Art. 13.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 2301, 2302, 2303, 2305 e 2619 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1970 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 2301, 2302, 2303, 2305 e 2619 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1970 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.