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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. GI GL, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
683/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. DANELA BARTOLOTTA in sostituzione dell'avv. LUCIO SALVATORE DI SALVO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa. Chiede la distrazione delle spese.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. GI GL, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 683/2025 R.G.
TRA
(c.f. ) in qualità Parte_1 CodiceFiscale_1 di socio accomandatario della con sede Controparte_1 in Reitano (ME), via G. Verga n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Di Salvo, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, (p. iva ) CP_2 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI come in atti e verbali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 5 giugno 2025 n.q. di socio Parte_1 accomandatario della proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto con cui questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di € 12.090,47 – oltre interessi e spese – in favore della società CP_2
a titolo di corrispettivo per forniture di gas GPL relative alle fatture allegate.
[...]
Eseguite le verifiche preliminari, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale. 2. – In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur regolarmente CP_2 citata, non si è costituita.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
A fronte della censura dell'opponente in ordine all'an dell'obbligazione, avanzata sul presupposto che nel giudizio a cognizione piena le fatture – in quanto atto unilaterale
– non siano idonee a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale (v., per tutte, Cass., n. 5915/2011), la contumacia dell'opposta non consente di ritenere il titolo provato e, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ma vi è di più.
Nella specie ha comunque eccepito la prescrizione dei Parte_1 crediti portati dalle fatture e tale eccezione è fondata.
Infatti, i corrispettivi per la somministrazione di gas, luce e acqua costituiscono prestazioni periodiche autonome soggette alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. in quanto aventi scadenza e liquidazione periodica.
Nel procedimento monitorio ha depositato un'unica diffida inviata alla CP_2
il 3 gennaio 2025 senza produrre atti interruttivi precedenti. CP_1
Pertanto, sono in ogni caso integralmente prescritti tutti i crediti portati dalle fatture azionate in via monitoria (i.e. fattura n. 207/2012 con scadenza 30 aprile 2012; fattura n. 458/2012 con scadenza 31 ottobre 2012, fattura n. 490/2012 con scadenza 30 novembre 2012, fattura n. 1298/2013 con scadenza 31 ottobre 2013, fattura n.
71S/2014 con scadenza 31 marzo 2014, fattura n. 133S/2014 con scadenza 30 aprile
2014).
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opposto e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 26.000 tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa ivi inclusa la fase di trattazione essendo state depositate note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza. Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Di Salvo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 683/2025 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia di che, pur regolarmente citata, non si è CP_2 costituita;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 77/2025 emesso il 13 marzo (dep. 14 marzo) 2025; 3) condanna a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in € CP_2
2.685,50 (di cui € 2.540,00 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Lucio Di Salvo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice
GI GL
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. GI GL, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
683/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. DANELA BARTOLOTTA in sostituzione dell'avv. LUCIO SALVATORE DI SALVO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa. Chiede la distrazione delle spese.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. GI GL, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 683/2025 R.G.
TRA
(c.f. ) in qualità Parte_1 CodiceFiscale_1 di socio accomandatario della con sede Controparte_1 in Reitano (ME), via G. Verga n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Di Salvo, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, (p. iva ) CP_2 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI come in atti e verbali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 5 giugno 2025 n.q. di socio Parte_1 accomandatario della proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto con cui questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di € 12.090,47 – oltre interessi e spese – in favore della società CP_2
a titolo di corrispettivo per forniture di gas GPL relative alle fatture allegate.
[...]
Eseguite le verifiche preliminari, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale. 2. – In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur regolarmente CP_2 citata, non si è costituita.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
A fronte della censura dell'opponente in ordine all'an dell'obbligazione, avanzata sul presupposto che nel giudizio a cognizione piena le fatture – in quanto atto unilaterale
– non siano idonee a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale (v., per tutte, Cass., n. 5915/2011), la contumacia dell'opposta non consente di ritenere il titolo provato e, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ma vi è di più.
Nella specie ha comunque eccepito la prescrizione dei Parte_1 crediti portati dalle fatture e tale eccezione è fondata.
Infatti, i corrispettivi per la somministrazione di gas, luce e acqua costituiscono prestazioni periodiche autonome soggette alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. in quanto aventi scadenza e liquidazione periodica.
Nel procedimento monitorio ha depositato un'unica diffida inviata alla CP_2
il 3 gennaio 2025 senza produrre atti interruttivi precedenti. CP_1
Pertanto, sono in ogni caso integralmente prescritti tutti i crediti portati dalle fatture azionate in via monitoria (i.e. fattura n. 207/2012 con scadenza 30 aprile 2012; fattura n. 458/2012 con scadenza 31 ottobre 2012, fattura n. 490/2012 con scadenza 30 novembre 2012, fattura n. 1298/2013 con scadenza 31 ottobre 2013, fattura n.
71S/2014 con scadenza 31 marzo 2014, fattura n. 133S/2014 con scadenza 30 aprile
2014).
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opposto e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 26.000 tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa ivi inclusa la fase di trattazione essendo state depositate note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza. Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Di Salvo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 683/2025 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia di che, pur regolarmente citata, non si è CP_2 costituita;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 77/2025 emesso il 13 marzo (dep. 14 marzo) 2025; 3) condanna a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in € CP_2
2.685,50 (di cui € 2.540,00 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Lucio Di Salvo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice
GI GL