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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 07/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 214/2021 del ruolo contenzioso promossa da:
CO AS RL, P.I.01913870927, con sede in Cagliari nella via Tuveri n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore BE DA, elettivamente domiciliata in
Cagliari nella via Carbonia n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Gabriele Melis che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
COMUNE DI TETI, C.F. 81000970913, P.I. 00716030911, in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale nel Corso Italia n. 63
CONVENUTO - CONTUMACE
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
pagina 1 di 15 1) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale del Comune di TI (NU) C.F.
81000970913, P.I. 00716030911 con sede legale nel Corso Italia n. 63 in persona del sindaco pro tempore;
per l'effetto:
1a) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto d'appalto pubblico intercorso per effetto della determinazione n.17 del 16.11.2018, Registro Generale n.235 del 16/11/2018, e del successivo Ordine N.4602793 firmato digitalmente in data 19.11.2018, con il quale il Comune di
TI
(NU) ha affidato – in via diretta - alla società LA DA RL il servizio di rilevazione e redazione dell'aggiornamento dell'inventario dei beni comunali;
1b) condannare il Comune di TI (NU) C.F. sindaco pro tempore al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni conseguenti all'inadempimento contrattuale e segnatamente: quanto alla somma netta di Euro 2.699,99 oltre interessi e rivalutazione, per danno emergente rappresentato sia dalle spese sopportate dall'attrice con riferimento all'acquisto delle etichette come da fattura N. 180197S del 30.11.2018 sia dalle prestazioni effettuate dall'attrice rappresentate e specificate nella Fattura elettronica acconto n.530/E del 03.08.2020; quanto a Euro 5.400,00, maggiorato di interessi e rivalutazione, a titolo di lucro cessante inteso come intero e complessivo guadagno che la società attrice si era prefigurato come conseguenza del contratto e che, per la condotta inadempiente dell'amministrazione non ha ottenuto, rappresentato dal valore dell'intera commessa pari ad euro 5.400,00, iva inclusa (comprensivo del danno emergente) come indicato nella determinazione del Comune di TI e nel successivo Ordine
N.4602793 firmato digitalmente in data 19.11.2018 oggetto del presente giudizio;
1c) in ogni caso condannare il Comune di TI (NU) C.F. 81000970913, P.I. 00716030911 in persona del sindaco pro tempore al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni conseguenti all'inadempimento contrattuale, anche con conseguente liquidazione del danno da perdita di chance e per danno curriculare, per avere, impedito, alla società attrice l'arricchimento del proprio curriculum professionale e l'accettazione di nuove commesse, le quali avrebbero, chiaramente, procurato un ingente vantaggio patrimoniale e che si indica in complessivi €
10.000,00 o nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
pagina 2 di 15 1d) in ogni caso condannare il Comune di TI (NU) C.F. 81000970913, P.I. 00716030911 in persona del sindaco pro tempore al risarcimento in favore dell'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc per il mancato riscontro alla negoziazione assistita da liquidarsi in via equitativa;
IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME:
2) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale del Comune di TI (NU) C.F.
81000970913, P.I. 00716030911 con sede legale nel Corso Italia n. 63, in persona del sindaco protempore;
per l'effetto:
2a) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto d'appalto intercorso per effetto della determinazione n.17 del 16.11.2018, Registro Generale n.235 del 16/11/2018, e del successivo Ordine N.4602793 firmato digitalmente in data 19.11.2018 con il quale il Comune di
TI (NU) ha affidato –in via diretta- alla società LA DA RL il servizio di rilevazione e redazione dell'aggiornamento dell'inventario dei beni comunali;
per l'effetto:
2b) condannare il Comune di TI, in persona del sindaco pro tempore al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni conseguenti all'inadempimento contrattuale del Comune e segnatamente al risarcimento del danno – comprensivo della restituzione per equivalente delle prestazioni rese- per una somma non inferiore ad Euro 2.699,99 pari alle spese sopportate dall'attrice sia con riferimento all'acquisto delle etichette come da fattura N. 180197S del
30.11.2018 sia con riferimento alle prestazioni effettuate dall'attrice a favore dell'amministrazione rappresentate e specificate nella Fattura elettronica acconto n.530/E del
03.08.2020, o nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
2c) condannare il Comune di TI (NU) C.F. 81000970913, P.I. 00716030911 in persona del sindaco pro tempore al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni conseguenti all'inadempimento contrattuale, anche con conseguente liquidazione del danno da perdita di chance e per danno curriculare, per avere, impedito, alla società attrice l'arricchimento del proprio curriculum professionale e l'accettazione di nuove commesse, le quali avrebbero, chiaramente, procurato un ingente vantaggio patrimoniale e che si indica in € 10.000,00 o nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
pagina 3 di 15 3c) in ogni caso condannare il Comune di TI (NU) C.F. 81000970913, P.I. 00716030911 in persona del sindaco pro tempore al risarcimento in favore dell'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc per il mancato riscontro alla negoziazione assistita da liquidarsi in via equitativa;
IN OGNI CASO:
3) condannare l'amministrazione convenuta che con il suo comportamento ha reso necessario il giudizio, al pagamento delle spese e compensi legali, compresi quelli della fase stragiudiziale oltre spese ed accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via subordinata istruttoria, sospeso il giudizio sul merito ammettere il mezzo di prova della
CTU dedotta nella memoria 183 n.2 i cui quesiti si intendono integralmente trascritti parola per parola”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La LA DA srl, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il
Comune di TI, formulando le medesime richieste sopra trascritte.
In particolare, parte attrice ha esposto che:
− con determinazione n.17 del 16.11.2018, Registro Generale n.235 del 16/11/2018, e con successivo ordine firmato digitalmente n.4602793, CIG Z6225B2429, il Comune di TI, in seguito a contrattazione su piattaforma MEPA, aveva affidato – in via diretta - alla società LA DA RL, il servizio di rilevazione e redazione dell'aggiornamento dell'inventario dei beni comunali aggiornato al D. Lgs n.118/2011 per il corrispettivo stabilito di euro 5.400,00 IVA inclusa;
− dopo l'affidamento dei lavori, la società attrice aveva preso contatti con l'amministrazione dell'anzidetto Comune per l'inizio delle operazioni di inventario dei beni mobili e immobili oggetto di contratto, in un primo momento coordinandosi con la dipendente della Amministrazione convenuta Rag.ra NA SA, mentre in seguito il Comune convenuto aveva invitato telefonicamente la società a prendere unicamente contatti con la
Responsabile del Settore Tecnico Comunale, Fabrizia Sanna, per il proseguo delle operazioni;
− dopo le prime attività di classificazione dei beni avvenute nel mese di febbraio 2019, nelle date del 13-19-27 marzo 2019, la società attrice aveva eseguito le operazioni di etichettatura dei beni mobili patrimoniali del Comune di TI, con successivo inserimento pagina 4 di 15 degli stessi nel software gestionale WDInventario, come da fattura N. 180197S del
30.11.2018, relativa all'acquisto delle etichette;
− nonostante gli elementi e le scarse informazioni pervenute dal Comune non avessero permesso di determinare valori certi e congrui da attribuire ai vari cespiti patrimoniali, erano stati altresì inseriti e caricati nel suddetto gestionale anche i beni immobili, ossia infrastrutture, terreni e fabbricati;
− a fronte delle svariate richieste dell'attrice, il Comune di TI aveva talvolta omesso di trasmettere alla società LA DA RL la documentazione necessaria per l'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali e talvolta aveva trasmesso documentazione ampiamente incompleta e inidonea a consentire l'integrale svolgimento delle prestazioni da parte della società;
− il predetto inadempimento era perdurato in maniera tale da compromettere definitivamente la buona riuscita delle prestazioni, di talché con diffida ad adempiere del
29.10.2020 il Comune era stato invitato a consegnare tutta la documentazione necessaria per ultimare le prestazioni, con contestuale dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto nell'ipotesi di inottemperanza alle prescrizioni indicate nella predetta diffida;
− anche il termine per l'invito alla negoziazione assistita era spirato senza riscontro;
− i danni patiti dalla società consistevano innanzitutto nelle spese sostenute per adempiere la propria obbligazione, pari ad euro 2.699,99 sia per l'acquisto delle etichette come da fattura N. 180197S del 30.11.2018 sia per le prestazioni effettuate dall'attrice rappresentate e specificate nella Fattura elettronica acconto n.530/E del 03.08.2020;
− il mancato guadagno era invece rappresentato dal valore dell'intera commessa pari ad euro 5.400,00, previsto quale corrispettivo;
− sussisteva anche il danno da perdita di chances, qualificabile sia quale oggettiva impossibilità da parte della LA DA RL di poter accettare nuove commesse durante il periodo di espletamento del servizio affidato dal Comune di TI, sia quale pregiudizio da liquidare equitativamente in dipendenza del mancato arricchimento del proprio curriculum professionale.
Nonostante la regolarità della notifica della citazione, il Comune convenuto non si è costituito ed
è stato dichiarato contumace all'udienza del 7.6.2021.
pagina 5 di 15 La causa è stata istruita a mezzo di produzioni documentali e prove testimoniali, giungendo a decisione sulle conclusioni sopra descritte.
*
La società attrice ha agevolmente dimostrato, attraverso la produzione della determina del
Comune di TI n. 17 del 16.11.2018 (doc. 1) che mediante tale atto l'ente convenuto aveva, per quel che qui rileva:
a) formalmente rappresentato la necessità di procedere alla redazione dell'aggiornamento dell'inventario e alla contestuale informatizzazione di tutti i dati aggiornati;
b) dato atto di intendere procedere all'affidamento diretto dell'incarico ai sensi dell'art. 36
D.Lgs. 50/2016, richiamando la possibilità per la stazione appaltante di effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPAM;
c) rappresentato di aver individuato mediante tale sistema l'offerta della LA DA
RL e di aver ritenuto di procedere con l'affidamento diretto a essa, alla luce della congruità della soluzione offerta e del corrispettivo proposto;
d) proceduto alla nomina quale RUP del Rag. SA NA;
e) proceduto all'affidamento diretto alla società attrice della prestazione oggetto di incarico con approvazione dell'offerta presente sul catalogo elettronico che prevedeva un corrispettivo di euro 4.426,23 oltre IVA per un totale di euro 5.400,00;
f) dichiarato di far assumere alla determinazione il valore di contratto.
Ciò consente evidentemente di ritenere provata l'esistenza del contratto d'appalto tra il committente Comune di TI e la LA DA RL, quale soggetto che ha assunto, con organizzazione dei mezzi propri, l'obbligo al compimento di un servizio verso corrispettivo in danaro.
È pacifico che nell'ambito degli appalti pubblici la stazione appaltante veda tra i propri obblighi anche quello di collaborare con l'impresa appaltatrice, così da consentirle di eseguire la propria prestazione in maniera adeguata e tempestiva;
tale obbligo di cooperazione trova il suo fondamento giuridico nella buona fede oggettiva, e specificamente nell'obbligo imposto alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede di cui all'art. 1375 c.c.
Sul punto, è inequivocabile il recentissimo arresto dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito il predetto principio, testualmente affermando che “nell'appalto di opere pubbliche, considerata la
pagina 6 di 15 natura privatistica del contratto, è configurabile, in capo all'amministrazione committente creditrice dell'opus, un dovere (discendente dall'art. 1206 c.c. e, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva che permeano la disciplina delle obbligazioni del contratto), - di cooperare all'adempimento dell'appaltatore mediante il adempimento di quelle attività , distinte rispetto al comportamento dovuto da questi e necessarie affinché il medesimo possa realizzare il risultato cui è predisposto il rapporto obbligatorio” (Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, n.8282).
Peraltro, costituisce punto fermo in tema di riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale quanto costantemente affermato, anche in questo caso, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (ex multis, recentemente, Cassazione civile sez. III, 08/10/2021, n.27419).
Nel caso di specie, come già anticipato, alla luce della predetta determinazione non sussistono dubbi in ordine all'assolvimento del proprio onere della prova da parte della società appaltatrice, la quale ha adeguatamente documentato l'esistenza della fonte contrattuale e validamente eccepito la violazione del dovere di cooperazione da parte della stazione appaltante.
Il mancato espletamento di attività difensiva da parte del Comune, conseguente alla propria contumacia, impedisce qualsiasi possibilità di ritenere provato l'adempimento ai propri obblighi di collaborazione.
Al contrario, semmai, risulta senz'altro versati in atti la prova dell'esistenza di tali obblighi ed è stato altresì dimostrato come la stazione appaltante non vi abbia assolto.
Innanzitutto, già nella nota emessa dalla società appaltatrice in data 23.1.2018 (doc. 4), contenente l'offerta presentata dalla LA DA RL e accettata dal Comune di TI, era dettagliatamente descritto il contenuto di tutta l'attività che sarebbe stata svolta: in particolare, con riferimento all'inventariazione del patrimonio immobiliare è stata chiaramente prevista la ripartizione dell'attività in varie fasi, la cui prima era costituita da quella di “pianificazione e reperimento documentazione” e la seconda da quella di “ricognizione”
pagina 7 di 15 La fase di pianificazione nell'offerta è stata chiaramente descritta quale “fase progettuale dell'intervento. Tale fase consiste nella raccolta dei dati necessari per la stesura del piano di lavoro”, mentre la fase di ricognizione quale “identificazione dei beni costituenti il patrimonio immobiliare dell'Ente. L'identificazione è volta a individuare i componenti attivi e passivi del patrimonio attraverso il reperimento e la verifica effettiva e materiale degli elementi patrimoniali messi a disposizione dall'Ente (rilevazione di fatto)”.
Risulta evidente, perciò, sia dal nome espressamente attribuito alla fase (reperimento documentazione) sia dalla successiva descrizione come la collaborazione dell'Ente fosse indispensabile, dovendo il Comune coadiuvare la società nell'individuazione del patrimonio mettendo a disposizione tutti gli elementi in proprio possesso.
Anche nell'ambito dell'inventariazione del patrimonio mobiliare, nella medesima fase di pianificazione e reperimento documentazione, è stato esplicitato che: “gli elementi desunti da una ricognizione sul territorio e presso gli edifici dell'Ente, dall'analisi della documentazione messa a disposizione dall'Amministrazione e dalle sue indicazioni permettono: - l'identificazione dei plessi presso cui operare per la rilevazione dei beni mobili ed i consegnatari dei medesimi quali responsabili della loro custodia e conservazione. - la compilazione delle tabelle di supporto al pacchetto applicativo”.
Non v'è dubbio, peraltro, alla luce della data dell'offerta, dell'identità delle condizioni di prezzo richiamate e della identica descrizione della suddivisione in fasi richiamata dal Comune nella determinazione 17/2018 del 16.11.2018, che sia proprio tale medesima offerta ad essere stata ritenuta congrua e accettata dalla stazione appaltante, la quale pertanto era perfettamente in grado di conoscerne il contenuto in maniera precisa.
Peraltro, immediatamente dopo la determinazione, la società attrice ha dimostrato di aver concretamente richiesto, il 23.11.2018, al Comune di TI la documentazione necessaria per l'inventario dei beni patrimoniali, elencando i documenti necessari in maniera chiara e ordinata
(doc. 5), ivi compresi – comprensibilmente e coerentemente con le condizioni dell'offerta –
l'elenco degli immobili di proprietà comunale con i lavori effettuati negli ultimi anni, la documentazione catastale, eventuali contratti di locazione, etc.
È provato che la comunicazione sia pervenuta correttamente all'ente, il quale ha fornito solo parte della documentazione richiesta, come evidenziato dalle mail del 6.12.2018 (doc. 7-8), riguardanti pagina 8 di 15 l'allegazione del solo conto patrimoniale esercizio 2016, delle fatture di acquisto mobili degli ultimi 5 anni e la comunicazione dei contratti di locazione in essere.
Nulla è stato fornito con riguardo alla documentazione necessaria per l'inventariazione immobiliare.
Invero, alcuni documenti attinenti al patrimonio immobiliare sono pervenuti in data 13.3.2019
(doc. 10), quando il Comune ha trasmesso “i file relativi ai terreni e agli immobili del Comune di
TI” e dall'oggetto della mail è possibile evincere che in tale data sono state inoltrate le “visure terreni e immobili”.
Tale documentazione, tuttavia, è palesemente incompleta rispetto a quanto richiesto in data
23.11.2018 dall'appaltatore quale documentazione necessaria per svolgere un servizio a regola d'arte: infatti, con la citata comunicazione era stato specificato che, nel dettaglio, occorreva precisare l'elenco delle opere pubbliche comunali realizzate e collaudate dal 1.1.2013 al
31.12.2017 e i relativi costi finali con allegazione degli stati finali, l'elenco delle opere pubbliche e manutenzioni straordinarie ancora non completate relative al medesimo periodo con i relativi costi sostenuti nonché le manutenzioni straordinarie e i lavori effettuati nell'esercizio 2017 sugli edifici di proprietà comunale con i relativi costi. Inoltre, era stato specificato anche che per i terreni occorrevano visure catastali delle aree realmente agricole e dei terreni realmente edificabili.
È chiaro, dalle risultanze della citata corrispondenza, che il Comune ha inviato solo una parte dei dati necessari, come, difatti, rimarcato anche nelle successive comunicazioni inviate, senza apparente riscontro, dalla società attrice (docc. 11-15).
La LA DA RL, difatti, con tali note ha più volte rappresentato la necessità di integrazione della documentazione in accordo a quanto già richiesto, specificando anche che sulla base dei dati forniti fino a quel momento erano stati inseriti sul software gestionale anche i beni immobili ma la carenza delle informazioni fornite non consentiva di determinare valori certi e congrui da attribuire ai cespiti patrimoniali (v. comunicazione del 29.10.2019).
Risulta, pertanto, inevitabile come la parte attrice abbia dovuto procedere a una prima formale diffida (doc. 17) e, infine, a inviare una ulteriore diffida ad adempiere con dichiarazione che in mancanza il contratto si sarebbe considerato risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. (doc. 18).
In particolare, la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla pagina 9 di 15 propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/11/2023, n.3282).
Tutte tali caratteristiche sono inequivocabilmente presenti nella diffida del 19.10.2020.
Stante la prova della fonte contrattuale, la dimostrazione della certa sussistenza dell'obbligo di cooperazione spettante all'amministrazione così come del suo contenuto e l'allegazione dell'altrui inadempimento, deve, pertanto, ritenersi risolto il contratto oggetto di causa in ragione proprio del suddetto inadempimento.
La pronuncia ha natura dichiarativa stante la risoluzione di diritto verificatasi ai sensi dell'art. 1454 c.c.
Non sussistono dubbi sulla gravità dell'inadempimento, considerato che fin dall'inizio l'appaltatore ha chiarito come la trasmissione di tutta la documentazione fosse indispensabile all'espletamento della propria prestazione, la quale altrimenti non avrebbe potuto essere validamente completata.
Tra l'altro, val la pena evidenziare come anche le prove orali espletate abbiano deposto in tal senso.
Il teste Stefano DA, responsabile dell'area commerciale della società attrice, ha dichiarato:
“io so che i documenti dal Comune non sono mai trasmessi tant'è che il procedimento si è inceppato, anche se non so esattamente in quale fase. Quello che so è che non ci indicavano i terreni e i dati che ci servivano (…) la mancanza di dati non ci ha consentito di proseguire e che il mio ruolo è stato quello di sollecitare”.
Ancor più circostanziata è stata la deposizione del Geom. Antonio Mattana, personalmente impegnato nelle operazioni di inventario: “(…) ci serviva della documentazione, ad esempio visure catastali e indicazione dei lavori effettuati sui beni comunali, che però non sono mai stati consegnati nonostante le richieste e i solleciti (…) la parte immobiliare è la più importante, in quanto di valore maggiore. C'è un'idea di massima di quale può essere il patrimonio comunale, ma al fine di poterlo stimare correttamente era necessaria tutta una serie di dati che abbiamo richiesto ma non sono stati forniti. Specifico infatti che laddove, ad esempio, si faccia riferimento
a un terreno di proprietà comunale, esso a norma di legge può essere da noi stimato solo una volta accertata l'effettiva e concreta qualità e consistenza dello stesso (ad esempio può capitare
pagina 10 di 15 che dalla visura sia catalogato come vigneto ma in realtà sia stato dedicato alla rete stradale, da valutarsi quindi con altro criterio;
allo stesso modo per valutare certi beni immobili è necessario sapere i lavori di manutenzione eseguiti sulla rete idrica, fognaria, etc.) (…) le informazioni ottenute sono state certamente caricate sul gestionale, anche in via provvisoria, tuttavia a volte la stima patrimoniale non è stata possibile proprio per la mancanza delle informazioni richieste”.
Infine, CO DA, dipendente della società nell'area amministrativa che a sua volta ha seguito personalmente la vicenda, ha dichiarato: “stavamo iniziando ad avviare ciò che serve per caricare i dati sul software relativamente al patrimonio immobiliare ma il Comune non ci ha fornito i dati che servivano al Geom. Mattana per fornire un rapporto veritiero sulla valutazione, nonostante fosse tutto pronto. Quindi lì il lavoro si è arenato. Questi dati li abbiamo richiesti al
Comune, sia via mail che telefonicamente. Io stesso ho telefonato, avevo parlato inizialmente con
l'Ufficio Tecnico ma la verità è che si rimbalzavano a vicenda (…) non ci sono state date le informazioni utili per completare il lavoro a regola d'arte”.
A fronte della risoluzione del contratto per inadempimento, occorre ora valutare la domanda risarcitoria.
È principio riconosciuto quello per cui quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 c.c.,
l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile (recentemente, v. Cassazione civile sez. III,
05/07/2024, n.18430).
Quanto alle voci di danno richieste, non sussistono dubbi circa la spettanza alla società della rifusione delle spese sostenute dall'imprenditore per lo svolgimento della prestazione, in questo caso corrispondenti alle spese per l'acquisto delle etichette da utilizzare nelle operazioni di inventario.
La attrice ha documentato che tali spese ammontano a euro 1.274,90, come da fattura N. 180197S del 30.11.2018 della società fornitrice del materiale Seristampa.
Anche se non è documentalmente provato l'avvenuto pagamento da parte della società attrice, è emerso dalla prova testimoniale come le etichette siano state effettivamente utilizzate e fossero pagina 11 di 15 quelle oggetto dell'indicata fattura (“io ero stato informato che le operazioni di etichettatura erano state eseguite, se ne occupa la nostra Area Tecnica. Riconosco anche la fattura che mi viene esibita, proviene dalla società a cui ci rivolgiamo per questo servizio” teste Stefano
DA; “le etichette le ho richieste io stesso e sono a conoscenza che sono arrivate in quanto le abbiamo anche utilizzate” teste Antonio Mattana).
La differenza rispetto al maggior importo richiesto di euro 2.699,99 non risulta dovuta, in quanto l'attrice la giustifica in relazione alle prestazioni da essa svolte e fatturate in acconto con fattura
530/E del 03.08.2020; tuttavia posto che come si vedrà subito infra, alla attrice spetta il danno da lucro cessante con riferimento a tutta l'attività oggetto di contratto, tale riconoscimento costituirebbe una immotivata duplicazione risarcitoria.
Invero, in merito al danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi esso nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, è necessaria la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione altrui fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito
(Cassazione civile sez. III, 15/11/2024, n.29486).
Con riferimento alla odierna vicenda, parte attrice ha offerto sufficienti elementi per poter concludere che, qualora la stazione appaltante avesse adempiuto al proprio dovere di collaborazione, la prestazione sarebbe stata agevolmente completata per intero dalla società.
In particolare, ciò è dimostrato dal fatto che la LA DA RL ha provveduto a svolgere con precisione tutta la fase di inventariazione dei beni mobili (avendo il Geom. Mattana riferito di aver personalmente completato l'etichettatura dei mobili mediante plurimi accessi ai luoghi) e, nonostante la carenza della documentazione fornita, aveva anche cominciato a dedicarsi al patrimonio immobiliare e a caricare i dati sul gestionale (come confermato dallo stesso Geom.
Mattana e dagli altri testi nonché documentato in atti, v. doc. 20, 21 e 22).
Il danno subito per mancato guadagno, pertanto, è certamente pari all'intera commessa, in quanto una volta ricevuta la documentazione richiesta espressamente fin dall'inizio la società avrebbe pagina 12 di 15 potuto completare la propria prestazione, già velocemente portata a buon punto, e conseguire l'intero importo pattuito.
È, perciò, riconoscibile alla attrice un danno per mancato guadagno pari a euro 5.400,00, corrispondente al prezzo concordato.
Entrambe tali voci di danno sono pacificamente riconducibili alla condotta inadempiente del
Comune sotto il profilo del nesso causale, in quanto conseguenti all'impossibilità di portare al termine la prestazione contrattuale.
Non è, invece, accoglibile la domanda attorea quanto al danno da perdita di chances, la quale
“costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza” (Cassazione civile sez. I, 30/09/2016, n.19604).
Nel caso in cui la Suprema Corte ha reso la pronuncia citata, era stata confermata la sentenza impugnata che aveva escluso che la mera appartenenza di un appaltatore al settore degli appalti pubblici fosse tale da concretare una presunzione di perdita altamente probabile della "chance" di aggiudicarsi altre gare, non potendo ciò desumersi dalla sola qualità soggettiva dell'impresa, senza l'allegazione concreta di domande di partecipazione, nonché di elementi di valutazione circa il possesso di particolari requisiti tecnici e finanziari per partecipare ed aggiudicarsi, con rilevante probabilità, le gare tenutesi nell'arco temporale in discussione.
Tale fattispecie risulta del tutto assimilabile a quella odierna e il ragionamento svolto dalla Corte di Cassazione è totalmente condivisibile.
La mera circostanza fattuale che la LA DA RL operi nel settore degli appalti con le pubbliche amministrazioni, invero, non è sufficiente a dimostrare che l'inadempimento del
Comune di TI le abbia precluso la possibilità di poter accettare nuove commesse.
Tale preclusione è rimasta una generica allegazione e non è stata supportata da alcun elemento probatorio seriamente valutabile.
Ciò detto, sia l'importo riconosciuto a titolo di danno emergente che quello riconosciuto a titolo di lucro cessante costituiscono debiti di valore, trattandosi di danno da inadempimento, di talché su entrambi spetta la richiesta rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
pagina 13 di 15 Poiché la diffida ad adempiere è stata consegnata in data 22.10.2020 ed essa conteneva l'indicazione che il contratto avrebbe dovuto intendersi risolto una volta decorsi 15 giorni dal ricevimento della diffida in mancanza di adempimento dell'obbligo di cooperazione, la rivalutazione e gli interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata dovranno essere applicati a partire dalla data del 6.11.2020.
La somma rivalutata dovuta a titolo di danno emergente, perciò, ammonterà – comprensiva di interessi – a euro 1.632,46.
Invece, la somma rivalutata dovuta a titolo di lucro cessante – comprensiva di interessi – ammonterà a euro 6.914,46.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base di parametri ricompresi tra i minimi e i medi previsti dal DM 147/2022 per le cause dello scaglione di valore di riferimento, in ragione della minore attività difensiva svolta in conseguenza della natura contumaciale della causa.
Non si ritiene congruo provvedere alla condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., per il mancato riscontro da parte del Comune di TI all'invio alla negoziazione assistita, posto che non si ravvisa la sussistenza del requisito della mala fede o della colpa grave del soccombente: difatti, fin dall'inizio mediante i mancati riscontri alle richieste della società attrice, alla diffida ad adempiere e poi alla negoziazione assistita, fino alla contumacia nel presente giudizio, il comportamento del Comune convenuto risulta più caratterizzato dalla sostanziale intenzione di non opporsi alla pretesa attorea che da una reale ed effettiva rimproverabilità sotto il profilo dell'elemento soggettivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il grave inadempimento contrattuale del Comune di TI nell'ambito del contratto d'appalto pubblico intercorso, per effetto della determinazione n.17 del
16.11.2018, Registro Generale n. 235 del 16/11/2018 e del successivo Ordine n. 4602793, tra il medesimo Comune e la società LA DA RL per il servizio di rilevazione e redazione dell'aggiornamento dell'inventario dei beni comunali;
- per l'effetto, dichiara l'avvenuta risoluzione di diritto del suddetto contratto in conseguenza del mancato adempimento del Comune di TI seguito alla diffida ad adempiere inviata dalla società LA DA RL in data 19.10.2020;
pagina 14 di 15 - condanna il Comune di TI, in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento del danno da inadempimento nei confronti della società attrice, da individuarsi nella misura di euro 1.632,46, comprensiva di rivalutazione e interessi, con riferimento al danno emergente e di euro 6.914,46, comprensiva di rivalutazione e interessi, con riferimento al lucro cessante, oltre interessi nella misura legale dalla decisione al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances formulata dalla società
LA DA RL;
- condanna il Comune di TI alla rifusione delle spese di lite in favore della LA DA
RL, che liquida in euro 237,00 per spese vive ed euro 3.387,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Oristano, 7.7.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
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