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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 20/02/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 584/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3477/2019 depositato il 10/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Francesco Marcone, 9 71122 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 402/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 17/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 021003468 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 021003468 IRAP 2014
- sull'appello n. 1018/2020 depositato il 01/04/2020 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 841/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 02/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK021003512 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011003641 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011003635 IRPEF-ALTRO 2016
- sull'appello n. 1349/2020 depositato il 18/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 915/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 24/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011000002-2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011000002-2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011000002-2018 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011000001-2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011000001-2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011000001-2018 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 3477/2019 RG l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 402/3/2019 della CTP di Foggia, depositata il 17/05/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dalla società “Resistente_1”, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'avviso di accertamento, meglio in epigrafe indicato, notificato in data 20/11/2017, con il quale è stato rideterminato il reddito complessivo della società per l'anno
2014 da € 5.412,00 a € 33.450,00.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per l'integrale conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del giudizio di gravame. Con rituali controdeduzioni e appello incidentale del 31/01/2020 si è costituita nella presente fase di gravame la società contribuente “Resistente_1 s.n.c.” che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio chiedendone il rigetto e con appello incidentale ha riproposto i motivi assorbiti dalla sentenza di prime cure, concludendo per l'integrale conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con memoria illustrativa del 24/11/2025 la difesa della società contribuente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con le proprie controdeduzioni ed in sintesi per la conferma della sentenza di prime cure.
All'udienza del 5/12/2025 preliminarmente la Corte ha disposto la riunione al presente giudizio di appello n.
3477/2019 RG degli ulteriori giudizi nn. 1018/2020 e 1349/2020, in quanto connessi, riguardando tali cause la società e una socia con la conseguenza che sussiste nei tre giudizi connessi il litisconsorzio necessario tra la s.n.c., quale società di persone e non di capitali e una socia, parte in causa.
Alla predetta udienza, sentito il Relatore, sono comparsi il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, e il
Dott. Domenico Pironti, in delega della rag. Difensore_1 , per la società e la contribuente interessata, che ha insistito per il rigetto dell'appello. Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello n. 3477/2019 RG proposto dall'Ufficio è fondato.
Osserva il Collegio che la società contribuente non ha adempiuto all'onere della prova in ordine all'eccezione di violazione di domicilio sollevata con riguardo all'accesso effettuato in sede di verifica fiscale.
In sintesi, l'immobile in cui è stato effettuato l'accesso è costituito da un locale di 800 mq. posto su tre piani ubicato su un piazzale di 1.000 mq circa con ingresso da Indirizzo_1 in località Pietramontecorvino (FG) in cui vi è la sede della società contribuente “Edilizia Moderna s.n.c.” e anche l'abitazione dell'allora legale rappresentante della società sig.ra Resistente_3.
Orbene, già nel giudizio di primo grado, la società contribuente ha censurato l'impugnato avviso di accertamento sul presupposto che la verifica fiscale si sarebbe estesa anche all'ala dell'immobile riservata ad abitazione della legale rappresentante della società senza che vi fosse stato il previo rilascio della prescritta autorizzazione ad hoc del competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
L'Ufficio si duole della sentenza di prime cure che ha accolto tale censura osservando che, attesa la destinazione promiscua dell'immobile, sia della sede della società “Resistente_1 s.n.c.” sia dell'abitazione della legale rappresentante della stessa società, per un verso, siffatta eccezione avrebbe dovuto proporsi già in sede di processo verbale di constatazione e non soltanto successivamente in sede di ricorso giurisdizionale. Per altro verso, in ogni caso, l'onere della prova, in ordine all'essenziale circostanza di fatto che detto accesso fosse stato illegittimamente esteso anche all'ala dell'immobile al tempo destinato ad abitazione della sig.ra Resistente_3, gravasse in capo alla società contribuente anziché incombere all'Agenzia delle Entrate.
La doglianza dell'Ufficio è fondata.
Si legge, sul punto, a pag. 3 del PVC: <la società esercita l'attività di “commercio al dettaglio materiale da costruzioni” in un locale circa 800 mq. disposto su tre piani e 1.000 piazzale, proprietà delle sigg.re Resistente_3 e Resistente_2>>.
Sul punto, deve presumersi la buona fede dei funzionari verificatori dovendosi, quindi, ritenere che l'accesso fosse stato limitato al solo locale nel quale è allocata la sede della società contribuente. E ciò attesa, innanzitutto, la fede pubblica rivestita dal PVC ai sensi dell'art. 2699 e ss. c.c..
Pertanto, ricade in capo alla stessa società l'onere probatorio in ordine ad una eventuale estensione dell'accesso anche all'ala dell'immobile destinata ad abitazione della legale rappresentante. Ciò è tanto più vero nella fattispecie in esame. E ciò in quanto, come risulta in atti, le camere dell'immobile destinate a sede dell'azienda sono quelle poste in prossimità del portone d'ingresso mentre l'abitazione è sita negli ambienti retrostanti. Deve, dunque, ritenersi che i verificatori siano entrati negli uffici della società. Orbene, un'eventuale estensione dell'accesso anche nell'ala riservata ad abitazione, avrebbe dovuto essere loro inibita dalla legale rappresentante presente all'atto dell'accesso.
In altre parole, la società contribuente avrebbe dovuto far rilevare a verbale siffatta eccezione con riserva di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente qualora i funzionari verbalizzanti avessero inteso superare tale opposizione intendendo insistere sull'estensione di detto accesso.
Va rilevato che la difesa della società contribuente con la propria memoria illustrativa del 24/11/2025 ha addotto a sostegno della propria censura della violazione di domicilio che sarebbe stata posta in essere dai funzionari verificatori dell'ADE con riferimento all'abitazione della sig.ra Resistente_3 contigua ai locali della società, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - 1^ Sezione del 06/02/2025, resa sul caso “Società_1 S.r.l.” ed altri
contro
Italia, che ha indicato la necessitò di norme specifiche nel diritto interno che indichino le circostanze per l'accesso e lo svolgimento di verifiche in loco e controlli fiscali nei locali commerciali e nei locali adibiti ad attività professionali, stabilendo garanzie e prevedendo un controllo giurisdizionale effettivo.
A seguito di tale sentenza, il D.L. del 17/06/2025 n. 84, convertito, con modifiche, dalla L. 30/08/2025 n. 108, ha introdotto l'art. 13 bis che al 2° comma stabilisce:>.
Come già precisato da questa Sezione con la recente sentenza n. 121/26/2026, pubblicata il 12/01/2026 <
Il chiaro riferimento temporale non consente di accedere alla tesi dell'illegittimità della verifica come proposta dall'appellato...>>.
Alla luce di tali considerazioni, tale censura, riproposta dalla società appellata con le proprie controdeduzioni,
è infondata.
Ne consegue, sotto questo essenziale profilo, la fondatezza dell'appello dell'Ufficio n. 3477/2019 RG.
2) Venendo all'esame dell'appello n. 1349/2020 RG va, innanzitutto, precisato, in rito, che con istanza di interruzione del 17/04/2025 la difesa delle due socie ha fatto presente che la sig.ra Resistente_3, nata a [...] il [...], è deceduta il 26/10/2021, come da allegato certificato di morte.
Pertanto, è stata richiesta l'interruzione del processo per morte della contribuente.
Con istanza di trattazione depositata in data 22/07/2025 l'Ufficio ha riassunto l'appello n. 1349/2020 RG di cui questa Corte aveva dichiarato l'interruzione con Ordinanza n. 1301/26/2025 resa all'udienza dell'11/07/2025. 3) Nel merito l'appello n. 1349/2020 RG, anch'esso proposto dall'Agenzia delle Entrate, è fondato. Ed infatti, dovendo questa Corte, in riforma della sentenza gravata n. 402/3/2019, sulla base delle considerazioni di cui al paragrafo 1) confermare pienamente l'avviso di accertamento ivi impugnato emesso nei confronti della società “Resistente_1 s.n.c.”, viene meno anche la censura di invalidità derivata degli avvisi di accertamento emessi a carico delle socie Resistente_3 e Resistente_2 per i redditi di partecipazione percepiti nella loro qualità di socie della Resistente_1 s.n.c.. Va, infatti, rilevata l'infondatezza anche della doglianza, riproposta in appello dalle contribuenti con le proprie controdeduzioni, di illegittimità derivata degli avvisi di accertamenti emessi nei loro confronti una volta che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società da loro partecipata viene dichiarato legittimo con la medesima presente sentenza.
4) Va ora esaminata l'ulteriore censura, assorbita dalla sentenza di prime cure, in ordine alla pretesa illegittimità del metodo accertativo.
Le contribuenti, infatti, lamentano la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/1973, e dell'art. 54, comma 2, ultimo periodo, del DPR n. 633/1972, in quanto, a loro avviso, sarebbe stata adottata la metodologia di accertamento analitico-induttiva malgrado non vi fossero i presupposti di legge per tale tipo di accertamento.
Anche tale doglianza è infondata.
Orbene, la sussistenza, in fatto, del presupposto essenziale per l'adozione della metodologia analitico- induttiva è rappresentata proprio dalla differenza inventariale del magazzino derivante dalla incongruenza fra le giacenze contabili dichiarate dalla stessa società contribuente alla data dell'1/1/2017 e quelle constatate dal calcolo di magazzino effettuato dai verificatori risultante dal PVC. Ciò ha determinato l'operatività della presunzione di cessione dei materiali de quibus, che, pur risultando dalle anzidette giacenze contabili, non sono stati riscontrati in sede di verifica fiscale dovendosi, dunque, presumere la loro avvenuta cessione a terzi ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 441/1997.
E' chiaro, infatti, che per superare detta presunzione incombeva in capo alla società contribuente l'onere di fornire la specifica prova contraria di cui all'art. 1, comma 2, del predetto DPR n. 441/1997, volta a dimostrare che i beni non presenti in magazzino al momento dell'accesso dei funzionari verificatori <...sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato...>>.
Quanto, poi, alla percentuale di ricarico dei materiali di cui si presume la cessione a terzi, come precisa l'Ufficio nel proprio appello, si legge nel PVC: <esaminato che l'attività viene esercitata in un comune a basso sviluppo economico, e la vicinanza di altri operatori svolgono medesima attività, i funzionari per il principio collaborazione buona fede ritengono congrua applicare percentuale ricarico pari al 27% determinazione del magazzino, sul nuovo cdv l'anno d'imposta 2014 così come dichiarato contabilmente dalla società 2014, mentre verrà applicata gli anni 2015 2016 dichiarata nell'anno 25%>>.
Conclude, sul punto, l'anzidetto PVC: <in merito la rappresentante legale dichiara quanto segue: “accetto le percentuali di ricarico così come determinate”>>.
Orbene, la dichiarazione di accettazione della legale rappresentante della società contribuente risultante dal PVC, delle anzidette percentuali di ricarico determinate dai verificatori con il PVC, recepito negli impugnati avvisi di accertamento, essendo contenuta nel PVC, è dotata di fede pubblica fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2699 c.c.. Ciò posto, anche tale doglianza è infondata.
5) Con l'appello n. 1018/2020 RG l'Ufficio ha impugnato la sentenza n. 841/2/2019, depositata il 2/10/2019, con cui la CTP di Foggia aveva accolto, con compensazione di spese, i ricorsi riuniti proposti dalla società “Resistente_1 s.n.c.” e dalle socie Resistente_3 e Resistente_2, in proprio, avverso i tre avvisi di accertamento, meglio indicati in epigrafe, con i quali era stato rideterminato, sempre sulla base del
PVC innanzi indicato, il reddito complessivo della società “Resistente_1 s.n.c.” per l'anno 2016 e la sua conseguente distribuzione alle socie secondo le rispettive quote.
Con il primo mezzo di gravame l'Ufficio lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata nel ritenere che sarebbe stato effettuato illegittimamente l'accesso anche presso il domicilio della sig.ra
Resistente_3 e non soltanto presso il locale della società sempre sito nella palazzina di Indirizzo_1
in Pietramontecorvino (FG).
Sul punto, valgono le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo 4) da cui risulta che l'attività commerciale de qua era esercitata <...in un locale di circa 800 mq. disposto in tre piani e di circa 1.000 mq. di piazzale>>.
Come si vede, nel predetto PVC non vi è alcun cenno alla lamentata estensione dell'accesso dei funzionari verificatori nella contigua abitazione della sig.ra Resistente_3 di cui si duole la difesa delle contribuenti, censura riproposta con le controdeduzioni delle medesime e con l'ulteriore memoria illustrativa in data 24/11/2025 posta a fondamento anche della sentenza n. 841/2/2019 della CTP di Foggia impugnata dall'Ufficio con l'appello in esame.
Si ribadisce che alcun cenno compare nel predetto verbale all'estensione dell'attività di verifica anche all'abitazione della predetta contribuente. PVC a suo tempo sottoscritto dalla medesima sig.ra
Resistente_3 senza formulare alcuna osservazione sul punto. Ne discende che, qualora la difesa delle contribuenti avesse voluto contestare siffatte risultanze del predetto PVC coperte dalla fede pubblica di cui all'art. 2699 e ss. c.c., avrebbe dovuto proporre querela di falso in via principale ala competente giudice civile.
Va, peraltro, rilevato che, in ogni caso, alcuna prova è stata fornita dell'anzidetta estensione dell'accesso dei funzionari verificatori anche all'abitazione della contribuente non essendo stata neppure esibita la pianta completa dell'immobile al fine di dimostrare che l'accesso dei funzionari verificatori si fosse in concreto esteso anche a detta porzione del fabbricato.
Alla luce di tali ragioni la censura è infondata.
Anche l'ulteriore doglianza, assorbita dalla sentenza di prime cure, in ordine alla pretesa illegittimità della metodologia analitico-induttiva, seguita con gli impugnati avvisi di accertamento, e dalla pretesa insussistenza della presunzione di cessione riscontrata a seguito delle discrepanze evidenti tra le scritture contabili e l'inventario effettuato dai funzionari verificatori con il PVC in ordine alle rimanenze di magazzino, valgono le considerazioni svolte con il paragrafo 4) per quanto concerne l'appello n. 1349/2020 RG.
Considerazioni sulla cui base appare è evidente l'infondatezza anche di dette doglianze.
6) Sulla base delle considerazioni che precedono, gli appelli riuniti, tutti proposti dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Foggia, sono fondati e vanno, pertanto, accolti dovendosi, in integrale riforma delle gravate sentenze della CTP di Foggia n. 402/3/2019, n. 841/2/2019 e n. 915/2/2019, confermare tutti gli impugnati avvisi di accertamento, meglio indicati in epigrafe.
7) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta, per tutti e tre gli appelli riuniti, l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie gli appelli riuniti proposti dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale riforma delle gravate sentenze della
CTP di Foggia n. 402/3/2019, n. 841/2/2019 e n. 915/2/2019, confermare tutti gli impugnati avvisi di accertamento, meglio indicati in epigrafe;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 5 dicembre 2025
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3477/2019 depositato il 10/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Francesco Marcone, 9 71122 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 402/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 17/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 021003468 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 021003468 IRAP 2014
- sull'appello n. 1018/2020 depositato il 01/04/2020 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 841/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 02/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK021003512 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011003641 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011003635 IRPEF-ALTRO 2016
- sull'appello n. 1349/2020 depositato il 18/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 915/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 24/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011000002-2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011000002-2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011000002-2018 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011000001-2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011000001-2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011000001-2018 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 3477/2019 RG l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 402/3/2019 della CTP di Foggia, depositata il 17/05/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dalla società “Resistente_1”, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'avviso di accertamento, meglio in epigrafe indicato, notificato in data 20/11/2017, con il quale è stato rideterminato il reddito complessivo della società per l'anno
2014 da € 5.412,00 a € 33.450,00.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per l'integrale conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del giudizio di gravame. Con rituali controdeduzioni e appello incidentale del 31/01/2020 si è costituita nella presente fase di gravame la società contribuente “Resistente_1 s.n.c.” che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio chiedendone il rigetto e con appello incidentale ha riproposto i motivi assorbiti dalla sentenza di prime cure, concludendo per l'integrale conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con memoria illustrativa del 24/11/2025 la difesa della società contribuente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con le proprie controdeduzioni ed in sintesi per la conferma della sentenza di prime cure.
All'udienza del 5/12/2025 preliminarmente la Corte ha disposto la riunione al presente giudizio di appello n.
3477/2019 RG degli ulteriori giudizi nn. 1018/2020 e 1349/2020, in quanto connessi, riguardando tali cause la società e una socia con la conseguenza che sussiste nei tre giudizi connessi il litisconsorzio necessario tra la s.n.c., quale società di persone e non di capitali e una socia, parte in causa.
Alla predetta udienza, sentito il Relatore, sono comparsi il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, e il
Dott. Domenico Pironti, in delega della rag. Difensore_1 , per la società e la contribuente interessata, che ha insistito per il rigetto dell'appello. Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello n. 3477/2019 RG proposto dall'Ufficio è fondato.
Osserva il Collegio che la società contribuente non ha adempiuto all'onere della prova in ordine all'eccezione di violazione di domicilio sollevata con riguardo all'accesso effettuato in sede di verifica fiscale.
In sintesi, l'immobile in cui è stato effettuato l'accesso è costituito da un locale di 800 mq. posto su tre piani ubicato su un piazzale di 1.000 mq circa con ingresso da Indirizzo_1 in località Pietramontecorvino (FG) in cui vi è la sede della società contribuente “Edilizia Moderna s.n.c.” e anche l'abitazione dell'allora legale rappresentante della società sig.ra Resistente_3.
Orbene, già nel giudizio di primo grado, la società contribuente ha censurato l'impugnato avviso di accertamento sul presupposto che la verifica fiscale si sarebbe estesa anche all'ala dell'immobile riservata ad abitazione della legale rappresentante della società senza che vi fosse stato il previo rilascio della prescritta autorizzazione ad hoc del competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
L'Ufficio si duole della sentenza di prime cure che ha accolto tale censura osservando che, attesa la destinazione promiscua dell'immobile, sia della sede della società “Resistente_1 s.n.c.” sia dell'abitazione della legale rappresentante della stessa società, per un verso, siffatta eccezione avrebbe dovuto proporsi già in sede di processo verbale di constatazione e non soltanto successivamente in sede di ricorso giurisdizionale. Per altro verso, in ogni caso, l'onere della prova, in ordine all'essenziale circostanza di fatto che detto accesso fosse stato illegittimamente esteso anche all'ala dell'immobile al tempo destinato ad abitazione della sig.ra Resistente_3, gravasse in capo alla società contribuente anziché incombere all'Agenzia delle Entrate.
La doglianza dell'Ufficio è fondata.
Si legge, sul punto, a pag. 3 del PVC: <la società esercita l'attività di “commercio al dettaglio materiale da costruzioni” in un locale circa 800 mq. disposto su tre piani e 1.000 piazzale, proprietà delle sigg.re Resistente_3 e Resistente_2>>.
Sul punto, deve presumersi la buona fede dei funzionari verificatori dovendosi, quindi, ritenere che l'accesso fosse stato limitato al solo locale nel quale è allocata la sede della società contribuente. E ciò attesa, innanzitutto, la fede pubblica rivestita dal PVC ai sensi dell'art. 2699 e ss. c.c..
Pertanto, ricade in capo alla stessa società l'onere probatorio in ordine ad una eventuale estensione dell'accesso anche all'ala dell'immobile destinata ad abitazione della legale rappresentante. Ciò è tanto più vero nella fattispecie in esame. E ciò in quanto, come risulta in atti, le camere dell'immobile destinate a sede dell'azienda sono quelle poste in prossimità del portone d'ingresso mentre l'abitazione è sita negli ambienti retrostanti. Deve, dunque, ritenersi che i verificatori siano entrati negli uffici della società. Orbene, un'eventuale estensione dell'accesso anche nell'ala riservata ad abitazione, avrebbe dovuto essere loro inibita dalla legale rappresentante presente all'atto dell'accesso.
In altre parole, la società contribuente avrebbe dovuto far rilevare a verbale siffatta eccezione con riserva di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente qualora i funzionari verbalizzanti avessero inteso superare tale opposizione intendendo insistere sull'estensione di detto accesso.
Va rilevato che la difesa della società contribuente con la propria memoria illustrativa del 24/11/2025 ha addotto a sostegno della propria censura della violazione di domicilio che sarebbe stata posta in essere dai funzionari verificatori dell'ADE con riferimento all'abitazione della sig.ra Resistente_3 contigua ai locali della società, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - 1^ Sezione del 06/02/2025, resa sul caso “Società_1 S.r.l.” ed altri
contro
Italia, che ha indicato la necessitò di norme specifiche nel diritto interno che indichino le circostanze per l'accesso e lo svolgimento di verifiche in loco e controlli fiscali nei locali commerciali e nei locali adibiti ad attività professionali, stabilendo garanzie e prevedendo un controllo giurisdizionale effettivo.
A seguito di tale sentenza, il D.L. del 17/06/2025 n. 84, convertito, con modifiche, dalla L. 30/08/2025 n. 108, ha introdotto l'art. 13 bis che al 2° comma stabilisce:
Come già precisato da questa Sezione con la recente sentenza n. 121/26/2026, pubblicata il 12/01/2026 <
Il chiaro riferimento temporale non consente di accedere alla tesi dell'illegittimità della verifica come proposta dall'appellato...>>.
Alla luce di tali considerazioni, tale censura, riproposta dalla società appellata con le proprie controdeduzioni,
è infondata.
Ne consegue, sotto questo essenziale profilo, la fondatezza dell'appello dell'Ufficio n. 3477/2019 RG.
2) Venendo all'esame dell'appello n. 1349/2020 RG va, innanzitutto, precisato, in rito, che con istanza di interruzione del 17/04/2025 la difesa delle due socie ha fatto presente che la sig.ra Resistente_3, nata a [...] il [...], è deceduta il 26/10/2021, come da allegato certificato di morte.
Pertanto, è stata richiesta l'interruzione del processo per morte della contribuente.
Con istanza di trattazione depositata in data 22/07/2025 l'Ufficio ha riassunto l'appello n. 1349/2020 RG di cui questa Corte aveva dichiarato l'interruzione con Ordinanza n. 1301/26/2025 resa all'udienza dell'11/07/2025. 3) Nel merito l'appello n. 1349/2020 RG, anch'esso proposto dall'Agenzia delle Entrate, è fondato. Ed infatti, dovendo questa Corte, in riforma della sentenza gravata n. 402/3/2019, sulla base delle considerazioni di cui al paragrafo 1) confermare pienamente l'avviso di accertamento ivi impugnato emesso nei confronti della società “Resistente_1 s.n.c.”, viene meno anche la censura di invalidità derivata degli avvisi di accertamento emessi a carico delle socie Resistente_3 e Resistente_2 per i redditi di partecipazione percepiti nella loro qualità di socie della Resistente_1 s.n.c.. Va, infatti, rilevata l'infondatezza anche della doglianza, riproposta in appello dalle contribuenti con le proprie controdeduzioni, di illegittimità derivata degli avvisi di accertamenti emessi nei loro confronti una volta che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società da loro partecipata viene dichiarato legittimo con la medesima presente sentenza.
4) Va ora esaminata l'ulteriore censura, assorbita dalla sentenza di prime cure, in ordine alla pretesa illegittimità del metodo accertativo.
Le contribuenti, infatti, lamentano la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/1973, e dell'art. 54, comma 2, ultimo periodo, del DPR n. 633/1972, in quanto, a loro avviso, sarebbe stata adottata la metodologia di accertamento analitico-induttiva malgrado non vi fossero i presupposti di legge per tale tipo di accertamento.
Anche tale doglianza è infondata.
Orbene, la sussistenza, in fatto, del presupposto essenziale per l'adozione della metodologia analitico- induttiva è rappresentata proprio dalla differenza inventariale del magazzino derivante dalla incongruenza fra le giacenze contabili dichiarate dalla stessa società contribuente alla data dell'1/1/2017 e quelle constatate dal calcolo di magazzino effettuato dai verificatori risultante dal PVC. Ciò ha determinato l'operatività della presunzione di cessione dei materiali de quibus, che, pur risultando dalle anzidette giacenze contabili, non sono stati riscontrati in sede di verifica fiscale dovendosi, dunque, presumere la loro avvenuta cessione a terzi ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 441/1997.
E' chiaro, infatti, che per superare detta presunzione incombeva in capo alla società contribuente l'onere di fornire la specifica prova contraria di cui all'art. 1, comma 2, del predetto DPR n. 441/1997, volta a dimostrare che i beni non presenti in magazzino al momento dell'accesso dei funzionari verificatori <...sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato...>>.
Quanto, poi, alla percentuale di ricarico dei materiali di cui si presume la cessione a terzi, come precisa l'Ufficio nel proprio appello, si legge nel PVC: <esaminato che l'attività viene esercitata in un comune a basso sviluppo economico, e la vicinanza di altri operatori svolgono medesima attività, i funzionari per il principio collaborazione buona fede ritengono congrua applicare percentuale ricarico pari al 27% determinazione del magazzino, sul nuovo cdv l'anno d'imposta 2014 così come dichiarato contabilmente dalla società 2014, mentre verrà applicata gli anni 2015 2016 dichiarata nell'anno 25%>>.
Conclude, sul punto, l'anzidetto PVC: <in merito la rappresentante legale dichiara quanto segue: “accetto le percentuali di ricarico così come determinate”>>.
Orbene, la dichiarazione di accettazione della legale rappresentante della società contribuente risultante dal PVC, delle anzidette percentuali di ricarico determinate dai verificatori con il PVC, recepito negli impugnati avvisi di accertamento, essendo contenuta nel PVC, è dotata di fede pubblica fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2699 c.c.. Ciò posto, anche tale doglianza è infondata.
5) Con l'appello n. 1018/2020 RG l'Ufficio ha impugnato la sentenza n. 841/2/2019, depositata il 2/10/2019, con cui la CTP di Foggia aveva accolto, con compensazione di spese, i ricorsi riuniti proposti dalla società “Resistente_1 s.n.c.” e dalle socie Resistente_3 e Resistente_2, in proprio, avverso i tre avvisi di accertamento, meglio indicati in epigrafe, con i quali era stato rideterminato, sempre sulla base del
PVC innanzi indicato, il reddito complessivo della società “Resistente_1 s.n.c.” per l'anno 2016 e la sua conseguente distribuzione alle socie secondo le rispettive quote.
Con il primo mezzo di gravame l'Ufficio lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata nel ritenere che sarebbe stato effettuato illegittimamente l'accesso anche presso il domicilio della sig.ra
Resistente_3 e non soltanto presso il locale della società sempre sito nella palazzina di Indirizzo_1
in Pietramontecorvino (FG).
Sul punto, valgono le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo 4) da cui risulta che l'attività commerciale de qua era esercitata <...in un locale di circa 800 mq. disposto in tre piani e di circa 1.000 mq. di piazzale>>.
Come si vede, nel predetto PVC non vi è alcun cenno alla lamentata estensione dell'accesso dei funzionari verificatori nella contigua abitazione della sig.ra Resistente_3 di cui si duole la difesa delle contribuenti, censura riproposta con le controdeduzioni delle medesime e con l'ulteriore memoria illustrativa in data 24/11/2025 posta a fondamento anche della sentenza n. 841/2/2019 della CTP di Foggia impugnata dall'Ufficio con l'appello in esame.
Si ribadisce che alcun cenno compare nel predetto verbale all'estensione dell'attività di verifica anche all'abitazione della predetta contribuente. PVC a suo tempo sottoscritto dalla medesima sig.ra
Resistente_3 senza formulare alcuna osservazione sul punto. Ne discende che, qualora la difesa delle contribuenti avesse voluto contestare siffatte risultanze del predetto PVC coperte dalla fede pubblica di cui all'art. 2699 e ss. c.c., avrebbe dovuto proporre querela di falso in via principale ala competente giudice civile.
Va, peraltro, rilevato che, in ogni caso, alcuna prova è stata fornita dell'anzidetta estensione dell'accesso dei funzionari verificatori anche all'abitazione della contribuente non essendo stata neppure esibita la pianta completa dell'immobile al fine di dimostrare che l'accesso dei funzionari verificatori si fosse in concreto esteso anche a detta porzione del fabbricato.
Alla luce di tali ragioni la censura è infondata.
Anche l'ulteriore doglianza, assorbita dalla sentenza di prime cure, in ordine alla pretesa illegittimità della metodologia analitico-induttiva, seguita con gli impugnati avvisi di accertamento, e dalla pretesa insussistenza della presunzione di cessione riscontrata a seguito delle discrepanze evidenti tra le scritture contabili e l'inventario effettuato dai funzionari verificatori con il PVC in ordine alle rimanenze di magazzino, valgono le considerazioni svolte con il paragrafo 4) per quanto concerne l'appello n. 1349/2020 RG.
Considerazioni sulla cui base appare è evidente l'infondatezza anche di dette doglianze.
6) Sulla base delle considerazioni che precedono, gli appelli riuniti, tutti proposti dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Foggia, sono fondati e vanno, pertanto, accolti dovendosi, in integrale riforma delle gravate sentenze della CTP di Foggia n. 402/3/2019, n. 841/2/2019 e n. 915/2/2019, confermare tutti gli impugnati avvisi di accertamento, meglio indicati in epigrafe.
7) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta, per tutti e tre gli appelli riuniti, l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie gli appelli riuniti proposti dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale riforma delle gravate sentenze della
CTP di Foggia n. 402/3/2019, n. 841/2/2019 e n. 915/2/2019, confermare tutti gli impugnati avvisi di accertamento, meglio indicati in epigrafe;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 5 dicembre 2025