Ordinanza cautelare 14 gennaio 2016
Decreto decisorio 25 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 25/11/2021, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2021
N. 01755/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1755 del 2015, proposto da
OM AP, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefania Barbieri e Livia Bonollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caldogno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Ferdinando Iazzetta e Manfredo Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ZA GI s.n.c. di ZA GI e Gioele, Immobiliare G.T.M. s.a.s. di CH IA, EL ER, OL ER e AL ER, rappresentati e difesi dagli Avvocati Vittorio Angiolini, Luca Formilan, RIgrazia Romeo e Alessandro Basilico, con domicilio eletto presso lo Studio RIgrazia Romeo in Venezia, viale Ancona 17;
VA ER, rappresentata e difesa dall'Avvocato RIgrazia Romeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, viale Ancona 17;
RI ER, RI ET, AN ET, AR ET, RI PA e RI RA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Responsabile della Struttura Segreteria F.F., del Comune intimato, n. 47 di Reg. Prot. n. 12246 dell'1.10.2015, con la quale è stata istituita temporaneamente la segnaletica di divieto di sosta 0-24 lungo ambo i lati di via Catullo, nel tratto compreso tra l'incrocio tra la via stessa e via Gardellina e il punto in cui via Catullo curva a gomito a sud per consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito del piano di lottizzazione denominato "Case Rosse" per il periodo 5.10.2015 fino al termine dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 16 dicembre 2015;
Rilevato altresì che in data 31 dicembre 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 22 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO