Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 177 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, C.F.: , con l'Avv. Antonio Paolozzi, Parte_1 CodiceFiscale_1
e dif in calce al ricorso di primo grado, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante
E
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 ent Catanzaro, Via Milano, n. 17, presso la Sede Provinciale dell' , CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, CP_2
, e in forza di procura gen
[...] Controparte_3 Controparte_4
- c. 7313, per atti notaio Per_1 in Fiumicino
[...]
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Pagamento di ratei di pensione per ciechi assoluti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… all'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della impugnata sentenza e previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, ritenuto ammissibile il presente appello, di voler accogliere le richieste avanzate in primo grado e di cui alla presente impugnazione e per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te Controparte_1
della somma di € 11.017,66, Parte_1 quali ratei arretrati relativi alla pen civili assoluti ex L. 62/66, dal 01/07/2020 al 09/02/2023, come da conteggi allegati al ricorso di primo grado, oltre ulteriori interessi sino alla data dell'effettivo soddisfo;
altresì condannare
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gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario…>>; per l'appellato: <<… Tutto ciò premesso l' come in epigrafe difeso, CP_1 rappresentato e domiciliato, insiste per il rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza impugnata…>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: <con ricorso depositato il e ritualmente notificato parte_1 conveniva in giudizio l premesso di aver ottenuto riconoscimento del un cp_1 trattamento pensionist evisto favore dei ciechi civili assoluti con sentenza n. tribunale cosenza che aveva ritenuto irrilevante ai fini suddetto la sussistenza requisiti reddituali esponeva non erogato i ratei pensionistici per periodo ritenendoli dovuti ragione superamento reddituali. concludeva chiedendo una condanna dell alla corresponsione della somma euro oltre accessori sopra indicato. si costituiva rilevando domanda cui chiedeva rigetto insussis requisito reddituale previsto pensionistico riconosciuto questo>>.
§2.1 Il Tribunale rigetta il ricorso, con compensazione delle spese di lite, alla luce delle seguenti argomentazioni: <il ricorrente fonda la propria pretesa sulle statuizioni contenute nella sentenza n. pacificamente passata in giudicato con cui il tribunale di cosenza ritenuto non rilevante ai fini del riconoscimento della pensione per ciechi civili requisito reddituale ha condannato l previa declaratoria dl relativo diritto cp_1>“al pagamento dei ratei maturati a ata dalla mancata corresponsione del trattamento pensionistico”. Ora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In materia di invalidità pensionabile, la sentenza che accerta il diritto all'assegno ordinario di invalidità esplica efficacia di giudicato sull'esistenza di tutti i presupposti di legge (requisito contributivo e assicurativo e stato invalidante) e, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione;
ne consegue che, ove venga in questione la legittimità della revoca dell'assegno disposta dall in relazione alla previsione di cui all'art. 9 della CP_1 legge 12 giugno 1984, n. 2 n cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto", deve esclusivamente procedersi al raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento della revoca per verificare se vi sia stato un effettivo miglioramento nello stato di salute dell'assicurato, o comunque un recupero della
2 sua capacità di guadagno derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti alle sue personali attitudini (Sez. L. n. 23082/2011; più di recente Cass., Sez. L. n. 37269/2021 “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'accogliere un ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., aveva ritenuto che l'obbligo, in capo a una ASL, di rimborsare il contributo per l'utilizzazione delle prestazioni di un Pt_2 biologo convenzionato, per il periodo 2008-2010, fosse coperto dal giudicato formatosi sul corrispondente accertamento, contenuto in una sentenza irrevocabile relativa a un precedente periodo temporale”. Con riferimento alla pensione prevista in favore di chi versi in condizione di cecità assoluta, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 della l. n. 66 del 1962, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito di cui all'art. 38, comma 1, Cost., sicché l'erogazione della prestazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, di conversione del d.l. n. 5 del 1971, dovendosi ritenere inapplicabili sia l'art. 68 della l. n 153 del 1969, dettato per la pensione di invalidità erogata dall CP_1 sia l'art. 8, comma 1 bis, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 6 1983, che consentono l'erogazione della pensione in favore dei ciechi che CP_1 abbiano recuperato la capacità lavorativa, trat si di norme di stretta interpretazione, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, comma 2, Cost., e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica” (cfr. Sez. 6 – L n. 16133/2016). Ebbene nel presente giudizio l ha dedotto e riscontrato che sono mutati gli elementi di CP_1 fatto rispetto alla zione precedente ed in particolare che il ricorrente nel periodo 2020/2023 ha prodotto un reddito di gran lunga superiore a quello massimo previsto per fruire della specifica prestazione (euro 24.313,39 a fronte di un reddito massimo di euro 16.982,49 nel 2020; euro 24.313,69 a fronte di un reddito massimo di euro 16.982,49 nel 2021, euro 24.95242 per il 2022 a fronte di un reddito massimo di euro 17.050,42 nel 2022). La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento. La sussistenza di precedenti difformi giustifica la compensazione delle spese di lite>>
§3 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità Parte_1 per avere il giudicante trascurato l'esistenza del giudicato, tra le stesse parti, costituito dal precedente provvedimento con cui è stata accertata l'irrilevanza del requisito reddituale ai fini del diritto alla prestazione in godimento.
3 Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_1
La Corte, acquisito il fas di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 18/24 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 L'appello si presta ad esser accolto.
§4.1 Orbene, dalla disamina del fascicolo di parte appellante di primo grado emerge che con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1633/2012 del 13/06/2012 (cfr. all.2), pacificamente definitiva, veniva accolto il ricorso proposto nei confronti dell' dal sig. cieco civile assoluto, con conseguente condanna CP_1 Pt_1 dell' a pag la prestazione indipendentemente dal reddito del CP_1 medesimo;
il giudizio, invero, era stato instaurato dall'assistibile a seguito della sospensione del pagamento della prestazione da parte dell'istituto, che aveva rilevato il superamento della soglia reddituale per il godimento della stessa, ed era dunque finalizzato a fare accertare l'irrilevanza del requisito reddituale quale elemento costitutivo del diritto alla fruizione del trattamento pensionistico in oggetto. Il Tribunale, facendo applicazione dei principi sanciti dalle SSUU della Corte di Cassazione, n. 3814/2005, accertava l'irrilevanza del requisito reddituale e condannava l'ente al ripristino della prestazione. In seguito, l' dopo avere dato esecuzione a tale giudicato, registrato il CP_1 mutamento i giurisprudenza sul punto (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24192 del 25/10/2013, secondo cui <la pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all legge febbraio n. erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato bisogno economico trattandosi prestazione assistenziale rientrante nell primo comma cost. con conseguente cessazione dell superamento del limite reddito previsto la inabilit marzo conversione d.l. gennaio dovendosi ritenere inapplicabili detta sia l aprile n dettato invalidit dall bis settembre convertito cp_1 modificazioni novembre che consentono favore dei abbiano recuperato capacit lavorativa trat si norme stretta interpretazione il fondamento rinviene nella diversa disposizione secondo intese favorire reinserimento pensionato cieco nel mondo lavoro senza subisca perdita e dunque insuscettibili applicazione analogica>>), disponeva due ulteriori sospensioni del trattamento, a seguito dei quali il sig. nstaurava analoghi giudizi. All'esito dei suddetti, il Tribunale di Pt_1
Cosenza, c entenza n.478/20, pubblicata il 04/03/2020 (sub allegato 3), dichiarava non tenuto il ricorrente alla restituzione delle somme richieste a titolo di indebito, e condannava l' alla restituzione di quanto già trattenuto, CP_1 dando atto dell'esistenza del giu contenuto nella sentenza 1633/2012 del
4 13/06/2012, che aveva stabilito il diritto dello stesso a percepire la pensione per cieco civile assoluto indipendentemente dal reddito;
analogamente, con sentenza n.722/22, non appellata (sub allegato 4), condannava la controparte al pagamento dei ratei arretrati maturati dal 01/01/2016 al 10/06/2020, in applicazione del medesimo principio.
§ 4.2 Ciò posto, il Giudice di primo grado, nel negare l'efficacia del giudicato formatosi sull'irrilevanza del requisito reddituale ai fini del diritto da parte del sig. l Pt_1 godimento della pensione per ciechi assoluti, fa leva sui principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia di rapporti di durata: <nell dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto giudicato formatosi sull relativo a una fattispecie attuale preclude riesame in un diverso processo medesime questioni spiegando la propria efficacia anche per periodo successivo alla sua formazione con l limite sopravvenienza fatto o diritto muti materiale del rapporto modifichi regolamento. specie s.c. ha confermato sentenza merito nell ricorso revocazione ex art. n. c.p.c. aveva ritenuto capo asl rimborsare contributo prestazioni pt_2 biologo convenzionato do fosse coperto dal sul corrispondente accertamento irrevocabile relativa precedente temporale>> (Cass., Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021); <in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto sui quali giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro l del giudicato impedisce riesame la deduzione questioni tendenti nuova decisione quelle gi risolte provvedimento definitivo quale pertanto esplica propria efficacia nel tempo successivo alla sua emanazione limite sopravvenienza fatto o diritto muti materiale rapporto modifichi regolamento>> (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 20765 del 17/08/2018). Sennonché, in tali arresti si fa riferimento a sopravvenienze di fatto e di diritto;
nel caso di specie, invece, più a monte, la tematica controversa è se si possa fare rientrare nel novero delle sopravvenienze di diritto il mutamento della giurisprudenza sulla questione giuridica della rilevanza o meno del requisito reddituale ai fini dell'accesso alla prestazione in argomento. Ritiene il Collegio che il quesito debba essere risolto in senso negativo, non essendovi coincidenza tra la nozione di "Jus superveniens” e quella di mutamento di indirizzo giurisprudenziale "medio tempore" intervenuto: <a norma dell primo comma c.p.c. l del principio di diritto vincola il giudice rinvio che ad esso deve uniformarsi anche qualora nel corso processo siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza legittimit sicch la corte cassazione nuovamente investita ricorso avverso sentenza pronunziata dal merito giudicare sulla base>5 del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "jus superveniens", comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale>> (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 27155 del 15/11/2017). Nel caso di specie, non è intervenuta alcuna modifica del quadro normativo di riferimento, ma solo una diversa interpretazione giurisprudenziale della disciplina concernente il diritto alla pensione non reversibile per cieco assoluto, implicante l'accertamento dell'esistenza e permanenza dello stato di bisogno, in precedenza ritenuto irrilevante. Il giudicato formatosi sul punto, pertanto, va reputato vincolante nel senso che si deve escludere, con riferimento alle parti del presente giudizio, che il requisito reddituale rientri tra gli elementi costitutivi del diritto accertato in capo all'odierno appellante.
§5 Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento del gravame e alla conseguente riforma della sentenza gravata, nel senso della condanna dell' CP_1
a pagare al sig. i ratei di pensione non corrisposti nel periodo Pt_1
01/07/2020 al 09/02/2023, come da conteggio allegato al ricorso di primo grado, non contestato, epurato dagli interessi legali, in quanto limitati temporalmente, ché invece andranno corrisposti dalle singole scadenze al soddisfo. La peculiarità delle questioni trattate e i segnalati contrasti giurisprudenziali impongono l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 21 febbraio 2024, avverso la sentenz Parte_1
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 186/2024, resa in data 29 gennaio 2024, così provvede: in riforma della sentenza gravata, condanna l a pagare a CP_1 Parte_1 euro 10.836,15, per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 31 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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