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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3577/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 21/03/1952 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIACCIO PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione depositato in data 18/03/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2
preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla indennità di accompagnamento nonché ai benefici ex L. 104/92. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
1 Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento della indennità di accompagnamento ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e quindi decisa, sulle note di trattazione scritta di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure del ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP avrebbe sottovalutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetto da patologie che gli riconoscerebbero una limitazione della capacità lavorativa generica pari al 100 % e con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di svolgere in autonomia gli atti di vita quotidiana e con impossibilita di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche del periziando.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si
2 individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU ha esaminato dettagliatamente le patologie lamentate dal ricorrente ed ha escluso che esse abbiano una valenza invalidante tale da poter riconoscere la indennità di accompagnamento e l'handicap grave.
In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che il ricorrente è affetto da “Diabete Mellito di tipo 2 complicato da retinopatia diabetica non proliferante e neuropatia diabetica, artrosi polidistrettuale, cardiopatia ischemica cronica”, concludendo per una valutazione complessiva di invalidità medio grave 67%-99, senza diritto alla indennità di accompagnamento.
In merito alle altre patologie dedotte in ricorso la parte non indica alcuna certificazione medica attestante la sussistenza delle lamentate e non valutate infermità.
Né viene chiarito come le patologie già valutate dal ctu avrebbero inciso sulla capacità deambulatoria e/o di compimento degli atti di vita quotidiana, né perché andrebbe riconosciuta per le stesse la percentuale di invalidità massima del 100 %.
Deve rilevarsi, peraltro, che il consulente medico ha svolto con estrema accuratezza l'esame obiettivo, momento centrale dell'accertamento peritale versandosi in materia di indennità di accompagnamento, dando atto, all'esito dello stesso, che trattasi di soggetto
“discretamente orientato nel tempo e nello spazio” con “la deambulazione sostanzialmente autonoma, cosi come i cambi posturali”.
Le risultanze dell'accertamento peritale, come descritte dal CTU, della veridicità delle cui affermazioni non vi è motivo di dubitare, sono assorbenti di qualsivoglia censura in punto di sottovalutazione delle singole patologie, dando atto che sia a livello neurologico
(capacità di attendere agli atti quotidiani della vita) che a livello motorio (capacità di deambulare autonomamente) non vi sono gli estremi per il riconoscimento della prestazione invocata.
In conclusione, alla luce delle censure proposte da parte opponente, generiche e fondate su opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, rendono superfluo il richiesto rinnovo della consulenza tecnica medico-legale.
I successivi chiarimenti resi dal CTU nominato della fase dell'ATPO contengono, poi, un'esaustiva e completa risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente.
3 Ed, invero, anche dopo aver esaminato l'ulteriore certificato medico versato in atti dalla parte, il CTU nominato nella prima fase ha precisato: “l'indennità di accompagnamento viene concessa agli individui che hanno un complesso menomativo di entità tale da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero
l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita;
per atti quotidiani della vita si intendono le attività alla base dei sette “momenti” (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari). Pur non sottovalutando il complesso quadro clinico del ricorrente, esso non soddisfa il requisito richiesto. - Premesso che il sottoscritto CTU ha riconosciuto il ricorrente invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età medio grave 67%-99%. - La condizione osteoarticolare patita dal ricorrente (artrosi polidistrettuale com spondilodiscoartrosi diffusa
a prevalente impegno cervicale e lombare e dolore radicolare recidivante al territorio CS -
C6 dell'arto superiore di destra e sinistra ed S1 destra) non impedisce il compimento in autonomia degli atti quotidiani della vita, sia in ambito domestico che in ambito extramurario, come scendere delle scale, salire su un autobus, raggiungere a piedi un esercizio commerciale, una farmacia, ecc. - Difatti durante la visita medica il sig. Parte_1
, discretamente orientato nel tempo e nello spazio, ha risposto in modo adeguato
[...]
alle domande ed eseguito ordini quali salire sul lettino, svestirsi, sedersi e rivestirsi in maniera rallentata ma autonoma;
non si è evidenziato un complesso menomativo di gravità tale da compromettere la capacità di assumere terapia farmacologica in modo autonomo, la possibilità di uscire di casa da solo;
il vestirsi e/o attendere alla propria igiene da solo;
non si è palesata la necessità di aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare né tanto meno di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. - Non è pensabile riconoscere l'indennità di accompagnamento ad un individuo che presenta esame obiettivo come sopra descritto. - Per tutti questi elementi si conferma il giudizio già espresso” (v. supplemento di perizia, in atti).
Le ulteriori censure formulate dalla parte ricorrente si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del
Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu. In altre parole, la semplice affermazione che il
Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della
4 scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico
CP_ dell' .
Si comunichi
Aversa, 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3577/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 21/03/1952 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIACCIO PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione depositato in data 18/03/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2
preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla indennità di accompagnamento nonché ai benefici ex L. 104/92. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
1 Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento della indennità di accompagnamento ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e quindi decisa, sulle note di trattazione scritta di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure del ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP avrebbe sottovalutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetto da patologie che gli riconoscerebbero una limitazione della capacità lavorativa generica pari al 100 % e con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di svolgere in autonomia gli atti di vita quotidiana e con impossibilita di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche del periziando.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si
2 individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU ha esaminato dettagliatamente le patologie lamentate dal ricorrente ed ha escluso che esse abbiano una valenza invalidante tale da poter riconoscere la indennità di accompagnamento e l'handicap grave.
In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che il ricorrente è affetto da “Diabete Mellito di tipo 2 complicato da retinopatia diabetica non proliferante e neuropatia diabetica, artrosi polidistrettuale, cardiopatia ischemica cronica”, concludendo per una valutazione complessiva di invalidità medio grave 67%-99, senza diritto alla indennità di accompagnamento.
In merito alle altre patologie dedotte in ricorso la parte non indica alcuna certificazione medica attestante la sussistenza delle lamentate e non valutate infermità.
Né viene chiarito come le patologie già valutate dal ctu avrebbero inciso sulla capacità deambulatoria e/o di compimento degli atti di vita quotidiana, né perché andrebbe riconosciuta per le stesse la percentuale di invalidità massima del 100 %.
Deve rilevarsi, peraltro, che il consulente medico ha svolto con estrema accuratezza l'esame obiettivo, momento centrale dell'accertamento peritale versandosi in materia di indennità di accompagnamento, dando atto, all'esito dello stesso, che trattasi di soggetto
“discretamente orientato nel tempo e nello spazio” con “la deambulazione sostanzialmente autonoma, cosi come i cambi posturali”.
Le risultanze dell'accertamento peritale, come descritte dal CTU, della veridicità delle cui affermazioni non vi è motivo di dubitare, sono assorbenti di qualsivoglia censura in punto di sottovalutazione delle singole patologie, dando atto che sia a livello neurologico
(capacità di attendere agli atti quotidiani della vita) che a livello motorio (capacità di deambulare autonomamente) non vi sono gli estremi per il riconoscimento della prestazione invocata.
In conclusione, alla luce delle censure proposte da parte opponente, generiche e fondate su opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, rendono superfluo il richiesto rinnovo della consulenza tecnica medico-legale.
I successivi chiarimenti resi dal CTU nominato della fase dell'ATPO contengono, poi, un'esaustiva e completa risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente.
3 Ed, invero, anche dopo aver esaminato l'ulteriore certificato medico versato in atti dalla parte, il CTU nominato nella prima fase ha precisato: “l'indennità di accompagnamento viene concessa agli individui che hanno un complesso menomativo di entità tale da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero
l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita;
per atti quotidiani della vita si intendono le attività alla base dei sette “momenti” (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari). Pur non sottovalutando il complesso quadro clinico del ricorrente, esso non soddisfa il requisito richiesto. - Premesso che il sottoscritto CTU ha riconosciuto il ricorrente invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età medio grave 67%-99%. - La condizione osteoarticolare patita dal ricorrente (artrosi polidistrettuale com spondilodiscoartrosi diffusa
a prevalente impegno cervicale e lombare e dolore radicolare recidivante al territorio CS -
C6 dell'arto superiore di destra e sinistra ed S1 destra) non impedisce il compimento in autonomia degli atti quotidiani della vita, sia in ambito domestico che in ambito extramurario, come scendere delle scale, salire su un autobus, raggiungere a piedi un esercizio commerciale, una farmacia, ecc. - Difatti durante la visita medica il sig. Parte_1
, discretamente orientato nel tempo e nello spazio, ha risposto in modo adeguato
[...]
alle domande ed eseguito ordini quali salire sul lettino, svestirsi, sedersi e rivestirsi in maniera rallentata ma autonoma;
non si è evidenziato un complesso menomativo di gravità tale da compromettere la capacità di assumere terapia farmacologica in modo autonomo, la possibilità di uscire di casa da solo;
il vestirsi e/o attendere alla propria igiene da solo;
non si è palesata la necessità di aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare né tanto meno di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. - Non è pensabile riconoscere l'indennità di accompagnamento ad un individuo che presenta esame obiettivo come sopra descritto. - Per tutti questi elementi si conferma il giudizio già espresso” (v. supplemento di perizia, in atti).
Le ulteriori censure formulate dalla parte ricorrente si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del
Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu. In altre parole, la semplice affermazione che il
Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della
4 scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico
CP_ dell' .
Si comunichi
Aversa, 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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