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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/10/2025, n. 4444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4444 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO IX Sezione Civile
in composizione In composizione collegiale nelle persone di:
dott.ssa Roberta Dotta – Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea – Giudice rel. est. dott. Fabrizio Alessandria – Giudice
sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 8851/2023 vertente tra:
, nata in [...] (R.P.C.) il 24.07.1974, di nazionalità cinese (C.F. Pt_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Manconi come da delega in atti C.F._1 ricorrente contro in persona del Ministro pro tempore con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento del Questore della provincia di Torino prot. nr. 1815/2022 del 28.11.2022 notificato il 30.3.2023 di diniego della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'UE ai sensi del d.lg. 30/2007
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in atti, , nata in [...] (R.P.C.) il 24.07.1974ha proposto impugnazione Pt_1 avverso il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Torino prot. nr. 1815/2022 del 28.11.2022 notificato il 30.3.2023 di diniego della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'UE ai sensi del d.lg. 30/2007, chiedendo al Tribunale in intestazione in via principale
“dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la carta di soggiorno come familiare di Pt_1 cittadino UE ex art. 10 del D. L.vo 30/2007 e, conseguentemente, ordinare al Questore della Provincia di Torino il rilascio di detto titolo”, in via subordinata “ordinare al Questore della Provincia di Torino il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30co. 1, lett. a)”, in via di ulteriore subordine “il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19co. 2, lett. c), D. L.vo 286/1998 e/o per altra motivazione speciale” (v. ricorso pag. 9). A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente ha allegato: di essere nata in [...]; di aver contratto matrimonio il 26.9.2019 con un cittadino italiano;
di aver conseguentemente presentato, al dicembre 2019, istanza per rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea, ai sensi del d.lgs. 30/2007; che, all'esito di comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del richiesto permesso, aveva prodotto a sostegno della domanda azionata in sede amministrativa una dichiarazione di convivenza rilasciata dal coniuge, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia. La PA in sede amministrativa ha rigettato la domanda dell'odierna ricorrente all'esito degli accertamenti negativi di convivenza. Si è costituita in giudizio l'amministrazione con comparsa di costituzione dell'8.1.2024 chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo la fittizietà del matrimonio contratto dalla ricorrente con cittadino italiano alla luce: degli esiti negativi di accertamento in ordine alla convivenza tra i coniugi;
dal fatto che la ricorrente non parla italiano;
dal fatto che, pur avendo fatto ingresso in Italia nel 2016, al ricorrente dopo tre anni di condizione di irregolarità avesse richiesto il permesso di soggiorno in oggetto appena dopo aver contratto matrimonio. All'esito della prima udienza, con ordinanza del 20.3.2024 in atti è stata disposta l'escussione dei testimoni indicati dalla parte ricorrente sui capitoli di prova ammessi e fissata nuova udienza per istruttoria al 19.11.2024. Prima della data fissata per l'esame testimoniale, parte ricorrente con nota dell'8.11.2024 ha depositato fuori udienza rinuncia agli atti del giudizio. All'udienza successiva del 19.11.2024 parte ricorrente non si è presentata e la resistente ha eccepito “irritualità della rinuncia agli atti perché non notificata alla parte costituita e avendo interesse ad una pronuncia sul merito del diritto” (v. verbale in atti) ed ha chiesto pronunciarsi decisione concludendo come da comparsa di costituzione e risposta. Con ordinanza successiva questo Tribunale ha ritenuto che la declaratoria della resistente di avere interesse ad una pronuncia sul merito dovesse essere intesa, quanto agli effetti, alla stregua della non accettazione della rinuncia agli atti formulata dalla ricorrente con atto scritto extraprocessuale tempestivamente prodotto in giudizio ed ha, dunque, nuovamente fissato udienza per escussione dei testimoni ritenendo infondata l'eccezione della resistente di decadenza della ricorrente dal diritto alla escussione dei testi. L'ordinanza predetta risulta regolarmente comunicata alle parti costituite. All'udienza successiva parte ricorrente non si è presentata senza addurre giustificato motivo e parte resistente ha concluso come da comparsa. La causa è stata dunque trattenuta in decisione.
Ciò premesso in fatto e sullo svolgimento del giudizio, nella specie, sulla domanda azionata in via principale con cui la ricorrente ha richiesto il riconoscimento in suo favore del diritto alla carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'UE ai sensi del d.lgs. 30/2007 in quanto coniugata con cittadino italiano, questo Tribunale non ritiene provate le mere allegazioni a sostegno della domanda: infatti, pur ritenuto necessario procedersi ad istruzione probatoria, la ricorrente, non presentandosi all'udienza senza giustificato motivo, non ha dato seguito alla disposta escussione testimoniale. In definitiva, a fronte della motivazione del provvedimento amministrativo impugnato con cui la PA ha ritenuto, in relazione al rapporto di coniugio, non provata la convivenza e, dunque, il vincolo familiare stante una istruttoria amministrativa che ha dato esito negativo al riguardo, la ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria. Irrilevanti al riguardo le mere allegazioni in ricorso e i documenti ad esso allegati. Analogamente è a dirsi con riferimento alle domande subordinate sia di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 TUI, sia di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI per le quali domande, prima ancora della mancata prova della sussistenza delle condizioni di legge per il relativo rilascio, non vi è in ricorso alcuna allegazione a sostegno. Le domande devono essere dunque rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e delle relative tabelle aggiornate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: - rigetta il ricorso;
- condanna , nata in [...] (R.P.C.) il 24.07.1974, di nazionalità cinese (C.F. Pt_1
) alla rifusione in favore della PA resistente delle spese del presente C.F._1 giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli incombenti di rito.
Torino, 29.9.2025
Il Presidente Roberta Dotta Il Giudice est. Monica Mastrandrea