Art. 1. Articolo unico
Alla fine dell' articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 , e' aggiunto il seguente periodo:
"Per le attivita' esercitate in un altro Stato membro della Comunita' economica europea la qualificazione professionale e' accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorita' od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunita' di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' contemplate nel precedente articolo 1".
Alla fine dell' articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 , e' aggiunto il seguente periodo:
"Per le attivita' esercitate in un altro Stato membro della Comunita' economica europea la qualificazione professionale e' accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorita' od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunita' di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' contemplate nel precedente articolo 1".