Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.