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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/11/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1052/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
VO (AT) con l'avv. Porricolo Matteo
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata ad [...] in data [...] e residente in CP_1 C.F._2
VO (AT) con l'avv. Zerella Sonia
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti, tramite il deposito di note scritte, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Voglia il Tribunale di Vercelli Ill.mo
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il [...] (c.f. Parte_1
e nato ad [...] il [...] (c.f. ) entrambi C.F._1 CP_1 C.F._2 residenti in [...], ordinando alla cancelleria di trasmettere le comunicazioni per l'annotazione presso i registri dello Stato Civile;
2. fatti salvi i successivi punti 5 e 6, assegnare la casa coniugale, sita in VO, Via Giovanni Goria
n. 11 al IG. (che si farà carico in via esclusiva del mutuo residuo) presso cui risiedono i Parte_2
Per_ figli e (entrambi maggiorenni non economicamente autosufficienti) che manterranno la Per_1 propria residenza ivi, seppur domiciliati in Torino per ragioni di studio;
3. porre a carico dei IGg. e , a titolo di contributo per il mantenimento dei CP_1 Parte_1
Per_ figli e , entrambi maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, la somma di Euro Per_1
150,00 mensile (aggiornamento annuale secondo indice istat) ciascuno da versare con modalità diretta ad ognuno dei figli a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note entro il 05 di ogni mese;
4. stabilire che i coniugi provvederanno inoltre al versamento per la quota del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da protocollo in uso al Tribunale di Vercelli che si considera parte integrante della presente memoria, precisando che sono ricomprese tra le spese straordinarie tutte quelle inerenti
l'Università e i canoni degli alloggi locati in Torino;
Ai fini del trasferimento immobiliare, i coniugi sin d'ora dichiarano quanto segue:
5. il sig. c.f. si impegna a cedere e vendere alla moglie sig.ra CP_1 C.F._2
c.f. al corrispettivo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila) la Parte_1 C.F._1 propria quota di comproprietà pari al 50% dell'immobile sito in VO Via Giovanni Goria n. 11, così meglio identificato: Catasto fabbricati del Comune di MONCALVO (F336) (AT), Foglio 13
Particella 334, Rendita: Euro 785,01, Categoria A/7a), Classe 2, Consistenza 8 vani con tutte le pertinenze L'atto verrà formalizzato avanti al Notaio prescelto dalla IG.ra entro e non Parte_1 oltre 90 giorni dall'omologazione delle condizioni di cui al presente ricorso. Oneri, spese, imposte e tasse a esclusivo carico della IG.ra . Il IG. entro 15 giorni dalla formalizzazione Parte_1 CP_1 della cessione si allontanerà dall'immobile, rinunciando all'assegnazione, portando via i propri effetti
pagina 2 di 6 personali, trasferirà il proprio domicilio altrove curando il trasferimento formale della residenza, con voltura delle utenze in capo alla IG.ra Pt_1
6. A seguito della rinuncia del sig. , la casa coniugale sarà assegnata alla signora con CP_1 Pt_1 tutti gli arredi che la compongono.
7. I coniugi, ad eccezione di quanto descritto al punto 5), danno atto di aver già definito tra loro ogni rapporto economico-patrimoniale sorto in relazione del matrimonio;
8. Le parti dichiarano quindi che – con il puntuale adempimento delle condizioni come in questa sede pattuite – ogni questione di carattere economico patrimoniale tra loro pendente e derivante dal rapporto di coniugio è da intendersi definita, nulla più avendo a pretendere reciprocamente per alcun titolo e/o causa.
9. Spese della procedura compensate tra le parti.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio concordatario in Serralunga di Crea (AL) il Parte_1 CP_1
01.05.1999, trascritto presso lo Stato Civile del suddetto Comune all'atto n. 6, Parte II - Seria A, anno Per_ 1999. Dall'unione nascevano i figli e oggi entrambi maggiorenni ma non ancora Per_1 economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 26.07.2025 la sig.ra domandava la pronuncia della separazione Pt_1 personale dal marito, l'assegnazione dell'abitazione familiare, un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre pari a euro 500,00 mensili (250,00 ciascuno) – annualmente rivalutabile secondo indici
ISTAT – e spese straordinarie al 50% tra i coniugi.
In data 06.11.2025 si costituiva il giudizio il sig. il quale dava atto di voler addivenire a conclusioni CP_1 congiunte;
i coniugi depositavano quindi le conclusioni conformi di cui in epigrafe.
pagina 3 di 6 SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in VO, via Giovanni Goria 11, sarà assegnata, come da accordo delle parti, al sig. il quale si farà carico in via esclusiva del mutuo. I figli manterranno ivi la propria Parte_2
residenza, seppur domiciliati in Torino per ragioni di studio.
A seguito della cessione del 50% dell'immobile casa coniugale da parte del sig. alla sig.ra CP_1 Pt_1 la casa coniugale sarà assegnata a quest'ultima, con tutti gli arredi che la compongono.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Nulla in punto affidamento della prole, oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che entrambi i genitori versino
Per_ a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , entrambi maggiorenni non ancora Per_1
economicamente autosufficienti, la somma di Euro 150,00 mensile (aggiornamento annuale secondo indice ISTAT) ciascuno da versare con modalità diretta ad ognuno dei figli a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note entro il 5 di ogni mese;
i coniugi provvederanno inoltre al versamento per la quota del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da protocollo in uso al Tribunale di Vercelli, precisando che sono ricomprese tra le spese straordinarie tutte quelle inerenti l'Università e i canoni degli alloggi locati in Torino.
pagina 4 di 6 SULLE ALTRE QUESTIONI
Il Tribunale in questa sede, attesa la rassegnazione di conclusioni congiunte, può limitarsi a dare atto del reciproco consenso manifestato dai coniugi circa la regolamentazione dei reciproci rapporti economici, come da accordo intercorso tra le parti.
Pertanto, si dà atto che le parti hanno così concordato che il sig. si impegna a cedere alla CP_1
sig.ra al corrispettivo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila) la propria quota di Parte_1 comproprietà pari al 50% dell'immobile sito in VO Via Giovanni Goria n. 11, così meglio identificato: Catasto fabbricati del Comune di MONCALVO (F336) (AT), Foglio 13 Particella 334,
Rendita: Euro 785,01, Categoria A/7a), Classe 2, Consistenza 8 vani con tutte le pertinenze. L'atto verrà formalizzato avanti al Notaio prescelto dalla IG.ra entro e non oltre 90 giorni Parte_1 dall'omologazione delle condizioni di cui al presente ricorso. Oneri, spese, imposte e tasse a esclusivo carico della IG.ra . Il IG. entro 15 giorni dalla formalizzazione della cessione si Parte_1 CP_1 allontanerà dall'immobile, rinunciando all'assegnazione, portando via i propri effetti personali e trasferendo il proprio domicilio altrove, curando il trasferimento formale della residenza, con voltura delle utenze in capo alla IG.ra Pt_1
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1052/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la separazione personale art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e , Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Serralunga di Crea (AL) il 01.05.1999, trascritto presso lo Stato Civile del suddetto Comune all'atto n. 6, Parte II - Seria A, anno 1999;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Serralunga di Crea (AL) affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
pagina 5 di 6 3) ASSEGNA la casa coniugale al sig. sino alla intervenuta cessione del 50% alla signora CP_1
, da tale momento, dispone la assegnazione della casa coniugale alla signora Parte_1 Pt_1
;
[...]
Per_ 4) DISPONE che entrambi i genitori versino a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e
, entrambi maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, la somma di Euro 150,00 Per_1
mensile (aggiornamento annuale secondo indice ISTAT) ciascuno da versare con modalità diretta ad ognuno dei figli a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note entro il 5 di ogni mese;
i coniugi provvederanno inoltre al versamento per la quota del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da protocollo in uso al Tribunale di Vercelli, precisando che sono ricomprese tra le spese straordinarie tutte quelle inerenti l'Università e i canoni degli alloggi locati in Torino;
5) DÀ ATTO che le parti hanno regolato le restanti questioni economiche come da conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
6) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 24/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1052/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
VO (AT) con l'avv. Porricolo Matteo
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata ad [...] in data [...] e residente in CP_1 C.F._2
VO (AT) con l'avv. Zerella Sonia
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti, tramite il deposito di note scritte, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Voglia il Tribunale di Vercelli Ill.mo
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il [...] (c.f. Parte_1
e nato ad [...] il [...] (c.f. ) entrambi C.F._1 CP_1 C.F._2 residenti in [...], ordinando alla cancelleria di trasmettere le comunicazioni per l'annotazione presso i registri dello Stato Civile;
2. fatti salvi i successivi punti 5 e 6, assegnare la casa coniugale, sita in VO, Via Giovanni Goria
n. 11 al IG. (che si farà carico in via esclusiva del mutuo residuo) presso cui risiedono i Parte_2
Per_ figli e (entrambi maggiorenni non economicamente autosufficienti) che manterranno la Per_1 propria residenza ivi, seppur domiciliati in Torino per ragioni di studio;
3. porre a carico dei IGg. e , a titolo di contributo per il mantenimento dei CP_1 Parte_1
Per_ figli e , entrambi maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, la somma di Euro Per_1
150,00 mensile (aggiornamento annuale secondo indice istat) ciascuno da versare con modalità diretta ad ognuno dei figli a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note entro il 05 di ogni mese;
4. stabilire che i coniugi provvederanno inoltre al versamento per la quota del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da protocollo in uso al Tribunale di Vercelli che si considera parte integrante della presente memoria, precisando che sono ricomprese tra le spese straordinarie tutte quelle inerenti
l'Università e i canoni degli alloggi locati in Torino;
Ai fini del trasferimento immobiliare, i coniugi sin d'ora dichiarano quanto segue:
5. il sig. c.f. si impegna a cedere e vendere alla moglie sig.ra CP_1 C.F._2
c.f. al corrispettivo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila) la Parte_1 C.F._1 propria quota di comproprietà pari al 50% dell'immobile sito in VO Via Giovanni Goria n. 11, così meglio identificato: Catasto fabbricati del Comune di MONCALVO (F336) (AT), Foglio 13
Particella 334, Rendita: Euro 785,01, Categoria A/7a), Classe 2, Consistenza 8 vani con tutte le pertinenze L'atto verrà formalizzato avanti al Notaio prescelto dalla IG.ra entro e non Parte_1 oltre 90 giorni dall'omologazione delle condizioni di cui al presente ricorso. Oneri, spese, imposte e tasse a esclusivo carico della IG.ra . Il IG. entro 15 giorni dalla formalizzazione Parte_1 CP_1 della cessione si allontanerà dall'immobile, rinunciando all'assegnazione, portando via i propri effetti
pagina 2 di 6 personali, trasferirà il proprio domicilio altrove curando il trasferimento formale della residenza, con voltura delle utenze in capo alla IG.ra Pt_1
6. A seguito della rinuncia del sig. , la casa coniugale sarà assegnata alla signora con CP_1 Pt_1 tutti gli arredi che la compongono.
7. I coniugi, ad eccezione di quanto descritto al punto 5), danno atto di aver già definito tra loro ogni rapporto economico-patrimoniale sorto in relazione del matrimonio;
8. Le parti dichiarano quindi che – con il puntuale adempimento delle condizioni come in questa sede pattuite – ogni questione di carattere economico patrimoniale tra loro pendente e derivante dal rapporto di coniugio è da intendersi definita, nulla più avendo a pretendere reciprocamente per alcun titolo e/o causa.
9. Spese della procedura compensate tra le parti.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio concordatario in Serralunga di Crea (AL) il Parte_1 CP_1
01.05.1999, trascritto presso lo Stato Civile del suddetto Comune all'atto n. 6, Parte II - Seria A, anno Per_ 1999. Dall'unione nascevano i figli e oggi entrambi maggiorenni ma non ancora Per_1 economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 26.07.2025 la sig.ra domandava la pronuncia della separazione Pt_1 personale dal marito, l'assegnazione dell'abitazione familiare, un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre pari a euro 500,00 mensili (250,00 ciascuno) – annualmente rivalutabile secondo indici
ISTAT – e spese straordinarie al 50% tra i coniugi.
In data 06.11.2025 si costituiva il giudizio il sig. il quale dava atto di voler addivenire a conclusioni CP_1 congiunte;
i coniugi depositavano quindi le conclusioni conformi di cui in epigrafe.
pagina 3 di 6 SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in VO, via Giovanni Goria 11, sarà assegnata, come da accordo delle parti, al sig. il quale si farà carico in via esclusiva del mutuo. I figli manterranno ivi la propria Parte_2
residenza, seppur domiciliati in Torino per ragioni di studio.
A seguito della cessione del 50% dell'immobile casa coniugale da parte del sig. alla sig.ra CP_1 Pt_1 la casa coniugale sarà assegnata a quest'ultima, con tutti gli arredi che la compongono.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Nulla in punto affidamento della prole, oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che entrambi i genitori versino
Per_ a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , entrambi maggiorenni non ancora Per_1
economicamente autosufficienti, la somma di Euro 150,00 mensile (aggiornamento annuale secondo indice ISTAT) ciascuno da versare con modalità diretta ad ognuno dei figli a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note entro il 5 di ogni mese;
i coniugi provvederanno inoltre al versamento per la quota del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da protocollo in uso al Tribunale di Vercelli, precisando che sono ricomprese tra le spese straordinarie tutte quelle inerenti l'Università e i canoni degli alloggi locati in Torino.
pagina 4 di 6 SULLE ALTRE QUESTIONI
Il Tribunale in questa sede, attesa la rassegnazione di conclusioni congiunte, può limitarsi a dare atto del reciproco consenso manifestato dai coniugi circa la regolamentazione dei reciproci rapporti economici, come da accordo intercorso tra le parti.
Pertanto, si dà atto che le parti hanno così concordato che il sig. si impegna a cedere alla CP_1
sig.ra al corrispettivo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila) la propria quota di Parte_1 comproprietà pari al 50% dell'immobile sito in VO Via Giovanni Goria n. 11, così meglio identificato: Catasto fabbricati del Comune di MONCALVO (F336) (AT), Foglio 13 Particella 334,
Rendita: Euro 785,01, Categoria A/7a), Classe 2, Consistenza 8 vani con tutte le pertinenze. L'atto verrà formalizzato avanti al Notaio prescelto dalla IG.ra entro e non oltre 90 giorni Parte_1 dall'omologazione delle condizioni di cui al presente ricorso. Oneri, spese, imposte e tasse a esclusivo carico della IG.ra . Il IG. entro 15 giorni dalla formalizzazione della cessione si Parte_1 CP_1 allontanerà dall'immobile, rinunciando all'assegnazione, portando via i propri effetti personali e trasferendo il proprio domicilio altrove, curando il trasferimento formale della residenza, con voltura delle utenze in capo alla IG.ra Pt_1
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1052/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la separazione personale art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e , Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Serralunga di Crea (AL) il 01.05.1999, trascritto presso lo Stato Civile del suddetto Comune all'atto n. 6, Parte II - Seria A, anno 1999;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Serralunga di Crea (AL) affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
pagina 5 di 6 3) ASSEGNA la casa coniugale al sig. sino alla intervenuta cessione del 50% alla signora CP_1
, da tale momento, dispone la assegnazione della casa coniugale alla signora Parte_1 Pt_1
;
[...]
Per_ 4) DISPONE che entrambi i genitori versino a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e
, entrambi maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, la somma di Euro 150,00 Per_1
mensile (aggiornamento annuale secondo indice ISTAT) ciascuno da versare con modalità diretta ad ognuno dei figli a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note entro il 5 di ogni mese;
i coniugi provvederanno inoltre al versamento per la quota del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da protocollo in uso al Tribunale di Vercelli, precisando che sono ricomprese tra le spese straordinarie tutte quelle inerenti l'Università e i canoni degli alloggi locati in Torino;
5) DÀ ATTO che le parti hanno regolato le restanti questioni economiche come da conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
6) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 24/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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