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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE
n composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 341 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Parte_1
LD
Attrice
Contro
Controparte_1
convenuto contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza del 12.06.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha chiesto Parte_1
la condanna del al pagamento dei crediti, dei quali Controparte_1
è divenuta titolare in virtù del contratto di cessione pro-soluto intercorso con la società per l'ammontare complessivo Parte_2
di euro 158.193,42, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 e il risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6 comma 2, D.lgs. n.
231/2002 (modificato dal D.lgs. n. 192/2012).
Il è rimasto contumace. Controparte_1
All'esito dell'istruttoria condotta è emerso che i crediti oggetto della cessione derivano dall'ordinativo principale di fornitura, emesso dal
Comune di in data 25.03.2013 e dagli “Ordini di Intervento” CP_1
nell'ambito della convenzione (v. doc. 9 alleg. memoria del 20.11.2023).
È stato altresì dimostrato che tale cessione è stata comunicata al
Comune di in data 25.03.2020, il quale nulla ha opposto. CP_1
Indi con ordinanza del 05.07.2024 è stato ingiunto al CP_1
il pagamento della somma richiesta per capitale e interessi;
[...]
non è stato invece riconosciuto il risarcimento forfettario del danno richiesto ai sensi dell'art.6 del D.lgs. n. 231/2002.
La suddetta ordinanza è divenuta definitivamente esecutiva in data
28.11.2024, in seguito alla mancata opposizione dell'Ente locale.
Residua quindi statuire soltanto con riferimento alla domanda risarcitoria che va rigettata per le seguenti ragioni.
Ed invero per un verso la disposizione dell'art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002, sotto la rubrica “risarcimento delle spese di recupero”, stabilisce che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. ..." per altro, alcuna giurisprudenza, cui questo giudice ritiene di aderire, afferma che il creditore deve allegare e dimostrare di avere sostenuto dei costi per l'attività di recupero del credito diversi da quelli eventualmente sostenuti in ragione del conferimento di incarichi di recupero crediti a soggetti esterni (si veda, in tal senso, Tribunale di
Catania sentenza del 19.10.2022 e Tribunale di Catania, sentenza n.
4307/2025 del 25-08-2025).
Ora, nella specie, la società attrice nulla ha dedotto né dimostrato al riguardo.
Consegue che in assenza della detta prova non è dovuto il rimborso forfettario richiesto in quanto relativo a costi “non sostenuti” (cfr. sentenze C. Appello Genova 25/03/2024, n. 467; Trib. Modena
18/04/2024, n. 774; Trib. Oristano 29/01/2024, n. 44).
Infine, in mancanza del deposito degli scritti conclusivi (comparsa conclusionale e memoria di replica), si conferma anche la condanna alle spese per l'importo già liquidato con ordinanza del 5.07.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: conferma l'ordinanza emessa in data 5.07.2024 e divenuta definitivamente esecutiva in data 28.11.2024 anche con riferimento alla condanna alle spese di lite.
Rigetta le altre domande.
Così deciso a Palermo, il 15.09.2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE
n composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 341 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Parte_1
LD
Attrice
Contro
Controparte_1
convenuto contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza del 12.06.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha chiesto Parte_1
la condanna del al pagamento dei crediti, dei quali Controparte_1
è divenuta titolare in virtù del contratto di cessione pro-soluto intercorso con la società per l'ammontare complessivo Parte_2
di euro 158.193,42, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 e il risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6 comma 2, D.lgs. n.
231/2002 (modificato dal D.lgs. n. 192/2012).
Il è rimasto contumace. Controparte_1
All'esito dell'istruttoria condotta è emerso che i crediti oggetto della cessione derivano dall'ordinativo principale di fornitura, emesso dal
Comune di in data 25.03.2013 e dagli “Ordini di Intervento” CP_1
nell'ambito della convenzione (v. doc. 9 alleg. memoria del 20.11.2023).
È stato altresì dimostrato che tale cessione è stata comunicata al
Comune di in data 25.03.2020, il quale nulla ha opposto. CP_1
Indi con ordinanza del 05.07.2024 è stato ingiunto al CP_1
il pagamento della somma richiesta per capitale e interessi;
[...]
non è stato invece riconosciuto il risarcimento forfettario del danno richiesto ai sensi dell'art.6 del D.lgs. n. 231/2002.
La suddetta ordinanza è divenuta definitivamente esecutiva in data
28.11.2024, in seguito alla mancata opposizione dell'Ente locale.
Residua quindi statuire soltanto con riferimento alla domanda risarcitoria che va rigettata per le seguenti ragioni.
Ed invero per un verso la disposizione dell'art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002, sotto la rubrica “risarcimento delle spese di recupero”, stabilisce che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. ..." per altro, alcuna giurisprudenza, cui questo giudice ritiene di aderire, afferma che il creditore deve allegare e dimostrare di avere sostenuto dei costi per l'attività di recupero del credito diversi da quelli eventualmente sostenuti in ragione del conferimento di incarichi di recupero crediti a soggetti esterni (si veda, in tal senso, Tribunale di
Catania sentenza del 19.10.2022 e Tribunale di Catania, sentenza n.
4307/2025 del 25-08-2025).
Ora, nella specie, la società attrice nulla ha dedotto né dimostrato al riguardo.
Consegue che in assenza della detta prova non è dovuto il rimborso forfettario richiesto in quanto relativo a costi “non sostenuti” (cfr. sentenze C. Appello Genova 25/03/2024, n. 467; Trib. Modena
18/04/2024, n. 774; Trib. Oristano 29/01/2024, n. 44).
Infine, in mancanza del deposito degli scritti conclusivi (comparsa conclusionale e memoria di replica), si conferma anche la condanna alle spese per l'importo già liquidato con ordinanza del 5.07.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: conferma l'ordinanza emessa in data 5.07.2024 e divenuta definitivamente esecutiva in data 28.11.2024 anche con riferimento alla condanna alle spese di lite.
Rigetta le altre domande.
Così deciso a Palermo, il 15.09.2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza