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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/05/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1207/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pellegrino DAVID (C.F. ) C.F._2
- attrice - contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._3
Avv.ti Erik FURNO (C.F. e Carmine SABBATINO (C.F. C.F._4
) C.F._5
- convenuta -
e
(P.I. , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Cosimo Damiano NICOLETTI ( CodiceFiscale_6
- convenuto -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
ed il di Praia a Mare al Controparte_1 Controparte_2
fine di sentirli condannare alla esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione delle cause di infiltrazioni di acqua subite dal proprio appartamento – censito in Catasto
Fabbricati di Praia a Mare al Foglio 52 particella 1121 sub 26, giusto atto di compravendita del 20.1.2021 per notar , ubicato sito al terzo Persona_1
piano, scala B, interno 10, alla Via Filippo Turati n. 6, sotto l'appartamento della convenuta , posto all'ultimo, nel palazzo che costituisce il _1 CP_2
convenuto – ed al pagamento di € 14.427,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, quale risarcimento dei danni conseguenti, da ripartirsi secondo le rispettive percentuali di responsabilità che sarebbero state accertate, oltre € 670,04 a carico del solo , a titolo di restituzione di somme corrisposte dall'attrice per oneri CP_2
condominiali relativi a lavori approvati con delibera assembleare per la rimozione delle cause delle infiltrazioni ma non realizzati.
A tal fine, l'attrice ha dedotto che:
- pochi giorni dopo l'acquisto, il 31.1.2021, ha notato la presenza di infiltrazioni di acqua all'interno della propria abitazione, provenienti dal piano sovrastante, costituito in parte dall'appartamento di _1
(in catasto con il subalterno 43) e per il resto da un terrazzo di
[...]
copertura dell'intero condominio, ma sempre di proprietà esclusiva della predetta (appartamento con terrazzo acquistato dalla predetta _1
convenuta per accettazione espressa dell'eredità di trascritta Persona_2
in data 1.7.2021, reg. part. 13972, reg. gen. 17645);
- in particolare, l'appartamento della convenuta è costituito da due camere e un bagno coperti da solaio condominiale con tegole, oltre una cucina con pareti di alluminio e vetro e copertura in lamiera imbottita (cucina ricavata, in ampliamento dell'appartamento, utilizzando una porzione del terrazzo);
2 - le acque provenienti dal tetto e dalla copertura del locale CP_3
cucina confluiscono nel canale di grada, che, passando all'interno del vano cucina, raggiunge il terrazzo;
- infatti, la copertura del locale cucina presenta una inclinazione contraria al tetto condominiale;
- ciò tuttavia determina la fuoriuscita dell'acqua dal canale, facendola scorrere lungo le pareti verticali, fino a depositarsi sul pavimento della mansarda
(priva di guaina), con conseguenti infiltrazioni nel solaio sottostante;
- ulteriore acqua si infiltra attraverso le tegole condominiali rotte;
- con delibera dell'assemblea condominiale del 29.10.2021, successivamente annullata, è stata approvata l'esecuzione di lavori di rifacimento del terrazzo di copertura del condominio di proprietà esclusiva di _1
con successiva delibera sono stati nuovamente riapprovati i medesimi
[...]
lavori, che, però, non sono stati mai eseguiti nonostante siano stati sollecitati in occasione dell'assemblea del 10.3.2022;
- i danni subiti dall'attrice ammontano ad € 8.904,50 per spese di ripristino dell'immobile ed € 5.512,50 (per il mancato utilizzo dell'immobile dal giorno del suo acquisto (come da CTP allegata), oltre interessi e rivalutazione;
- deve poi aggiungersi la restituzione, da parte del , di € CP_2
670,04, (oltre interessi e rivalutazione), a titolo di oneri condominiali corrisposti dall'attrice per lavori di rifacimento del terrazzo di copertura del mai eseguiti nonostante fossero stati approvati con delibera CP_2
assembleare.
1.2. – Si è costituita la quale ha eccepito preliminarmente la Controparte_4
nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 commi 3 e 4 c.p.c. ed il proprio difetto di legittimazione, sostenendo che le infiltrazione provenivano esclusivamente dal tetto con tegole palesemente CP_3
disconnesse.
Ha, quindi, chiesto di rigettare le domande di parte attrice per infondatezza e, in via riconvenzionale, di condannare il alla eliminazione delle cause CP_2
3 delle infiltrazioni ed al pagamento della somma ritenuta di giustizia “in ogni caso, ricompresa entro € 5.200,00” a titolo di risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento (indicanti nelle spese di ripristino e nel mancato godimento), ribadendo che le infiltrazioni patite tanto dal proprio immobile quanto da quello dell'attrice erano imputabili esclusivamente al . CP_2
1.3. – Si è costituito anche il il quale, Controparte_2
dopo avere dedotto che le infiltrazioni lamentate dall'attrice erano Parte_1
conseguenza dei lavori eseguiti da in assenza di autorizzazioni Controparte_1
condominiale, ha chiesto di rigettare le domande spiegate nei propri confronti per infondatezza.
1.4. – Al contempo, nell'ATP in corso di causa (proc. n. 1207_1/2022 RGAC), promosso dalla medesima attrice nei confronti delle stesse parti (anch'esse ivi costituite), è stata espletata CTU a cura del Geom. (cfr. relazione Persona_3
depositata il 5.9.2023), seguita da chiarimenti resi dal medesimo professionista nel presente giudizio (cfr. relazione integrativa depositata il 18.11.2024).
2.1. – Ciò posto, dalla CTU espletata, priva di incongruenze e, quindi, del tutto condivisibile, si ricava quanto segue.
Il è un “palazzo di remota costruzione”, in Controparte_2 cui “gli appartamenti interessati sono ubicati al piano quarto (sottotetto) per quanto riguarda la proprietà della signora e al piano terzo per quanto Controparte_1
riguarda la proprietà della signora . Il sottotetto è servito da una tettoia Parte_1
in ferro/alluminio con sovrastante copertura di materiale coibentato chiusa su tutti i lati” (cfr. CTU pag. 5, deposito del 5.9.2023 nel procedimento RGAC n. 1207-1/2022); in particolare, “come si evince dalle piante dei due appartamenti, piano terzo e piano quarto, i due appartamenti sono ubicati sullo stesso asse verticale, per cui
l'appartamento ubicato al piano quarto o mansarda, ha subito e continua a subire infiltrazioni dal solaio di copertura e dal muro portante lato est (vedi foto n.4 e 5). Per quanto riguardano le infiltrazioni nell'appartamento sito al piano terzo, sono presenti sul solaio (vedi piante allegato n. 6) e provengono dallo sversamento delle acque provenienti dalla canala di gronda della tettoia e dalla mancanza di gronde di raccolta
4 della copertura” (cfr. CTU pagg. 5-6, deposito del 5.9.2023 nel procedimento RGAC n.
1207-1/2022).
Più specificamente, “la causa del fenomeno infiltrativo è data dalla mancata manutenzione del tetto di copertura, tegole lesionate, mancanza di gronde, discendenti
e totale sversamento delle acque piovane in maniera libera e non confluite. Altra causa infiltrativa è dovuta alla tettoia realizzata su terrazzo della IG _1
, la quale, avendo pendenza al contrario della copertura del condominio, le due
[...]
falde si intersecano e, quindi, provocano delle infiltrazioni, la stessa tettoia è servita da canale di gronda, la quale raccoglie la maggior parte delle acque e li riversa su una piccola copertura del muro adiacente sul lato nord del fabbricato […]. Se dovremmo dare delle percentuali di cause si potrebbe assegnare un 80% cause infiltrative dalla copertura e di un 20% cause infiltrative della tettoia” (cfr. CTU pag. 9, deposito del
5.9.2023 nel procedimento RGAC n. 1207-1/2022).
In tale stima concorsuale – come precisato dal CTU nella relazione integrativa –
“si è tenuto conto delle superfici occupate dall'area condominiale e dalla tettoia di proprietà Si è tenuto conto dei sopralluoghi effettuati, in Controparte_1 particolare durante l'esecuzione di uno dei sopralluoghi si sono verificate delle forti piogge, si notava con quale intensità e con quale quantità le acque si sversavano sui muri e su tutto il terrazzo coperto dalla tettoia. Si notava che la maggior affluenza delle acque proveniva dalle aree di pertinenza condominiale. Si è tenuto conto delle tegole rotte presenti sulla copertura;
quindi, le acque passano dal manto di copertura sul solaio, proseguono lungo il solaio, si sversano sui muri perimetrali e di conseguenza il solaio del terzo piano (proprietà assorbe umidità. Si è tenuto conto della Pt_1
gronda realizzata dalla IG che è perdente e mal funzionante e che _1
dovrà essere sostituita. Si è tenuto conto del fatto che le acque provenienti dalla copertura, gocciolano sul pavimento di proprietà che a sua volta trasmette _1 umidità al solaio al terzo piano (vedi foto n.5)” (cfr. CTU pag. 5, deposito del
18.11.2024 nel procedimento RGAC n. 1207/2022).
Inoltre, per eliminare le cause delle infiltrazioni è necessario:
a) con riferimento alla tettoia dell' : _1
1) demolizione della gronda esistente;
5 2) innalzamento della tettoia di circa 30/40 cm dalla parte della gronda e/o invertire la pendenza (come da progetto depositato in Comune);
3) messa in opera di nuova gronda di adeguate dimensioni;
4) messa in opera di discendenti;
b) con riferimento alla parte di copertura interessata dalle CP_3
infiltrazioni:
1) demolizione del manto di copertura;
2) rifacimento massetto su solaio di copertura;
3) messa in opera di materiale bituminoso (guaine);
4) messa in opera di omega (tubolari) di ferro zincato opportunamente ammorsato al solaio di copertura
5) messa in opera di tegole delle stesse caratteristiche di quelle esistenti;
6) messa in opera di canale di gronda con tutte le pendenze della copertura con relativi discendenti con adeguata raccolta delle acque.
Ancora, per ripristinare gli appartamenti della dell' occorre Pt_1 _1
eseguire i lavori indicati nei computi metrici elaborati dal CTU per i complessivi importo rispettivamente di € 6.098,10 e di € 7.194,44.
L'appartamento della è, poi, effettivamente inutilizzabile dal febbraio Pt_1
2023 (datazione compiuta dal CTU in ragione del sopralluogo eseguito il 27.4.2023), per un danno stimato in base al canone mensile di € 350,00.
Pur in mancanza di specifica valutazione del CTU in quanto non richiesta con i quesiti elaborati, la medesima stima può essere estesa come utile parametro di riferimento per l'appartamento dell' sulla base delle descrizioni e delle _1
fotografie allegate.
2.2. – Ne discende innanzitutto l'affermazione della responsabilità del e della ex art. 2051 cod. civ., rispettivamente all'80% ed CP_2 _1
al 20%, in relazione ai danni da infiltrazioni subiti dall'attrice e, al contempo, la responsabilità del ex art. 2051 cod. civ. in relazione con riferimento ai CP_2
danni da infiltrazioni subiti dalla con suo contributo concorsuale del 20%. _1
6 2.3. – I convenuti devono, quindi, essere condannati innanzitutto all'esecuzione – ciascuno sulla parte di sua proprietà – dei lavori necessari per rimuovere le cause delle infiltrazioni in favore dell'attrice.
Con riferimento ai lavori individuati dal CTU, tuttavia, occorre considerare che la c.d. tettoia con la quale è stato realizzato il locale cucina della è priva di _1
titolo abitativo e, quindi, abusiva, ancorché sia stata presentata istanza di condono non ancora decisa.
Pertanto, al momento della presente pronuncia non possono essere considerati a carico della predetta convenuta, lavori di modifica o ripristino della tettoia, ma soltanto di sua integrale demolizione.
In conclusione, quindi, la deve essere condannata alla integrale _1
demolizione della tettoia.
Una volta demolita la tettoia della , resta il tetto condominiale con _1
relative gronde e discendenti.
Pertanto, il deve essere condannato alla esecuzione dei seguenti CP_2
lavori in favore della Pt_1
1) demolizione del manto di copertura;
2) rifacimento massetto su solaio di copertura;
3) messa in opera di materiale bituminoso (guaine);
4) messa in opera di omega (tubolari) di ferro zincato opportunamente ammorsato al solaio di copertura
5) messa in opera di tegole delle stesse caratteristiche di quelle esistenti;
6) messa in opera di canale di gronda di adeguate dimensioni con tutte le pendenze della copertura con relativi discendenti con adeguata raccolta delle acque.
2.4. – Il medesimo deve essere condannato all'esecuzione degli CP_2
stessi lavori anche in favore della convenuta . _1
2.5. – Ancora, i convenuti devono risarcire i danni subiti dall'attrice, pari alle spese per il ripristino del suo appartamento (€ 7.194,44) ed al mancato utilizzo dell'immobile (€ 9.450,00, pari ad € 350,00 per 27 mesi, dal febbraio 2023 all'aprile
2025), per un totale di € 16.644,44, da ripartirsi secondo le percentuali suindicate, oltre
7 rivalutazione secondo l'indice FOI dell'ISTAT ed interessi legali dal febbraio 2023 al soddisfo.
Più specificamente, quindi, il e la devono essere CP_2 _1 condannati al pagamento rispettivamente di € 13.315,55 (pari all'80% di € 16.644,44) ed € 3.328,89 (pari al 20% di € 16.644,44), oltre rivalutazione ed interessi legali (come già detto), in favore della Pt_1
2.6. – Analogamente, il deve risarcire i danni subiti dalla CP_2
convenuta , pari alle spese di ripristino del suo appartamento (€ 6.098,10) _1 ed al mancato utilizzo dell'immobile (avendo come parametro di riferimento la stima formulata dal CTU in relazione all'analogo appartamento in simili condizioni della
. Pt_1
Il totale, pur considerata la riduzione del 20% per il contributo concorsuale della danneggiata, non è certamente inferiore alla soglia massima indicata in domanda dall'attrice (€ 5.200,00).
Pertanto, occorre condannare il al pagamento della somma CP_2 complessiva di € 5.200,00 (rivalutazione compresa), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo in favore della . _1
2.7. – Infine, la richiesta dell'attrice di pagamento di € 670,04 non è chiaramente formulata e comunque ne sono dimostrati i presupposti. Deve, quindi, essere rigettata.
Invero, per quel che si comprende si tratterebbe di spese corrisposte dalla Pt_1
sulla base delle sue quote condominiali, in virtù di delibera assembleare condominiale avente ad oggetto l'approvazione di lavori – mai eseguiti – che avrebbero dovuto eliminare le cause condominiali delle infiltrazioni.
Tuttavia, la mancata esecuzione dei lavori deliberati ed il persistere del fenomeno infiltrativo non invalidano la delibera condominiale (che continua a costituire idoneo titolo di ritenzione della quota a carico della da parte del ) né Pt_1 CP_2
trasformano il pagamento di onere condominiali in danni da infiltrazioni.
Sono altri i rimedi che spettano ai condomini in caso di mancata esecuzione di delibere condominiali.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 – in €
8 5.077,00 quale compenso per il presente giudizio (valori medi per tutte le fasi relativi ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore) ed € 2.337,00 quale compenso per l'ATP in corso di causa (valori medi per tutte le fasi con riferimento al terzo scaglione di valore), oltre € 264,00 per effettivi esborsi
(contributo unificato e marca da bollo), rimborso forfettario (pari al 15% del compenso),
IVA e CPA (come per legge), in favore di parte attrice, con distrazione al suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Al contempo, per la medesima ragione, il deve essere condannato CP_2 al pagamento di € 2.552,00 quale compenso per il presente giudizio (valori medi per tutte le fasi relativi ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore) ed € 98,00 per effettivi esborsi, rimborso forfettario (pari al
15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di _1
con distrazione al suo procuratore Avv. Erik FURNO, dichiaratosi antistatario.
[...]
Le spese delle CTU vanno poste all'80% a carico del ed al 20% a CP_2
carico della . _1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna alla integrale demolizione della tettoria in Controparte_1
favore di Parte_1
b) condanna il alla esecuzione delle seguenti Controparte_2
opere in favore di e di Parte_1 Controparte_1
1) demolizione del manto di copertura;
2) rifacimento massetto su solaio di copertura;
3) messa in opera di materiale bituminoso (guaine);
4) messa in opera di omega (tubolari) di ferro zincato opportunamente ammorsato al solaio di copertura;
5) messa in opera di tegole delle stesse caratteristiche di quelle esistenti;
6) messa in opera di canale di gronda di adeguate dimensioni con tutte le pendenze della copertura con relativi discendenti con adeguata raccolta delle acque.
9 c) condanna il al pagamento di € 13.315,55, Controparte_2
oltre rivalutazione ed interessi legali (come precisato in motivazione), in favore della Parte_1
d) condanna al pagamento di € 3.328,89, oltre Controparte_1
rivalutazione ed interessi legali (come precisato in motivazione), in favore della
Parte_1
e) condanna il al pagamento di € 5.200,00, Controparte_2
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore di _1
[...]
f) condanna il e al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in solido delle spese del presente giudizio e dell'ATP in corso di causa, liquidate complessivamente in € 7.414,00 per compenso ed € 264,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di parte attrice, con distrazione al suo procuratore;
g) condanna il al pagamento in solido delle Controparte_2
spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 2.552,00 per compenso ed €
98,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso),
IVA e CPA (come per legge), in favore di con Controparte_1
distrazione al suo procuratore, Avv. Erik FURNO
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 4 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
10
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pellegrino DAVID (C.F. ) C.F._2
- attrice - contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._3
Avv.ti Erik FURNO (C.F. e Carmine SABBATINO (C.F. C.F._4
) C.F._5
- convenuta -
e
(P.I. , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Cosimo Damiano NICOLETTI ( CodiceFiscale_6
- convenuto -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
ed il di Praia a Mare al Controparte_1 Controparte_2
fine di sentirli condannare alla esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione delle cause di infiltrazioni di acqua subite dal proprio appartamento – censito in Catasto
Fabbricati di Praia a Mare al Foglio 52 particella 1121 sub 26, giusto atto di compravendita del 20.1.2021 per notar , ubicato sito al terzo Persona_1
piano, scala B, interno 10, alla Via Filippo Turati n. 6, sotto l'appartamento della convenuta , posto all'ultimo, nel palazzo che costituisce il _1 CP_2
convenuto – ed al pagamento di € 14.427,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, quale risarcimento dei danni conseguenti, da ripartirsi secondo le rispettive percentuali di responsabilità che sarebbero state accertate, oltre € 670,04 a carico del solo , a titolo di restituzione di somme corrisposte dall'attrice per oneri CP_2
condominiali relativi a lavori approvati con delibera assembleare per la rimozione delle cause delle infiltrazioni ma non realizzati.
A tal fine, l'attrice ha dedotto che:
- pochi giorni dopo l'acquisto, il 31.1.2021, ha notato la presenza di infiltrazioni di acqua all'interno della propria abitazione, provenienti dal piano sovrastante, costituito in parte dall'appartamento di _1
(in catasto con il subalterno 43) e per il resto da un terrazzo di
[...]
copertura dell'intero condominio, ma sempre di proprietà esclusiva della predetta (appartamento con terrazzo acquistato dalla predetta _1
convenuta per accettazione espressa dell'eredità di trascritta Persona_2
in data 1.7.2021, reg. part. 13972, reg. gen. 17645);
- in particolare, l'appartamento della convenuta è costituito da due camere e un bagno coperti da solaio condominiale con tegole, oltre una cucina con pareti di alluminio e vetro e copertura in lamiera imbottita (cucina ricavata, in ampliamento dell'appartamento, utilizzando una porzione del terrazzo);
2 - le acque provenienti dal tetto e dalla copertura del locale CP_3
cucina confluiscono nel canale di grada, che, passando all'interno del vano cucina, raggiunge il terrazzo;
- infatti, la copertura del locale cucina presenta una inclinazione contraria al tetto condominiale;
- ciò tuttavia determina la fuoriuscita dell'acqua dal canale, facendola scorrere lungo le pareti verticali, fino a depositarsi sul pavimento della mansarda
(priva di guaina), con conseguenti infiltrazioni nel solaio sottostante;
- ulteriore acqua si infiltra attraverso le tegole condominiali rotte;
- con delibera dell'assemblea condominiale del 29.10.2021, successivamente annullata, è stata approvata l'esecuzione di lavori di rifacimento del terrazzo di copertura del condominio di proprietà esclusiva di _1
con successiva delibera sono stati nuovamente riapprovati i medesimi
[...]
lavori, che, però, non sono stati mai eseguiti nonostante siano stati sollecitati in occasione dell'assemblea del 10.3.2022;
- i danni subiti dall'attrice ammontano ad € 8.904,50 per spese di ripristino dell'immobile ed € 5.512,50 (per il mancato utilizzo dell'immobile dal giorno del suo acquisto (come da CTP allegata), oltre interessi e rivalutazione;
- deve poi aggiungersi la restituzione, da parte del , di € CP_2
670,04, (oltre interessi e rivalutazione), a titolo di oneri condominiali corrisposti dall'attrice per lavori di rifacimento del terrazzo di copertura del mai eseguiti nonostante fossero stati approvati con delibera CP_2
assembleare.
1.2. – Si è costituita la quale ha eccepito preliminarmente la Controparte_4
nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 commi 3 e 4 c.p.c. ed il proprio difetto di legittimazione, sostenendo che le infiltrazione provenivano esclusivamente dal tetto con tegole palesemente CP_3
disconnesse.
Ha, quindi, chiesto di rigettare le domande di parte attrice per infondatezza e, in via riconvenzionale, di condannare il alla eliminazione delle cause CP_2
3 delle infiltrazioni ed al pagamento della somma ritenuta di giustizia “in ogni caso, ricompresa entro € 5.200,00” a titolo di risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento (indicanti nelle spese di ripristino e nel mancato godimento), ribadendo che le infiltrazioni patite tanto dal proprio immobile quanto da quello dell'attrice erano imputabili esclusivamente al . CP_2
1.3. – Si è costituito anche il il quale, Controparte_2
dopo avere dedotto che le infiltrazioni lamentate dall'attrice erano Parte_1
conseguenza dei lavori eseguiti da in assenza di autorizzazioni Controparte_1
condominiale, ha chiesto di rigettare le domande spiegate nei propri confronti per infondatezza.
1.4. – Al contempo, nell'ATP in corso di causa (proc. n. 1207_1/2022 RGAC), promosso dalla medesima attrice nei confronti delle stesse parti (anch'esse ivi costituite), è stata espletata CTU a cura del Geom. (cfr. relazione Persona_3
depositata il 5.9.2023), seguita da chiarimenti resi dal medesimo professionista nel presente giudizio (cfr. relazione integrativa depositata il 18.11.2024).
2.1. – Ciò posto, dalla CTU espletata, priva di incongruenze e, quindi, del tutto condivisibile, si ricava quanto segue.
Il è un “palazzo di remota costruzione”, in Controparte_2 cui “gli appartamenti interessati sono ubicati al piano quarto (sottotetto) per quanto riguarda la proprietà della signora e al piano terzo per quanto Controparte_1
riguarda la proprietà della signora . Il sottotetto è servito da una tettoia Parte_1
in ferro/alluminio con sovrastante copertura di materiale coibentato chiusa su tutti i lati” (cfr. CTU pag. 5, deposito del 5.9.2023 nel procedimento RGAC n. 1207-1/2022); in particolare, “come si evince dalle piante dei due appartamenti, piano terzo e piano quarto, i due appartamenti sono ubicati sullo stesso asse verticale, per cui
l'appartamento ubicato al piano quarto o mansarda, ha subito e continua a subire infiltrazioni dal solaio di copertura e dal muro portante lato est (vedi foto n.4 e 5). Per quanto riguardano le infiltrazioni nell'appartamento sito al piano terzo, sono presenti sul solaio (vedi piante allegato n. 6) e provengono dallo sversamento delle acque provenienti dalla canala di gronda della tettoia e dalla mancanza di gronde di raccolta
4 della copertura” (cfr. CTU pagg. 5-6, deposito del 5.9.2023 nel procedimento RGAC n.
1207-1/2022).
Più specificamente, “la causa del fenomeno infiltrativo è data dalla mancata manutenzione del tetto di copertura, tegole lesionate, mancanza di gronde, discendenti
e totale sversamento delle acque piovane in maniera libera e non confluite. Altra causa infiltrativa è dovuta alla tettoia realizzata su terrazzo della IG _1
, la quale, avendo pendenza al contrario della copertura del condominio, le due
[...]
falde si intersecano e, quindi, provocano delle infiltrazioni, la stessa tettoia è servita da canale di gronda, la quale raccoglie la maggior parte delle acque e li riversa su una piccola copertura del muro adiacente sul lato nord del fabbricato […]. Se dovremmo dare delle percentuali di cause si potrebbe assegnare un 80% cause infiltrative dalla copertura e di un 20% cause infiltrative della tettoia” (cfr. CTU pag. 9, deposito del
5.9.2023 nel procedimento RGAC n. 1207-1/2022).
In tale stima concorsuale – come precisato dal CTU nella relazione integrativa –
“si è tenuto conto delle superfici occupate dall'area condominiale e dalla tettoia di proprietà Si è tenuto conto dei sopralluoghi effettuati, in Controparte_1 particolare durante l'esecuzione di uno dei sopralluoghi si sono verificate delle forti piogge, si notava con quale intensità e con quale quantità le acque si sversavano sui muri e su tutto il terrazzo coperto dalla tettoia. Si notava che la maggior affluenza delle acque proveniva dalle aree di pertinenza condominiale. Si è tenuto conto delle tegole rotte presenti sulla copertura;
quindi, le acque passano dal manto di copertura sul solaio, proseguono lungo il solaio, si sversano sui muri perimetrali e di conseguenza il solaio del terzo piano (proprietà assorbe umidità. Si è tenuto conto della Pt_1
gronda realizzata dalla IG che è perdente e mal funzionante e che _1
dovrà essere sostituita. Si è tenuto conto del fatto che le acque provenienti dalla copertura, gocciolano sul pavimento di proprietà che a sua volta trasmette _1 umidità al solaio al terzo piano (vedi foto n.5)” (cfr. CTU pag. 5, deposito del
18.11.2024 nel procedimento RGAC n. 1207/2022).
Inoltre, per eliminare le cause delle infiltrazioni è necessario:
a) con riferimento alla tettoia dell' : _1
1) demolizione della gronda esistente;
5 2) innalzamento della tettoia di circa 30/40 cm dalla parte della gronda e/o invertire la pendenza (come da progetto depositato in Comune);
3) messa in opera di nuova gronda di adeguate dimensioni;
4) messa in opera di discendenti;
b) con riferimento alla parte di copertura interessata dalle CP_3
infiltrazioni:
1) demolizione del manto di copertura;
2) rifacimento massetto su solaio di copertura;
3) messa in opera di materiale bituminoso (guaine);
4) messa in opera di omega (tubolari) di ferro zincato opportunamente ammorsato al solaio di copertura
5) messa in opera di tegole delle stesse caratteristiche di quelle esistenti;
6) messa in opera di canale di gronda con tutte le pendenze della copertura con relativi discendenti con adeguata raccolta delle acque.
Ancora, per ripristinare gli appartamenti della dell' occorre Pt_1 _1
eseguire i lavori indicati nei computi metrici elaborati dal CTU per i complessivi importo rispettivamente di € 6.098,10 e di € 7.194,44.
L'appartamento della è, poi, effettivamente inutilizzabile dal febbraio Pt_1
2023 (datazione compiuta dal CTU in ragione del sopralluogo eseguito il 27.4.2023), per un danno stimato in base al canone mensile di € 350,00.
Pur in mancanza di specifica valutazione del CTU in quanto non richiesta con i quesiti elaborati, la medesima stima può essere estesa come utile parametro di riferimento per l'appartamento dell' sulla base delle descrizioni e delle _1
fotografie allegate.
2.2. – Ne discende innanzitutto l'affermazione della responsabilità del e della ex art. 2051 cod. civ., rispettivamente all'80% ed CP_2 _1
al 20%, in relazione ai danni da infiltrazioni subiti dall'attrice e, al contempo, la responsabilità del ex art. 2051 cod. civ. in relazione con riferimento ai CP_2
danni da infiltrazioni subiti dalla con suo contributo concorsuale del 20%. _1
6 2.3. – I convenuti devono, quindi, essere condannati innanzitutto all'esecuzione – ciascuno sulla parte di sua proprietà – dei lavori necessari per rimuovere le cause delle infiltrazioni in favore dell'attrice.
Con riferimento ai lavori individuati dal CTU, tuttavia, occorre considerare che la c.d. tettoia con la quale è stato realizzato il locale cucina della è priva di _1
titolo abitativo e, quindi, abusiva, ancorché sia stata presentata istanza di condono non ancora decisa.
Pertanto, al momento della presente pronuncia non possono essere considerati a carico della predetta convenuta, lavori di modifica o ripristino della tettoia, ma soltanto di sua integrale demolizione.
In conclusione, quindi, la deve essere condannata alla integrale _1
demolizione della tettoia.
Una volta demolita la tettoia della , resta il tetto condominiale con _1
relative gronde e discendenti.
Pertanto, il deve essere condannato alla esecuzione dei seguenti CP_2
lavori in favore della Pt_1
1) demolizione del manto di copertura;
2) rifacimento massetto su solaio di copertura;
3) messa in opera di materiale bituminoso (guaine);
4) messa in opera di omega (tubolari) di ferro zincato opportunamente ammorsato al solaio di copertura
5) messa in opera di tegole delle stesse caratteristiche di quelle esistenti;
6) messa in opera di canale di gronda di adeguate dimensioni con tutte le pendenze della copertura con relativi discendenti con adeguata raccolta delle acque.
2.4. – Il medesimo deve essere condannato all'esecuzione degli CP_2
stessi lavori anche in favore della convenuta . _1
2.5. – Ancora, i convenuti devono risarcire i danni subiti dall'attrice, pari alle spese per il ripristino del suo appartamento (€ 7.194,44) ed al mancato utilizzo dell'immobile (€ 9.450,00, pari ad € 350,00 per 27 mesi, dal febbraio 2023 all'aprile
2025), per un totale di € 16.644,44, da ripartirsi secondo le percentuali suindicate, oltre
7 rivalutazione secondo l'indice FOI dell'ISTAT ed interessi legali dal febbraio 2023 al soddisfo.
Più specificamente, quindi, il e la devono essere CP_2 _1 condannati al pagamento rispettivamente di € 13.315,55 (pari all'80% di € 16.644,44) ed € 3.328,89 (pari al 20% di € 16.644,44), oltre rivalutazione ed interessi legali (come già detto), in favore della Pt_1
2.6. – Analogamente, il deve risarcire i danni subiti dalla CP_2
convenuta , pari alle spese di ripristino del suo appartamento (€ 6.098,10) _1 ed al mancato utilizzo dell'immobile (avendo come parametro di riferimento la stima formulata dal CTU in relazione all'analogo appartamento in simili condizioni della
. Pt_1
Il totale, pur considerata la riduzione del 20% per il contributo concorsuale della danneggiata, non è certamente inferiore alla soglia massima indicata in domanda dall'attrice (€ 5.200,00).
Pertanto, occorre condannare il al pagamento della somma CP_2 complessiva di € 5.200,00 (rivalutazione compresa), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo in favore della . _1
2.7. – Infine, la richiesta dell'attrice di pagamento di € 670,04 non è chiaramente formulata e comunque ne sono dimostrati i presupposti. Deve, quindi, essere rigettata.
Invero, per quel che si comprende si tratterebbe di spese corrisposte dalla Pt_1
sulla base delle sue quote condominiali, in virtù di delibera assembleare condominiale avente ad oggetto l'approvazione di lavori – mai eseguiti – che avrebbero dovuto eliminare le cause condominiali delle infiltrazioni.
Tuttavia, la mancata esecuzione dei lavori deliberati ed il persistere del fenomeno infiltrativo non invalidano la delibera condominiale (che continua a costituire idoneo titolo di ritenzione della quota a carico della da parte del ) né Pt_1 CP_2
trasformano il pagamento di onere condominiali in danni da infiltrazioni.
Sono altri i rimedi che spettano ai condomini in caso di mancata esecuzione di delibere condominiali.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 – in €
8 5.077,00 quale compenso per il presente giudizio (valori medi per tutte le fasi relativi ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore) ed € 2.337,00 quale compenso per l'ATP in corso di causa (valori medi per tutte le fasi con riferimento al terzo scaglione di valore), oltre € 264,00 per effettivi esborsi
(contributo unificato e marca da bollo), rimborso forfettario (pari al 15% del compenso),
IVA e CPA (come per legge), in favore di parte attrice, con distrazione al suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Al contempo, per la medesima ragione, il deve essere condannato CP_2 al pagamento di € 2.552,00 quale compenso per il presente giudizio (valori medi per tutte le fasi relativi ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore) ed € 98,00 per effettivi esborsi, rimborso forfettario (pari al
15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di _1
con distrazione al suo procuratore Avv. Erik FURNO, dichiaratosi antistatario.
[...]
Le spese delle CTU vanno poste all'80% a carico del ed al 20% a CP_2
carico della . _1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna alla integrale demolizione della tettoria in Controparte_1
favore di Parte_1
b) condanna il alla esecuzione delle seguenti Controparte_2
opere in favore di e di Parte_1 Controparte_1
1) demolizione del manto di copertura;
2) rifacimento massetto su solaio di copertura;
3) messa in opera di materiale bituminoso (guaine);
4) messa in opera di omega (tubolari) di ferro zincato opportunamente ammorsato al solaio di copertura;
5) messa in opera di tegole delle stesse caratteristiche di quelle esistenti;
6) messa in opera di canale di gronda di adeguate dimensioni con tutte le pendenze della copertura con relativi discendenti con adeguata raccolta delle acque.
9 c) condanna il al pagamento di € 13.315,55, Controparte_2
oltre rivalutazione ed interessi legali (come precisato in motivazione), in favore della Parte_1
d) condanna al pagamento di € 3.328,89, oltre Controparte_1
rivalutazione ed interessi legali (come precisato in motivazione), in favore della
Parte_1
e) condanna il al pagamento di € 5.200,00, Controparte_2
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore di _1
[...]
f) condanna il e al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in solido delle spese del presente giudizio e dell'ATP in corso di causa, liquidate complessivamente in € 7.414,00 per compenso ed € 264,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di parte attrice, con distrazione al suo procuratore;
g) condanna il al pagamento in solido delle Controparte_2
spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 2.552,00 per compenso ed €
98,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso),
IVA e CPA (come per legge), in favore di con Controparte_1
distrazione al suo procuratore, Avv. Erik FURNO
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 4 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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