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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/10/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 21.10.2025
Causa n. 1097 2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Albarello e per la parte convenuta l'avv. Ferrarello.
L'avv. Ferrarello dichiara di avere depositato in telematico dichiarazione di adesione alla proposta conciliativa da parte del Capo dell'Ispettorato.
L'avv. Albarello dichiara di avere depositato dichiarazione di adesione dell'opponente.
I procuratori delle parti indicano concordemente che la misura minima edittale delle sanzioni dovute è pari ad euro 5.400 per la violazione di cui al punto n. 1 e di euro 3.600 per la violazione di cui al punto n. 2 oltre spese di notifica, per un totale di sanzioni al minimo edittale dovute pari a
9.000 euro, importo dal quale si detrae la somma di euro 5.400 già versata per la violazione di cui al punto n. 1) in sede di diffida.
Il procuratore di parte ricorrente rinuncia, pertanto, ai motivi di opposizione svolti con il ricorso depositato il 31.5.2024, fatta eccezione per il motivo, svolto in via subordinata, diretto ad ottenere la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima edittale.
Il procuratore dell'ispettorato prende atto della rinuncia parziale ai motivi di opposizione e aderisce alle conclusioni di parte opponente volte ad ottenere la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima edittale.
Chiedono concordemente la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 21.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1097 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 31.5.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ALBARELLO GIANDOMENICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ALBARELLO GIANDOMENICO
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 presso il CP_1
difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Ritenuto che la parte ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 265/2024, emessa dal Capo dell' Controparte_1
di del 24.4.2024 e notificata in data 4.5.2024, chiedendone
[...] CP_1
l'annullamento per infondatezza delle contestazioni di illecito
1 amministrativo e, in subordine, ha chiesto la rideterminazione delle sanzioni nel minimo edittale;
Ritenuto che l si è costituito in giudizio ed ha Controparte_1
chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione;
ritenuto che
le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice, che prevede l'accettazione da parte dell'opponente della sanzione nei minimi edittali e la compensazione delle spese di lite;
ritenuto che i procuratori delle parti hanno indicato concordemente che la misura minima edittale delle sanzioni dovute è pari ad euro 5.400 per la violazione di cui al punto n. 1 e di euro 3.600 per la violazione di cui al punto n. 2 oltre spese di notifica, per un totale di sanzioni al minimo edittale dovute pari a 9.000 euro;
ritenuto altresì che hanno dichiarato che dal suddetto importo deve essere detratta la somma di euro 5.400 già versata per la violazione di cui al punto n. 1) in sede di diffida;
ritenuto che all'odierna udienza, con la concorde adesione alla proposta conciliativa, la parte ricorrente ha formalizzato la rinuncia ai motivi di opposizione, fatta eccezione per quello, svolto in via subordinata, diretto ad ottenere la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima edittale, con compensazione delle spese di lite;
ritenuto che il procuratore dell' ha aderito alle conclusioni di CP_1
parte opponente come oggi precisate, volte esclusivamente ad ottenere la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima edittale ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite;
ritenuto pertanto che l'opposizione deve essere accolta in parte e l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere modificata limitatamente all'entità della sanzione amministrativa dovuta per la violazione di cui al
2 punto 2), rideterminata nel minimo edittale, oltre spese di notifica;
ritenuto che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie in parte l'opposizione e modifica l'ordinanza ingiunzione opposta rideterminando la sanzione dovuta in misura pari al minimo edittale di € 3.600,00 oltre spese di notifica
2) Spese di lite compensate.
Verona, 21 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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SEZIONE LAVORO
Udienza del 21.10.2025
Causa n. 1097 2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Albarello e per la parte convenuta l'avv. Ferrarello.
L'avv. Ferrarello dichiara di avere depositato in telematico dichiarazione di adesione alla proposta conciliativa da parte del Capo dell'Ispettorato.
L'avv. Albarello dichiara di avere depositato dichiarazione di adesione dell'opponente.
I procuratori delle parti indicano concordemente che la misura minima edittale delle sanzioni dovute è pari ad euro 5.400 per la violazione di cui al punto n. 1 e di euro 3.600 per la violazione di cui al punto n. 2 oltre spese di notifica, per un totale di sanzioni al minimo edittale dovute pari a
9.000 euro, importo dal quale si detrae la somma di euro 5.400 già versata per la violazione di cui al punto n. 1) in sede di diffida.
Il procuratore di parte ricorrente rinuncia, pertanto, ai motivi di opposizione svolti con il ricorso depositato il 31.5.2024, fatta eccezione per il motivo, svolto in via subordinata, diretto ad ottenere la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima edittale.
Il procuratore dell'ispettorato prende atto della rinuncia parziale ai motivi di opposizione e aderisce alle conclusioni di parte opponente volte ad ottenere la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima edittale.
Chiedono concordemente la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 21.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1097 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 31.5.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ALBARELLO GIANDOMENICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ALBARELLO GIANDOMENICO
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 presso il CP_1
difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Ritenuto che la parte ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 265/2024, emessa dal Capo dell' Controparte_1
di del 24.4.2024 e notificata in data 4.5.2024, chiedendone
[...] CP_1
l'annullamento per infondatezza delle contestazioni di illecito
1 amministrativo e, in subordine, ha chiesto la rideterminazione delle sanzioni nel minimo edittale;
Ritenuto che l si è costituito in giudizio ed ha Controparte_1
chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione;
ritenuto che
le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice, che prevede l'accettazione da parte dell'opponente della sanzione nei minimi edittali e la compensazione delle spese di lite;
ritenuto che i procuratori delle parti hanno indicato concordemente che la misura minima edittale delle sanzioni dovute è pari ad euro 5.400 per la violazione di cui al punto n. 1 e di euro 3.600 per la violazione di cui al punto n. 2 oltre spese di notifica, per un totale di sanzioni al minimo edittale dovute pari a 9.000 euro;
ritenuto altresì che hanno dichiarato che dal suddetto importo deve essere detratta la somma di euro 5.400 già versata per la violazione di cui al punto n. 1) in sede di diffida;
ritenuto che all'odierna udienza, con la concorde adesione alla proposta conciliativa, la parte ricorrente ha formalizzato la rinuncia ai motivi di opposizione, fatta eccezione per quello, svolto in via subordinata, diretto ad ottenere la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima edittale, con compensazione delle spese di lite;
ritenuto che il procuratore dell' ha aderito alle conclusioni di CP_1
parte opponente come oggi precisate, volte esclusivamente ad ottenere la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima edittale ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite;
ritenuto pertanto che l'opposizione deve essere accolta in parte e l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere modificata limitatamente all'entità della sanzione amministrativa dovuta per la violazione di cui al
2 punto 2), rideterminata nel minimo edittale, oltre spese di notifica;
ritenuto che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie in parte l'opposizione e modifica l'ordinanza ingiunzione opposta rideterminando la sanzione dovuta in misura pari al minimo edittale di € 3.600,00 oltre spese di notifica
2) Spese di lite compensate.
Verona, 21 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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