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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/07/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
2317/2021 in data 07/04/2021 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
( C.F. Parte_2 C.F._2
in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità
genitoriale sulla figlia minore
(C.F. Persona_1 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Tonetto
parte attrice
contro
(C.F. CP_1 C.F._4
(C.F. Controparte_2 C.F._5
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano Tonon
(C.F. CP_3 C.F._6
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pellizzari
parti convenute
e con la chiamata in causa di (C.F. Controparte_4 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Benzoni, Carlo
Rapicavoli, Massimo Bisiach
(C.F. _5 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maximilian Fabbian
(C.F. ) P_ P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Girardi terzi chiamati
***
avente per oggetto: lesione personale;
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale di Treviso, contrariis rejectis
Nel merito: previo accertamento e declaratoria che i convenuti sono solidalmente ovvero in via tra loro alternativa responsabili del sinistro cagionato alla minore così come descritto in narrativa, condannare Persona_1
quest'ultimi in via tra loro solidale ovvero in via tra di loro alternativa, nei termini che verranno accertati nel corso del Giudizio, al risarcimento dei danni subiti dalla stessa e dai genitori, risarcimento che, tenuto conto delle causali sopra descritte, viene quantificato in € 50.000,00 ovvero nella diversa somma che risulterà di Giustizia per
Pag. 2 di 36 capitale, rivalutazione monetaria ed interessi per le causali esposte, già considerato l'importo di € 15.000,00 ricevuto a titolo di acconto sul maggior dovuto.
Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo.
Si chiede in via istruttoria prova per interrogatorio per testi sulle seguenti circostanze:
I) Vero che in data 20.9.2016 la minore si Persona_1
recava, con i genitori, e Parte_1 Parte_2
presso la palestra dell'Istituto scolastico Liceo
Scientifico “Giuseppe Berto” di LI TO (TV), per assistere all'allenamento di pallacanestro del fratello maggiore, ; II) Vero che verso le ore 18,20, mentre Per_2
era in corso l'allenamento, si sono sentite delle urla dei bambini presenti provenienti dal giardino, adiacente alla palestra, in quanto il cancello di ingresso al plesso, che scorreva su di un binario, era uscito dal proprio cursore,
colpendo che cadeva a terra, sotto il Persona_1
cancello, riportando le lesioni descritte nella certificazione medica e nella cartella clinica redatta dal
Pronto Soccorso dell'Ospedale di dove è stata CP_4
ricoverata, documentazione che si rammostra all'interrogando al teste (doc. 1); III) Vero che dopo l'incidente i Carabinieri della Stazione di LI
TO, che sono intervenuti sul posto hanno accertato che il cancello è caduto perché è uscito dalle guide di scorrimento ed era privo di fermi di fine corsa, come risulta dalla relazione che si rammostra all'interrogando
Pag. 3 di 36 ed al teste (cfr. ns. doc. 3 e doc. 12). IV) Vero che tale cancello era stato realizzato dalla Provincia di CP_4
nel 1992, su richiesta del proprietario della CP_5
area, per delimitare e mettere in sicurezza l'area limitrofa al corso d'acqua dove era stato Tes_1
realizzato l'edificio scolastico;
V) Vero che per curare le lesioni riportate da , in seguito all'incidente Persona_1
per cui è causa, i genitori, e Parte_1 [...]
, hanno sostenuto le spese sanitarie e mediche per € Pt_2
2.500,00 come risulta dalla documentazione, prodotta sub
10, che si rammostra all'interrogando e al teste. VI) Vero
che i genitori di hanno dovuto assentarsi, Persona_1
alternativamente, dal lavoro e destinare almeno quattro ore di ogni giorno del loro tempo e per sei mesi e ciò dalla data dell'incidente avvenuta il 20.9.201, per assistere e seguire la figlia nelle cure e nella convalescenza Per_1
perchè non poteva deambulare, VII) Vero che dopo l'incidente e per il periodo di almeno 3 mesi, nei quali non ha potuto raggiungere la scuola dove era iscritta Per_1
e frequentare le lezioni, i genitori hanno sostenuto la spesa di € 1.500,00 per le lezioni private impartite alla loro figlia da alcuni supplenti che si sono recati a casa di . VIII) Vero che in seguito all'incidente i genitori Per_1
e sono ricorsi alle cure dello psichiatra, prof. Per_1 [...]
, e vero che lo stesso ha riscontrato in loro una Per_3
“sofferenza psicologica ed un peggioramento del loro standard di vita e di coppia, con comparsa di sintomi psicopatologici, in particolare, ansia e abbassamento del
Pag. 4 di 36 tono dell'umore per tutto il periodo in cui è durata la malattia e la convalescenza della figlia . (Cfr. Per_1
pagina 8 ns doc. 11) IX) Vero che all'epoca dell'incidente il convenuto era Responsabile Unico del CP_1
procedimento e Dirigente del Settore Edilizia della
Provincia il sig. era CP_4 Controparte_2
Responsabile del Servizio di Gestione del patrimonio della
Provincia di ed il sig. era CP_4 CP_3
Responsabile di Zona del Servizio _5
;
[...]
Si indicano a testi i sig.ri di LI Testimone_2
TO; il sig. di LI TO (TV); Testimone_3
sig. di LI TO (TV); il Testimone_4
Stazione di LI TO;
Controparte_7
il dott. dott.ssa Marina Mainente, la CP_8
signora di LI TO ed il signor Controparte_9
di LI TO. Sempre in via istruttoria, CP_10
si chiede sia disposta CTU medica perché accerti, in seguito all'incidente per cui è causa, il danno biologico temporaneo subito sia da che dai genitori Persona_1
e anche sotto il profilo Parte_1 Parte_2
della loro sofferenza psicologica, considerate le modalità con cui è avvenuto l'incidente, le lesioni riportate da ed il tempo necessario per la sua guarigione, Persona_1
nonché i postumi di invalidità permanente, e ciò sulla scorta della documentazione medica prodotta e di quella che fosse necessaria acquisire presso i Presidi Ospedalieri dove è stata ricoverata e curata e di cui si Persona_1
Pag. 5 di 36 fa, già ora, richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c.
presso l'Azienda Ulss 9 di Treviso ora Azienda Ulss 2 Marca
Trevigiana.
Per i convenuti e : CP_1 Controparte_2
A) In via preliminare: voglia l'Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare l'inesistenza della procura alle liti del difensore firmatario degli atti depositati antecedentemente alla data del 18/03/2023 nell'interesse dei sig.ri Per_1
e , con conseguente rigetto delle domande in quanto Pt_2
inammissibili;
B) In via principale Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso
respingere la domanda di risarcimento del danno promossa nei confronti degli ing.ri e CP_1 Controparte_2
dai sig.ri e in proprio e Parte_1 Parte_2
quali genitori esercenti la patria potestà di Persona_1
in quanto infondata e/o non provata;
C) In via subordinata: nella denegata ipotesi - e salvo gravame - di affermazione della responsabilità degli ing.ri e , accertare e dichiarare che CP_1 Controparte_2
l'evento occorso in data 20/09/2016 a è Persona_1
ascrivibile anche - e nella misura maggiore - alla responsabilità dei medesimi sig.ri e Parte_1
oltre che di nonché alla Parte_2 Persona_1
responsabilità del sig. convenuto in CP_3
giudizio, disponendo di conseguenza, e comunque anche in
Pag. 6 di 36 considerazione della sua eccessività, adeguata riduzione del risarcimento richiesto, e dunque, previa determinazione del grado di responsabilità e conseguente determinazione pro quota della misura del risarcimento a carico di tutti i soggetti ritenuti responsabili, dichiarare l'obbligo del medesimo sig. in solido con il CP_3 [...]
di tenere indenne e rimborsare gli _5
ing.ri e di quanto in ipotesi CP_1 Controparte_2
gli stessi fossero chiamati a corrispondere agli attori anche in relazione alla responsabilità del sig. CP_3
con conseguente condanna del sig. in
[...] CP_3
solido con il al _5
pagamento del dovuto in favore degli ing.ri e CP_1
affermando altresì che obbligata in solido Controparte_2
al pagamento delle somme dovute dall'ing. e/o CP_1
dall'ing. è la quanto Controparte_2 Controparte_4
meno ai sensi dell'art. 2049 c.c. con conseguente condanna al relativo pagamento;
D) In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi
- e salvo gravame - di esclusione della responsabilità dei sig.ri e oltre che di Parte_1 Parte_2 [...]
in merito all'evento occorso in data 20/09/2016, Per_1
affermarsi la responsabilità anche del convenuto sig.
e previa determinazione del grado di CP_3
responsabilità e conseguente determinazione pro quota della misura del risarcimento a carico dei convenuti tutti,
dichiarare di conseguenza l'obbligo del sig. CP_3
in solido con il _5
Pag. 7 di 36 tenere indenne e rimborsare gli ing.ri e CP_1
di quanto in ipotesi gli stessi fossero Controparte_2
chiamati a corrispondere agli attori anche in relazione alla responsabilità di questi, con conseguente condanna del sig. in solido con il CP_3 _5
al pagamento del dovuto in favore degli
[...]
ing.ri e affermando altresì CP_1 Controparte_2
che obbligata in solido al pagamento delle somme dovute dall'ing. e/o dall'ing. è la CP_1 Controparte_2
quanto meno ai sensi dell'art. 2049 CP_4 CP_4
c.c. con conseguente condanna al relativo pagamento.
E) In via istruttoria: si richiede l'ammissione a prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Se sia vero che con riferimento alla manutenzione degli istituti scolastici di proprietà della tra cui il Liceo Controparte_4
Scientifico “G. BERTO” di Via Barbiero 82 a LI
TO, nell'anno 2016 e anche negli anni precedenti, era utilizzato una piattaforma informatica [portale on line] di segnalazione attraverso la quale il Dirigente scolastico di ogni istituto, o anche un suo referente precedentemente individuato e autorizzato, aveva il compito di inserire le richieste di intervento manutentivo sui singoli immobili scolastici;
2) Se sia vero che alla piattaforma on line di cui al capitolo precedente, vi accedeva il personale del
RTI appaltatore del servizio di manutenzione degli immobili della [formato dalle società GI Controparte_4
s.p.a. e EL LI s.p.a.] per organizzare e programmare gli interventi richiesti e da eseguire sui
Pag. 8 di 36 singoli immobili scolastici;
3) Se sia vero che da un controllo sul sistema di gestione delle segnalazioni effettuato dopo l'occorso accaduto a è Persona_1
risultato che le richieste di intervento sull'Istituto
Scolastico G. Berto di LI TO rimaste inevase,
caricate sulla piattaforma di gestione delle richieste di interventi di manutenzione sugli immobili della CP_4
avevano ad oggetto il cancello a binario unico,
[...]
oggetto di causa raffigurato nelle fotografie che si rammostrano e che sono state depositate sub doc. 6-7-11. 4)
Se sia vero che nell'anno 2016 la aveva assegnato CP_4
n. 2 persone all'Ufficio che si occupava della gestione dell'intero complesso degli immobili di sua proprietà, e precisamente il Geom. e il Geom. Testimone_5 CP_11
; Si indica come teste per i sopra indicati capitoli
[...]
di prova, il Geom. dipendente della Testimone_5
5) Se sia vero che in data 27/09/2016 Controparte_4
ha reso le dichiarazioni ai Carabinieri di LI TO
come da verbale di sommarie informazioni che si rammostra al teste e che è stato depositato come doc. 14. Si indica come teste il sig. residente a [...]Testimone_3
TO, via Falcone e Borsellino n. 22/1. 6) Se sia vero che in data 26/09/2016 ha reso le dichiarazioni ai
Carabinieri di LI TO come da verbale di sommarie informazioni che si rammostra al teste e che è stato depositato come doc. 15. Si indica come teste il sig.
residente a [...]
Borsellino n. 14. 7) Se sia vero che lei è intervenuto a
Pag. 9 di 36 soccorrere la in data 20/09/2016, mentre si Persona_1
trovava presso la palestra dell'Istituto Scolastico G.
Berto di LI TO durante un rinfresco offerto dai genitori degli atleti, dopo che venne attirato dalle grida dei bambini che stavano giocando sul cancello situato all'esterno della palestra, facendolo scorrere lungo il suo binario e montandoci sopra. Si indicano come testi il sig.
residente a [...]
Borsellino n. 22/1, e il sig. residente a Testimone_4
LI TO, via Falcone e Borsellino n. 14.
Si chiede altresì l'interrogatorio formale dell'Attore sig.
sulle seguenti circostanze: 8) Se sia Parte_1
vero che nel pomeriggio del 20/09/2016, verso le ore 18:20,
si trovava con la moglie e il figlio Parte_2 Per_2
presso la palestra dell'Istituto Scolastico G. Berto di
LI TO, ad una distanza di 50 metri dal punto in cui si trovava sua figlia , quando è stato chiamato a Per_1
prestarle soccorso. 9) Se sia vero che in data 21/09/2016
ha reso le dichiarazioni ai Carabinieri di LI TO
come da verbale di sommarie informazioni che le si rammostra e che è stato depositato come doc. 13, e in cui ha riferito che i bambini stavano giocando con il cancello a binario unico dell'Istituto Scolastico G. Berto di
LI TO facendolo scorrere avanti e indietro,
finché questo è uscito dalla sua guida ed è caduto al suolo. 10) Si fa istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
affinché il Giudice ordini ai genitori della Persona_1
[ e e/o alla scuola Parte_1 Parte_2
Pag. 10 di 36 primaria “Dante” di LI TO, in Via Torino 1,
l'esibizione e/o acquisizione della certificazione relativa al periodo di assenza della a seguito Persona_1
dell'occorso di cui è causa. In caso di ammissione delle prove richieste dalle Controparti (escluse quelle della
, si indica come teste a prova Controparte_4
contraria il Geom. dipendente della Testimone_5
. Controparte_4
F) Con condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dei sig.ri e CP_1 Controparte_2
Per il convenuto : CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione respinta,
IN VIA PREGIUDIZIALE: per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. CP_3
.
[...]
Ci si associa all'eccezione formulata dalla CP_4
, chiedendo, per l'effetto, che l'Ill.mo Tribunale
[...]
adito voglia accertare e dichiarare l'inesistenza della procura alle liti del difensore firmatario degli atti depositati antecedentemente alla data del 18.03.2023
nell'interesse dei sig.ri e con Per_1 Pt_2
conseguente rigetto delle domande in quanto inammissibili.
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande formulate dagli attori nei confronti dell'odierno
Pag. 11 di 36 convenuto, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: in denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande attoree, accertata l'esclusiva o, quantomeno, la prevalente responsabilità degli ulteriori convenuti nella causazione del sinistro, graduate le rispettive colpe, accertata la concorrente responsabilità degli attori, ridurre comunque la pretesa avanzata dai sigg.ri e Parte_1 [...]
, in proprio e quali genitori esercenti la patria Pt_2
potestà della minore nei confronti del sig. Persona_1
, in ragione del minor grado di colpa del medesimo e CP_3
del concorso colposo degli attori nella causazione del danno alla minore ex art. 1227, comma 1, c.c.
IN OGNI CASO: in denegata ipotesi di accoglimento, seppure parziale, delle domande attoree, condannare comunque il in persona del _5
legale rappresentante pro-tempore, a tenere manlevato ed indenne il convenuto, in qualità di dipendente del
, da qualsivoglia pretesa formulata nei suoi CP_5
confronti dagli attori per i fatti di cui in premessa della comparsa di costituzione ed a rifondere ogni eventuale somma che lo stesso fosse condannato a corrispondere ai medesimi. Spese e compenso professionale integralmente rifusi.
Pag. 12 di 36 IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione delle prove per interpello e per testi formulate nella seconda memoria ex art. 183
c.p.c. del 22.09.2022. Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie dedotte dagli attori e dalla terza chiamata in causa per le ragioni tutte Controparte_4
esposte nella terza memoria integrativa del 12.10.2022 e, in denegata ipotesi di ammissione, anche parziale, dei relativi capitoli di prova, chiede di essere abilitata a prova contraria sugli stessi, nonché sull'ulteriore capitolo n. 10, ivi formulato a prova contraria, con i testi indicati.
Per la PROVINCIA DI TREVISO:
IN VIA PREGIUDIZIALE PRELIMINARE:
• accertare e dichiarare la nullità degli atti attorei depositati antecedentemente al 18/03/2023, con conseguente rigetto delle domande in quanto inammissibili e/o improcedibili;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
• rigettare, per i motivi di cui in atti, le domande attoree ed in ogni caso ogni domanda formulata nei confronti della Provincia di poiché infondata in CP_4
fatto ed in diritto;
• rigettare le domande formulate dal nei confronti della _5
Pag. 13 di 36 per i motivi evidenziati nella propria Controparte_4
comparsa di costituzione del 22.11.2021, ed in quella dal
24.05.2022 depositata a seguito della domanda riconvenzionale tra convenuti.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
• nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda nei confronti della accertare Controparte_4
e dichiarare il concorso di responsabilità degli attori in misura prevalente ex art. 1227 c.c., nonché specificare quale sia l'eventuale quota di responsabilità ascrivibile alle parti del presente giudizio e/o dei terzi chiamati e dedotto, in ogni caso, quanto già corrisposto a
[...]
nel processo penale davanti al Giudice di pace di Per_1
Treviso RGNR n. 292/2018.
IN OGNI CASO
• spese e compensi di lite integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
• si insiste per l'ammissione della prova per interpello degli attori nonché del convenuto sig. e CP_3
del legale rappresentante pro tempore del
[...]
e per testimoni (i signori _5
e su tutti i capitoli da Testimone_3 Testimone_4
1) a 10) di cui alla memoria ex art. 183, co. VI n. 2
c.p.c. del 14.09.2022, che per comodità si riportano: 1.
vero che in data 20/09/2016, alle ore 18:20 circa, la minora stava giocando con altri suoi coetanei Persona_1
Pag. 14 di 36 su di un cancello metallico saltandoci sopra e facendolo scorrere avanti e indietro nei pressi del campo sportivo adiacente al Liceo Scientifico “Giuseppe Berto” di LI
TO;
2. vero che nelle circostanze di tempo e luogo di cui è causa i sig.ri e Parte_1 Parte_2
stavano assistendo ad una partita di basket giocata sul campo sportivo adiacente al Liceo Scientifico “Giuseppe
Berto” di LI TO;
3. vero che detto campo si trovava a circa 50 metri di distanza dal cancello di cui si discute;
4. vero che nelle circostanze di tempo e luogo di cui è causa gli attori stavano preparando un rinfresco nei pressi della palestra scolastica del Liceo Scientifico
“Giuseppe Berto” di LI TO;
5. vero che quando fu eretto il cancello di cui è causa il personale della consegnò al personale del Controparte_4 [...]
le chiavi dello stesso;
6. vero _5
che dette chiavi sono sempre rimaste nella disponibilità del personale del 7. _5
vero che al verificarsi dell'evento di cui è causa il cancello di cui si discute era chiuso;
8. vero che il personale del _5
utilizzava periodicamente, almeno un paio di volte all'anno, da quando fu eretto, il cancello posto in adiacenza al canale nei pressi del Liceo Tes_1
Scientifico “Giuseppe Berto” di LI TO, attraversandolo per eseguire le opere di manutenzione delle sponde del canale;
9. vero che, da quando fu eretto e fino al 20/09/2016, il cancello posto in adiacenza del canale
Pag. 15 di 36 nei pressi del Liceo Scientifico “Giuseppe Tes_1
Berto” di LI TO, rimaneva sempre chiuso, salvo quando il personale del _5
se ne serviva per accedere alla sponda del
[...]
canale; 10. vero che, da quando fu eretto e fino al
20/09/2016, il cancello posto in adiacenza del canale Tes_1
, nei pressi del Liceo Scientifico “Giuseppe Berto”
[...]
di LI TO, veniva utilizzato esclusivamente dal personale del • si _5
chiede il rigetto dei capitoli di prova avversari in quanto inammissibili per i motivi esposti in memoria ex art. 183,
co. VI n. 3 c.p.c. del 14.10.2022, insistendo comunque altresì nella richiesta di ammissione a prova contraria su tutti i capitoli eventualmente ammessi.
Per il DI RISORGIVE: CP_5 CP_5
IN VIA PRELIMINARE
Accertarsi e dichiararsi l'inesistenza della procura alla liti del difensore firmatario degli atti depositati antecedentemente al 18/03/2023 nell'interesse dei signori e e rigettarsi, per l'effetto, le domande Per_1 Pt_2
attoree in quanto inammissibili/improcedibili.
NEL MERITO In via principale: Respingersi le domande attoree e, in ogni caso, rigettarsi ogni e qualsivoglia domanda e/o pretesa rivolta nei confronti del CP_5
Pag. 16 di 36 attesa la loro assoluta _5
infondatezza sia in fatto che in diritto per i motivi tutti, nessuno escluso, esposti nella parte narrativa nonché anche per il fatto colposo degli attori ex art. 1227, co. 2, c.c. e 2056 c.c.. In via subordinata: In
ipotesi di ritenuta fondatezza, anche solo in parte, delle domande attoree, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della terza chiamata Controparte_4
e/o dei convenuti e nella CP_1 Controparte_2
causazione del fatto dannoso, con conseguente loro condanna a pagare direttamente agli attori le somme di cui questi fossero ritenuti creditori. Consequenzialmente rigettarsi ogni e qualsiasi domanda e/o pretesa rivolta nei confronti del per i motivi _5
tutti, nessuno escluso, esposti in narrativa.
In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale:
Condannarsi la terza chiamata in giudizio CP_4
e/o i convenuti e a
[...] CP_1 Controparte_2
tenere manlevato, sollevato e indenne il
[...]
da ogni e qualsiasi conseguenza _5
pregiudizievole per la denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande attoree con conseguente loro condanna alla rifusione di ogni e qualsiasi somma che fosse eventualmente _5
tenuto a sborsare per qualunque titolo e/o causa e/o ragione, nessuna esclusa, anche in via alternativa e/o solidale.
Pag. 17 di 36 In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale:
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle domande attoree con conseguente condanna di a corrispondere _5
qualsivoglia somma a qualunque titolo e/o causa e/o ragione, nessuna esclusa, anche in via alternativa e/o solidale, accertato il prevalente o comunque il concorrente grado di responsabilità della terza chiamata CP_4
e/o dei convenuti e
[...] CP_1 Controparte_2
nella causazione dell'evento dannoso per cui v'è causa,
graduate le rispettive colpe, accertata la concorrente responsabilità degli attori, ridursi comunque la pretesa degli attori e in proprio Parte_1 Parte_2
e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nei confronti del Persona_1 [...]
in ragione del minor grado di _5
responsabilità ascrivibile all'ente consortile per fatto proprio e/o per il fatto del proprio dipendente CP_3
nonché pure in ragione del concorso colposo degli
[...]
attori ai sensi degli artt. 1227, co. 1 e 2056 c.c..
Al contempo, condannarsi sin d'ora la terza chiamata e/o i convenuti e Controparte_4 CP_1 [...]
a rimborsare e a rifondere al CP_2 [...]
quanto quest'ultimo dovesse _5
corrispondere a qualunque titolo e/o causa e/o ragione in eccedenza rispetto alla somma ad esso imputabile.
Pag. 18 di 36 In via parimenti subordinata e riconvenzionale: Nella
denegata ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle domande attoree con conseguente condanna di
[...]
a corrispondere qualsivoglia _5
somma a qualunque titolo e/o causa e/o ragione, nessuna esclusa, anche in via alternativa e/o solidale, condannarsi la terza chiamata
[...]
(in sigla: Controparte_12
a garantire e a tenere manlevato, sollevato e P_
indenne il da ogni e _5
qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire,
nessuna esclusa, ivi comprese le spese di lite. In ogni caso con integrale rifusione delle spese processuali e del compenso professionale, maggiorato di spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/14 e inclusi gli oneri accessori.
IN VIA ISTRUTTORIA ► Senza inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testimoni sulle seguenti circostanze: 1) Vero
che, nell'ambito della sue incombenze, il esegue CP_5
la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza dello scolo
“ il quale rientra tra le opere di bonifica e Tes_1
di irrigazione del comprensorio di pertinenza;
2) Vero che con richiesta di nulla-osta del 14.12.1989, prot. n. 33495,
motivata dal timore di atti di vandalismo all'interno dell'istituto Liceo Berto di la Provincia di CP_4
domandava l'autorizzazione alla posa di una CP_4
recinzione sul ciglio interno dell'argine superiore del canale consorziale di scolo “ o, in Tes_1
Pag. 19 di 36 alternativa, la “ricostruzione della recinzione esistente,
attualmente completamente abbattuta, e posta a circa 4 m. dal ciglio” con richiesta di suo innalzamento e con la garanzia “che l'accesso lungo il canale vi sarà garantito mediante due cancelli posti alla testa del recinzione aventi dim. di m. 4,00 x h = 2,00 circa, e di cui vi verrà
fornita copia delle chiavi” come da doc. 5 allegato alla comparsa di risposta – che si rammostra al CP_1 CP_2
teste; 3) Vero che l'allora accoglieva Controparte_13
detta richiesta con il rilascio della concessione a titolo precario prot. 3959/1409 reg. 66/1990 accordando alla la realizzazione di due chiusure con Controparte_4
cancello e di una recinzione sulla sponda sinistra del canale di scolo consorziale “ a quattro metri Tes_1
dal ciglio, in conformità al progetto dell'ente richiedente come da doc. 4 – 5 agli atti del che si CP_5
rammostrano al teste;
4) Vero che la predetta concessione veniva subordinata al rispetto delle condizioni nella stessa precisate prevedendo, in particolare, l'impegno del concessionario di realizzare a proprie spese e sotto la propria responsabilità le opere progettate e di curarne costantemente la gestione e la manutenzione come da doc. 4 agli atti del che si rammostra al teste;
5) Vero CP_5
che con comunicazione del 30.06.1992 la CP_4
dava avviso dell'ultimazione dei lavori con
[...]
l'avvenuta costruzione del cancello e della recinzione in sponda alla quale faceva seguito, in data 03.09.1992, la consegna delle chiavi all'allora incaricato interno del
Pag. 20 di 36 , sig. come da doc. 7 agli atti CP_5 Parte_3
del che si rammostrano al teste;
6) Vero che con CP_5
comunicazione del 17.06.2004, Prot. 5042, come da doc. 8
agli atti del che si rammostra al teste, il CP_5
notificava alla Controparte_14 CP_4
un avviso di sospensione temporanea della
[...]
concessione reg. 66/1990 a seguito di una sopravvenuta interpretazione giurisprudenziale della normativa in materia consortile la quale imponeva che anche le recinzioni ed i cancelli dovessero distare almeno quattro metri dall'argine allo scopo di assicurare sempre libero accesso alle sponde dei canali di bonifica per poter intervenire in situazioni di emergenza;
7) Vero che, a seguito di detta comunicazione, giammai la ha CP_4
sollevato rimostranze od obiezioni di sorta;
8) Vero che dall'epoca il cancello è sempre rimasto in posizione di apertura;
9) Vero che in posizione di apertura il cancello insiste interamente all'interno del cortile recintato antistante la palestra del liceo scientifico “Giuseppe
Berto”, come da rilievi fotografici di cui al doc. 9 del che si rammostrano al teste;
10) Vero che, in CP_5
tale punto, il cortile del complesso scolastico è delimitato da una recinzione e da un altro cancello chiuso,
ubicato in posizione ortogonale rispetto al cancello in questione;
11) Vero che tale area era inaccessibile al personale del il quale si limitava a transitare CP_5
sulla sommità del canale per curarne la manutenzione;
12)
Vero che il personale del aveva in dotazione una CP_5
Pag. 21 di 36 copia delle chiavi del cancello al fine di poterlo aprire,
qualora chiuso, per poter transitare lungo l'argine del canale di scolo “ per lo sfalcio della Tes_1
vegetazione e per le altre manutenzioni di competenza;
13)
Vero che l'evento del 20.09.2016 è avvenuto allorquando i genitori della piccola si erano recati presso il Liceo Per_1
Berto per assistere all'allenamento di pallacanestro del fratello maggiore , durante il momento conviviale che Per_2
ha avuto luogo al termine dello stesso nel corso della serata;
14) Vero che, al momento del sinistro occorso alla piccola il cancello si trovava in posizione Persona_1
di apertura, interamente posizionato all'interno dell'area verde recintata antistante la palestra del liceo scientifico “Giuseppe Berto”, come da rilievi di cui al doc. 9 del che si rammostrano al teste;
15) Vero CP_5
che il cancello è caduto allorquando alcuni bambini stavano giocando sullo stesso spingendolo ripetutamente avanti ed indietro, nel mentre altri continuavano a salirvi sopra;
16) Vero che al momento del sinistro i genitori dei bambini, inclusi quelli di , erano impegnati nei Per_1
preparativi di un rinfresco nei pressi della palestra e si trovavano ad una distanza di circa una cinquantina di metri dal luogo dell'evento; 17) Vero che, al momento del sinistro, il cancello in questione risultava privo dei fermi di fine corsa, normalmente posizionati in corrispondenza della fine del binario di scorrimento;
18)
Vero che il binario di scorrimento del cancello in questione insiste interamente all'interno dell'area del
Pag. 22 di 36 cortile recintato antistante la palestra del liceo scientifico “Giuseppe Berto”.
Si indicano quali testimoni sulle predette circostanze:
→ in residente in [...]
12, sui capitoli da n. 1 (incluso) a n. 7 (incluso);
→ residente in residente a [...], Testimone_7
Via Guizza Bassa n. 23 sui capitoli da n. 8 (incluso) a n.
12 (incluso);
→ residente in [...]
e Borsellino n. 22 – 1 sui capitoli da n. 13 (incluso) a n.
18 (incluso);
→ residente in [...]
e Borsellino n. 14 sui capitoli da n. 13 (incluso) a n. 18
(incluso);
→ c/o Stazione dei Carabinieri di Testimone_8
LI TO sui capitoli da n. 13 (incluso) a n. 18
(incluso).
Si chiede, altresì, l'ammissione di interpello formale dell'attore sui capitoli da n. 13 Parte_1
(incluso) a n. 18 (incluso).
► Il patrocinio della terza chiamata _5
si oppone all'ammissione delle istanze
[...]
istruttorie ex adverso dedotte per le ragioni esposte in memoria ex art. art. 183, co. 6., n. 3 c.p.c. del
12/10/2022, da intendersi quivi integralmente richiamata.
In ipotesi di ammissione dei contestati capitoli di prova
Pag. 23 di 36 avversaria si chiede l'abilitazione a prova contraria con gli indicati testimoni come specificamente dedotto nella richiamata memoria ex art. art. 183, co. 6., n. 3 c.p.c.
del 12/10/2022.
Per : P_
- in via principale: rigettare le domande attoree e, in ogni caso, qualsivoglia domanda e/o pretesa rivolta nei confronti del attesa _5
la loro infodatezza in fatto ed in diritto, quindi, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva svolta da nei confronti di _5 P_
;
[...]
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di manleva svolta dal in persona _5
del legale rappresentante pro tempore nei confronti di P_
, contenere la domanda nei confronti di quest'ultima
[...]
nei limiti della prova del danno raggiunta all'esito dell'espletanda istruttoria, nonché delle garanzie e del massimale operanti dal contratto di assicurazione;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 24 di 36
I signori e in proprio e Parte_1 Parte_2
quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , convenivano in giudizio i Persona_1
signori e CP_1 Controparte_2 CP_3
per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni cagionati a il 20/9/2016, quando la minore, Persona_1
trovandosi nel giardino adiacente all'Istituto Scolastico
Liceo Scientifico “Giuseppe Berto” di LI TO ,
veniva travolta da un cancello che usciva dalle guide di scorrimento e così si procurava gravi lesioni.
Essendo l'area e il cancello di proprietà della CP_4
i signori e venivano CP_1 Controparte_2
convenuti in giudizio nelle loro qualità: l'uno di responsabile unico del procedimento e dirigente del servizio edilizia della l'altro di Controparte_4
funzionario del servizio di gestione della manutenzione del patrimonio della la loro colpa Controparte_4
consisteva nell'avere mantenuto il cancello aperto, privo di chiavi e privo di fine corsa.
Il signor invece, veniva convenuto in CP_3
giudizio nella sua qualità di assistente di zona del
, consorzio che aveva Controparte_15
disponibilità del cancello per consentire ai propri manutentori l'accesso al limitrofo canale.
Pag. 25 di 36 Gli attori esponevano che in sede penale i soggetti qui convenuti avevano definito il procedimento a loro carico per il delitto di lesioni colpose, con estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 d.lgs 274/2000, dietro pagamento di euro 15.000.
Gli attori ritenevano che detto importo non fosse sufficiente a ristorare integralmente il danno subito, che complessivamente ammontava ad euro 40.000; andava aggiunto il danno morale patito dai genitori (15.000 euro per la madre e 10.000 euro per il padre) e la rifusione delle spese sanitarie pari ad euro 2.500.
I convenuti e si costituivano CP_1 Controparte_2
in giudizio e, premesso che la decisione intervenuta in sede penale non aveva alcun rilievo nel presente procedimento, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la essendo convenuti in Controparte_4
giudizio per condotta da loro tenuta quale dipendenti della stessa.
Negavano ogni responsabilità evidenziando:
-che la decisione di lasciare aperto il cancello andava ascritta al quando _5
il cancello era chiuso, lo stesso era posizionato totalmente all'esterno della recinzione e dell'area della scuola, quando invece doveva essere aperto per consentire il libero passaggio degli operatori del veniva CP_5
Pag. 26 di 36 fatto scorrere all'interno della recinzione dell'area scolastica;
-che gli interventi di manutenzione, e prima ancora di verifica dello stato manutentivo e delle correlative esigenze, erano oggetto di appalto affidato dalla Provincia
al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese [RTI] formato dalle società GI s.p.a. e EL LI s.p.a. ;
-che i funzionari della rispondevano ai sensi CP_4
dell'art 2043 c.c. solo in caso di dolo o colpa grave, nel caso di specie neppure allegati e comunque da escludere,
anche in considerazione dell'affidamento in appalto della manutenzione del patrimonio della Provincia e della numerosità degli immobili dell'ente pubblico;
-che i genitori della minore non avevano adeguatamente vigilato sulla condotta della propria figlia, la quale aveva tenuto un comportamento del tutto abnorme giocando con il cancello;
con conseguente applicabilità dell'art. 1227 c.c.;
–che l'incidente era avvenuto in occasione di un evento sportivo organizzato da una società in orario extrascolastico, ed in tali occasioni l'area veniva data in concessione al . CP_16
Contestavano anche il quantum.
Il convenuto si costituiva in giudizio ed CP_3
Pag. 27 di 36 eccepiva di essere dipendente del quel mero CP_5
assistente tecnico preposto ai soli compiti relativi alla manutenzione e all'esercizio delle opere e degli impianti consortili – senza alcun incarico direttivo e/o di responsabilità – e non certo delle opere di proprietà di altri enti, quale era il cancello in questione;
posto che l'unico eventuale responsabile poteva essere individuato nell'ente proprietario dell'area e del cancello, chiedeva comunque di essere autorizzato a chiamare in causa il
. CP_5
Il si costituiva in giudizio e negava la propria CP_5
responsabilità: la custodia del cancello e ogni genere di controllo e manutenzione competevano allo sola Provincia
proprietaria dello stesso e proprietaria dell'area; né al poteva ascriversi alcun obbligo informativo circa CP_5
la sicurezza del cancello.
Anche il invocava comunque l'applicazione CP_5
dell'art. 1227 c.c., per omessa vigilanza della minore da parte dei genitori.
Veniva chiamata in causa anche quale P_
assicuratore del , la quale si costituiva in CP_5
giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
In corso di causa il giudice invitava parte attrice a depositare procura alle liti all'avv.to Giancarlo Tonetto.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. medico legale e
Pag. 28 di 36 trattenuta poi in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
In corso di causa gli attori hanno rilasciato regolare procura all'avv.to Giancarlo Tonetto, per cui è infondata l'eccezione di inammissibilità delle domande.
La domanda attorea viene proposta in citazione allegando,
in capo ai soggetti qui convenuti, una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., con sintetico riferimento al capo di imputazione formulato dalla Procura nei confronti degli stessi per il reato di cui all'art. 590 c.p.
Il che rileva sotto il profilo probatorio, sia perché gli attori specificano esattamente la condotta ex art 2043 c.c.
fonte di danno, sia perché tale specifica condotta va provata, così come tutti gli elementi di cui all'art 2043
c.c., da parte attrice (onere probatorio diverso da quello previsto nell'ipotesi di cui all'art 2051 c.c.).
Ciò premesso, dagli atti e documenti di causa risulta in sintesi quanto segue.
Il 20/9/2016, mentre i suoi genitori assistevano all'allenamento sportivo del loro figlio presso la palestra del liceo scientifico Giuseppe Berto a Montebelluna, la minore si infortunava perché, giocando nel Persona_4
giardino adiacente alla palestra, veniva travolta da un
Pag. 29 di 36 cancello che usciva dal cursore.
La C.T.U. espletata dalla dott.ssa – alla Persona_5
quale qui ci si riporta integralmente, evidenziando che i consulenti delle parti non hanno sollevato osservazioni nel termine loro assegnato - ha concluso come segue:
“1. Nel sinistro subito in data 20.09.2016, la Signora
ha riportato un politraumatismo con contusione Persona_1
temporo-occipitale sinistra, frattura a legno verde del
radio destro e frattura scomposta biossea distale della
gamba sinistra.
2. E' conseguito un danno biologico temporaneo totale di 10
(dieci) giorni, parziale al 75% di 30 (trenta) giorni, un
danno biologico temporaneo parziale al 50% di 20 (venti)
giorni ed un danno biologico temporaneo parziale al 25% di
ulteriori 30 (trenta) giorni.
3. Le menomazioni esitate
sono produttive di un danno biologico permanente
quantificabile nella misura del 7% (sette per cento).
4. Il livello di sofferenza patito dalla Signora Per_1
in conseguenza del sinistro de quo, è definibile per tutto
il periodo di malattia di grado medio e nel periodo dei
postumi di grado lieve.
5. Si ritiene congrua e pertinente una spesa sanitaria pari
ad Euro 2.005,67 (duemilacinque/67). Non si ritengono
necessarie spese sanitarie future”.
Pag. 30 di 36 Viste le tabelle di Milano, considerata l'età
dell'infortunata al momento del fatto, il danno viene liquidato come segue:
-euro 17.647 per i 7 punti di permanente (compresa la sofferenza interiore soggettiva);
-euro 1.150 per i 10 giorni di inabilità totale (euro 115
per ogni giorno di inabilità totale, compresa la sofferenza interiore soggettiva);
-euro 2.587,50 per i 30 giorni di inabilità al 75%;
- euro 1.150 per i 20 giorni di inabilità al 50%;
- euro 862,50 per i 30 giorni di inabilità al 25%.
Complessivamente euro 23.397; oltre ad euro 2.005,67 per rifusione spese sanitarie per un totale di euro 25.402,67.
La C.T.U. ha invece concluso – neanche in questo è stata contraddetta dai consulenti di parte – nel senso che i genitori della minore non hanno subito un danno biologico né permanente , né temporaneo: “La Signora non ha Pt_2
riportato una patologia (in senso psico-fisico) in seguito
ai fatti in esame”; e “ Non è ravvisabile un danno
biologico né temporaneo, né permanente”; “Il Signor Per_1
non ha riportato una patologia (in senso psico-fisico) in
seguito ai fatti in esame”; e “Non è ravvisabile un danno
biologico né temporaneo, né permanente”.
Gli attori sostengono che la responsabilità dei soggetti da
Pag. 31 di 36 loro convenuti in giudizio sarebbe provata dalla sentenza pronunciata dal giudice di pace ai sensi dell'art 35 d.lgs
274/200.
Cassazione Sezioni Unite nr 33864/2025 , però, è di diverso avviso perché aderisce al condivisibile orientamento secondo cui “tale pronuncia, limitandosi ad accertare la
congruità del risarcimento offerto ai soli fini
dell'estinzione del reato, con valutazione operata allo
stato degli atti, senza alcuna istruttoria e con sentenza
predibattimentale, non riveste autorità di giudicato nel
giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento
del danno e non produce, pertanto, alcun effetto
pregiudizievole nei confronti della parte civile”.
Esclusa la rilevanza in questa sede della sentenza penale,
occorre allora stabilire sulla base degli atti e documenti di causa, chi debba eventualmente rispondere del danno causato alla minore.
In sintesi, si osserva quanto segue.
L'area in cui è avvenuto il fatto e il cancello che ha colpito la minore sono di proprietà della CP_4
Il fatto colposo imputabile all'ente proprietario è dato dall'omessa manutenzione del cancello, con conseguente caduta dello stesso addosso alla bambina: un tanto risulta sufficientemente provato attraverso le indagini espletate all'epoca del fatto dai Carabinieri (doc. 3 di parte
Pag. 32 di 36 attrice).
E' la , dunque, il soggetto responsabile CP_4
dell'infortunio di cui si discute;
mentre nella condotta dei suoi dipendenti non pare ravvisabile dolo o colpa grave necessari per ritenerli obbligati al risarcimento.
Il cancello è caduto con ogni probabilità perché privo di fine corsa;
al chiamato in causa spetta la CP_5
manutenzione e vigilanza sullo scolo, non sul cancello del quale ha sì disponibilità (ne ha le chiavi), ma rispetto al quale non ha obblighi di vigilanza o manutenzione (si veda la concessione del 2004); il che esclude anche la responsabilità del convenuto CP_3
Va poi esaminata l'eccezione ex art 1227 cod. civ. .
La dinamica del sinistro evidenzia una condotta imprudente da parte dei danneggiati, rilevante ai sensi dell'art 1227
primo comma c.c.
La caduta del cancello fu l'esito di una azione prolungata e anomala da parte di un gruppo di bambini, tra i quali vi era , i quali utilizzavano il cancello metallico come Per_1
una giostra, arrampicandovisi e spingendolo avanti e indietro fino a provocarne il deragliamento. Il tutto mentre i genitori si trovavano a distanza e non esercitavano la dovuta vigilanza sulla figlia di appena otto anni.
Pag. 33 di 36 Pertanto, l'obbligo di garantire la sicurezza del manufatto installato in area frequentata- anche- da minori, la cui vivacità e potenziale imprudenza sono circostanze prevedibili, grava sulla;
la mancanza di un CP_4
dispositivo essenziale come il fermo di fine corsa costituisce causa diretta e preponderante dell'evento dannoso;
la condotta dei genitori si inserisce invece come concausa in una situazione di pericolo preesistente.
Con la conseguenza che la responsabilità per l'accaduto va ascritta al 70% all'ente pubblico e per il 30% ai genitori.
Poiché il complessivo danno è stato valutato in euro
25.402,67 all'attualità, la è tenuta al pagamento CP_4
di euro 17.781,86 pari al 70%.
Gli attori hanno ricevuto euro 15.000 il 22/7/2020; somma da considerarsi già integralmente satisfattiva.
Rimangono da corrispondere solo gli interessi compensativi,
da calcolare sull'importo di euro 17.781,86 devalutato alla data del sinistro e annualmente rivalutato fino al luglio
2020.
L'esito della lite impone di regolare le spese come segue
(spese che vanno parametrate al quantum riconosciuto;
e valutate in base al pregio dell'opera professionale espletata).
La va condannata a rifondere 1/4 delle spese CP_4
Pag. 34 di 36 sostenute dagli attori;
i rimanenti 3/4 vanno compensati tra attori e . CP_4
Gli attori vanno condannati alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti CP_1 [...]
, ; del e di CP_2 CP_3 CP_5 P_
La spesa di C.T.U. va posta definitivamente a carico degli attori perché ha avuto l'esito di escludere il danno preteso dagli attori in proprio e di valutare il danno subito dalla minore in modo che lo stesso è risultato già
ristorato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa civile nr
2317/2021, così decide:
1. accertata la responsabilità della Controparte_4
nella misura del 70% e dei genitori di nella Persona_1
misura del 30%, condanna la al Controparte_4
pagamento in favore dei signori e Parte_4 Pt_2
, quali genitori della minore degli
[...] Persona_4
interessi compensativi, da calcolare sull'importo di euro
17.781,86 devalutato alla data del sinistro e annualmente rivalutato fino al luglio 2020;
Pag. 35 di 36
2. respinge le altre domande;
3. condanna la alla rifusione delle Controparte_4
spese di lite in favore degli attori nella misura di 1/4,
compensate le spese per i rimanenti 3/4 ; spese che si liquidano nel loro complessivo ammontare in euro 2.600 per compenso professionale ed euro 572 per anticipazioni;
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
4. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti ( CP_1 CP_3
Controparte_2 _5
; spese che si liquidano per ciascuna parte in P_
euro 3.000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro
543,88 per anticipazioni in favore di _5
;
[...]
5. pone la spesa della C.T.U. definitivamente a carico degli attori.
Treviso, 21/07/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
Pag. 36 di 36