Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 13 dicem- bre 2024, iscritta al n. 3149 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Montefiascone (VT), alla Via della Croce n. 30, presso lo studio dell'Avv. Daniele Marongiu che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 22 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e AT IO hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 18 giugno 1989 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Montefiascone (VT), parte II, serie
A, n. 28); che dalla loro unione è nato il figlio l'8 agosto 1991, che Persona_1
le parti dichiarano maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che la prosecu- zione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Montefiascone (VT), Via Coste n. 157 sarà assegnata, uni- tamente a tutto il mobilio ivi insistente - fatta eccezione per i beni mobili strettamente personali del SI ovvero da questi acquistati in data antecedente al matrimonio Pt_1
- alla SI.r , mentre il SI si è già di fatto trasferito;
Parte_2 Parte_1
3) il SI con la sottoscrizione del presente atto, si impegna e promette Parte_1
di trasferire, senza corrispettivo alcuno, in favore della SI.r , che pro- Parte_2
mette di accettare, la quota parte del 50% del diritto di proprietà di cui egli è titolare sugli immobili in premessa identificati ed appresso ritrascritti: fabbricato contraddi- stinto al CF del Comune di Montefiascone (VT), foglio 23, particella 166, sub 1, cat.
A/4, rendita € 209,17, classe 2, consistenza 4,5, vani;
fabbricato contraddistinto al CF del Comune di Montefiascone (VT), foglio 23, particella 7, rendita € 61,97, categoria
C/6, classe 8, consistenza 60 mq;
terreno contraddistinto al CT del Comune di Mon- tefiascone (VT), foglio 23, particella 167, RD € 0,03, RA € 0,01, seminativo arborato, classe 4, superficie ha are ca 10; terreno contraddistinto al CT del Comune di Mon- tefiascone (VT) Foglio 23, particella 237, RD € 0,17, RA € 0,06, seminativo arborato, classe 4, ha are ca 50 mq;
4) il SI con la sottoscrizione del presente atto, si impegna e promette Parte_1
di trasferire, senza corrispettivo alcuno, in favore della SI.r , che pro- Parte_2
mette di accettare, la quota parte di 173/1000 del diritto di proprietà di cui egli è
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titolare sugli immobili in premessa identificati ed appresso ritrascritti: fabbricato con- traddistinto al CF del Comune di Montefiascone (VT), foglio 23, particella 166, sub
6, cat. A/4 rendita € 92,96, classe 2, consistenza 2 vani;
fabbricato contraddistinto al
CF del Comune di Montefiascone (VT), foglio 23, particella 166, sub 7, cat. A/4 ren- dita € 69,72, classe 2, consistenza 1,5 vani;
5) le quote di proprietà delle unità immobiliari che precedono ai punti 3 e 4 saranno cedute dal SI alla SI.r , senza corrispettivo alcuno, Parte_1 Parte_2
libere da ogni peso, vincolo, ipoteca o altre trascrizioni pregiudizievoli al diritto di proprietà. Tutte le spese inerenti i trasferimenti immobiliari in esame saranno a carico esclusivo della SI.r ; Parte_2
6) la SI.r , si impegna e promette di cedere e trasferire, senza corri- Parte_2
spettivo alcuno, al SI , che promette di accettare, l'intera quota della Parte_1
società Autogas S.a.s. di RO LU e C. ad ella appartenete, già individuata in premessa. Tutte le spese inerenti il trasferimento di quote saranno a carico esclusivo del SI ovvero della società Autogas S.a.s. di RO LU e C. (ov- Parte_1
vero della diversa società che dovesse risultare all'esito di eventuali trasformazioni e/o modifiche);
7) appena dopo la stipula dell'atto definitivo di trasferimento delle quote societarie, e comunque entro e non oltre giorni 10 dal rogito, il SI si impegna ed Parte_1
obbliga ad assumere la SI , con la qualifica di impiegata (mansioni di Parte_2
3 livello o superiori) alle dipendenze della società Autogas S.a.s. di RO LU e
C. (ovvero della diversa società che dovesse risultare all'esito di eventuali trasforma- zioni e/o modifiche), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - part- time, con scadenza non prima del 31.12.2025 e per un monte ore settimanale non inferiore alle 20 ore. In relazione a tale impegno viene altresì convenuto che se prima della scadenza contrattuale di cui sopra (31.12.2025), la SI.ra otte- Parte_2
nesse una distinta occupazione lavorativa, la stessa, dovrà procedere, senza ritardo, a presentare le proprie dimissioni;
8) viene espressamente convenuto fra le parti che in caso di inadempimento del SI.
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all'obbligo di cui al precedente punto sub n. 7, ovvero per l'ipotesi di Parte_1
cessazione anticipata del contratto di lavoro dettata da qualsivoglia causa e/o ragione imputabile alle parti ovvero alla società, il SI. sarà tenuto a versare Parte_1
ugualmente in favore della SI.ra , per il periodo di cui al punto che Parte_2
precede, la somma di € 800,00- mensile. Anche in relazione a tale obbligo viene con- venuto che se prima della scadenza del termine indicato (31.12.2025) la SI.r Parte_2
ottenesse una distinta occupazione lavorativa, la stessa, dovrà procedere,
[...]
senza ritardo, a darne comunicazione al SI. il quale, a decorrere Parte_1
dall'assunzione non sarà più tenuto alla corresponsione di alcun importo;
9) le parti dichiarano espressamente che i trasferimenti immobiliari e di quote sociali indicati ai punti sub 3, 4 e 6 che precedono costituiscono condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e non comportano trasferi- menti di denaro;
10) le parti convengono altresì e, a tal uopo, si impegnano, a formalizzare tutti i trasfe- rimenti di cui ai punti sub nn. 3, 4 e 6, che precedono, contestualmente e nel minor tempo possibile e comunque entro 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione della sen- tenza di omologa della separazione (salvo proroghe previamente concordate fra esse parti ovvero imposte dal sopravvenire di fatti e/o circostanze a loro non ascrivibili né imputabili), presso il Notai con studio in Vetralla (VT), Piazza Testimone_1
Marconi n. 12;
11) l'utilizzo e la proprietà dell'auto Toyota Yaris targata DR172SD rimarranno in capo alla SI.r ; Parte_2
12) i coniugi concordano che la società Autogas S.a.s. di RO LU e C. (ovvero la distinta società che dovesse risultare all'esito di eventuali trasformazioni e/o modi- fiche) dovrà farsi carico, con il conto sociale, di tutte le tasse e le spese (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: irap, irperf ecc.) relative e/o riferibili alla SI.r Parte_2
quale socio accomandante;
[...]
13) i coniugi confermano di aver definito tra di loro ogni altra questione di natura economica e pertanto, fermo quanto concordato ai punti sub. 3, 4, 6, 7 e 8 di cui pag. 4 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
sopra, dichiarano di rinunziare reciprocamente ad ogni ulteriore eventuale pretesa, economica e non (doc. 08-09). Le parti convengono e chiariscono, che i trasferimenti convenuti nel presente atto sono da intendersi finalizzati anche a consentire il mante- nimento economico delle parti anche per il caso in cui l'uno o l'altro coniuge, succes- sivamente alla pronuncia di separazione, dovesse rimanere privo di attività lavorativa;
14) il SI si impegna e si obbliga a trasferire altrove la propria residenza Parte_1
anagrafica nel minor tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso per separazione consensuale;
15) con la sottoscrizione del presente atto i coniugi si impegnano inoltre a prestare il reciproco consenso per la richiesta e/o il rinnovo del passaporto o documenti equi- pollenti;
16) le parti dichiarano che le spese legali del presente procedimento di separazione saranno a carico di entrambe in misura del 50% cadauna”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al col- legio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Montefiascone (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
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il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di conSIlio del 7 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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