Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 01/04/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
DO ZI Presidente TE OM RI Referendario GU TA RI Referendario relatore
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 23814 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 37586 reso dal dott.
RE RO, in qualità di agente contabile per il materiale di consumo del magazzino della farmacia di Tropea – Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo EN – Esercizio 2019, (c.f. GRL RNT 63P 08L 452G), nato a [...] l’[...] e ivi residente alla via Francesco Barone, n. 27, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall’avv. Francesco Vetrò (c.f.: VTR FNC 68E 27F 537X; pec.: francesco.vetro@pec.it; fax: 06.45475031)
elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, nonché nello studio dell’avv. Massimo Gallo, in Catanzaro (88100), via Vinicio Cortese, n. 12;
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 12 novembre 2025, udito per l’ufficio del pubblico ministero la dott.ssa Federica Pallone e per l’agente contabile l’avv. Vetrò Francesco; nessuno è comparso per Sentenza n. 97/2026 l’Amministrazione.
FATTO
1. Con relazione n. 483/2023 il Magistrato istruttore rappresentava che il dr. RE RO, direttore del servizio farmacia ospedaliera del presidio di Tropea, era stato nominato agente contabile per la custodia dei beni di consumo di proprietà dell’azienda con la delibera n. 520 DGR del 27/12/2019, che il conto giudiziale era stato trasmesso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo EN con nota prot. 16797 del 17/04/2020 unitamente alla delibera n. 1395/CS del 25/11/2020 di parificazione del conto, era compilato sul modello 24 di cui al d.lgs. 194/1996 e sottoscritto “per il dr.
RO” dal sig. UI ND (responsabile della farmacia ospedaliera di Vibo EN).
In via preliminare la relazione sottoponeva al Collegio la questione della procedibilità del giudizio sul conto.
Infatti, l’ASP di Vibo EN aveva trasmesso, per la gestione in esame, altri due conti giudiziali, entrambi nuovamente approvati e parificati, e vistati per regolarità dall’economo, in particolare:
- con nota prot. 14530 del 8/3/2021 la delibera n. 191/CS del 23/2/2021, unitamente al nuovo conto giudiziale del dr.
RO rettificato, compilato sul modello 24 di cui al d.lgs 194/1996, sottoscritto dall’agente contabile;
- con successiva nota prot. 30424 del 19/05/2021, l’ASP di Vibo EN ha trasmesso la deliberazione n. 613 del 22/4/2021 di rettifica della delibera n. 191/CS del 23/2/2021 unitamente al nuovo conto giudiziale rettificato, compilato sul modello 24 di cui al d.lgs 194/1996, sottoscritto dall’agente contabile.
I conti depositati espongono risultanze differenti rispetto a quello depositato in data 17/4/2020, analiticamente indicate nella tabella inserita nella relazione.
Pertanto, la prima questione preliminare riguardava la procedibilità del giudizio sul conto in esame, considerato che in corso di istruttoria sono stati prodotti due “nuovi” conti, anch’essi parificati, con risultanze differenti e che sembrano basarsi su documentazione contabile diversa.
Nel merito la relazione richiamava la normativa (artt. 32, 33 e 194, 626 e 628 del r.d. n. 827/1924) e veniva rilevato che al conto in questione (dell’esercizio 2019) sono applicabili le procedure amministrativo contabili per le aziende del SSR adottate dalla Regione Calabria, dipartimento tutela della salute, con la delibera n. 33 del 8/3/2016 del commissario ad acta (Burc n.36 del 25/3/2016) e non quelle del “Regolamento per la disciplina dell’esercizio delle funzioni degli agenti contabili”
adottato con delibera n. 503 del 20/12/2019 dell’ASP di Vibo EN e richiamava il sistema di gestione del magazzino.
Nel merito il Magistrato relatore ha proceduto alla ricostruzione la gestione dell’agente contabile.
In particolare:
A) Raffronto delle giacenze iniziali e finali con le risultanze degli inventari.
Le rimanenze finali riportate sull’inventario al 31.12.2019 (i cui valori ritiene la relazione dovrebbero poter essere ritenuti attendibili in quanto frutto della materiale verifica fisica di magazzino) risultano maggiori, sia in termini di quantità che di valore (q.tà 616, valore 12.677), rispetto a quanto riportato sul conto. Si segnalava, peraltro, che dall’esame del conto le giacenze di fine anno così come riportate non corrispondevano
– in termini di valore – alla differenza tra il totale del carico e dello scarico (€ 359.493,50).
B) Verifica del carico dell’esercizio.
C) Verifica dello scarico La relazione specificava che le procedure amministrativo contabili per le aziende del SSR adottate dalla regione prevedono, per lo scarico, determinati adempimenti e che sotto l’aspetto formale non tutti i documenti trasmessi rispondono ai predetti requisiti.
In particolare, sugli stessi non solo i farmaci e i presidi vengono spesso riportati con diciture generiche, per lo più non corrispondenti a quelle riportate sul registro di scarico e sull’inventario, ma, nella maggioranza dei casi, sono solo siglati dai richiedenti e dai riceventi con la conseguente impossibilità di identificare il soggetto ricevente.
In particolare, rispetto a 1.372 richieste riportate sul registro
“Documenti di trasferimento ai reparti” sui 982 Modelli di richiesta trasmessi, solo 613 sono risultati completi di firme del richiedente e per ricevuta, mentre i rimanenti 369 modelli risultano privi di firme o solo siglati.
Non potendo ricondurre con precisione i beni consegnati riportati sulle singole richieste a quanto indicato sul registro di scarico di magazzino, sono stati considerati i valori su quest’ultimo riportati.
D) La movimentazione del magazzino, ricostruita sulla base delle sopra richiamata documentazione ha dato alcuni esiti, esposti in raffronto con quanto rappresentato nell’ultimo conto giudiziale depositato in ordine di tempo; la relazione indica che in entrambi i casi non vi è corrispondenza con le risultanze dell’inventario finale al 31.12.2019 trasmesso e depurato dei servizi, come da tabella analitica ivi indicata.
Pertanto, la relazione concludeva, in via preliminare, sulla questione sulla procedibilità del giudizio di conto in esame in presenza di più conti - anch’essi parificati, con risultanze differenti - prodotti in corso di istruttoria.
Nel merito riteneva di non poter addivenire al discarico dell’agente contabile, pur non potendosi determinare con certezza un eventuale ammanco o detrimento per l’Ente.
Evidenziava che, anzitutto, era stata rilevata la mancata corrispondenza tra le giacenze iniziali e finali rilevate dagli inventari e quanto riportato sul conto giudiziale. Inoltre, la puntuale verifica sulla documentazione prodotta aveva fatto emergere contraddizioni tra le registrazioni contabili delle movimentazioni di carico e scarico e la relativa documentazione di supporto che, inevitabilmente, non consentono una univoca rilevazione delle movimentazioni medesime.
Con riferimento al carico il raffronto tra l’ultimo conto parificato e le risultanze contabili mostra una differenza in termini di quantità notevole (83.192 sul conto rispetto a 749.041 della ricostruzione) che – viene indicato – potrebbe essere giustificata dalla mancata rilevazione sul conto dei materiali trasferiti alla farmacia ospedaliera direttamente dal magazzino centrale di SO RO (quantità riportate, invece nei primi due conti depositati sotto la dicitura “Carico Altro”); più contenuta è invece la differenza in termine di valore, circostanza che fa presumere che nel carico dell’esercizio del conto il valore dei beni pervenuti dal magazzino centrale sia stato comunque rilevato.
Più complessa viene rappresentata la verifica dello “Scarico” che, pur documentato da copiosa (anche se non completa)
documentazione, non può essere oggettivamente verificato per la genericità dei buoni di scarico che – pur prescindendo dalle irregolarità di numerose ricevute di consegna in relazione alla leggibilità delle firme – nelle quantità scaricate hanno riferimenti spesso diversi rispetto alle registrazioni riportate sul registro di scarico “Documenti di Trasferimento ai Reparti 2019” sia in relazione alla identificazione del bene (spesso generica sulla ricevuta rispetto alla nomenclatura medica) sia alle quantità effettivamente consegnate ai reparti.
Sulla base della ricostruzione della gestione riportata sarebbero stati distribuiti beni ai reparti in misura molto superiore rispetto a quella riportata sui vari conti giudiziali, sicché le giacenze finali risultanti dalla ricostruzione della gestione risultano molto inferiori rispetto a quelle riportate dall’inventario di fine esercizio, i cui valori dovrebbero poter essere ritenuti attendibili in quanto frutto – per come affermato dall’agente contabile – di una attenta e materiale verifica fisica di magazzino.
Dal lato del merito, pertanto, si concludeva per la irregolarità del conto sia per la mancata corrispondenza con le risultanze inventariali, sia per l’impossibilità, allo stato degli atti, di ricostruire con certezza la movimentazione del magazzino.
2. L’agente contabile effettuava un deposito in data 6.2.2024 e rilevava l’inammissibilità, l’irricevibilità, l’improcedibilità, l’estinzione e, comunque, l’infondatezza del giudizio, nonché la regolarità della gestione contabile di cui è causa, la correttezza del proprio operato e, in ogni caso, la sua estraneità rispetto alle presunte irregolarità rilevate, oltre a richieste istruttorie.
Seguiva una successiva memoria in cui il dott. RO rappresentava di non ricoprire ruoli apicali, né titolare di incarico di struttura semplice o complessa.
Riferiva che con d.d.g. n. 520 del 27.12.2019 (a conclusione dell’esercizio finanziario 2019 in esame) egli era stato individuato, a sua insaputa, agente contabile “a materia” del magazzino farmaceutico del presidio ospedaliero di Tropea e dell’oncologico, apprendendo della sua nomina solo successivamente e che il 28.2.2020, mentre era in ferie, un altro dipendente “ha dovuto improvvisare” il conto giudiziale del magazzino farmaceutico del presidio ospedaliero di Tropea e dell’oncologico per l’anno già trascorso, precisando di aver estratto i dati dal sistema informatico «senza il supporto della ditta GPI», titolare del sistema allora in uso presso l’Azienda, e che al rientro dalle ferie rilevate lacune, è stato rielaborato.
Pertanto, il 12.3.2020, dopo appena 13 giorni dal primo invio, è stato dunque trasmesso alla A.S.P. un nuovo modello 24 (II conto) che non è stato utilizzato dall'economo aziendale, il quale, pur avendo provveduto alla parificazione soltanto a novembre 2020, ha tenuto in considerazione il I conto (del 28.2.2020),
parificato con delibera n. 1395/CS del 25.11.2020; mentre il conto del 12.3.2020 (II conto) è stato parificato con la successiva delibera n. 191/CS del 23.2.2021.
Nel merito, rispetto al contestato disallineamento tra l’inventario
(come rielaborato dal Magistrato stesso) e il III conto giudiziale riferiva che tali criticità sono il risultato di una serie di errori compiuti nell’estrazione e rielaborazione dei dati costituenti il III conto, nell’estrazione e rielaborazione dell’inventario assunto a termine di confronto e nel raffronto tra il conto giudiziale e il suddetto inventario.
In sintesi, l’Agente indicava che il III conto giudiziale trasmesso non è corretto.
L’Agente prendeva posizione analiticamente sulle criticità riscontrate nella relazione istruttoria.
Sulle giacenze iniziali (al 31.12.2018) e finali (al 31.12.2019),
contestava l’iter logico seguito dall’Istruttore nel depurare le giacenze iniziali e finali degli “oneri accessori” essendo irragionevole eliminare dall’inventario le sole “quantità”
corrispondenti a detti “oneri accessori”, e non anche il corrispondente “valore”.
Inoltre, soffermandosi sulle “quantità”, l’inventario al 31.12.2018 “al netto dalle quantità degli oneri accessori” (III colonna della tabella di pag. 5) dovrebbe ottenersi sottraendo dall’inventario “al lordo dalle quantità degli oneri accessori” (II colonna della stessa tabella di pag. 5) le “quantità degli oneri accessori”, ma così non è. Infatti, 157.393 (totale giacenze II colonna) – 1.328 (derivante da 215 + 1.113, somma delle
“quantità degli oneri accessori” da scomputare) = 156.065 e non 154.065 (totale giacenze III colonna), con l’effetto che eseguendo nuovamente (e correttamente) le suddette operazioni, anche le differenze riscontrate (in termini di quantità e valore) tra le giacenze iniziali e finali rispettivamente risultanti dall’inventario e dal conto giudiziale (comunque inaffidabili per le ragioni già evidenziate) si riassesterebbero e necessiterebbe di rettifica anche il valore delle giacenze di fine anno.
Sui carichi intervenuti nel corso dell’esercizio, rinviava alle considerazioni generali sul III conto giudiziale (che aveva omesso effettivamente di considerare gli ingenti carichi provenienti dal magazzino centrale di SO).
Sugli scarichi intervenuti nel corso dell’esercizio, indicava che le criticità segnalate dall’istruttore sono determinate “dal pervicace uso delle richieste cartacee – più volte stigmatizzato dallo stesso deducente all’interno dell’Azienda – in luogo dell’adozione di un sistema completamente informatizzato”,
utilizzando la dicitura spesso non corrispondente a quella ufficiale e di riscontrare i beni ricevuti con altrettanta libertà di forma (firma per esteso, timbro, sigla, visto, etc.).
In relazione ai documenti di trasferimento indicava che in relazione ad alcuni prodotti ccdd. “in transito” (materiale per dialisi e ossigeno), che comunque devono essere registrati dal magazzino farmaceutico come “carichi” e “scarichi”, sarebbe fisiologico non avere un documento di scarico cartaceo, in quanto gli stessi sono consegnati direttamente al reparto dialisi e ai tecnici caldaisti, che provvedono anche al controllo della merce ricevuta.
3. Con sentenza-ordinanza n. 134/2024 veniva dichiarata la legittimazione passiva dell’agente contabile e mandati gli atti al magistrato istruttore per l’istruttoria sul conto.
4. L’agente contabile formulava riserva di appello avverso la sentenza-ordinanza.
5. Con relazione integrativa del 14.5.2025 veniva rappresentato che anche il nuovo conto giudiziale depositato non trova corrispondenza con le movimentazioni contabili rilevate dai registri di magazzino e dalla documentazione giustificativa.
In particolare:
1. Il conto depositato non ricomprende le movimentazioni relative alle voci “ossigeno con AIC” e “materiali per emodialisi con AIC. Escludendo tali voci e la voce “servizi trasporti non sanitari” le quantità esposte corrispondono agli inventari verificati;
2. la documentazione depositata relativa ai carichi dal magazzino di SO trova corrispondenza con quanto già verificato in sede di prima revisione; ciò nonostante, i carichi riportati sul conto risultano maggiori rispetto a quanto verificato di n. 154 unità;
3. non è stata depositata ulteriore documentazione giustificativa dei trasferimenti ai reparti.
La ricostruzione restituisce scarichi di molto superiori rispetto a quanto riportato sul conto giudiziale (n. 18.587 unità in più).
Secondo la relazione tale differenza potrebbe derivare (anche se il valore non coincide se raffrontato con la estrazione dalla contabilità del sistema “Sec – Sirs” prodotta) dalla mancata rendicontazione delle movimentazioni delle voci “ossigeno con AIC” e “materiali per emodialisi con AIC” ovvero dalla produzione di elenchi di scarico incompleti e dalla mancata registrazione degli scarichi dei medicinali e dispositivi scaduti.
Pertanto, il magistrato istruttore rappresentava che pur non potendosi rilevare ammanchi a detrimento dell’azienda, dovessero essere confermate le conclusioni già formulate con la precedente relazione di irregolarità n. 483/2023 e in particolare l’irregolarità della gestione, resa evidente dalla impossibilità di ricostruire in maniera univoca la gestione sia con riferimento ai carichi (anche se per poche unità), ma soprattutto con riferimento alle distribuzioni ai reparti che risultano, in ogni caso differenti dalle risultanze contabili.
6. Con memoria del 22.10.2025 l’agente contabile concludeva previa richiesta di CTU chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e di accertare e dichiarare l’inammissibilità, l’irricevibilità, l’improcedibilità e l’estinzione del presente giudizio; nel merito, di accertare e dichiarare la regolarità della gestione contabile e il discarico e in ogni caso, di accertare l’assenza di qualunque responsabilità e dichiararne il proscioglimento.
7. All’udienza del 12.11.2025 l’avv. Vetrò insisteva nelle richieste rassegnate, evidenziando che l’inadeguatezza della normativa regionale e la mancanza di una regolamentazione interna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo EN, così come l’inefficienza del sistema informatico utilizzato, non possono ricadere sull’agente contabile.
Il pubblico ministero si rimetteva alla valutazione del Collegio.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’ampia ricostruzione fattuale della gestione del conto formulata dal magistrato istruttore e i chiarimenti evidenziati dall’agente contabile evidenziano una gestione irregolare, considerato che – pur in assenza di ammanchi come concluso dalla stessa relazione del magistrato – non risulta possibile ricostruire in maniera univoca la gestione sia con riferimento ai carichi che, soprattutto, con riferimento alle distribuzioni ai reparti che risultano, in ogni caso, differenti dalle risultanze contabili, su tutte si richiama la circostanza rilevata nella prima relazione relativa agli scarichi secondo cui rispetto a 1.372 richieste riportate sul registro “Documenti di trasferimento ai reparti” sui 982 Modelli di richiesta trasmessi, solo 613 sono risultati completi di firme del richiedente e per ricevuta, mentre i rimanenti 369 modelli risultano privi di firme o solo siglati, profilo questo incidente inevitabilmente sulla regolarità stessa della gestione.
Tali anomalie relative alla distribuzione ai reparti, seppur inidonea a ravvisare ammanchi, conduce necessariamente alla declaratoria d’irregolarità, non essendo possibile ricostruire in termini analitici corretti la gestione del conto.
9. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 23814 del Registro di Segreteria:
- dichiara l’irregolarità senza ammanco;
- nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
GU TA DO ZI
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 31/03/2026 Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente