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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/08/2025, n. 11802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11802 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
n. 15067 anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 4.10.2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in gradi di appello iscritta al n.r.g.
15067/2022 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 avvocato, rappresentato e difeso da sé stesso ex art.86 cpc e dall'avv. ENRICO CHIANESE, elettivamente domiciliato in Viale
GI Schiavonetti 278, in Roma, attore, contro
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. BERNARDO DE STASIO, elettivamente domiciliato in Via Federico Cesi 72, in Roma, convenuta
Il Tribunale, letti gli atti e premesso:
-che il Giudice di Pace di Roma, con decreto ingiuntivo n°3349/2020, ordinò ad di pagare all'istante Parte_1 la somma di €.773,38, più interessi e spese del CP_1 procedimento, per conguagli su oneri accessori e spese di riscaldamento e acqua fino al 29.12.2019, concernenti un immobile da questa locato all' ; Pt_1
-che avverso detto decreto ingiuntivo formulò Parte_1 opposizione davanti al locale Giudice di Pace eccependo: la carenza di legittimazione attiva della l'infondatezza CP_1 della domanda;
l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
l'intervenuta decadenza dall'azione, per essere stato il pagamento richiesto oltre il 180° giorno dalla dismissione dell'immobile in favore di altro soggetto;
-che l' eccepì, preliminarmente, la tardività della CP_1 proposta opposizione (in quanto non azionata con ricorso, come prescritto per le cause in materia locatizia, ma con atto di citazione iscritto a ruolo oltre il 40° giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo) e, nel merito, la sua infondatezza;
-che il Giudice di Pace, con sentenza n°18624/2021, pubblicata il 25.8.2021, accogliendo l'eccezione di tardività dell' CP_1
[...
ha respinto l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte;
-che avverso detta sentenza l' ha proposto appello Pt_1 davanti a questo Tribunale con atto di citazione notificato il
24.2.2022, con cui, affermata la tempestività della proposta opposizione, ha ribadito quanto esposto davanti al Giudice di
Pace e ha formulato le seguenti richieste:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Roma n. 18624 del 25.8.2021:
1) dichiarare tempestiva e, quindi, ammissibile, l'opposizione proposta dall'Avv. Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3349/2020 del Giudice di Pace di Roma;
2) in totale accoglimento dell'opposizione, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 3349/2020 del Giudice di Pace di Roma, dichiarandolo privo di ogni effetto, in quanto emesso da giudice carente di competenza per materia;
2) in via subordinata, sospendere il presente giudizio sino alla definizione con efficacia di giudicato del giudizio avente ad oggetto il riconoscimento in favore dell'Avv. del Pt_1 diritto di abitazione sull'immobile a far data dal 29 dicembre 2016, con contestuale cessazione, sempre a far data dal 29 dicembre 2016, del rapporto di locazione tra il medesimo
Avv. la;
Pt_1 Controparte_2
3) in via di ulteriore subordine, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'appellata;
4) in via ancor più gradata, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie avversarie, in quanto prescritte e, comunque, non provate;
5) in via di estremo subordine, accertare e dichiarare l'estinzione per compensazione CP_ dell'asserito credito della nei confronti dell' ed ex adverso Controparte_2 Pt_1 azionato in via monitoria con il maggior credito dell'Avv. nei confronti della Pt_1
a titolo di restituzione del deposito cauzionale e pari ad € 3.675,12; Controparte_2
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Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché con condanna di parte appellata alla restituzione delle somme percepite in virtù della sentenza di I grado, pari a €.1287,45, oltre interessi maturati a far data dal pagamento avvenuto in data 24.9.2021”;
-che l' si è costituita nel presente giudizio eccependo, CP_1 in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione dell'appellante e formulando a sua volta le seguenti eccezioni e richieste:
“1. In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio di appello in quanto proposto tardivamente con atto di citazione, iscritto al ruolo oltre il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, in luogo del ricorso trattandosi di materia locatizia disciplinata dall'art. 447 bis c.p.c..
2. Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande avverse.
3. In via principale, respingere il proposto appello e confermare integralmente la sentenza n.
18624/2021 emessa, dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, a conclusione del giudizio RG
34574/2020.
4. In via principale e di merito, qualora non venisse confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure accertava e dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione poiché proposta tardivamente, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per materia del Giudice che ha emesso il provvedimento monitorio poiché sollevata tardivamente oltre il termine di cui all'art. 38 c.p.c. e, nel merito, respingere il proposto appello poiché infondato sia in fatto che in diritto, e comunque non provato e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 3349/2020 RG 73795/2019 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma dell'importo di € 733,38, oltre interessi e spese di procedura.
Il tutto in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio.”;
rilevato:
-che l'atto di citazione d'appello è stato notificato alla CP_1
[...
il 24.2.2022;
-che ai sensi degli artt.347 e 165 cpc la costituzione in giudizio dell'appellante deve avvenire entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di citazione;
-che ai sensi 348 cpc la costituzione dell'appellante oltre il suddetto termine determina l'improcedibilità dell'appello, da dichiararsi anche d'ufficio;
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-che l' si è costituito in giudizio oltre il 15° giorno Pt_1 dalla notifica dell'atto di citazione, avendo inscritto la causa a ruolo l'8.3.2022;
ritenuto quindi:
-che l'appello in questione debba essere dichiarato improcedibile per tardiva costituzione dell'appellante, con condanna dello stesso alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della controparte;
-che ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2022, la soccombenza dell'appellante per improcedibilità dell'impugnazione comporterà altresì la condanna dello stesso al pagamento del doppio contributo unificato, nel caso in esame pari ad €.129,00 (CASS.22867/2016).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-dichiara improcedibile l'appello formulato da Parte_1 avverso la sentenza n°18624/2021 del Giudice di Pace di Roma;
-condanna a rimborsare all' le Parte_1 CP_1 spese processuali che si liquidano in €.750,00 per compensi di avvocato ai sensi del DM.Giustizia 147/2022 relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva;
-ex art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2022, condanna Parte_1
al pagamento del doppio del contributo unico, pari ad
[...]
€.129,00.
Roma, lì 12/08/2025.
Il Giudice unico dott.MASSIMO CORRIAS
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