produzione dell'evento nei temini visti comporta che l'infortunato possa pretendere dalle controparti la metà dell'equivalente monetario dei relativi pregiudizi
***
Si è già fatto riferimento alle conclusioni alle quali è pervenuto il dr. a proposito della Per_1 compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate nel corso degli approfondimenti peritali.
Il consulente tecnico ha accertato, inoltre, che l'incidente ha provocato al signor limitazioni Pt_1 funzionali, di carattere permanente, nell'uso dell'arto infortunato (specie nell'affrontare le scale), difficoltà nel mantenere la posizione eretta, esiti cicatriziali, a loro volta dovuti ai trattamenti sanitari, anche di tipo chirurgico, resisi necessari a seguito dell'evento, e persistenti sintomatologie dolorose.
Tenuto conto degli esiti dell'attività istruttoria, non vi è motivo di supporre che le alterazioni dello stato di salute dell'attore siano state cagionate da un fatto diverso dall'infortunio verificatosi il 16/9/2008.
***
Le considerazioni del dr. sono adeguatamente motivate e del tutto condivisibili anche per quanto Per_1 attiene alla valutazione medico-legale dei postumi dell'incidente stradale. Come anticipato, al signor possono essere riconosciuti danni da inabilità temporanea assoluta di 240 giorni, da inabilità Pt_1 temporanea al 75% di 180 giorni e da inabilità temporanea al 50% di altri 180 giorni.
Al sinistro, infine, va ricondotta una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica in misura del 23%.
Posta l'inapplicabilità dei criteri introdotti dal D.P.R. 13/1/2025, n. 12, destinato, ai sensi dell'art. 5, a regolare gli incidenti avvenuti dopo l'entrata in vigore del provvedimento, il Tribunale è dell'avviso, in conformità con gli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità, che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, in caso di “macropermanenti”, si possa continuare a fare ricorso alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (v. Cass. 25/1/2024, n. 2433 e Cass. 22/3/2024, n. 7892).
In una pronuncia anch'essa recente la Corte di Cassazione ha precisato, nondimeno, che “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (così testualmente si esprime Cass. 3/3/2023, n.
6444; sull'autonoma risarcibilità del danno morale cfr. tra le altre Cass. 22/3/2024, 7892).
In questa prospettiva bisogna muovere dai valori minimi previsti dalle tabelle milanesi per il 2024.
Con riferimento a un grado di invalidità assimilabile a quello del signor trentatreenne al momento Pt_1 del fatto illecito (coincidente con la data di verificazione del sinistro stradale) i relativi parametri indicano in € 4.169,39 l'ammontare del punto base di invalidità. L'importo relativo a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidato, inoltre, nella misura forfetaria minima di € 115,00.
Considerata l'incidenza dei postumi accertati dal dr. , il valore del richiamato punto di invalidità Per_1
e l'età dell'infortunato, il danno alla salute di carattere permanente subito dall'istante può essere quantificato, ai valori minimi, in € 80.553,00. A titolo di inabilità temporanea vanno attribuiti, invece, €
53.475,00 [(€ 115,00 x 240 gg) + (€ 115,00 x 180 gg x 75%) + (€ 115,00 x 180 gg x 50%)].
***
All'udienza del 10/10/2022 il teste , amico personale dell'attore, ha dichiarato che questi Testimone_3 per effetto dell'incidente non è uscito di casa per circa tre anni e ha dovuto, suo malgrado, rinunciare alle attività sportive sino ad allora praticate (in particolare, la palestra, il calcio e la corsa).
La natura delle lesioni patite dal signor tali da provocare gravi difficoltà nella deambulazione e Pt_1 nel mantenimento della postura eretta, rendono poco plausibile la ripresa normale degli allenamenti.
E' ragionevole ritenere, dunque, che il sinistro abbia provocato ripercussioni nella vita di relazione atte a giustificare il riconoscimento di un aumento pari al 15% dei valori minimi contemplati dal sistema tabellare milanese per i postumi invalidanti di carattere definitivo. Il danno alla salute dipeso dall'evento corrisponde, perciò, a € 146.110,95 [(€ 80.553,00 x 115%) + € 53.475,00], di cui € 92.635,95 imputabili a invalidità permanente e il resto (€ 53.475,00) a inabilità temporanea.
***
L'integrazione della fattispecie delittuosa delle lesioni personali gravissime, sintomatica dell'insorgenza di una più accentuata sensazione di dolore e sofferenza psicologica, giustifica l'aumento del 30% delle voci risarcitorie riferibili all'invalidità permanente a titolo di danno morale. Il relativo pregiudizio equivale a € 24.165,90 (€ 80.553,00 x 30%). Il danno non patrimoniale patito dal signor ai valori attuali Pt_1 va quantificato in € 170.276,85 (€ 146.110,95 + € 24.165,90).
***
La genericità delle deduzioni attoree, nell'ambito della citazione introduttiva e della prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., in merito alla diminuzione della capacità lavorativa specifica patita dal signor Pt_1
a seguito del sinistro, non surrogata da riferimenti più puntuali in occasione dell'udienza del 27/11/2019
e nelle note di trattazione scritta del 15/4/2021, depositate prima della concessione dei tre termini richiamati dalla previsione codicistica, impedisce di riconoscere all'interessato tali poste risarcitorie.
Lo stesso vale per l'istanza di rimborso della somma di € 6.000,00 più Iva richiesta dall'attore negli scritti conclusionali sul presupposto della perdita di una commessa affidata nel 2008 dalla C.C. Itaca.
Nessun accenno alla voce di danno in questione di rinviene nell'atto introduttivo della causa, nel verbale della prima udienza di trattazione, nelle note del 15/4/2021 e nelle memorie istruttorie, contenenti soltanto (tra i capitoli di prova oggetto di elencazione negli scritti ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.) accenni all'impossibilità per il danneggiato di svolgere mansioni di installatore di luminarie e simili.
Ci si limita ad aggiungere, in argomento, che nella missiva prodotta dall'istante a riprova della contestazione dell'inadempimento, datata 18/12/2008, la committente individua come controparte la e non il signor indicato con tutta probabilità tra i meri referenti dell'azienda Parte_2 Pt_1
(in questo senso depone il riferimento a tale “ ”, incluso tra i destinatari per conoscenza). Pt_1
A fronte di un simile quadro non è chiaro, sempre a causa dell'estrema genericità delle asserzioni dell'attore, a quale titolo quest'ultimo avrebbe effettuato l'odine di acquisto di € 30.000,00 più Iva menzionato a più riprese nelle difese dell'infortunato, essendo la relativa fattura intestata alla società.
Per i motivi anzidetti le istanze di risarcimento riguardanti le presunte perdite reddituali a cui sarebbe andato incontro il signor dopo la verificazione del sinistro non possono che essere disattese. Pt_1
L'attore ha diritto, per contro, alla rifusione delle spese mediche sostenute per l'incidente, giudicate congrue dal dr. nella misura invocata (€ 1.096,60, pari a € 1.758,88 ai valori attuali). Per_1
L'entità dei danni subiti dall'attore ammonta, pertanto, a € 172.035,73 (€ 170.276,85 + € 1.758,88].
***
L'appartenenza delle obbligazioni di risarcimento alla categoria dei debiti di valore implica che sulla cifra in esame vadano applicati gli interessi legali dalla data del fatto illecito secondo il sistema di calcolo indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/95 del 17/2/1995.
Gli accessori da ultimo indicati ammontano a € 36.462,35. Ne deriva che i danni occorsi all'attore a causa dell'incidente del 17/9/2008 vanno stimati in € 208.498,08 (€ 172.035,73 + € 36.462,35).
***
Per effetto del concorso di colpa ascritto al signor nella determinazione dell'illecito i pregiudizi Pt_1 liquidabili si riducono a € 104.249,04 (€ 208.498,08:2), dei quali € 46.317,97 più interessi legali sulla somma rivalutata imputabili a invalidità permanente, € 26.737,50 più interessi legali sulla somma rivalutata a inabilità temporanea, € 12.082,95 più interessi legali sulla somma rivalutata a danno morale e € 879,44 più interessi legali sulla somma rivalutata a rimborso delle spese di natura medica.
***
I documenti prodotti dalla in allegato alle note del 15/6/2024 attestano Controparte_3 che per il sinistro del 16/9/2008 l' ha riconosciuto all'attore l'importo di € 177.690,42, CP_5 comprensivo di interessi (€ 18.631,36 per indennità temporanea, € 55.385,44 per ratei versati alla data dell'11/6/2024, € 103.522,16 a titolo di capitalizzazione della rendita attribuita all'infortunato per il periodo successivo, € 27,50 per certificazioni medico legali, € 123,96 per visite mediche).
Negli ulteriori prospetti trasmessi dal signor il 7/5/2025 l'ente chiarisce che la somma capitalizzata Pt_1 va imputata per il 50% ai pregiudizi biologici e per il 50% alle ripercussioni patrimoniali.
In coerenza con la cosiddetta teoria differenziale del danno a cui si ispirano, salvo casi residuali, le attuali coordinate della responsabilità risarcitoria - volta ad appurare eventuali saldi negativi tra la consistenza del patrimonio della vittima dell'illecito prima e dopo l'evento lesivo, si deve ritenere che di tali cifre occorra tenere conto al fine di evitare ingiuste locupletazioni a detrimento dei convenuti.
***
Secondo gli ultimi indirizzi della Corte di Cassazione nelle operazioni di scorporo di quanto dovuto al danneggiato deve essere seguita la regola del raffronto tra poste creditorie identiche e non quella, osservata in passato, propensa ad aggregare le voci di pregiudizio omogenee (v. Cass. 31/10/2023, n.
30293: “in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte CP_ dall'assicuratore sociale - nella specie, l' - devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee - vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"-, bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo;
cfr. ante Cass.
27/9/2021, n. 26117, citata anche nelle motivazioni del provvedimento reso nel 2023).
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 e dell'art. 68 del D.P.R. n. 1124/1965
l' eroga all'infortunato somme finalizzate a risarcire il danno biologico derivante dall'infortunio CP_5
e altri importi volti a ristorare i pregiudizi derivanti dalla perdita della capacità di lavoro, comprese indennità giornaliere parametrate, fra l'altro, alle retribuzioni spettanti all'interessato e destinate, in virtù di tale peculiare caratteristica, a incidere sulle componenti patrimoniali del ristoro.
Facendo applicazione del criterio suggerito dalla giurisprudenza di legittimità si deve ritenere che l'ammontare del danno non patrimoniale stabilito dall'ente previdenziale (in tutto € 79.453,80, pari al
50% dei ratei già versati all'11/6/2024 a titolo di danno biologico e danno patrimoniale e di quelli successivi) influisca sulla determinazione della sola componente dell'invalidità permanente, ancorché personalizzata, spettante al signor (€ 46.317,97, più interessi legali per € 9.816,93). Pt_1
Quest'ultima voce di danno (€ 56.134,90) è inferiore a quella stanziata dall' a titolo di indennizzo CP_5 del danno biologico. Rispetto a tale tipologia di pregiudizi nulla va attribuito all'infortunato.
*** Il signor avrebbe avuto diritto a ricevere, all'opposto, le somme stabilite a titolo di rimborso delle Pt_1 spese mediche (€ 879,44, più interessi legali per € 186,37, detratte quelle già corrisposte dall' CP_5 pari a € 151,46), e quelle riferibili al danno morale (€ 12.082,95 più interessi legali per € 2.560,95) e al danno da inabilità temporanea (€ 26.737,50 più interessi legali per € 5.666,88).
L'insieme di tali poste creditorie, accessori compresi, equivale alla cifra omnicomprensiva di € 47.962,63
[(€ 879,44 + € 186,37 - € 151,46) + (€ 12.082,95 + € 2.560,95) + (€ 26.737,50 + € 5.666,88)].
Ad esito della controversia la la e il signor sono Controparte_3 Controparte_1 CP_2 obbligate in via solidale al versamento della somma corrispondente in favore del signor Pt_1
Sull'importo maturano altri interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del saldo.
***
Dato il rapporto assicurativo instaurato dalle parti, la è obbligata a tenere Controparte_3 indenne la per l'intero ammontare del ristoro spettante al signor Controparte_1 Pt_1
La garanzia non opera avuto riguardo al signor rimasto estraneo alla relazione contrattuale. CP_2
***
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la condanna solidale dei convenuti al pagamento della metà degli oneri di giudizio, stimabili in base ai valori previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 e € 500.000,00 di non elevata complessità nella cifra già ridotta di €
7.320,50 (€ 620,50 per esborsi, € 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
3.000,00 per la fase di trattazione, € 2.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrare ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Per le stesse ragioni restano a carico dell'attore per il 50% e dei convenuti, obbligati in solido e in egual misura nei rapporti interni, per la restante parte, tutte le spettanze dovute per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa. Anche in questo caso la è obbligata Controparte_3
a tenere indenne la in relazione agli esborsi oggetto della decisione. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1939/2019 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ condanna , e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1 Controparte_3 pagamento in favore di della somma di € 47.962,63 (oltre a interessi nella misura indicata Parte_1 in motivazione) a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi a UC (CE) il 16/9/2008;
➢ condanna , e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1 Controparte_3 pagamento in favore di della metà degli oneri di giudizio, stimabili nella cifra già ridotta di € Parte_1
7.320,50, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre ai procuratori antistatari;
➢ pone definitivamente a carico di (per il 50%) e , e Parte_1 CP_2 Controparte_1
in solido tra loro (per il restante 50%) il pagamento degli oneri di Controparte_3 consulenza tecnica, già quantificati in corso di causa;
➢ condanna la tenere indenne in relazione agli obblighi Controparte_3 Controparte_1 di pagamento oggetto delle statuizioni che precedono.
SS, 25/9/2025
il giudice Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1939/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 25/9/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
a SS (FR), in Via Arigni n. 112, presso lo studio dell'avv. Marco Paliotta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine Biasiello e Daniele Razzante giusta procura a margine della citazione introduttiva attore
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1
a BA (NA), in Via Gabriele D'Annunzio n. 54, (c.f. , nato a CP_2 CodiceFiscale_2
UC (FR) il 6/12/1962, elettivamente domiciliati a BA (NA), in Via Gabriele D'Annunzio n. 1, presso lo studio dell'avv. Marilena Capuano, dal quale sono rappresentati e difesi in forza di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta del 17/9/2019 e alla memoria del 10/7/2025 convenuti
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, con sede a Bologna, in Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata a SS (FR), in Via
Enrico De Nicola n. 162, presso lo studio dell'avv. Gaetano Mastronardi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 29/10/2019 convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14/5/2019 il signor ha agito contro il signor Parte_1 CP_2 la e la per ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_3 asseritamente subiti in un incidente stradale avvenuto il 16/9/2008 a UC (CE). A sostegno dei propri assunti l'attore ha riferito che attorno alle 8.15 era alla guida di un autocarro Nissan Gabstar della lungo la S.P. 197, in località Vaglie, quando all'improvviso venne urtato frontalmente da CP_4 un altro camion, modello TR Veicoli Industriali, di proprietà della condotto dal Controparte_1 signor e assicurato per la responsabilità civile con la Secondo CP_2 Controparte_3
l'istante la collisione sarebbe stata cagionata dalla condotta imprudente, negligente e imperita assunta nella circostanza dal convenuto, reo di essersi messo in marcia con un carico eccedente di circa 190 quintali i limiti massimi del proprio mezzo, di aver mantenuto una velocità non commisurata alla condizione dei luoghi e di aver invaso senza preavviso la corsia opposta rispetto a quella di percorrenza nell'intento di superare tre vetture in sosta;
i trattamenti sanitari resi necessari dalle lesioni dipese dall'urto, localizzate in prevalenza negli arti inferiori e superiori, non si sarebbero rivelati del tutto risolutivi, avendo fatto seguito allo scontro quindici mesi di inabilità totale o parziale, una riduzione permanente dell'integrità del 27% e l'impossibilità per lungo tempo di attendere alle attività quotidiane.
Fatto salvo quanto precede, il signor ha evidenziato che a causa del sinistro aveva affrontato Pt_1 cospicue spese mediche e si era visto costretto a ridurre l'attività prestata nel settore delle luminarie, per cui negli anni precedenti aveva sostenuto investimenti di oltre € 30.000,00. Sul rilievo dell'infruttuosità delle diffide inoltrate l'1/7/2020 e il 22/6/2015 ha chiesto, quindi, che le controparti siano condannate in solido alla riparazione dei pregiudizi non patrimoniali derivanti dall'incidente, stimabili a suo dire in € 242.845,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, al ristoro delle perdite patrimoniali riconducibili all'evento in base alle emergente istruttorie, in entrambi i casi con interessi e rivalutazione monetaria, e alla rifusione di tutti gli oneri processuali, da distrarre ai difensori antistatari.
***
Costituiti con comparsa dell'17/9/2019, la e il signor hanno eccepito la Controparte_1 CP_2 prescrizione dell'azione risarcitoria intentata dal signor per effetto del decorso dei termini di due Pt_1
e cinque anni stabiliti, rispettivamente, dal secondo e dal primo comma dell'art. 2947 c.c. in caso di danni connessi alla circolazione dei veicoli a motore e alla verificazione di fatti illeciti. Nella stessa ottica hanno dato conto del superamento del termine ancorato dal terzo comma della norma codicistica all'integrazione di ipotetiche fattispecie di reato. Per il resto i convenuti hanno ascritto la responsabilità esclusiva del sinistro al signor assumendo che era stato l'autocarro di costui a invadere a velocità Pt_1 eccessiva la corsia del veicolo antagonista, spintosi nella direttrice opposta per un brevissimo tratto per la presenza delle tre vetture citate nell'atto introduttivo, ma rientrato subito dopo in quella di pertinenza, dove comunque si sarebbe verificato lo scontro. Ne deriverebbe l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'autista del camion TR, posto suo malgrado nell'impossibilità di evitare il furgone che gli si parava davanti. In forza di tali argomentazioni la e il signor hanno concluso Controparte_1 CP_2 per il rigetto di ogni avversa pretesa;
in subordine, hanno chiesto di essere tenuti indenni dalla
[...] in relazione a eventuali statuizioni di condanna dipendenti dall'accoglimento delle Controparte_3 istanze attoree;
con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Analoghe contestazioni in odine alla prescrizione dell'azione risarcitoria e alla responsabilità del signor nella determinazione del sinistro si rinvengono nelle difese della compagnia assicurativa, costituita Pt_1 il 29/10/2019. In aggiunta la ha sottolineato che nella determinazione dei Controparte_3 danni destinati all'attore andrebbero considerate le somme già corrisposte dall' integrando CP_5
l'incidente del 16/9/2008 un infortunio sul lavoro. Ha rilevato, ancora, il difetto di prova e l'esorbitanza di tutte le richieste risarcitorie presenti nell'atto introduttivo. Sulla scorta di tali doglianze la società ha chiesto il rigetto della domanda;
in subordine, la riduzione degli importi spettanti alla controparte alle sole cifre dovute;
anche in questo caso con il favore delle spese di lite.
***
Alla prima udienza, differita dal 18/11/2009 al 27/11/2019 ai sensi dell'art. 168 bis, c. 4, c.p.c. applicabile ratione temporis, il signor ha rilevato la tardività, per violazione dei termini sanciti dagli Pt_1 artt. 166 e 167 c.p.c., dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Controparte_3
Con la terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. la società ha dichiarato di rinunciare alla contestazione.
Nelle memorie istruttorie il signor nulla ha aggiunto sui danni patrimoniali lamentati in citazione. Pt_1
Dopo l'espletamento delle prove orali il dr. è stato nominato consulente tecnico Persona_1
d'ufficio per la valutazione medico legale delle lesioni occorse all'attore nell'ambito dell'incidente.
La ha prodotto documentazione attestante l'attribuzione al signor Controparte_3 Pt_1 ad opera dell' di benefici economici volti a indennizzare i danni provocati dal sinistro stradale. CP_5
Il 25/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*** Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione formulata dal signor e dalla CP_2 Controparte_1
Occorre premettere, al riguardo, che per giurisprudenza consolidata, qualora il fatto illecito si configuri come reato, chi vi abbia interesse può avvalersi del termine di prescrizione previsto per la fattispecie penale, ai sensi dell'art. 2947, c. 3, c.c., in luogo di quelli richiamati dai precedenti commi della norma, in ipotesi più ridotti, anche nel caso in cui il relativo processo non sia stato incardinato, essendo rimesso al giudice civile il vaglio, di carattere incidentale, sulla configurazione degli elementi costituitivi del delitto o della contravvenzione (Cass. Sezioni Unite 18/11/2008, n. 27337: “Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, c.c.) perché il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto
- o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato”; per una pronuncia recente v. Cass. 11/12/2024, n. 32021: “Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi”).
Dalla relazione a firma del dr. emerge la piena compatibilità tra la verificazione dell'incidente Per_1 descritto nella citazione introduttiva e le lesioni accertate nel corso degli approfondimenti peritali.
L'esperto ha appurato, segnatamente, che il signor in occasione del sinistro stradale ha subito Pt_1 fratture al femore, alla tibia e al perone e al quarto metacarpo della gamba destra a cui hanno fatto seguito non solo vari periodi di inabilità temporanea assoluta (240 giorni) o relativa (180 giorni al 75%,
180 giorni al 50%), ma anche riduzioni permanenti dell'integrità fisica stimabili in misura del 23%.
La riconducibilità della condotta del signor come si vedrà, al delitto di lesioni personali CP_2 gravissime di natura colposa, punito dall'art. 590, c. 2, c.p. con la reclusione da tre mesi a due anni, comporta, in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 c.p. e 2947, c. 3, c.c. il diritto al risarcimento del danno nel caso in esame si sarebbe dovuto esercitare entro il sesto anno successivo all'evento, avvenuto il 16/9/2008.
Il signor ha interrotto il relativo termine con diffida dell'1/7/2010, antecedente alla scadenza. Pt_1
Il successivo periodo di prescrizione dell'azione risarcitoria, quindi, era destinato a compiersi l'1/7/2016.
L'attore, ancora una volta in modo tempestivo, avrebbe di nuovo interrotto la prescrizione il 22/6/2015.
Ai sensi dell'art. 1310 c.c. l'inoltro delle missive alla ha esplicato i propri Controparte_3 effetti anche verso gli altri convenuti, chiamati a rispondere in solido delle conseguenze dell'illecito.
Stante valenza interruttiva (oltre che sospensiva) del procedimento giudiziale ex artt. 2943 e 2945 c.c., se ne deduce che alla data di instaurazione della vertenza (14/5/2019 in base alla notifica della citazione introduttiva ad opera del signor la fattispecie estintiva non poteva dirsi perfezionata. Pt_1
Su tali profili del contenzioso le doglianze del signor e della sono infondate. CP_2 Controparte_1
***
Nel merito il Tribunale reputa che la domanda risarcitoria vada accolta nei soli limiti di seguito indicati.
E' noto che in caso di scontro tra veicoli il capoverso dell'art. 2054 c.c. pone una presunzione di corresponsabilità superabile con la prova dell'adozione, ad opera dei conducenti, di tutte le condotte necessarie a evitare il sinistro, con conseguente applicazione della norma anche laddove resti incerta l'individuazione del comportamento causativo dell'evento (v. tra le più recenti Cass. 17/10/2024, n.
26984, per cui “la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, c. 2 c.c. può essere superata solo mediante la prova positiva che ciascun conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Non è sufficiente la mancanza di elementi dimostrativi di una condotta irregolare;
deve essere provata in positivo la regolarità della condotta di guida […]; cfr. ante Cass. 17/5/2022, n. 15736: “la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni”.).
Nell'accertamento del contegno eventualmente colposo dei soggetti coinvolti nel sinistro va tenuta presente, in ogni caso, la possibilità che il conducente del veicolo antagonista assuma esso stesso un contegno negligente, impudente o imperito (cfr. Cass. 18/1/2024, n. 1992 e Cass. 21/11/2024, n.
30089: “costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo
l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento)”.
Durante l'istruttoria non sono emersi sufficienti elementi per superare la presunzione appena delineata.
In sede di interrogatorio formale i signori e in effetti, hanno fornito versioni opposte e, Pt_1 CP_2 in parte contraddittorie della concatenazione causale che ha determinato gli accadimenti del 16/9/2008.
Il primo ha dichiarato che l'urto si è verificato nella propria corsia di marcia poiché l'autocarro TR condotto dal convenuto aveva effettuato una spericolata e imprevedibile invasione di careggiata.
A suo dire la superficie stradale era bagnata e il mezzo guidato dal signor era a pieno carico. CP_2
Per costui, al contrario, sarebbe stato il signor alla guida del camion Nissan, ad aver invaso la Pt_1 corsia opposta a quella di pertinenza dopo essere uscito a forte velocità da un tratto di strada in curva.
Il convenuto ha precisato che il proprio autocarro era vuoto, che al momento dell'impatto era quasi fermo e che non vi erano automobili in sosta sul versante destro della corsia sulla quale procedeva.
Riscontri utili ad ascrivere con un ragionevole grado di certezza la responsabilità esclusiva del sinistro in capo a una delle parti non sono emersi neppure dalle dichiarazioni dei testimoni chiamati a deporre.
Il signor zio dell'attore, ha esposto che il giorno del sinistro seguiva con la propria vettura Persona_2
“un camion solo motrice di colore bianco” (quello, marca TR del signor , quando vide tale CP_2 veicolo spostarsi dalla direttrice di marcia verso il centro per evitare tre auto parcheggiate sulla destra.
A causa della manovra l'autocarro avrebbe impattato il veicolo Nissan, proveniente dal senso opposto.
Il testimone ha aggiunto che ciò avrebbe provocato una collisione tra la parte centrale di quest'ultimo e la parte anteriore sinistra dell'autocarro TR (definito “carico di pietre”, nonostante nelle fasi anteriori della deposizione il signor avesse fatto menzione a una mera motrice). Dopo l'impatto il mezzo Pt_1 del signor sarebbe stato spostato e posizionato con le ruote quasi sul ciglio della strada. CP_2
Sulla dinamica dell'incidente nulla hanno riferito i signori e in transito Testimone_1 Controparte_6 sui luoghi di causa dopo l'impatto. I due hanno negato, ad ogni buon conto, che l'asfalto fosse bagnato.
Il signor , alla guida della propria vettura dietro al camion Nissan, ha dichiarato, Testimone_2 infine, che all'improvviso sarebbe sbucato nella carreggiata un autocarro carico di calcinacci, intento a convergere verso sinistra per evitare tre macchine in sosta. Dopo l'urto il camion del signor CP_2 sarebbe rimasto al centro della strada, quello del signor si sarebbe quasi girato su sé stesso. Pt_1
Sussistono prove sufficienti per affermare, in base alle testimonianze, che il signor abbia CP_2 indirizzato l'autocarro TR verso il centro della corsia di pertinenza per la presenza delle vetture.
Ulteriori particolari sul sinistro si traggono dagli accertamenti del Carabinieri di Mignano Montelungo.
I militari hanno verificato che l'incidente è avvenuto alle 8:15 del mattino, in condizioni di tempo sereno e con l'asfalto asciutto. In quel segmento della S.P. 197 il limite di velocità era di 40 km/h.
Non era stato possibile effettuare controlli tecnici sul camion Nissan. L'autocarro TR risultava vuoto.
Il cronotachigrafo del mezzo segnava una velocità di 44 km/h. Era inserita la quinta marcia di guida.
I Carabinieri hanno confermano la presenza dei veicoli in sosta sulla corsia di percorrenza del camion.
Per i verbalizzanti la posizione dell'impatto si deve collocare nella corsia occupata dal camion TR.
Il signor avrebbe tentato di frenare l'autocarro Nissan senza riuscire, però, a evitare la collisione. Pt_1
La lettura delle circostanze che precedono, induce il Tribunale a ritenere che la mattina del 16/9/2008, in condizioni di perfetta visibilità e di asfalto asciutto, il signor stesse procedendo alla guida CP_2 dell'autocarro TR ad una velocità (44 Km/h) superiore al limite consentito e senza alcun sovraccarico.
Poco prima del punto in cui è avvenuto lo scontro il convenuto ha invaso leggermente la corsia opposta per evitare le tre auto in sosta sul lato destro ed è rientrato subito nella careggiata di competenza.
In quel frangente stava sopraggiungendo in direzione contraria il veicolo Nissan del signor Pt_1
Notato l'autocarro TR in fase di rientro dopo l'invasione di corsia e percepito il pericolo incombente,
l'attore ha azionato i freni del mezzo allo scopo di scongiurare il più che probabile scontro frontale.
Nonostante il tentativo di frenata, il veicolo Nissan ha proseguito la corsa ed è andato a impattare contro il mezzo antagonista, nel frattempo rientrato nella propria corsia successivamente al sorpasso.
Chiarificatrici appaiono, da questo punto di vista, le foto depositate dalla Controparte_3
Le immagini riversate nel compendio fotografico dimostrano che la frenata del camion del signor Pt_1 si è conclusa nel punto della collisione, all'interno, sia pur di poco, della corsia dell'autocarro TR.
È verosimile che anche il signor viaggiasse a una velocità non conforme e superiore al prescritto Pt_1 limite dei 40 Km/h (come peraltro accertato anche dai Carabinieri di Mignano Montelungo), tenuto conto sia della lunghezza della frenata, sia dello sbalzo, notevole, subito dal camion Nissan dopo l'impatto.
La differenza di portata tra i mezzi (5.100 kg di peso a vuoto quello del signor 1755 kg di peso CP_2
a vuoto il camion Nissan) ha fatto sì che il veicolo dell'attore, dopo aver proseguito dritto, nonostante il citato tentativo di frenata e l'andamento curvilineo della strada, sia rimbalzato contro l'ostacolo che gli si contrapponeva e abbia ultimato la propria corsa in posizione trasversale rispetto alla carreggiata.
Se ne ricava che la responsabilità del sinistro va ripartita in egual misura tra i due conducenti.
Il signor anziché procedere con cautela, stante anche l'andamento curvilineo della strada, ha Pt_1 condotto il camion Nissan a una velocità che non gli ha impedito di evitare l'autocarro TR, e, comunque, di rimanere all'interno della propria corsia nonostante la frenata. Il signor ha posto CP_2 in essere una manovra rischiosa (il superamento di veicoli fermi) a una velocità, anche in questo caso, eccessiva, vista la conformazione della strada e pur essendo rientrato nella propria corsia, ha dato luogo a uno sconfinamento, non consentito, senz'altro idoneo a condizionare la condotta dell'attore. Entrambi
i protagonisti dell'incidente, alla guida di mezzi relativamente pesanti e più difficili, dunque, da manovrare rispetto alle automobili di tipo comune, hanno agito senza considerare la possibilità che in quel tratto della S.P. 197 (lo si ripete, caratterizzato da curve), si verificassero, come poi sarebbe successo, invasioni verso la linea di mezzeria di veicoli in marcia lugo la direzione opposta alla propria.
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La proprietà in capo alla dell'autocarro condotto dal signor e la copertura Controparte_1 CP_2 assicurativa della oltre a non essere state contestate dalle parti Controparte_3 convenute, trovano riscontro negli accertamenti effettuati dai Carabinieri di Mignano Montelungo. Dal verbale redatto dai militari si apprende anche che il signor a causa del sinistro ha subito Pt_1 fratture multiple per le quali venne accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Venafro.
Ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. n. 209/2005 il signor la e la CP_2 Controparte_1 [...]
in veste, rispettivamente, di autore materiale dell'illecito, di proprietaria Controparte_3 dell'autocarro guidato dal primo e di assicuratore per la responsabilità civile auto del mezzo sono tenuti in solido a risarcire al signor i danni patrimoniali e non patrimoniali scaturiti dall'incidente. Pt_1
La compartecipazione colposa della vittima nella produzione dell'evento nei temini visti comporta che l'infortunato possa pretendere dalle controparti la metà dell'equivalente monetario dei relativi pregiudizi
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Si è già fatto riferimento alle conclusioni alle quali è pervenuto il dr. a proposito della Per_1 compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate nel corso degli approfondimenti peritali.
Il consulente tecnico ha accertato, inoltre, che l'incidente ha provocato al signor limitazioni Pt_1 funzionali, di carattere permanente, nell'uso dell'arto infortunato (specie nell'affrontare le scale), difficoltà nel mantenere la posizione eretta, esiti cicatriziali, a loro volta dovuti ai trattamenti sanitari, anche di tipo chirurgico, resisi necessari a seguito dell'evento, e persistenti sintomatologie dolorose.
Tenuto conto degli esiti dell'attività istruttoria, non vi è motivo di supporre che le alterazioni dello stato di salute dell'attore siano state cagionate da un fatto diverso dall'infortunio verificatosi il 16/9/2008.
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Le considerazioni del dr. sono adeguatamente motivate e del tutto condivisibili anche per quanto Per_1 attiene alla valutazione medico-legale dei postumi dell'incidente stradale. Come anticipato, al signor possono essere riconosciuti danni da inabilità temporanea assoluta di 240 giorni, da inabilità Pt_1 temporanea al 75% di 180 giorni e da inabilità temporanea al 50% di altri 180 giorni.
Al sinistro, infine, va ricondotta una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica in misura del 23%.
Posta l'inapplicabilità dei criteri introdotti dal D.P.R. 13/1/2025, n. 12, destinato, ai sensi dell'art. 5, a regolare gli incidenti avvenuti dopo l'entrata in vigore del provvedimento, il Tribunale è dell'avviso, in conformità con gli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità, che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, in caso di “macropermanenti”, si possa continuare a fare ricorso alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (v. Cass. 25/1/2024, n. 2433 e Cass. 22/3/2024, n. 7892).
In una pronuncia anch'essa recente la Corte di Cassazione ha precisato, nondimeno, che “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (così testualmente si esprime Cass. 3/3/2023, n.
6444; sull'autonoma risarcibilità del danno morale cfr. tra le altre Cass. 22/3/2024, 7892).
In questa prospettiva bisogna muovere dai valori minimi previsti dalle tabelle milanesi per il 2024.
Con riferimento a un grado di invalidità assimilabile a quello del signor trentatreenne al momento Pt_1 del fatto illecito (coincidente con la data di verificazione del sinistro stradale) i relativi parametri indicano in € 4.169,39 l'ammontare del punto base di invalidità. L'importo relativo a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidato, inoltre, nella misura forfetaria minima di € 115,00.
Considerata l'incidenza dei postumi accertati dal dr. , il valore del richiamato punto di invalidità Per_1
e l'età dell'infortunato, il danno alla salute di carattere permanente subito dall'istante può essere quantificato, ai valori minimi, in € 80.553,00. A titolo di inabilità temporanea vanno attribuiti, invece, €
53.475,00 [(€ 115,00 x 240 gg) + (€ 115,00 x 180 gg x 75%) + (€ 115,00 x 180 gg x 50%)].
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All'udienza del 10/10/2022 il teste , amico personale dell'attore, ha dichiarato che questi Testimone_3 per effetto dell'incidente non è uscito di casa per circa tre anni e ha dovuto, suo malgrado, rinunciare alle attività sportive sino ad allora praticate (in particolare, la palestra, il calcio e la corsa).
La natura delle lesioni patite dal signor tali da provocare gravi difficoltà nella deambulazione e Pt_1 nel mantenimento della postura eretta, rendono poco plausibile la ripresa normale degli allenamenti.
E' ragionevole ritenere, dunque, che il sinistro abbia provocato ripercussioni nella vita di relazione atte a giustificare il riconoscimento di un aumento pari al 15% dei valori minimi contemplati dal sistema tabellare milanese per i postumi invalidanti di carattere definitivo. Il danno alla salute dipeso dall'evento corrisponde, perciò, a € 146.110,95 [(€ 80.553,00 x 115%) + € 53.475,00], di cui € 92.635,95 imputabili a invalidità permanente e il resto (€ 53.475,00) a inabilità temporanea.
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L'integrazione della fattispecie delittuosa delle lesioni personali gravissime, sintomatica dell'insorgenza di una più accentuata sensazione di dolore e sofferenza psicologica, giustifica l'aumento del 30% delle voci risarcitorie riferibili all'invalidità permanente a titolo di danno morale. Il relativo pregiudizio equivale a € 24.165,90 (€ 80.553,00 x 30%). Il danno non patrimoniale patito dal signor ai valori attuali Pt_1 va quantificato in € 170.276,85 (€ 146.110,95 + € 24.165,90).
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La genericità delle deduzioni attoree, nell'ambito della citazione introduttiva e della prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., in merito alla diminuzione della capacità lavorativa specifica patita dal signor Pt_1
a seguito del sinistro, non surrogata da riferimenti più puntuali in occasione dell'udienza del 27/11/2019
e nelle note di trattazione scritta del 15/4/2021, depositate prima della concessione dei tre termini richiamati dalla previsione codicistica, impedisce di riconoscere all'interessato tali poste risarcitorie.
Lo stesso vale per l'istanza di rimborso della somma di € 6.000,00 più Iva richiesta dall'attore negli scritti conclusionali sul presupposto della perdita di una commessa affidata nel 2008 dalla C.C. Itaca.
Nessun accenno alla voce di danno in questione di rinviene nell'atto introduttivo della causa, nel verbale della prima udienza di trattazione, nelle note del 15/4/2021 e nelle memorie istruttorie, contenenti soltanto (tra i capitoli di prova oggetto di elencazione negli scritti ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.) accenni all'impossibilità per il danneggiato di svolgere mansioni di installatore di luminarie e simili.
Ci si limita ad aggiungere, in argomento, che nella missiva prodotta dall'istante a riprova della contestazione dell'inadempimento, datata 18/12/2008, la committente individua come controparte la e non il signor indicato con tutta probabilità tra i meri referenti dell'azienda Parte_2 Pt_1
(in questo senso depone il riferimento a tale “ ”, incluso tra i destinatari per conoscenza). Pt_1
A fronte di un simile quadro non è chiaro, sempre a causa dell'estrema genericità delle asserzioni dell'attore, a quale titolo quest'ultimo avrebbe effettuato l'odine di acquisto di € 30.000,00 più Iva menzionato a più riprese nelle difese dell'infortunato, essendo la relativa fattura intestata alla società.
Per i motivi anzidetti le istanze di risarcimento riguardanti le presunte perdite reddituali a cui sarebbe andato incontro il signor dopo la verificazione del sinistro non possono che essere disattese. Pt_1
L'attore ha diritto, per contro, alla rifusione delle spese mediche sostenute per l'incidente, giudicate congrue dal dr. nella misura invocata (€ 1.096,60, pari a € 1.758,88 ai valori attuali). Per_1
L'entità dei danni subiti dall'attore ammonta, pertanto, a € 172.035,73 (€ 170.276,85 + € 1.758,88].
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L'appartenenza delle obbligazioni di risarcimento alla categoria dei debiti di valore implica che sulla cifra in esame vadano applicati gli interessi legali dalla data del fatto illecito secondo il sistema di calcolo indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/95 del 17/2/1995.
Gli accessori da ultimo indicati ammontano a € 36.462,35. Ne deriva che i danni occorsi all'attore a causa dell'incidente del 17/9/2008 vanno stimati in € 208.498,08 (€ 172.035,73 + € 36.462,35).
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Per effetto del concorso di colpa ascritto al signor nella determinazione dell'illecito i pregiudizi Pt_1 liquidabili si riducono a € 104.249,04 (€ 208.498,08:2), dei quali € 46.317,97 più interessi legali sulla somma rivalutata imputabili a invalidità permanente, € 26.737,50 più interessi legali sulla somma rivalutata a inabilità temporanea, € 12.082,95 più interessi legali sulla somma rivalutata a danno morale e € 879,44 più interessi legali sulla somma rivalutata a rimborso delle spese di natura medica.
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I documenti prodotti dalla in allegato alle note del 15/6/2024 attestano Controparte_3 che per il sinistro del 16/9/2008 l' ha riconosciuto all'attore l'importo di € 177.690,42, CP_5 comprensivo di interessi (€ 18.631,36 per indennità temporanea, € 55.385,44 per ratei versati alla data dell'11/6/2024, € 103.522,16 a titolo di capitalizzazione della rendita attribuita all'infortunato per il periodo successivo, € 27,50 per certificazioni medico legali, € 123,96 per visite mediche).
Negli ulteriori prospetti trasmessi dal signor il 7/5/2025 l'ente chiarisce che la somma capitalizzata Pt_1 va imputata per il 50% ai pregiudizi biologici e per il 50% alle ripercussioni patrimoniali.
In coerenza con la cosiddetta teoria differenziale del danno a cui si ispirano, salvo casi residuali, le attuali coordinate della responsabilità risarcitoria - volta ad appurare eventuali saldi negativi tra la consistenza del patrimonio della vittima dell'illecito prima e dopo l'evento lesivo, si deve ritenere che di tali cifre occorra tenere conto al fine di evitare ingiuste locupletazioni a detrimento dei convenuti.
***
Secondo gli ultimi indirizzi della Corte di Cassazione nelle operazioni di scorporo di quanto dovuto al danneggiato deve essere seguita la regola del raffronto tra poste creditorie identiche e non quella, osservata in passato, propensa ad aggregare le voci di pregiudizio omogenee (v. Cass. 31/10/2023, n.
30293: “in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte CP_ dall'assicuratore sociale - nella specie, l' - devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee - vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"-, bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo;
cfr. ante Cass.
27/9/2021, n. 26117, citata anche nelle motivazioni del provvedimento reso nel 2023).
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 e dell'art. 68 del D.P.R. n. 1124/1965
l' eroga all'infortunato somme finalizzate a risarcire il danno biologico derivante dall'infortunio CP_5
e altri importi volti a ristorare i pregiudizi derivanti dalla perdita della capacità di lavoro, comprese indennità giornaliere parametrate, fra l'altro, alle retribuzioni spettanti all'interessato e destinate, in virtù di tale peculiare caratteristica, a incidere sulle componenti patrimoniali del ristoro.
Facendo applicazione del criterio suggerito dalla giurisprudenza di legittimità si deve ritenere che l'ammontare del danno non patrimoniale stabilito dall'ente previdenziale (in tutto € 79.453,80, pari al
50% dei ratei già versati all'11/6/2024 a titolo di danno biologico e danno patrimoniale e di quelli successivi) influisca sulla determinazione della sola componente dell'invalidità permanente, ancorché personalizzata, spettante al signor (€ 46.317,97, più interessi legali per € 9.816,93). Pt_1
Quest'ultima voce di danno (€ 56.134,90) è inferiore a quella stanziata dall' a titolo di indennizzo CP_5 del danno biologico. Rispetto a tale tipologia di pregiudizi nulla va attribuito all'infortunato.
*** Il signor avrebbe avuto diritto a ricevere, all'opposto, le somme stabilite a titolo di rimborso delle Pt_1 spese mediche (€ 879,44, più interessi legali per € 186,37, detratte quelle già corrisposte dall' CP_5 pari a € 151,46), e quelle riferibili al danno morale (€ 12.082,95 più interessi legali per € 2.560,95) e al danno da inabilità temporanea (€ 26.737,50 più interessi legali per € 5.666,88).
L'insieme di tali poste creditorie, accessori compresi, equivale alla cifra omnicomprensiva di € 47.962,63
[(€ 879,44 + € 186,37 - € 151,46) + (€ 12.082,95 + € 2.560,95) + (€ 26.737,50 + € 5.666,88)].
Ad esito della controversia la la e il signor sono Controparte_3 Controparte_1 CP_2 obbligate in via solidale al versamento della somma corrispondente in favore del signor Pt_1
Sull'importo maturano altri interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del saldo.
***
Dato il rapporto assicurativo instaurato dalle parti, la è obbligata a tenere Controparte_3 indenne la per l'intero ammontare del ristoro spettante al signor Controparte_1 Pt_1
La garanzia non opera avuto riguardo al signor rimasto estraneo alla relazione contrattuale. CP_2
***
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la condanna solidale dei convenuti al pagamento della metà degli oneri di giudizio, stimabili in base ai valori previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 e € 500.000,00 di non elevata complessità nella cifra già ridotta di €
7.320,50 (€ 620,50 per esborsi, € 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
3.000,00 per la fase di trattazione, € 2.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrare ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Per le stesse ragioni restano a carico dell'attore per il 50% e dei convenuti, obbligati in solido e in egual misura nei rapporti interni, per la restante parte, tutte le spettanze dovute per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa. Anche in questo caso la è obbligata Controparte_3
a tenere indenne la in relazione agli esborsi oggetto della decisione. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1939/2019 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ condanna , e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1 Controparte_3 pagamento in favore di della somma di € 47.962,63 (oltre a interessi nella misura indicata Parte_1 in motivazione) a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi a UC (CE) il 16/9/2008;
➢ condanna , e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1 Controparte_3 pagamento in favore di della metà degli oneri di giudizio, stimabili nella cifra già ridotta di € Parte_1
7.320,50, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre ai procuratori antistatari;
➢ pone definitivamente a carico di (per il 50%) e , e Parte_1 CP_2 Controparte_1
in solido tra loro (per il restante 50%) il pagamento degli oneri di Controparte_3 consulenza tecnica, già quantificati in corso di causa;
➢ condanna la tenere indenne in relazione agli obblighi Controparte_3 Controparte_1 di pagamento oggetto delle statuizioni che precedono.
SS, 25/9/2025
il giudice Virgilio Notari