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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 647/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 647/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 6 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'avv. Bacci Claudia per il resistente l'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO SEZIONE CIVLE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 647/2024 promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA e dell'avv.
[...] P.IVA_1
MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione della prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità nella misura non inferiore al 10% derivante dalla malattia professionale (artropatia degenerativa di spalla bilaterale) e non inferiore al 5% derivante dalla malattia professionale (epicondilite bilaterale) denunciate in data 24.6.2020, da porsi in unificazione con i postumi già accertati in via amministrativa nella misura del 6% per altra malattia professionale
(spondiloartrosi con discopatie) e dunque in misura non inferiore al 20%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che dal 1997 lavora quale operaio magazziniere in ambito portuale con orario full-time per 38 ore settimanali, svolgendo mansioni di: movimentazione manuale di cassette/cartoni di frutta dal peso di kg 20 che devono essere impilate in pallets di varia altezza, assai spesso anche al di sopra della testa del lavoratore, riparazione di pedane di pallets, con sostituzione del tacco in legno con uso di martello e chiodi;
pulizia del terminal frigo con uso di scopa;
tinteggiatura dei muretti;
guida di mezzi meccanici.
3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4. La causa istruita per documenti (in assenza di specifica contestazione delle mansioni dedotte in ricorso) e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
2 6. Il CTU ha argomentato che <Vale la pena ricordare che la patologia artrosica e le tendinopatie in genere sono malattie conseguenti ad una degenerazione delle strutture articolari. Queste patologie colpiscono più comunemente gli adulti a partire dalla quarta e quinta decade di vita ed hanno generalmente una genesi multifattoriale. Tra i fattori di rischio delle patologie artrosiche e tendinosiche si annoverano l'invecchiamento,
l'aumento dell'indice di massa corporea, l'uso eccessivo e la tensione da attività che comportano azioni ripetitive articolari, movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue. Pertanto, le affezioni acute e croniche dell'apparato locomotore possono farsi rientrare, a pieno titolo, tra le malattie e disturbi muscoloscheletrici da sovraccarico biomeccanico (in sigla “DMS”).
Affinché tali patologie possano essere inquadrate come malattie professionali è necessario che l'attività lavorativa CP_ svolta dal soggetto richiedente presenti alcuni particolari fattori di rischio, che l stessa definisce come segue:
“Il rischio di sovraccarico biomeccanico nell'ambito di una lavorazione si configura nel verificarsi di quattro principali fattori, variamente combinati tra loro: ripetitività (frequenza o numero di azioni al minuto, in rapporto anche all'intero turno lavorativo), impegno di forza, postura/gesti lavorativi incongrui, inadeguati periodi di recupero (pause compensative); a ciò vanno aggiunti fattori complementari che possono fungere da amplificatori del rischio, quali ad esempio il microclima sfavorevole, l'uso di guanti di protezione che possono impedire la corretta manualità, la presenza di contraccolpi e/o movimenti bruschi, le compressioni localizzate su segmenti anatomici da parte di strumenti, oggetti o piani di lavoro ecc.”.
La classe di età dove si riscontra la percentuale più alta di malattie professionali riconosciute per entrambi i sessi
e per tutte le gestioni risulta la 50-64, anni seguita dalla classe 35-49 anni. Tali classi di età “mature” sono figlie dei tempi di latenza anche piuttosto lunghi delle malattie professionali.
Per quanto concerne il caso di specie, il diniego della domanda di malattia professionale presentata dal Pt_1 in relazione alle patologie cronico-degenerative delle spalle e dei gomiti appare motivato se valutato al cospetto della mansione di “carrellista”, specificatamente alla quale parrebbe, effettivamente, non configurarsi un rischio idoneo allo sviluppo di tecnopatie a carico degli arti superiori.
Tuttavia, il ricorrente ha dichiarato che la propria attività lavorativa non consta esclusivamente nella conduzione di mezzi meccanici, essendo bensì abitualmente e sistematicamente soggetto a movimentazione manuale di carichi di circa 20 kg e ad ulteriori attività (sigillazione con nastri, pulizie, tinteggiatura, riparazione di pallets) che comportano l'esecuzione di movimenti ripetuti e/o posture incongrue degli arti superiori.
Laddove confermato questo dato, si dovrà ammettere che il sig. sia stato esposto, nel corso degli Pt_1 anni, ad un sovraccarico biomeccanico che può aver agito quale valida concausa nello sviluppo delle documentate patologie articolari delle spalle e dei gomiti. Ciò anche tenuto conto del fatto che, nel corso
3 dell'accertamento, non sono emerse evidenze di diverse condizion extra-lavorative (organiche, traumatiche, ambientali, ecc.) da sole idonee a giustificare l'esordio e lo sviluppo delle patologie in questione.
In questa ottica, prendendo come riferimento le voci di cui alla tabella delle menomazioni approvata con
D.M. del 12.7.2000, tenuto conto della effettiva entità delle limitazioni funzionali articolari obiettivamente rilevate a carico di ciascun distretto articolare, appare equo riconoscere un danno biologico nella misura del 6% (sei per cento) per l'artropatia degenerativa di spalla bilaterale e del 3% (tre per cento) per la epicondilite bilaterale.
Considerando che al sig. era già stata riconosciuta altra malattia professionale, rappresentata da Pt_1 spondiloartrosi con discopatie, per la quale era stato riconosciuto un grado di menomazione pari al 6%, si ritiene che il danno biologico complessivo possa essere valutato nella misura del 13% (tredici per cento), con decorrenza dalla data della domanda (giugno 2020).
7. A fronte delle osservazioni del CTP resistente secondo cui non sussisterebbe “alcun elemento significativo atto
a giustificare la relazione causale tra le patologie denunciate e il lavoro svolto”, l'ausiliario confermava le proprie conclusioni ritenendo di dover “tener conto di quanto dichiarato dal ricorrente in merito alla pressoché costante, contestuale attività di movimentazione manuale di carichi di circa 20 kg ed ulteriori azioni che comportano l'utilizzo delle articolazioni degli arti superiori (sigillazione con nastri, pulizie, tinteggiatura, riparazione di pallets) che, se confermata, risulterebbe invece idonea a configurare un rischio per lo sviluppo delle patologie in questione”.
8. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni adeguatamente motivate sulla base di dati oggettivi quali le allegazioni non contestate del ricorso riferite poi in sede di visita peritale, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg.
23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 13% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo dalle domande amministrative del 24.6.2020.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza senza istruttoria di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del grado di invalidità accertato) tra € 5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
8.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (artropatia degenerativa di spalla bilaterale) denunciata da in data 24.6.2020 con danno biologico pari al 6%; Parte_1
4 - accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (epicondilite bilaterale) denunciata da Parte_1 in data 24.6.2020 con danno biologico pari al 3% e per l'effetto
- condanna l al pagamento a favore di del maggiore indennizzo art ex art. 13 comma 2 CP_1 Parte_1 lettera a) d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 13% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alle domande amministrative del 24.6.2020;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 2695,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 6 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 647/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 6 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'avv. Bacci Claudia per il resistente l'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO SEZIONE CIVLE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 647/2024 promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA e dell'avv.
[...] P.IVA_1
MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione della prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità nella misura non inferiore al 10% derivante dalla malattia professionale (artropatia degenerativa di spalla bilaterale) e non inferiore al 5% derivante dalla malattia professionale (epicondilite bilaterale) denunciate in data 24.6.2020, da porsi in unificazione con i postumi già accertati in via amministrativa nella misura del 6% per altra malattia professionale
(spondiloartrosi con discopatie) e dunque in misura non inferiore al 20%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che dal 1997 lavora quale operaio magazziniere in ambito portuale con orario full-time per 38 ore settimanali, svolgendo mansioni di: movimentazione manuale di cassette/cartoni di frutta dal peso di kg 20 che devono essere impilate in pallets di varia altezza, assai spesso anche al di sopra della testa del lavoratore, riparazione di pedane di pallets, con sostituzione del tacco in legno con uso di martello e chiodi;
pulizia del terminal frigo con uso di scopa;
tinteggiatura dei muretti;
guida di mezzi meccanici.
3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4. La causa istruita per documenti (in assenza di specifica contestazione delle mansioni dedotte in ricorso) e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
2 6. Il CTU ha argomentato che <Vale la pena ricordare che la patologia artrosica e le tendinopatie in genere sono malattie conseguenti ad una degenerazione delle strutture articolari. Queste patologie colpiscono più comunemente gli adulti a partire dalla quarta e quinta decade di vita ed hanno generalmente una genesi multifattoriale. Tra i fattori di rischio delle patologie artrosiche e tendinosiche si annoverano l'invecchiamento,
l'aumento dell'indice di massa corporea, l'uso eccessivo e la tensione da attività che comportano azioni ripetitive articolari, movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue. Pertanto, le affezioni acute e croniche dell'apparato locomotore possono farsi rientrare, a pieno titolo, tra le malattie e disturbi muscoloscheletrici da sovraccarico biomeccanico (in sigla “DMS”).
Affinché tali patologie possano essere inquadrate come malattie professionali è necessario che l'attività lavorativa CP_ svolta dal soggetto richiedente presenti alcuni particolari fattori di rischio, che l stessa definisce come segue:
“Il rischio di sovraccarico biomeccanico nell'ambito di una lavorazione si configura nel verificarsi di quattro principali fattori, variamente combinati tra loro: ripetitività (frequenza o numero di azioni al minuto, in rapporto anche all'intero turno lavorativo), impegno di forza, postura/gesti lavorativi incongrui, inadeguati periodi di recupero (pause compensative); a ciò vanno aggiunti fattori complementari che possono fungere da amplificatori del rischio, quali ad esempio il microclima sfavorevole, l'uso di guanti di protezione che possono impedire la corretta manualità, la presenza di contraccolpi e/o movimenti bruschi, le compressioni localizzate su segmenti anatomici da parte di strumenti, oggetti o piani di lavoro ecc.”.
La classe di età dove si riscontra la percentuale più alta di malattie professionali riconosciute per entrambi i sessi
e per tutte le gestioni risulta la 50-64, anni seguita dalla classe 35-49 anni. Tali classi di età “mature” sono figlie dei tempi di latenza anche piuttosto lunghi delle malattie professionali.
Per quanto concerne il caso di specie, il diniego della domanda di malattia professionale presentata dal Pt_1 in relazione alle patologie cronico-degenerative delle spalle e dei gomiti appare motivato se valutato al cospetto della mansione di “carrellista”, specificatamente alla quale parrebbe, effettivamente, non configurarsi un rischio idoneo allo sviluppo di tecnopatie a carico degli arti superiori.
Tuttavia, il ricorrente ha dichiarato che la propria attività lavorativa non consta esclusivamente nella conduzione di mezzi meccanici, essendo bensì abitualmente e sistematicamente soggetto a movimentazione manuale di carichi di circa 20 kg e ad ulteriori attività (sigillazione con nastri, pulizie, tinteggiatura, riparazione di pallets) che comportano l'esecuzione di movimenti ripetuti e/o posture incongrue degli arti superiori.
Laddove confermato questo dato, si dovrà ammettere che il sig. sia stato esposto, nel corso degli Pt_1 anni, ad un sovraccarico biomeccanico che può aver agito quale valida concausa nello sviluppo delle documentate patologie articolari delle spalle e dei gomiti. Ciò anche tenuto conto del fatto che, nel corso
3 dell'accertamento, non sono emerse evidenze di diverse condizion extra-lavorative (organiche, traumatiche, ambientali, ecc.) da sole idonee a giustificare l'esordio e lo sviluppo delle patologie in questione.
In questa ottica, prendendo come riferimento le voci di cui alla tabella delle menomazioni approvata con
D.M. del 12.7.2000, tenuto conto della effettiva entità delle limitazioni funzionali articolari obiettivamente rilevate a carico di ciascun distretto articolare, appare equo riconoscere un danno biologico nella misura del 6% (sei per cento) per l'artropatia degenerativa di spalla bilaterale e del 3% (tre per cento) per la epicondilite bilaterale.
Considerando che al sig. era già stata riconosciuta altra malattia professionale, rappresentata da Pt_1 spondiloartrosi con discopatie, per la quale era stato riconosciuto un grado di menomazione pari al 6%, si ritiene che il danno biologico complessivo possa essere valutato nella misura del 13% (tredici per cento), con decorrenza dalla data della domanda (giugno 2020).
7. A fronte delle osservazioni del CTP resistente secondo cui non sussisterebbe “alcun elemento significativo atto
a giustificare la relazione causale tra le patologie denunciate e il lavoro svolto”, l'ausiliario confermava le proprie conclusioni ritenendo di dover “tener conto di quanto dichiarato dal ricorrente in merito alla pressoché costante, contestuale attività di movimentazione manuale di carichi di circa 20 kg ed ulteriori azioni che comportano l'utilizzo delle articolazioni degli arti superiori (sigillazione con nastri, pulizie, tinteggiatura, riparazione di pallets) che, se confermata, risulterebbe invece idonea a configurare un rischio per lo sviluppo delle patologie in questione”.
8. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni adeguatamente motivate sulla base di dati oggettivi quali le allegazioni non contestate del ricorso riferite poi in sede di visita peritale, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg.
23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 13% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo dalle domande amministrative del 24.6.2020.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza senza istruttoria di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del grado di invalidità accertato) tra € 5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
8.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (artropatia degenerativa di spalla bilaterale) denunciata da in data 24.6.2020 con danno biologico pari al 6%; Parte_1
4 - accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (epicondilite bilaterale) denunciata da Parte_1 in data 24.6.2020 con danno biologico pari al 3% e per l'effetto
- condanna l al pagamento a favore di del maggiore indennizzo art ex art. 13 comma 2 CP_1 Parte_1 lettera a) d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 13% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alle domande amministrative del 24.6.2020;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 2695,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
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