Decreto cautelare 11 novembre 2025
Sentenza breve 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 12/12/2025, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03570/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02346/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2346 del 2025, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Gioitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, Guardia Costiera, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Comune di Acquedolci, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ingiunzione di sgombero dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente – Struttura territoriale dell’ambiente di Messina n.-OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusi i provvedimenti prot. n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente e della Guardia Costiera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AN IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione regionale resistente ha intimato lo sgombero di aree demaniali indebitamente occupate, ricadenti sulla porzione di particella n. -OMISSIS-del Comune di Acquedolci, per un’estensione di circa 7.000 mq, come accertato in sede di sopralluogo del 15 aprile 2025 da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello (nota n.-OMISSIS-), all’esito del quale il privato è stato altresì deferito all’A.G. per le ipotesi di reato di cui agli artt. 54 e 1161, del codice della navigazione.
Dalla comunicazione di notizia di reato anzidetta è scaturito il p.p. n. 625/2025 presso il Tribunale di Patti, nell’ambito del quale è stato disposto il sequestro preventivo dell’area in argomento.
A seguito della ricezione della prefata comunicazione da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo, l’Amministrazione regionale resistente ha avviato il procedimento proteso allo sgombero dell’area in questione (prot. n. -OMISSIS-), oltre ad aver avviato, con separata comunicazione (prot. n. -OMISSIS-), un procedimento parallelo per il recupero dei crediti erariali nascenti dall’occupazione abusiva di un bene demaniale.
In un contesto di tal fatta l’odierno ricorrente ha proposto l’odierno ricorso strutturato in cinque censure con cui ha dedotto l’illegittimità dell’azione amministrativa sotto plurimi profili.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali e regionali resistenti, patrocinate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, che hanno chiesto il rigetto sia della domanda cautelare che del ricorso, tenuto conto dell’infondatezza delle pretese avanzate dal privato, mentre non si è costituito in giudizio il Comune di Acquedolci.
3. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, come dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 60, c.p.a., il ricorso è passato in decisione per la sua definizione con sentenza breve.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
4. Col primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3, della l.n. 241/90, oltre che del medesimo articolo della l.r. n. 7/2019, deducendo come il provvedimento di sgombero gravato sarebbe privo di motivazione, limitandosi a richiamare la nota presupposta dell’Ufficio Circondariale Marittimo n. -OMISSIS-.
Il motivo è destituito di fondamento.
L’ordine di sgombero impugnato risulta essere un atto dovuto, rappresentando il risultato di un’attività amministrativa vincolata che affonda le sue radici proprio nel verbale di sopralluogo redatto dall’Ufficio Circondariale Marittimo sopra richiamato (peraltro neppure impugnato), con ciò significando che la motivazione per relationem offerta risulta essere del tutto idonea, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, all’assolvimento del suo compito essenziale di rendere note ab externo le ragioni in fatto e in diritto che hanno indotto la p.a. ad adottare la determinazione gravata, non rilevandosi alcuna assenza di motivazione dalla lettura del provvedimento impugnato.
5. Col secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione del diritto a difesa oltre alla sussistenza di eccesso di potere per difetto di istruttoria, ritenendo come il rifiuto alla richiesta di audizione personale del difensore sarebbe illegittimo e determinerebbe l’insanabilità del provvedimento di sgombero impugnato che, in tal senso, sarebbe stato adottato senza un’adeguata e compiuta conoscenza di tutte le questioni rilevanti nella vicenda amministrativa di cui trattasi.
Anche il secondo motivo non coglie nel segno.
Come già in precedenza anticipato, l’ordine di sgombero gravato costituisce espressione di un potere amministrativo di tipo vincolato, rispetto al quale non residua alcuna discrezionalità da parte della p.a. regionale resistente, trovando applicazione la disposizione di cui all’art. 21- octies , co. 2, primo periodo, della l.n. 241/90, secondo cui “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
Al riguardo, peraltro, parte ricorrente non ha esternato quali circostanze avrebbe potuto rappresentare in sede di audizione personale che avrebbero determinato un esito diverso del procedimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte privata, va rilevato, ancora una volta, come il provvedimento di sgombero sia basato su un atto presupposto (n. -OMISSIS-) dell’Ufficio Circondariale Marittimo che non risulta essere stato neppure impugnato in questa sede processuale, non essendovi alcun margine per ritenere che l’apporto procedimentale del privato, mediante l’esplicazione di difese orali in sede procedimentale, avrebbe potuto condurre ad un diverso esito della vicenda amministrativa in parola.
6. Col terzo mezzo di impugnazione viene dedotta l’erronea ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, posto che l’occupazione dell’area di cui trattasi non potrebbe essere ritenuta abusiva da parte della p.a. resistente, tenuto conto che l’odierno ricorrente avrebbe presentato, in passato, apposita istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 6, della l.r. n. 17/2004, come peraltro precisato nelle memorie difensive inviate all’Amministrazione a seguito della comunicazione di avvio del procedimento.
La prefata istanza, peraltro, sarebbe stata dichiarata ammissibile dalla Commissione di Conciliazione nel 2006, che ha poi trasmesso gli atti al competente Assessorato Territorio ed Ambiente.
Tuttavia, dopo il prefato atto nessun’altra determinazione sarebbe stata adottata, dovendosi ritenere formato il silenzio-assenso di cui all’art. 46, della l.r. n. 17/2004.
La censura non può trovare l’avallo del Collegio.
Oltre al fatto che la richiamata disposizione sul silenzio-assenso invocata ha ad oggetto le autorizzazioni per le opere realizzate in zone soggette a vincoli da rilasciarsi a cura delle competenti Soprintendenze, non essendo applicabile al caso in esame, a ben vedere non risulta avere rilievo neppure la disposizione di cui all’art. 6, della l.r. n. 17/2004, posto che questa riguarda una speciale forma di riscossione agevolata di crediti vantati dalla Regione per l’occupazione (anche) abusiva di aree demaniali (art. 6, co. 2, lett. a), non comprendendosi come un’istanza di regolarizzazione di una mera pretesa creditoria possa determinare la regolarizzazione del titolo concessorio a monte.
Al riguardo, parte ricorrente sostiene di aver presentato un’istanza di concessione nel 2003 (in sanatoria) rispetto alla quale, come controdedotto dalla difesa erariale, non ha mai ricevuto alcuna risposta dalla p.a. interessata né, tantomeno, ha mai proceduto al regolare pagamento dei canoni concessori in tutti questi anni, non potendosi dubitare dello stato di abusiva occupazione delle aree demaniali di cui trattasi alla luce delle deduzioni di parte e degli atti di causa.
7. Con la quarta doglianza parte ricorrente si duole dell’asserita sproporzione delle misure adottate dall’Amministrazione resistente, oltre che della violazione dei principi di idoneità e adeguatezza promananti dall’art. 97 della Costituzione.
Anche questo motivo è infondato.
Al riguardo, si ritiene sufficiente ribadire come il provvedimento di sgombero impugnato costituisca un provvedimento di tipo vincolato all’esito del pregiudiziale accertamento dell’occupazione abusiva di un’area demaniale, non vantando il privato alcun legittimo affidamento fondato sull’attività agricola finora svolta su tali terreni ai fini del suo sostentamento, atteso che il presupposto dell’ordine di sgombero è rappresentato dall’occupazione sine titulo di un bene demaniale, rispetto alla quale parte ricorrente non è riuscita a dimostrare il contrario neppure in questa sede processuale.
8. Ultima censura è quella con cui si lamenta la violazione dell’art. 2, co. 7, della l.n. 241/90, per non avere l’Amministrazione sospeso entrambi i procedimenti avviati con le note nn. -OMISSIS- in attesa della definizione del giudizio penale n.-OMISSIS-
Anche l’ultima censura è priva di pregio.
Ancora una volta, va ribadito come il presupposto dell’impugnato ordine di sgombero sia rappresentato dal non impugnato verbale di sopralluogo redatto dall’Ufficio Circondariale Marittimo, rispetto al quale parte ricorrente non ha dimostrato di essere in possesso di un titolo concessorio per la legittima occupazione delle aree demaniali in argomento, con conseguente infondatezza della pretesa sospensione dei procedimenti sopra richiamati.
Il tutto senza sottacere come l’invocata disposizione di cui all’art. 2, co. 7, della l.n. 241/90, non sia neppure decisiva ai fini di causa, posto che questa prevede una mera facoltà, e non un obbligo, per la p.a. procedente, oltre a doversi rilevare come essa faccia comunque riferimento a “… informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni ” (art. 2, co. 7, l.n. 241/90) e non a procedimenti penali in itinere.
9. Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto in quanto infondato.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo per quanto riguarda le Amministrazioni costituite patrocinate dalla difesa erariale mentre non si dà luogo alla liquidazione delle spese avuto riguardo al Comune di Acquedolci non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti patrocinate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se, dovuti.
Nulla spese per il Comune di Acquedolci.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente
AN IL, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IL | RO EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.