Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01103/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2024, proposto da
Sindacato S.U.M.A.I (Sindacato Unitario Medici Ambulatoriali Interni) - Segreteria Provinciale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Riggio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di nullità e/o l’annullamento:
a) della deliberazione n. 953 dell’11.6.2024 del Direttore Generale dell’A.S.L. Salerno, avente ad oggetto “Deliberazione n. 1768 del 18.12.2023 avente ad oggetto: recepimento dell’Accordo Attuativo Aziendale per gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi), sottoscritto il 16.11.2023. Provvedimenti” con la quale si sospende temporaneamente l’ultimo capoverso, punto 2 Azioni strategiche dell’art. 1 Obiettivi prioritari ed azioni strategiche dell’Accordo Attuativo aziendale, considerata l’inapplicabilità degli effetti economici previsti dall’art. 7 – Individuazione delle risorse economiche a copertura dei costi previsti dal presente AIR dell’Accordo Integrativo regionale relativamente alla corresponsione del saldo della quota oraria di ponderazione agli Specialisti ambulatoriali interni ed ai Professionisti sanitari ambulatoriali, nelle more di eventuali ulteriori determinazioni della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania;
b) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
nonché per l’accertamento del diritto del Sindacato S.U.M.A.I., firmatario dell’Accordo Attuativo Aziendale per gli Specialisti Ambulatoriali interni, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici e Psicologi) sottoscritto in data 16.11.2023, all’attuazione integrale di tutti gli accordi in esso inseriti;
e per la richiesta di adozione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, comma 1, lett. e) c.p.a. di ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione delle sopra richieste pronunce, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento delle sanzioni di cui all’articolo 114 comma 2, lett. e) c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. CE PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nell’Accordo Integrativo Regionale (AIR) anno 2020 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie relativo alla Regione Campania all’art. 7 è stato previsto che:
“ Le risorse economiche previste dall' Accordo Nazionale e utilizzabili per l'attuazione di quanto previsto dal presente AIR sono costituite da:
a) la quota di € 4.875 per ora (4.41 +0.245+0.22)
…
Per l'adesione obbligatoria al perseguimento degli obiettivi di cui all'art 6 e/o all'art 8 del presente Accordo, ai sensi dell'ACN vigente, è prevista l'attiva partecipazione degli specialisti ambulatoriali ed altri professionisti. ai sensi dell'art. 43. lettera B comma 1. ai medici specialisti e veterinari la quota oraria non riassorbibile di € 4,875. e agli atri professionisti ai sensi dell'art. 44 lettera B comma I € 3.670, da erogare mensilmente ” .
È stato poi sottoscritto in data 16.11.2023 tra l’A.S.L. di Salerno e le associazioni sindacali (tra cui la ricorrente) l’accordo attuativo aziendale per la specialistica ambulatoriale ai sensi dell’AIR Campania di cui alla DGRC n. 541 del 2.12.2020 (pubblicata sul BURC n. 23 del 7.12.2020).
All’ultimo capoverso dell’art. 1 di tale accordo è stato previsto quanto segue:
“ Per l’adesione obbligatoria al perseguimento di tali obiettivi dove, ai sensi dell'ACN vigente, è prevista l'attiva partecipazione degli Specialisti ambulatoriali interni, dei Veterinari e dei Professionisti sanitari ambulatoriali, l'Azienda attribuisce ai sensi dell'AIR vigente, agli Specialisti ambulatoriali interni e ai Veterinari la quota oraria non riassorbibile di € 4,875 e agli altri Professionisti sanitari ambulatoriali € 3,670, da erogare mensilmente ” .
Con delibera n. 1768 del 18.12.2023 l’A.S.L. ha poi recepito tale accordo.
Con l’impugnata deliberazione n. 953 dell’11.6.2024 l’A.S.L. ha poi sospeso l’efficacia dell’ultimo capoverso dell’art. 1 del suddetto accordo attuativo aziendale “ relativamente alla corresponsione del saldo della quota oraria di ponderazione agli Specialisti ambulatoriali interni ed ai Professionisti sanitari ambulatoriali, nelle more di eventuali ulteriori determinazioni della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania ”.
A fondamento di tale deliberazione l’A.S.L. ha evidenziato quanto segue:
“ … la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, con nota prot. n. 144386 del 19/03/2024, avente ad oggetto "Specialisti ambulatoriali Veterinari art. 43 ACN vigente. Chiarimenti" ha precisato, relativamente alla corresponsione della quota variabile di cui alla Lett. B) della citata disposizione, che "allo stato, pertanto, non essendo quantificato il fondo di cui trattasi e, conseguentemente, la quota di riparto, si ritiene che la stessa non possa essere erogata, sottolineando nuovamente che la quota variabile della retribuzione degli Specialisti ambulatoriali medici e Veterinari è già corrisposta [...] Tanto premesso, ogni interpretazione ed applicazione della normativa in parola difforme da quanto sopra esposto sarà ascrivibile alla diretta responsabilità delle Direzioni Aziendali" ”;
“ … i citati chiarimenti non permettono l'applicazione degli effetti economici previsti dall'art. 7 - Individuazione delle risorse economiche a copertura dei costi previsti dal presente AIR, secondo capoverso dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) relativamente alla corresponsione del saldo della quota oraria di ponderazione agli Specialisti ambulatoriali interni ed ai Professionisti sanitari ambulatoriali ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 24.6.2024 e depositato in data 4.7.2024) il ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 953 dell’11.6.2024 e chiesto l’accertamento del diritto del sindacato ricorrente (in qualità di firmatario dell’Accordo Attuativo Aziendale per gli Specialisti Ambulatoriali interni, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie sottoscritto in data 16.11.2023) all’attuazione integrale di tutti gli accordi in esso inseriti, nonché l’adozione di ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione delle sopra richieste pronunce, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento delle sanzioni di cui all’articolo 114 comma 2, lett. e), c.p.a..
A fondamento del ricorso, previe deduzioni in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, sono stati posti i motivi come di seguito rubricati:
“ I Nullità e/o illegittimità – Violazione del principio di buona amministrazione e leale collaborazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 39 e 117 comma 1 della Costituzione anche in relazione agli artt. 41 Carta di Nizza e 6 CEDU – Violazione delle disposizioni normative indicate nella Deliberazione del Direttore Generale n. 953 dell’11.06.2024 in riferimento agli artt. 43 degli ACN di categoria ed all’art. 7 dell’Accordo Integrativo Regionale – Eccesso di potere per sviamento ”;
evidenziata la distinzione tra quota oraria e quota variabile nell’ambito del trattamento economico dovuto ai soggetti suddetti, il ricorrente si è concentrato sulla necessità di pagare la quota oraria non riassorbibile di € 4,875 da erogare mensilmente in base alla disciplina suddetta in base all’AIR (evidenziando altresì che con il ricorso odierno non vengono richieste le ulteriori quote previste ai punti b, c e d indicati al primo comma dell’art. 7 dell’AIR) ed all’accordo sottoscritto in data 16.11.2023 (come di recente riconosciuto in pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore);
l’A.S.L. avrebbe posto in essere un eccesso di potere nel momento in cui ha deciso di sospendere in maniera unilaterale l’accordo del 16.11.2023, nonostante la precedente ratifica dello stesso;
“ II. Violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento datato 19.03.2024, prot. n. 144386 a firma del Direttore della Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del sistema sanitario regionale della Regione Campania ed altri - Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 comma 1 della Costituzione anche in relazione agli artt. 41 Carta di Nizza e 6 CEDU – Violazione della norma finale contenuta nell’Accordo Attuativo Aziendale del novembre 2023 – Eccesso di potere per sviamento – Difetto assoluto di istruttoria ed erroneità dei presupposti – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di correttezza e buona fede cui deve sempre ispirarsi l’azione della pubblica amministrazione ”;
la nota prot. n. 144386 del 19.3.2024 richiamata dall’A.S.L. nella delibera impugnata a fondamento della disposta sospensione dell’accordo recherebbe semplici chiarimenti e sarebbe priva di valenza giuridica; l’A.S.L. non l’avrebbe interpretata correttamente e comunque la Regione avrebbe fornito solo chiarimenti lasciando poi alla diretta responsabilità delle Direzioni aziendali l’interpretazione e l’applicazione di tale normativa;
l’A.S.L. avrebbe quindi cercato di raggiungere mediante la delibera impugnata il mero obiettivo di sospendere unilateralmente un capoverso dell’accordo dalla stessa sottoscritto, mantenendo invece in essere la restante parte dell’accordo;
nella deliberazione impugnata non sarebbero poi rinvenibili indicazioni circa l’iter seguito e le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a tale decisione, non risultando la stessa giustificata sulla scorta della suddetta nota regionale alla stregua delle doglianze precedenti;
infine, l’A.S.L. avrebbe violato la norma finale contenuta in tale accordo (all’ultimo capoverso), laddove è stabilito che eventuali questioni applicative o quesiti posti dall’Azienda debbano essere oggetto esclusivamente di esame da parte del Comitato Zonale e, su richiesta di quest’ultimo, del Comitato Regionale;
in definitiva, l’A.S.L. avrebbe violato l’art. 3 della L. 241/1990.
3. Si è costituita l’A.S.L. ed ha dedotto:
- il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ragione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
- l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale attiva e per carenza di legittimazione sostanziale attiva; la ricorrente non avrebbe dimostrato che il soggetto che si qualifica quale legale rappresentante lo sia effettivamente, né la fonte legittimante tale soggetto ad esercitare poteri e facoltà processuali, ivi compresa quella di conferire il mandato ad litem , con conseguente riverbero anche sullo ius postulandi del difensore; la ricorrente associazione provinciale sarebbe poi carente di legittimazione per avvenuta impugnazione di provvedimenti a carattere regionale;
- l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso alla Regione Campania, la quale sarebbe l’unico soggetto che potrebbe contraddire rispetto alle censure della ricorrente, costituendo l’impugnata delibera dell’A.S.L. atto meramente esecutivo della volontà regionale e pure tenuto conto che dovrebbe essere la Regione ad attribuire all’A.S.L. i fondi necessari all’erogazione degli emolumenti in discussione;
- la tardività del ricorso per omessa impugnazione degli atti a monte posti in essere dalla Regione Campania;
- l’infondatezza del ricorso.
4. Con ordinanza cautelare n. 336/2024 (pubblicata in data 6.9.2024 e non appellata) questa Sezione ha respinto la domanda cautelare e disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.
Nel senso della reiezione della domanda cautelare è stato evidenziato quanto segue:
“ - ad un esame proprio della fase cautelare non sussiste il fumus boni iuris necessario per l’adozione delle richieste misure cautelari anche alla luce della pluralità di eccezioni sollevate dall’A.S.L. e, in particolare, di quella relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ragione della natura della controversia azionata, vertente sull’attuazione di un accordo attuativo aziendale sottoscritto tra l’A.S.L. ed associazioni sindacali e su questioni di carattere patrimoniale concernenti la spettanza di una quota della retribuzione al personale sanitario;
- neppure è ravvisabile il periculum in mora per come allegato da parte ricorrente tenuto conto della natura meramente patrimoniale ed eventualmente ristorabile del pregiudizio allegato (il pagamento di somme in favore di medici specialisti ambulatoriali e di professionisti sanitari) ”.
5. In vista dell’udienza di merito le parti non hanno depositato documenti e/o memorie.
All’udienza pubblica del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, va affrontata la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
6.1. La ricorrente ha sostenuto la sussistenza della stessa, argomentando in ordine all’avvenuta impugnazione della summenzionata delibera dell’A.S.L. ed all’avvenuta censura dei tempi e dei modi di tale decisione, con conseguente contestazione relativa all’esercizio del potere autoritativo da parte dell’A.S.L.. Ad avviso della ricorrente il merito della controversia non potrebbe essere considerato circoscritto alla problematica della debenza del versamento in favore della categoria dei medici specialisti ambulatoriali e dei professionisti sanitari interni della quota di € 4,875 per ogni ora di attività svolta, dovendo questo giudice verificare se l’A.S.L. abbia fatto con la delibera impugnata corretta applicazione della disciplina di riferimento.
In sostanza, tale delibera non avrebbe natura paritetica, con conseguente atteggiarsi della posizione giuridica della ricorrente quale interesse legittimo.
Inoltre, nel caso di specie vi sarebbe la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come tale comprensiva della cognizione anche dei diritti soggettivi patrimoniali.
6.2. L’A.S.L. ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sul presente ricorso, poiché l’atto impugnato sarebbe stato adottato dall’Azienda nell’esercizio dei propri poteri datoriali ed in relazione ad un accordo attuativo aziendale destinato ad incidere su rapporti di lavoro già in essere nei confronti di lavoratori dell’Azienda e, in particolare, nei confronti dei c.d. specialisti ambulatoriali interni, il cui contratto di lavoro è definito a livello nazionale e contenuto nell’“Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni” (ACN).
Venendo in questione diritti contrattualmente riconosciuti ed asseritamente lesi dal datore di lavoro (vale a dire il diritto per gli specialisti ambulatoriali di percepire emolumenti previsti dall’ACN) la cognizione di tale controversia non potrebbe che spettare al giudice ordinario.
6.3. Ciò posto, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, perché la controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario.
6.3.1. Va ricordato che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il “petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. civ., Sez. Un., 31 luglio 2018, n.° 20350).
6.3.2. Ora, guardando all’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e fatta valere da parte dall’associazione ricorrente ciò che sostanzialmente la stessa lamenta è l’avvenuta sospensione in modo unilaterale da parte dell’A.S.L. di diritti di carattere prettamente patrimoniale, relativi alla spettanza agli specialisti ambulatoriali interni ed ai professionisti sanitari ambulatoriali di una quota della retribuzione, discendenti dal suddetto accordo attuativo aziendale del 16.11.2023.
6.3.3. Non risulta convincente, ad avviso di questo Collegio, sostenere il radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo sulla base della considerazione fatta dalla ricorrente per cui questo giudice dovrebbe verificare se l’A.S.L. abbia fatto con la delibera impugnata corretta applicazione della disciplina di riferimento.
A ben vedere in ogni controversia relativa ad una pretesa fatta valere da un lavoratore / associazione sindacale nei confronti di un datore di lavoro e fondata sull’asserito inadempimento di un accordo collettivo il giudice è chiamato a verificare se vi sia stato l’inadempimento e per giudicare circa la sussistenza dello stesso non può che essere applicata la pertinente disciplina anche di carattere negoziale.
Vale a dire che tale considerazione del ricorrente non vale in alcun modo a far sì che la posizione giuridica fatta valere dalla ricorrente abbia consistenza di interesse legittimo e che l’impugnata delibera vada ritenuta espressiva di potere autoritativo.
6.3.4. Con riferimento poi all’argomento per cui è intenzione della ricorrente contestare i tempi ed i modi della decisione di sospendere la suddetta pattuizione contenuta nell’accordo integrativo anche a questo proposito non si ravvisa alcuna differenza ontologica rispetto al sindacato che il giudice civile è chiamato a svolgere per verificare se vi sia o meno l’inadempimento di un contraente e se questo sia eventualmente giustificato.
6.3.5. Non risulta poi chiaro il richiamo fatto dal ricorrente alla sussistenza di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tenuto conto che il personale suddetto non rientra certamente nell’ambito del c.d. pubblico impiego non privatizzato, con conseguente cognizione delle controversie instaurate da tale personale da parte del giudice del lavoro (del resto, va ricordato che il comma 4 dell’art. 63 del D. Lgs. 165/2001 afferma la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto con riferimento alle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico).
Peraltro, è significativo considerare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 10360 del 20 agosto 2021, all’esito di ricostruzione di quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali in tema di conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in regime di convenzione con le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, hanno evidenziato la natura non concorsuale (con conseguente insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e sussistenza di quella del giudice ordinario) delle procedure per l’assunzione del personale di cui si discute.
Inoltre, “ secondo la giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, 7.7.2009, n. 15847; Consiglio di Stato, sez. III, 4.6.2012, n. 3291; id., sez. V, 5.12.2014 n. 6016 e 8.7.2015 n. 3405; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 13.2.2012, n. 742 e 12.1.2017, n. 713), il rapporto intercorrente tra le AA.SS.LL. e il medico c.d. a rapporto convenzionale, anche in seguito all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha natura libero professionale, per cui, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., la cognizione sulle relative controversie rientra nella giurisdizione dell’A.G.O. In tale ottica, si è chiarito che i rapporti tra medici convenzionati esterni e l’ASL, disciplinati dall'art. 48, l. 23 dicembre 1978 n. 833 (e successivamente dall'art. 8, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502) e dagli accordi collettivi nazionali, stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del S.s.n. di tutela della salute pubblica, sono rapporti di lavoro "parasubordinati", che si svolgono su un piano di parità, non esercitando gli enti pubblici nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, e non potendo tali enti incidere unilateralmente sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, limitandole o degradandole ad interessi legittimi. Ne deriva che, una volta costituito detto rapporto di lavoro, le controversie che hanno ad oggetto i diritti dei quali si lamenti la lesione da parte della ASL o della Regione, appartengono alla giurisdizione del g.o., la quale non trova deroga a favore del g.a. neanche nel caso in cui la domanda denunzi l'illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla p.a., spettando al g.o. la loro eventuale disapplicazione ” (T.A.R. Campania, Napoli, IV Sez., 11 febbraio 2021, n. 924).
6.3.6. Anche prendendo spunto da tale ultima giurisprudenza risulta altresì assorbente considerare, nel senso della giurisdizione del giudice ordinario, che in sostanza censurando l’avvenuta sospensione in modo unilaterale da parte dell’A.S.L. della suddetta clausola dell’accordo attuativo aziendale ciò che il sindacato ricorrente ha lamentato è, in realtà, l’inadempimento di tale accordo da parte dell’A.S.L. e l’incongruenza delle ragioni addotte dall’A.S.L. a giustificazione del proprio inadempimento all’accordo.
Tanto viene confermato dalla stessa domanda formulata dal sindacato ricorrente di accertare il diritto dello stesso ad ottenere l’attuazione integrale di tutte le pattuizioni contenute in questo accordo, in qualità di firmatario di tale accordo.
Orbene, proprio l’invocazione di tale posizione e la sostanziale parità delle parti (le associazioni sindacali, da una parte, e l’A.S.L., dall’altra) nella stipula del predetto accordo (pur nella consapevolezza dell’ontologica diversità tra tali soggetti) fanno sì che la sospensione di tale pattuizione dell’accordo attuativo non possa che essere collocata nella fase attuativa dell’accordo; tale considerazione e quella per cui l’attuazione dell’accordo investe diritti soggettivi (dell’associazione sindacale e dei lavoratori) relativi all’adempimento dell’accordo ed al pagamento della suddetta quota della retribuzione al personale suddetto portano ad affermare la natura non autenticamente autoritativa della delibera predetta (così come correttamente sottolineato dalla difesa dell’A.S.L.) e la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
7. In definitiva, alla luce di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Pertanto, questo giudizio potrà essere riproposto dalle parti dinanzi al giudice ordinario.
L’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo consente a questo Collegio di prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni e difese svolte dall’A.S.L. in ossequio all’ ordo questionum da seguire nell’ambito del processo amministrativo (come illustrato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 5/2015).
8. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
A) Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione;
B) Assegna alle parti i termini di cui all’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione dinanzi al giudice ordinario;
C) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL SO, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
CE PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE PO | RL SO |
IL SEGRETARIO