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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/10/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2582/2023 promossa da:
(C.F. ) residente in [...] C.F._1 lità di ll Controparte_2
(P.IVA ) con sede in NO (SI), Località San
[...] P.IVA_1
3024, fr ilippo ai Comunali, rappresentato e difeso nel presente procedimento, giusta procura in atti dall' Avv. Prof. Ivan Demuro (C.F.
- PEC del Foro di C.F._2 Email_1
Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bologna, via degli Agresti n. 6, ATTORE contro
C.F. , nato a [...], il [...] Controparte_3 C.F._3
, resi alità Rasina n.132, quale legale C.F._3 rappresentante dell' (P.I e Controparte_4 P.IVA_2
a 21 Controparte_5 C.F._4 luglio 1967 , res. in Località La Serena, n. 151, CAP 53024, in qualità di legale rappresentante dell' (P.IVA ) entrambi Controparte_6 P.IVA_2 rappresentati e difesi nonchè elettivamente domiciliati in Siena Via del Cavallerizzo n. 1 presso e nello studio degli Avvocati Cecilia Collini ed Emiliano Ciufegni (pec: Email_2
Email_3
CONVENUTI E contro EN ( , in persona del legale Controparte_7 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, Dott. (C.F. ), con Controparte_8 C.F._5 sede legale a NO (SI), Loc. S. Filippo F.G.A., rappresentata e difesa, dall'Avv. Prof. Ivan Demuro ( pec , del Foro di Bologna, Email_1 pagina 1 di 23 eleggendo domicilio presso lo studio del predetto difensore sito in Bologna, via degli Agresti, n. 6
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni in atti:
PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, nel merito:
1. accertare, riconoscere e dichiarare: a) In via principale, l'assenza in capo ai convenuti della qualifica di coltivatori diretti e in ogni caso l'assenza in capo agli stessi dei requisiti posti dalla Legge n. 590/1965 e, conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare che i contratti di compravendita, stipulati in data 01.08.2022, con atto per Notaio Dott. di Siena: • Rep. Persona_1
n. 79165 - Racc. n. 34615; • Rep. n. 79166 - Racc. n. 34616, sono lazione dell'art. 7, comma 2, n.
2-bis, della Legge n. 817/1976 e sono, pertanto, inopponibili o comunque inidonei ad escludere il diritto di prelazione del Sig. o dei suoi aventi causa;
b) In subordine, che i contratti di CP_1 affitto: • Contratto affitto 24/7/2017 reg. a Siena 21/8/2017 n. 4826 serie 3T e successiva proroga 23/5/2018 reg. Siena 12/6/2018 al n. 1386 mod.3; • Contratto affitto 24/7/2017 reg. a Siena 21/8/2017 n. 4827 serie 3T e successiva proroga 23/5/2018 reg. Siena 12/6/2018 al n. 1404 mod.3 sono illegittimi e nulli per illiceità dell'oggetto, della causa e/o dei motivi ex art. 1345 c.c., in quanto conclusi in violazione del legittimo Imprenditore Agricolo Professionale dall'art.7, comma 2, n.
2-bis, della Legge n. 817/1976; c) In ulteriore subordine, che i contratti di affitto: • Contratto affitto 24/7/2017 reg a Siena 21/8/2017 n. 4826 serie 3T e successiva proroga 23/5/2018 reg. Siena 12/6/2018 al n. 1386 mod.3; • Contratto affitto 24/7/2017 reg. a Siena 21/8/2017 n. 4827 serie 3T e successiva proroga 23/5/2018 reg. Siena 12/6/2018 al n. 1404 mod.3 sono inefficaci ed inopponibili nei confronti dell'odierno attore o dei suoi aventi causa, ai sensi dell'art. 1415, comma 2, c.c., in quanto simulati, onde impedire l'esercizio del diritto accordato dall'art. 7, comma 2, n.
2-bis, della Legge n. 817/1976 all'Imprenditore Agricolo Professionale proprietario di fondi finitimi.
2. Per l'effetto, in ogni caso, dato atto che l'odierno attore, Sig. è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal combinato disposto Controparte_1 di cui all'art. 7, comma egge n. 817/1976 e all'art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590 e che l'odierno attore, avendo i requisiti di legge, si dichiara incondizionatamente pronto, così come i suoi aventi causa, ad effettuare: a) in caso di accoglimento della domanda principale: • il versamento a favore del Sig. della somma che verrà determinata dal nominando Consulente Tecnico d'Ufficio, Controparte_3 quale p icolo distinto al foglio 125, particella 14, del Comune di NO (SI), entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza;
• il versamento a favore del Sig.
[...] della somma che verrà determinata dal nominando Consulente Tecnico d'Ufficio, qual CP_5 del terreno al foglio 104, particella 45, del Comune di NO (SI), entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza. b) in caso di a • il versamento a favore del Sig. della Controparte_3 cifra risultante dalla somma dei canoni di locazione da quest'ultimo pagati per il terreno oggetto del presente riscatto e dell'ulteriore somma che verrà determinata dal nominando Consulente Tecnico d'Ufficio, quale prezzo del terreno agricolo distinto al foglio 125, particella 14, del Comune di NO (SI), entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza;
• il versamento a favore del Sig.
[...] della cifra risultante dalla somma dei canoni di locazione da quest'ultimo pagati per il terreno CP_5
pagina 2 di 23 oggetto del presente riscatto e dell'ulteriore somma che verrà determinata dal nominando Consulente Tecnico d'Ufficio, quale prezzo del terreno al foglio 104, particella 45, del Comune di NO (SI), entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza dichiararsi per effetto dell'esercizio del riscatto agrario di cui all'art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, avvenuto il trasferimento della proprietà, con efficacia ex tunc, condannando i convenuti all'immediato rilascio in favore dell'attore o dei suoi aventi causa:
• del terreno agricolo, sito nel Comune di NO (SI), e accatastato al foglio 125, particella 14, del medesimo Comune di NO (SI), previa dichiarazione di parziale inefficacia del contratto di compravendita notarile del 01.08.2022, rep. n. 79166, racc. n. 34616, dott. di Siena, Persona_1 stipulato tra (C.F. (C.F. Parte_1 C.F._6 Parte_2
) da un lato e, dall'altro, , in C.F._7 Controparte_3 C.F._3 sentante dell' A Controparte_4
), in relazione al fondo sito in NO e accatastato al foglio 125, particella 14, dello P.IVA_4
i NO (SI); • del terreno agricolo, sito nel Comune di NO (SI), e accatastato al foglio 104, particella 45, del medesimo Comune di NO (SI), previa dichiarazione di parziale inefficacia del contratto di compravendita notarile del 01.08.2022, rep. n. 79165, racc. n. 34615, dott. di Siena, stipulato tra (C.F. e Persona_1 Parte_1 C.F._6 Pt_2 to e,
[...] C.F._7 Controparte_5
( ), in qualità di legale rappresentante dell C.F._4 Controparte_6
), in relazione al fondo sito in Mont
[...] P.IVA_2 particella 45, del medesimo Comune di NO (SI).
3. Ordinarsi al conservatore dei RR.II. di Siena di procedere alle necessarie annotazioni e/o trascrizioni a favore dell'attore, Sig. o dei Controparte_1 suoi aventi causa.
4. Adottare ogni altro opportuno provvedimento, anche in punto di determinazione delle modalità di erogazione del prezzo di acquisto. IN VIA ISTRUTTORIA - confermando quanto precedentemente richiesto in via istruttoria, al fine di definire giudizialmente il prezzo che il Sig. si CP_1 offre sin da ora di versare incondizionatamente e singolarmente, quota parte, ai Sig.ri il CP_3 riscatto dei terreni de quo, si chiede in via istruttoria all'Ill.mo Giudice, qualora ritenuto necessario ai fini del decidere, di ammettere la Consulenza Tecnica d'Ufficio e di sottoporre al consulente, oltre a quanto ritenuto necessario dal Giudicante, il seguente quesito: “Determini il CTU, alla luce della documentazione in atti, di quella a cui lo stesso potrà accedere presso i pubblici uffici ritenendola utile e di ogni altra documentazione che, col consenso delle parti, riterrà di acquisire e fissato quale limite il prezzo di compravendita pagato da entrambi i convenuti nei rispettivi rapporti contrattuali, la parte di prezzo imputabile a ciascuno dei terreni oggetto di riscatto e, conseguentemente, il prezzo che il Sig. dovrà CP_1 offrire, quota parte, ai convenuti per il riscatto dei medesimi terreni”; - viste le ulteriori dife enuti, si riformula qui di seguito la richiesta precedentemente presentata in sede di memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c., e si richiede all'Ill.mo Giudice di voler disporre un ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., nei confronti di entrambi i Sig.ri riguardante i pagamenti da ciascuno effettuati in relazione ai CP_3 contratti di affitto de quo e, se l'esibizione degli partire dal 24.07.2017 (data di sottoscrizione dei pretesi contratti di affitto) e sino al 01.08.2022 (data di sottoscrizione dei contratti di compravendita), in modo tale da appurare se i convenuti abbiano o meno effettivamente eseguito i pagamenti pattuiti nei contratti di affitto de quo e successive proroghe sottoscritte in data 23.05.2018. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
pagina 3 di 23 PARTI CONVENUTE: Piaccia al Tribunale 1°) Respingere le domande tutte avanzate dall'attore nei confronti dei concludenti perché del tutto infondate in fatto ed in diritto;
2°) Condannare l'attore CP_1 al pagamento dei compensi della presente causa, oltre Iva e Cap come per legge.
[...]
TERZO INTERVENUTO: Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere tutte le domande presentate dal Sig. estendendo gli effetti dell'emandanda sentenza, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., CP_1 anche nei confronti, In ogni caso Con vittoria di spese e competenze Controparte_9 professionali di causa. In via istruttoria Si offrono in comunicazione i seguenti documenti: Doc.
1 - Procura alle liti;
Doc.
2 - Visura camerale Controparte_9
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la redazione della presente sentenza segue i canoni di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in qualità di legale Controparte_1 rappresentante dell' ha convenuto in Controparte_2 giudizio innanzi all'intestato Tribunale , in qualità di legale rappresentante Controparte_3 dell' e in qualità di legale rappresentante Controparte_4 Controparte_5 dell' omonima Azienda agricola, lamentando la violazione dell'art. 8 della legge 25 maggio 1965 n. 590 in tema di prelazione agraria ed esercitando, conseguentemente, il diritto di riscatto agrario relativamente ai fondi siti in Pienza e meglio identificati infra.
Parte attrice, nello specifico ed in via di estrema sintesi, ha dedotto:
- Di essere titolare, sin dal 2004, dell' , la quale, con Controparte_2 un'estensione di circa 22 ettari - di cui uata nella zona est di NO, all'interno dell'area dedita alla produzione del;
Pt_3
- Che l'azienda, attraverso la raccolta di uve provenienti dai vitig ti sui terreni di proprietà del Sig. è nota - come testimoniato anche dai numerosi CP_1 riconoscimenti ricevut o degli anni - per la sua apprezzata e rinomata produzione di vini e, in particolare, per la produzione di Rosso e Controparte_10 di , tutti sotto l'etichetta Pt_3 Controparte_11 Controparte_9
- Che nel mese di luglio 2017, in occasione di alcuni lavori di manutenzione da eseguirsi sul confine della sua proprietà, apprendeva che l'appezzamento confinante, di proprietà della Sig.ra era stato recentemente e inaspettatamente Parte_1 concesso in affitto al Sig. proprietario di un'azienda agricola della Controparte_3 zona;
- Che in epoca successiva, l'attore apprendeva come la Sig.ra aveva Parte_1 ceduto tutti i terreni di sua proprietà all'interno del Comune di NO sulla base di tre distinti rapporti contrattuali ai Sig.ri e in qualità di CP_5 Controparte_3 titolari delle rispettive aziende agricole, nonché la Società Agricola La Mannella di Cortonesi;
- Che in particolare, il Sig. appurava come l'operazione di vendita in CP_1 questione aveva interessato i confinanti con la sua proprietà, ossia: • il pagina 4 di 23 terreno indicato al foglio 125, particella 14, del Catasto del Comune di NO, venduto dalla Sig.ra al Sig. nonché il terreno Parte_1 Controparte_3 indicato al foglio 104, el Catas ontalcino, venduto dalla Sig.ra al Sig. Parte_1 Controparte_5
- Che i due nfina attorea ( cfr allegati 2 e 3 della citazione);
- Che Il Sig. dichiaratosi fortemente insospettito dalla vicenda e, in CP_1 particolare, dal fatto che, come detto, la Sig.ra non gli avesse Pt_1 preventivamente notiziato la sua intenzione di ven ideva, quindi, di approfondire ulteriormente la questione accedendo all'Agenzia delle Entrate di Siena ed entrando in possesso di copia dei contratti d'affitto di fondo rustico (docc. n. 4 e 5) stipulati simultanemanete tra la gli odierni convenuti in data 24.07.2017; Pt_1
- Che i contratti stipulati dagli odie uti, e a tenor CP_3 Controparte_5 della impostazione attorea, presentavano diverse anomalie, fra cui le modalità di pagamento del canone di affitto e le innumerevoli facoltà accordate agli affittuari nella “conduzione” dei fondi, tali da dissimulare, contratti di trasferimento della proprietà. Essendo l'attore un Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), regolarmente iscritto all'albo, tenuto dall'ARTEA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Toscana), come tale titolare del diritto di prelazione agraria illegittimamente pretermesso dall'operazione de quo, adiva l'intestata al fine di sentir accogliere le seguenti CP_12 conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, nel merito:
1. accertare, riconoscere e dichiarare: a) In via principale, l'assenza in capo ai convenuti della qualifica di coltivatori diretti e in ogni caso l'assenza in capo agli stessi dei requisiti posti dalla Legge n. 590/1965 e, conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare che i contratti di compravendita, stipulati in data 01.08.2022, con atto per Notaio Dott. di Siena: • Persona_1
Rep. n. 79165 - Racc. n. 34615; • Rep. n. 79166 - Racc. n. 34616, s violazione dell'art. 7, comma 2, n.
2-bis, della Legge n. 817/1976 e sono, pertanto, inopponibili o comunque inidonei ad escludere il diritto di prelazione del Sig. b) In subordine, che i contratti di affitto: CP_1
• Contratto affitto 24/7/2017 reg. a Siena 21/8/2017 n. 4826 serie 3T e successiva proroga 23/5/2018 reg. Siena 12/6/2018 al n. 1386 mod.3; • Contratto affitto 24/7/2017 reg. a Siena 21/8/2017 n. 4827 serie 3T e successiva proroga 23/5/2018 reg. Siena 12/6/2018 al n. 1404 mod.3 sono illegittimi e nulli per illiceità dell'oggetto, della causa e/o dei motivi ex art. 1345 c.c., in quanto conclusi in violazione del legittimo diritto di prelazione e di riscatto accordato al proprietario confinante dall'art.7, comma 2, n.
2-bis, della Legge n. Parte_4
817/1976; c) In ulteriore subordine, che i contratti di affitto: • Contratto affitto 24/7/2017 reg a Siena 21/8/2017 n. 4826 serie 3T e successiva proroga 23/5/2018 reg. Siena 12/6/2018 al n. 1386 mod.3; • Contratto affitto 24/7/2017 reg. a Siena 21/8/2017 n. 4827 serie 3T e successiva proroga 23/5/2018 reg. Siena 12/6/2018 al n. 1404 mod.3 sono inefficaci ed inopponibili nei confronti dell'odierno attore, ai sensi dell'art. 1415, comma 2, c.c., in quanto simulati, onde impedire l'esercizio del diritto accordato dall'art. 7, comma 2, n.
2-bis, della Legge n. 817/1976 all'Imprenditore Agricolo Professionale proprietario di fondi finitimi.
2. Per l'effetto, in ogni caso, dato atto che l'odierno attore, Sig. è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal combinato Controparte_1
pagina 5 di 23 disposto di cui all'art. 7, comma 2, n.
2- bis, della Legge n. 817/1976 e all'art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590 e che l'odierno attore, avendo i requisiti di legge, si dichiara incondizionatamente pronto ad effettuare: a) in caso di accoglimento della domanda principale: • il versamento a favore del Sig. della somma che verrà determinata dal nominando Consulente Tecnico Controparte_3
d'Uff del terreno agricolo distinto al foglio 125, particella 14, del Comune di NO (SI), entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza;
• il versamento a favore del Sig. della somma che verrà determinata dal nominando Consulente Controparte_5
Tecnico d'Ufficio, quale prezzo del terreno al foglio 104, particella 45, del Comune di NO (SI), entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza. b) in caso di accoglimento delle domande formulate in via subordinata: • il versamento a favore del Sig. della cifra Controparte_3 risultante dalla somma dei canoni di locazione da quest'ultimo pagati pe el presente riscatto e dell'ulteriore somma che verrà determinata dal nominando Consulente Tecnico d'Ufficio, quale prezzo del terreno agricolo distinto al foglio 125, particella 14, del Comune di NO (SI), entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza;
• il versamento a favore del Sig.
[...] della cifra risultante dalla somma dei canoni di locazione da quest'ultimo paga CP_5 terreno oggetto del presente riscatto e dell'ulteriore somma che verrà determinata dal nominando Consulente Tecnico d'Ufficio, quale prezzo del terreno al foglio 104, particella 45, del Comune di NO (SI), entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza dichiararsi per effetto dell'esercizio del riscatto agrario di cui all'art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, avvenuto il trasferimento della proprietà, con efficacia ex tunc, condannando i convenuti all'immediato rilascio in favore dell'attore: • del terreno agricolo, sito nel Comune di NO (SI), e accatastato al foglio 125, particella 14, del medesimo Comune di NO (SI), previa dichiarazione di parziale inefficacia del contratto di compravendita notarile del 01.08.2022, rep. n. 79166, racc. n. 34616, dott. Per_1 di Siena, stipulato tra (C.F. e
[...] Parte_1 C.F._6 Parte_2 lato C.F._7 Controparte_3
( , in qualità di legale rappresentante dell C.F._3 Controparte_4
, in relazione al fondo si
[...] P.IVA_4 foglio 125, particella 14, dello stesso Comune di NO (SI); • del terreno agricolo, sito nel Comune di NO (SI), e accatastato al foglio 104, particella 45, del medesimo Comune di NO (SI), previa dichiarazione di parziale inefficacia del contratto di compravendita notarile del 01.08.2022, rep. n. 79165, racc. n. 34615, dott. di Siena, stipulato tra Persona_1 [...]
(C.F. e (C.F. ) da un Pt_1 C.F._6 Parte_2 C.F._7
l'altro, ), sentante Controparte_5 C.F._4 dell' (P.IVA ), in relazione al fondosito in Controparte_6 P.IVA_2
Mo cella 45, mune di NO (SI).
3. Ordinarsi al conservatore dei RR.II. di Siena di procedere alle necessarie annotazioni e/o trascrizioni a favore dell'attore, Sig.
4. Adottare ogni altro opportuno provvedimento, anche in Controparte_1 punto di determinazione delle modalità di erogazione del prezzo di acquisto. In via istruttoria: - si richiede sin d'ora, fatta salva ogni riserva di meglio specificare il quesito, l'espletamento di una CTU volta a determinare, fissato quale limite il prezzo di compravendita pagato da entrambe le parti nei rispettivi rapporti contrattuali, la parte di prezzo imputabile a ciascuno dei terreni oggetto di riscatto e, conseguentemente, il prezzo che il Sig. dovrà offrire per il riscatto dei medesimi terreni. Con CP_1 vittoria di spese, diritti e onorari come di legge. pagina 6 di 23 Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio Controparte_3
e in qualità di legali rappresentati delle ut supra Controparte_5 Controparte_13 in ispettive comparse di costituzione e risp tato tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo conseguentemente il rigetto della domanda di riscatto agrario proposta dalla controparte.
Con corali e speculari difese hanno dedotto:
- la decadenza dell'attore dal diritto di riscatto per il decorso dell'anno dalla CP_1 trascrizione dei contratti di compravendita senza che lo stessa abbia validamente esercitato il diritto di riscatto;
- Improcedibilità della domanda giudiziale di simulazione dei due contratti di affittanza agraria del 27 luglio 2017 per mancato esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura avendo detto ente competenza esclusiva in tema di contratti agrari al fine di assolvere l'obbligatorio tentativo di conciliazione;
- Nullità della citazione per indeterminatezza della domanda;
- L'infondatezza nel merito delle domande attoree;
In ragione di quanto sopra brevemente esposto chiedevano che l'adito Tribunale volesse “ 1°) Respingere le domande tutte avanzate dall'attore nei confronti dei concludenti perché del tutto infondate in fatto ed in diritto;
2°) Condannare l'attore al pagamento dei compensi della presente Controparte_1 causa, oltre Iva e Cap come per legge”.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e lo sfogo di prove orali avvenuto integralmente alla udienza del 28.2.2025.
All'esito con ordinanza istruttoria del 20.3.25, ritenuto non necessario l'accertamento peritale richiesto dall'attore, veniva fissata per la udienza cartolare del 13.10.25 la udienza di rimessione in decisione della causa ex art. 189 c.p.c.
In data 14.7.2025 veniva depositato intervento adesivo dipendente della tenuta agricola
[...]
CP_2
All'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione con ordinanza del 15.10.25 sulla scorte delle note di precisazione delle conclusioni, comparse e repliche conclusioni depositate dalle parti.
*****
Sulla competenza del giudice civile ordinario e sulla applicabilità della media conciliazione di cui al Dlgs 28/10 e succ. modd.,
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda proposta dall'attore, pare opportuno ribadire che, per giurisprudenza costante, la controversia avente ad oggetto il riscatto di un fondo alienato contra ius prelationis è di competenza del giudice ordinario e non già delle sezioni specializzate agrarie, non trattandosi di controversia in materia di contratti agrari e non implicando l'applicazione di norme sul rapporto agrario la cui esistenza è solo uno dei presupposti dell'operatività dell'istituto, che, al pari degli altri, può
pagina 7 di 23 come tale costituire oggetto di accertamento “incidenter tantum” da parte dello stesso giudice non specializzato (v. Cass. 1.12.2000, n. 15365; Cass. 28.8.2020 n. 18025).
Più precisamente, “la competenza delle sezioni specializzate agrarie in tema di controversie aventi ad oggetto il riscatto del fondo alienato “contra ius prelationis” sussiste soltanto ove l'affittuario di fondo rustico proponga azione di riscatto nei confronti dell'acquirente e lo stesso chieda in via riconvenzionale l'accertamento dell'inesistenza del contratto di affitto, giacché in tal caso, ponendosi la necessità di accertare con efficacia di giudicato (ex art. 34 c.p.c.) la titolarità del rapporto agrario presupposto del riscatto medesimo, l'intera controversia subisce la “vis actractiva” del giudice specializzato” (v. Cass. 8.6.2007, n. 13387).
Parimenti, l'accertamento della simulazione del contratto di affitto stipulato dal proprietario con soggetto poi resosi acquirente del fondo, richiesto dal proprietario del fondo confinante esercitante il diritto di riscatto e proposto in via meramente incidentale, non comporta la devoluzione della competenza alla sezione specializzata agraria, in quanto rimane relegato nell'ambito delle operazioni di verifica della sussistenza dei presupposti che di fatto condizionano l'operatività dell'istituto del riscatto, che restano di competenza esclusiva del giudice ordinario.
Deve quindi essere disattesa l'eccezione di improcedibilità delle domande della ricorrente.
Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 11 del D.L.vo 150/2011 si riferisce alle sole controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto, peraltro di competenza della sezione specializzata agraria.
Né la controversia in esame può ritenersi assoggettata alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.L.vo 28/2010, in quanto non ha ad oggetto un diritto reale, bensì un diritto potestativo previsto dalla legge, che determina la sostituzione, con efficacia retroattiva, del confinante coltivatore diretto all'originario contraente, in posizione di acquirente.
In quanto limitative dell'accesso alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Costituzione, le disposizioni in materia di condizioni di procedibilità non possono formare oggetto di interpretazioni estensive o analogiche.
Sulla inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente di tenuta agricola
[...]
CP_2
Sempre in via pregiudiziale e di rito, anche per ragioni di ordine logico, deve confutarsi la eccezione di inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente spiegato dalla tenuta agricola sollevata dalla difesa dei convenuti con gli scritti difensivi conclusionali. CP_2
Orbene sul punto valga osservare come a seguito della riforma del processo civile attuata per il tramite del Dlgs 10.10.2023 n. 149 “ c.d. riforma Cartabria” il Legislatore ha modificato l'art. 268 c.p.c. nei termini che seguono “ L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione…” ( cfr norma citata).
pagina 8 di 23 Conseguentemente il termine ultimo per poter spiegare l'intervento, che nel caso che qui occupa è da qualificarsi come adesivo dipendente, deve essere rapportato al momento in cui il Giudice fissa la udienza di cui all'art. 189 c.p.c.
Rilevato che detta udienza è stata fissata con ordinanza del 20.3.2025, l'intervento adesivo dipendente depositato in favore di solo in data 14.7.2025 è da Parte_5 considerarsi tardivo e come tale ina
In via preliminare al merito: sulla infondatezza della nullità della citazione per indeterminatezza della domanda attorea Va rigettata l'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo come formulata, peraltro genericamente, dalle parti convenute. Basti riportare una delle molteplici pronunce della Suprema Corte intervenute al riguardo, per cui “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. ex multis Cass. n. 1681/2015). Nella vicenda all'esame di questo giudice onorario, parte attrice ha indicato le proprie doglianze in seno all'atto di citazione, tanto in ordine al petitum quanto con riferimento alla causa petendi, consentendo una puntuale difesa a parte convenuta. Non è un caso, d'altronde, che l'eccezione sollevata sul punto dalla convenuta viene poi articolata in contestazione concernenti il merito della pretesa attorea (ed in particolare sulla insussistenza della prelazione agraria in favore del e non la questione della nullità CP_1 dell'atto di citazione.
In via preliminare al merito: l'infondatezza delle eccezione di decadenza Sul punto occorre ricordare che l'art. 8 c. 4 della L. n. 590/1965 prevede che, qualora il proprietario non provveda a notificare con lettera raccomandata, al coltivatore, titolare del diritto di prelazione di cui al comma 1, la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di compravendita, il titolare del diritto di prelazione possa, entro l'anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.
pagina 9 di 23 L'art. 7 della L. n. 817/1971 per come modificato dall'art. 1, terzo comma, della legge 28 luglio 2016, n. 154, ha esteso il diritto di prelazione oltre che al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, anche, all'imprenditore agricolo professionale iscritto alla relativa previdenza parimenti proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita. Orbene secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione civile “il diritto di riscatto a favore del coltivatore diretto, previsto dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, nasce ex lege nel momento della vendita del fondo al terzo in violazione del diritto di prelazione ed integra un diritto potestativo, il quale si esercita tramite dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale”; la dichiarazione di recesso “produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario o in cui, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., deve reputarsi da questi conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo…. Ne consegue che, perché il diritto di riscatto possa dirsi tempestivamente esercitato, impedendo l'effetto preclusivo della decadenza, occorre che la manifestazione della volontà di riscattare da parte dell'avente diritto pervenga a conoscenza (effettiva o presunta) del destinatario entro il termine annuale….ove la comunicazione della volontà di riscattare sia contenuta nell'atto di citazione diretto a far valere in giudizio il relativo diritto, non è sufficiente, per impedire la decadenza del retraente, che l'atto di citazione, nella sua duplice funzione processuale e sostanziale, venga inoltrato per la notificazione entro l'anno, qualora il perfezionarsi della notifica sia avvenuto solo successivamente al decorso dell'anno dalla trascrizione dell'atto di vendita, non assumendo rilievo la regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, atteso che, perché l'atto produca i suoi effetti sostanziali, è necessario che pervenga all'indirizzo del destinatario entro il termine previsto dalla legge”. La fissazione del termine annuale per il riscatto, decorrente dalla trascrizione del contratto di compravendita, risponde all'esigenza di tempestivo compimento dell'atto a tutela della certezza delle altrui situazioni giuridiche e, dal momento che il suo decorso senza che venga posta in essere la citata dichiarazione recettizia determina la perdita del diritto di riscatto, tale termine è qualificato come decadenziale (i principi di diritto appena richiamati sono stati affermati da Cass., sez. III civ., 3.1.2014, n. 40 e da altre pronunce conformi). Sempre in tema di riscatto agrario si è affermato che “ l'incompletezza della comunicazione della proposta di alienazione (nella specie, per mancata indicazione del prezzo per le singole quote condotte in affitto dai vari conduttori, prezzo comunque facilmente conoscibile, essendo stato indicato il prezzo unitario per ciascuna pertica) da parte del proprietario concedente al coltivatore diretto non ne comporta l'invalidità né l'inefficacia ove quest'ultimo abbia manifestato, senza riserve, la volontà di avvalersi del diritto di prelazione, atteso che le formalità prescritte dalla legge per la notificazione della proposta di alienazione sono dettate nell'esclusivo interesse del coltivatore diretto per consentirgli l'esercizio del diritto. Ne consegue, in tal caso, l'obbligo per il coltivatore del versamento del prezzo di acquisto entro il termine di tre mesi decorrenti dal trentesimo giorno dell'avvenuta notifica, da parte del proprietario, della proposta di alienazione ai sensi del sesto comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e non nel termine di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge n. 2 del 1979, che riguarda il versamento del prezzo nell'ipotesi di riscatto, e, in caso di omesso versamento del prezzo entro il precisato termine, la decadenza del conduttore dal diritto di prelazione.” ( cfr sez. 3, Sentenza n. 26985 del 20/12/2007 (Rv. 601094 - 01) Orbene nel caso che qui occupa i convenuti hanno eccepito l'intervenuta decadenza dell'attore per non aver validamente esercitato il diritto di riscatto entro un anno CP_1
pagina 10 di 23 dalla trascrizione dei contratti de quibus ( rogitati entrambi dal Notaio di Siena il Per_1
1.8.22) avvenuta sotto le date del 4 e 5 agosto del 2022. La doglianza si appunta sotto il profilo sostanziale posto che né in sede di inviato alla media conciliazione avanti all'Organismo di Siena né in sede di atto di citazione, l'attore ha indicato il prezzo offerto per il retratto, elevato dalle difese dei convenuti a requisito di validità per lo stesso esercizio del riscatto. L'eccezione è infondata. Sia bastevole all'uopo richiamare le puntuali osservazioni della difesa attorea sia in fatto sia in diritto per come formulate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. Nel caso che qui occupa le operazioni di compravendita immobiliare compiute dai convenuti con la sig.ra hanno avuto ad oggetto non solo terreni a vocazione Pt_1 agricola ( gli unici per i quali in astratto sarebbe ipotizzabile la prelazione agraria) ma anche altri fondi ed immobili aventi diversa natura e destinazione, per i quali è stato indicato un unico valore e quindi un prezzo omnicomprensivo. In ipotesi come quelle oggi sub iudice dove la compravendita abbia ad oggetto diversi fondi, con l'indicazione di un prezzo globale riferito al complesso dei fondi stessi senza possibilità di distinguere con esattezza quello relativo a ciascuno di essi, pone il prelazionario che voglia esercitare il diritto di riscatto con riferimento al fondo per il quale ha titolo in una situazione di oggettiva impossibilità a compiere l'offerta del prezzo. Detta situazione infatti è stata dalla giurisprudenza definita come “ situazione impediente” la decadenza, non potendosi porre a carico del prelazionario l'onere di individuare la parte del prezzo riferibile al fondo in relazione al quale esercita il riscatto, atteso che la specificazione del prezzo si configura come obbligo gravante sul venditore ex lege 590/1965. Da qui la conseguenza che la determinazione del prezzo del riscatto possa avvenire nel relativo giudizio mediante l'espletamento dei normali mezzi istruttori ( cfr Sez. 3, Sentenza n. 8611 del 23/11/1987 (Rv. 456094 - 01). Posto che la manifestazione di esercitare il diritto di riscatto è stata manifestata dal CP_1 sin dall'invito alla mediazione da datarsi al 25.5.23, della cui natura di atto equipo dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale non è dato dubitare, alcuna decadenza può dirsi maturata, con conseguente reiezione della relativa eccezione. ( cfr allegato 9 fasc. attoreo).
Ancora nel merito: sulla infondatezza della domanda attorea
La domanda, oggetto del presente giudizio, di riscatto agrario a favore dell'imprenditore agricolo professionale proprietario del terreno confinante che non sia stato messo in grado di esercitare il diritto di prelazione si concreta nel potere del retraente di determinare una modificazione soggettiva degli effetti traslativi del negozio di alienazione del fondo, che gli consente di sostituirsi all'acquirente e di acquistare, in luogo di lui e direttamente dal concedente alienante, lo stesso fondo per effetto dell'unico atto di alienazione.
La vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8 e L. n. 817 del 1971, art. 7, non è infatti viziata da nullità pagina 11 di 23 sussistendo il rimedio dell'esercizio del riscatto da parte degli aventi diritto alla prelazione, idoneo a conseguire l'obiettivo normativo dello sviluppo della proprietà contadina (Cass. 12934/2007).
La presente controversia ha ad oggetto la domanda proposta dall'attore volta ad accertare la ricorrenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione – disciplinato dalla norma di cui all'art. 8 della legge n. 590/1965 – e, conseguentemente, ottenere la declaratoria, per effetto dell'esercizio del diritto di riscatto, del trasferimento in favore del medesimo della proprietà dei fondi agricoli siti nel Comune di NO ed identificati al Catasto Terreni del predetto Comune dei seguenti terreni:
- Terreno meglio identificato al foglio 125, particella 14, del Comune di NO ( SI);
- Terreno meglio identificato al foglio 104, particella 45, del Comune di NO (SI). La fattispecie in esame e, in particolare, l'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio del diritto di riscatto agrario – che funge da presupposto alla domanda di trasferimento con efficacia ex tunc dei fondi rustici, meglio indicati in premessa, proposta da parte attrice – impone di operare alcune precisazioni in ordine all'istituto della prelazione agraria.
Ed invero, l'art. 8 della L. n. 590/1965, come modificato dalla L. n. 817/71, prevede che l'affittuario coltivatore diretto ha diritto di prelazione, a parità di condizioni, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi del fondo concesso in affitto, purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale s'intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Il fondamento del diritto di prelazione agraria e di riscatto si rinviene nell'intento del legislatore di favorire la riunione nella medesima persona della condizione di proprietario del fondo e di coltivatore dello stesso, nonché di agevolare la formazione e lo sviluppo della proprietà contadina, attraverso un accorpamento dei fondi idoneo a migliorarne la redditività, evitando, nel contempo, che l'esercizio della prelazione avvenga per finalità meramente speculative (Cass. n. 7635/02).
Il legislatore è, peraltro, intervenuto successivamente con la legge 28 luglio 2016, n. 154 prevedendo, all'art. 7, la possibilità di esercitare il diritto di prelazione anche in capo all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, ferma la necessaria sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge 590/1965 e, pertanto, la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, del possesso della forza lavorativa adeguata e di non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'azione di riscatto. pagina 12 di 23 Dunque, a norma del citato art. 8 il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite – compresa la clausola per l'eventualità della prelazione – ed il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Se il proprietario non provvede a tale notificazione o il prezzo indicato è superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente diritto alla prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.
Mediante il riscatto, pertanto, il coltivatore diretto e/o l'imprenditore agricolo professionale esercita il proprio diritto potestativo di subentrare nella posizione dell'acquirente del fondo con effetti ex tunc, attraverso una dichiarazione unilaterale recettizia rivolta al retrattato.
Da ciò consegue, in ipotesi di instaurazione di una controversia in ordine al legittimo esercizio di tale diritto potestativo, che legittimato passivo debba essere l'acquirente, tenuto altresì conto che l'eventuale accoglimento della domanda di riscatto determina il subingresso del retraente al terzo acquirente con effetto dalla data della domanda medesima.
È stato, infatti, affermato che la prelazione prevista dalle leggi agrarie è dotata di efficacia reale, e può essere, pertanto, esercitata nei confronti dell'acquirente iniziale del bene o di un suo successivo avente causa, con la conseguenza che, sul piano processuale, legittimato passivo dell'azione di riscatto va considerato il solo acquirente del fondo (ovvero un suo successivo avente causa) e non anche il venditore, la cui presenza in giudizio sarà eventualmente evocabile, da parte del primo, in forza di una chiamata in garanzia cosiddetta
“impropria” (cfr. Cass. SS.UU.
1.7.1997 n. 5895).
L'accertamento dei requisiti per la prelazione agraria deve essere effettuato in modo rigoroso, in quanto si tratta di una limitazione dell'autonomia privata (Cass. 15899/2011).
Passando, pertanto, alle regole relative al riparto dell'onere probatorio, occorre rilevare che l'onere di fornire la prova dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di prelazione (ivi compresa la stessa qualità di proprietario di terreno confinante, affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipe) incombe al retraente, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., potendosi ritenere dimostrata la sussistenza di tale diritto solo nell'ipotesi in cui l'esistenza dei predetti requisiti debba ritenersi ammessa, espressamente o implicitamente, dal convenuto, alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione o contestazione della stessa, e non anche, dunque, in presenza di un mero ritardo nella contestazione, soprattutto se quest'ultima, riguardando un fatto costitutivo del diritto azionato, non si configura sul piano processuale come eccezione in senso proprio, bensì come mera deduzione difensiva, e risulta quindi rilevabile d'ufficio, rientrando entro i confini del "thema decidendum"(cfr. ex multis Cass. Civ., n. 5253 del 10.3.2006; Cass. Civ., n. 3500 dell'11.3.2002).
pagina 13 di 23 La prova, poi, vertendo su circostanze di fatto, può essere fornita con ogni mezzo, e quindi anche mediante prova testimoniale e per presunzioni, non sussistendo le limitazioni di cui agli articoli 2721 e ss. c.c..
Quanto al merito ritiene questa giudicante onoraria che la domanda di retratto agrario sia infondata il cui esame può essere opportunamente anteposto rispetto a quella di simulazione e/o nullità del contratto di affitto agrario, in ragione del carattere assorbente e in ossequio al principio della cd. ragione più liquida.
Si ritiene opportuno lasciar traccia di alcune precisazioni di natura processuale che non si appalesano sterili dissertazioni stilistiche, ma canoni ermeneutici utili alla decisione della controversia.
Il assumendo di essere imprenditore agricolo professionale e proprietario di CP_1 terreni confinanti con quelli oggetto dei contratti di compravendita stipulati tra i convenuti e la Sig.ra a inteso esercitare in tale giudizio il diritto di riscatto/prelazione che la Pt_1 legge (segnatamente, l'art. 7 L. n. 817 del 1971) gli riconosce.
Detto diritto di prelazione che, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche: 1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della L. 15 settembre 1964, n. 756; 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi".
Il legislatore del 2016 ha quindi attribuito il diritto di prelazione (e quello di riscatto) anche all' imprenditore agricolo professionale proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sui fondi medesimi non siano insediati affittuari (mezzadri, coloni, compartecipanti) o enfiteuti coltivatori diretti.
Il diritto di prelazione del proprietario confinante, malgrado che il legislatore lo abbia inteso come mera estensione soggettiva di quello già attribuito al conduttore del fondo ("detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche..."), nel suo specifico si diversifica però da questo per fondamento e finalità: se infatti, da un lato, l'ispirazione di base anche di tale fattispecie (secondo la logica dell'intero filone normativo della proprietà coltivatrice) è sempre il favor per l'impresa familiare, perseguito attraverso la creazione di un regime preferenziale nella circolazione dei terreni agricoli, ciò non toglie che mentre il diritto del conduttore trova la sua logica particolare nel contratto agrario e tende alla riunione in capo al coltivatore titolare dell'impresa anche della proprietà di quel medesimo fondo su cui già svolge la sua attività, il diritto del confinante invece, nella sua specificità, è volto a favorire l'espansione di aziende già istituite su fondo in proprietà, perseguendo, attraverso l'accorpamento, l'ulteriore finalità di una ricomposizione fondiaria, che si realizza autonomamente nel momento della volontaria cessione di fondi.
Il diritto di prelazione del confinante si pone, con la proprietà del fondo a confine, in un rapporto meramente funzionale, nella prospettiva della realizzazione delle finalità ora pagina 14 di 23 precisate, e non anche in uno genetico, giacché la preferenza è conferita al proprietario non in quanto tale (è assente cioè la prospettiva di un ius vicinitatis), bensì in quanto coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo professionale iscritto alla relativa previdenza , titolare di un'azienda costituita su terreni propri e destinata ad espandersi con l'acquisto preferenziale di quelli viciniori.
Il criterio di attribuzione del diritto richiede, tuttavia, alcune puntualizzazioni in primo luogo con riguardo al termine "terreni" usato nell'art. 7, co. 2, n. 2, della L. n. 817 del 1971, per individuare, attraverso la loro proprietà, il soggetto a cui è conferita la prelazione: malgrado la sua genericità, esso univocamente si riferisce a una superficie specificamente destinata a coltivazione (come confermato dal requisito della coltivazione biennale del proprio fondo) e posta immediatamente a confine con il terreno offerto in vendita, che costituisca elemento dell'azienda d el suo proprietario (destinata ad espandersi sull'appezzamento acquistato in preferenza); conseguentemente, la prelazione dovrà ritenersi esclusa quando la superficie del confinante, per la sua particolare configurazione, non sia oggetto di attività di coltivazione e ciò anche se la parte immediatamente contigua al fondo posto in vendita faccia parte di un più vasto appezzamento per la rimanente parte agricola (in quanto però la prima non sia ricollegata a quest'ultimo da vincolo pertinenziale).
Parimenti il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo professionale, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della L. n. 817 del 1971, costituisce una limitazione della circolazione della proprietà agricola, oltre che dell'autonomia negoziale, e spetta soltanto nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, caratterizzati, cioè, da contiguità fisica e materiale, per contatto reci proco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero esteriorizzata mediante muri, siepi, recinzioni o altri segnali), senza poter essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta "contiguità funzionale", ossia di fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria.
La disamina teorica della problematica della prelazione concessa all'imprenditore agricolo professionale proprietario di terreni confinanti con il fondo offerto in vendita, o già venduto, va completata con l'analisi della causa di esclusione del diritto prefigurata dalla legge e costituita dal fatto che su detto fondo "siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti, od enfiteuti coltivatori diretti" (art. 7, co. 2, n. 2, L. n. 817 del1971).
Deve, anzitutto, trattarsi di insediamento (necessariamente di un coltivatore diretto elemento sussistente nel caso per cui è processo) che tragga origine da un contratto qualificato da uno di tali titoli, di tal che non sarebbero idonei ad escludere il diritto del confinante non solo un insediamento di mero fatto, ma neppure uno a titolo di mero comodato (tuttavia, oltre ai titoli espressamente previsti dalla norma, si ritiene che l'effetto impeditivo possa derivare anche dalla presenza di un rapporto di impresa familiare coltivatrice).
La prova della libertà del fondo da uno degli insediamenti previsti dalla norma in esame ricade, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, sul confinante (vedi tra le altre Cass. civ. n. 14475/2008 secondo cui "In tema di diritto di prelazione e riscatto in favore del pagina 15 di 23 proprietario del fondo confinante, secondo la previsione degli artt. 8 della L. n. 590 del 1965 e 7 della L. n. 817 del 1971, la circostanza che sul fondo compravenduto non siano insediati conduttori integra una delle condizioni (o presupposti) dell'insorgenza del diritto, che de ve, pertanto, essere provato da chi agisce in giudizio per farlo valere, in applicazione dei criteri fissati dall'art. 2697 cod. civ."): in tal modo colui che agisce in giudizio per l'esercizio del diritto di riscatto viene a trovarsi non solo nell'anomala posizione di dover dimostrare l'inesistenza di un rapporto di cui è parte il suo stesso contraddittore, ma anche gravato da un onere alle volte difficilmente assolvibile (perché se è vero che il fatto negativo oggetto della circostanza impediente - carenza di un insediamento di un affittuario coltivatore diretto - qualora il fondo fosse coltivato dal proprietario alienante può agevolmente essere dimostrato attraverso tale situazione positiva, quando invece il fondo sia coltivato da terzi risulta per il confinante ben ardua la prova della carenza di un titolo qualificante l'insediamento, quale comodato, detenzione senza titolo da parte di un soggetto magari perché in realtà già promissario acquirente, affitto a conduttore non coltivatore diretto, ecc.).
In particolare in tema di prelazione agraria e di riscatto agrario il giudice del merito è tenuto di ufficio alla verifica della sussistenza in concreto di tutte le molteplici condizioni volute dalla legge per l'accoglimento della domanda (Cass. 12 agosto 2000 n. 10789).
Ancora, ebbene chiarirlo, anche i requisiti indicati dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, all' art. 8, perché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario, costituiscono condizioni dell'azione e debbono essere accertati dal giudice d'ufficio.
Pertanto “al fine del riconoscimento della prelazione e del riscatto agrario in favore del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello posto in vendita, sono necessari non solo i requisiti previsti specificatamente dall'art. 7 L. 817/1971 (la qualifica di coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo professionale, la continuità o contiguità fisica tra il terreno di proprietà del confinante ed il fondo oggetto della vendita e il non insediamento su quest'ultimo di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipi od enfiteuti coltivatori diretti), ma anche i presupposti richiesti dall'art. 8 L. 590/1965, al quale l'art. 7 cit. rinvia, e cioè (oltre alla qualifica soggettiva) la coltivazione biennale del fondo confinante di proprietà di colui che esercita il riscatto, il possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto” (cfr. Corte app. Ancona, 16/05/2017).
Nel caso di specie, deve osservarsi che l'attore non ha provato di essere in possesso di tutti i requisiti oggettivi previsti dalla legge al fine dell'utile esperimento del diritto di riscatto agrario, al netto della presenza, comunque ostativa ed assorbente, dell'insediamento stabile ed effettivo dei convenuti sui fondi de quibus, coltivatori diretti ed affittuari.
In proposito, mette conto richiamare quanto affermato da Cass. n. 21075/2016: “secondo giurisprudenza costante di questa Corte il giudice deve rilevare – in attuazione dell'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge – la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa (Cass. 20 novembre 2000, n. 14968; Cass. 15/05/2001, n. 6715) e che è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del giudizio, salvo l'operare delle preclusioni che possono determinarsi
pagina 16 di 23 nel processo, altresì, la mancanza degli elementi costitutivi del diritto azionato (Cass. 24 dicembre 1999, n. 14535).
La prova della qualità di imprenditore agricolo professionale e di tutti gli altri requisiti necessari al riconoscimento del diritto di prelazione e del riscatto sopra delineati deve essere fornita da colui che esercita il diritto medesimo, trattandosi di condizioni dell'azione (cfr., tra le altre, Cass. n. 25130/2006).
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'accertamento di tali requisiti deve essere condotto con particolare rigore: è stato infatti osservato che “trattasi di prescrizioni congruenti con la trasparente ratio legis, che è di incoraggiare lo sviluppo della piccola proprietà contadina, favorendone la formazione.
E tuttavia proprio per il fatto che la scelta politica del legislatore comporta non trascurabili limitazioni dell'autonomia privata, la verifica delle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento del diritto deve essere condotta con particolare rigore, al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità sociali dell'istituto (cfr. Cass. n. 15899/2011).
Tanto premesso, deve rilevarsi che nel caso di specie l'attore ha incentrato le proprie difese sull'asserita simulazione relativa del contratto di affitto, limitandosi ad allegare, la contiguità fisica dei fondi, di essere imprenditore agricolo professionale e di non aver alienato nel biennio precedente alcun terreno senza tuttavia dedurre e provare alcunché in relazione agli ulteriori requisiti previsti dalla legge per poter esercitare l'azione di riscatto.
Nulla infatti è stato specificatamente dedotto in relazione vuoi alla coltivazione biennale del fondo, vuoi al possesso della forza lavorativa adeguata.
Sia utile a tal fine riportare l'incipit dell'atto di citazione per comprendere quanto di seguito sarà esposto “ Il Sig. è titolare, sin dal 2004, dell la quale, CP_1 Controparte_2 con un'estensione di circa 22 ettari - di cui 11 di vigneto, destinati principalmente alla coltivazione di Sangiovese, ER e SY e circa un ettaro e mezzo di oliveto - è interamente situata nella zona est di NO, all'interno dell'area dedita alla produzione del . L'azienda, attraverso la raccolta di Pt_3 uve provenienti dai vitigni coltivati sui terreni di proprietà è nota - come testimoniato CP_1 anche dai numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso degli anni - per la sua apprezzata e rinomata produzione di vini e, in particolare, per la produzione di Rosso di NO Doc e di Brunello di NO Docg, tutti sotto l'etichetta Controparte_9
Deve infatti osservarsi che se la qualità di imprenditore agricolo professionale iscritto alla relativa previdenza, la contiguità dei fondi e l'assenza di alienazioni nel precedente biennio dedotte ed allegate dal ricorrente ( cfr. pag. 1 citazione docc. 3,6 e 10), possono dirsi provate per effetto della mancata specifica contestazione sollevata sul punto dai convenuti, di contro ciò non può valere in relazione agli ulteriori requisiti innanzi richiamati, rispetto ai quali l'attore non ha allegato e provato nulla, con totale abdicazione dell'onere assertivo, prima ancora che probatorio, su di lui gravante.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato (Cass. n. 21075/2016) che: “l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura pagina 17 di 23 dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del “thema decidendum” opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte”.
La funzione del principio di non contestazione è di selezionare i fatti pacifici e separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria (Cass. n. 21176/2015).
I fatti allegati da una parte possono considerarsi "pacifici", esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri (Cass. n. 23862/2021).
Di conseguenza, se l'onere di specifica contestazione, impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, tuttavia, correlativamente impone all'attore l'onere di una puntuale, specifica e circostanziata indicazione di detti fatti, sicché gli stessi, se non contestati in modo parimenti puntuale, devono ritenersi automaticamente accertati ed incontroversi, con effetti vincolanti per il giudice.
Ritiene questa giudicante onoraria di dover aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui chi intenda esercitare il retratto ed alleghi genericamente di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per il suo esercizio non può ritenersi liberato dall'onere di provarne la sussistenza e ciò anche in presenza di una generica contestazione sul punto da parte del convenuto.
Orbene secondo costante e consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, chiamata a decidere controversie in cui il retratto era stato invocato dal coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, deve ritenersi che anche l'imprenditore agricolo professionale deve essere in possesso dei medesimi requisiti che l'art.8 L.590/65 richiede per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei coltivatori dello stesso fondo posto in vendita - ossia: la coltivazione del terreno (in questo caso il proprio) da almeno due anni;
il non avere venduto fondi rustici nel biennio precedente alla vendita;
il possedere forza lavoro adeguata - e ciò sulla scorta di una interpretazione letterale dell'art.7 della legge 817/71 (sul punto, vedasi le puntuali osservazioni contenute nella sentenza n. 12963/2005, che devono qui intendersi trascritte, e, sui singoli requisiti, inter alia, Cass. 2092/2013, 6247/15).
Ciò posto, deve ritenersi che a seguito dell'ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari dell'istituto di favore in esame – il quale, introducendo una deroga alla autonomia pagina 18 di 23 contrattuale, va fatto oggetto di stretta interpretazione – non potrebbe giammai giungersi a conclusioni difformi, nella misura in cui la legge 154/2016 si è solo limitata ad inserire una nuova alinea (la 2 bis) al testo dell'art.7 citato.
Soltanto se l'attore avesse espressamente e specificatamente indicato di possedere tutti gli altri requisiti di legge, l'eventuale non contestazione dei convenuti, incidendo sull'onere della prova, avrebbe potuto ritenerli sussistenti.
In secondo luogo, se è vero che l'attività di Imprenditore Agricolo Professionale pacificamente non richiede, per essere espletata, la medesima intensità del legame diretto con il fondo che, al contrario, ci si aspetterebbe da un coltivatore diretto, e che quindi ben possono essere posti in essere contratti agricoli, è altrettanto vero che per IAP si intende colui che dedichi alle attività agricole (così come definite dall'art. 2135 c.c.), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
La figura dell'imprenditore agricolo professionale, come definita dall'art. 1 D.lgs n. 99/2004, rimanda invece ad un concetto di imprenditorialità e di redditività dell'attività agricola, secondo i principi comunitari diretti a favorire l'aspetto commerciale dell'agricoltura, che impongono la sussistenza di requisiti diversi in termini di capacità di reddito e di tempo lavorativo.
In particolare per l'imprenditore agricolo professionale è richiesta sia la capacità di reddito, che del tempo lavorativo, nella misura del 50%, laddove per il coltivatore diretto, beneficiario della prelazione agraria, non è richiesta alcuna specifica capacità reddituale mentre la forza lavoro complessiva è richiesta nei limiti del 30% di quella occorrente per la coltivazione del fondo.
Ciò significa che nel caso di specie l'attore avrebbe dovuto dimostrare la coltivazione dei fondi finitimi da almeno due anni nonché, allegare prima e documentare poi, le dimensioni della propria impresa agricola, nonchè elementi che potessero consentire la stima della propria capacità reddituale e forza lavoro in relazione ai fondi pretesi
Si osserva sin da subito che l'allegato 6 contente la iscrizione alla previdenza agricola, nonché l'iscrizione alla ARTEA non sono certo bastevoli a ritenere provate anche per presunzioni, peraltro non si vedrebbe come, la coltivazione biennale dei fondi ed il possesso di una adeguata capacità lavorativa non foss'altro perché si asserisce che ben 11 ettari sono adibiti a vitigni di diversa tipologia.
In questo senso il deposito del fascicolo aziendale ed il piano annuale delle produzioni avrebbero potuto ritenersi verosimilmente sufficienti alla allegazione dei cennati requisiti oggettivi ( cfr. Cass. Civ. 28374/2023 ).
Il fascicolo aziendale consolida, infatti, nel tempo l'informazione relativa alle colture in atto, rispetto alle quali si possono maturare dei contributi, sulle quali vengono periodicamente effettuati controlli, come quelli posti in essere da ARTEA, in merito alla consistenza ed allo stato delle colture, verificando se su di esse vengano condotte buone pratiche agronomiche pagina 19 di 23 ambientali ed il rispetto dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla normativa comunitaria ( Reg. UE 2013/1306 ).
In altri termini, è dichiarata dall'agricoltore, verificata dall'organismo pagatore, la consistenza e la natura dei terreni.
Tale presupposto permette l'erogazione dei contributi sul terreno effettivamente condotto e ne verifica l'uso del suolo da parte dell'organismo preposto.
A questo si aggiunge la verifica di continuità nella conduzione ovvero il controllo periodico da parte dell'organismo pagatore in fatto di titoli maturati e continuativi, rispetto alle colture messe in atto ed iscritte nel fascicolo aziendale.
Questo dato, a confronto con il fascicolo aziendale, costituisce il consolidamento della posizione reddituale e l'accertamento della conduzione dei terreni, si da consentire di verificare i requisiti della coltivazione biennale e della adeguata capacità lavorativa.
Se come detto non è in contestazione nella specie la proprietà e la contiguità dei fondi, occorreva che l'attore offrisse la prova, pacificamente non offerta, della sussistenza di tutti gli atri requisiti che legittimavano all'azione di retratto e segnatamente la coltivazione biennale dei fondi ed il possesso di adeguata capacità lavorativa.
Infatti la Cassazione ha stabilito in un lontano precedente riferito al coltivatore diretto, ma ratione materiae estensibile all'imprenditore agricolo professionale che “Per la prova del rapporto tra capacità lavorativa e superficie coltivata, richiesta dall'art. 8 della L. 26 maggio 1965 n. 590 ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto del fondo offerto in vendita, non sono idonei quei documenti, quali i certificati di trascrizione, dai quali risulti soltanto la acquisizione della proprietà di determinate aree, dovendo la detta prova avere ad oggetto l'esatta entità della superficie sulla quale viene esercitata l'attività di coltivatore diretto, e la capacità di apporto lavorativo dei componenti della famiglia, da valutare in concreto, non bastando l'indicazione del numero dei componenti del nucleo familiare” (Cass. Civ. n. 8855/1990).
Nel caso di specie, si può reputare fornita una prova soltanto semiplena della sussistenza dei requisiti oggettivi;
nondimeno, non è soltanto sotto tale profilo che si giustifica il rigetto della domanda.
Ad integrazione dei principi giurisprudenziale sopra richiamata si evidenzia che la legge, richiede un ulteriore requisito per riconoscere prevalenza all'interesse vantato dal titolare del diritto di prelazione rispetto a quello dell'acquirente, ovverosia l'assenza di rapporti qualificati (mezzadria, affitto, colonia o compartecipazione) relativamente ai terreni oggetto della vendita.
La S.C. ha avuto modo di occuparsi della tematica ed, in particolare. ha affermato che "In tema di prelazione agraria, costituisce condizione impeditiva per la configurabilità del diritto del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante ( ndr imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza, la presenza, sul fondo oggetto del trasferimento, dell'insediamento di un coltivatore diretto che sia stabile e non precario - e la verifica al riguardo é rimessa all'apprezzamento del giudice di merito - oltre che legittimo (ovvero assistito da un titolo giustificativo); l'onere di dimostrare l'inesistenza di tale requisito pagina 20 di 23 incombe su colui che agisce per far valere il diritto di prelazione e riscatto" (vedi così Cass. civ. 23929/2007; cfr. anche Cass. civ. 2590/1994 secondo la quale "La condizione limitativa del diritto potestativo di prelazione e di quello succedaneo di riscatto del coltivatore proprietario confinante, costituita dalla presenza del fittavolo a norma del secondo comma n. 2, dell'art. 7 L. n. 817 del 1971, va verificata non solo con riferimento al momento della "denuntiatio" della proposta di vendita del fondo, ma anche, in difetto di comunicazione, al momento della stipula del negozio traslativo, con la conseguenza che finché non si è verificato il definitivo trasferimento al terzo del fondo affittato, il proprietario coltivatore diretto confinante conserva, pur se condizionato, il diritto di prelazione agraria, che diventa operativo allorché, durante le trattative e fino alla conclusione della vendita tra proprietario e terzo, l'insediamento sul fondo del fittavolo abbia perso il carattere della stabilità, per effetto di una sua rinuncia alla proroga legale, benché comportante il rilascio del fondo in epoca successiva al relativo atto notarile", nonché Cass. civ. 12934/2007 in base alla quale "In tema di prelazione agraria, costituisce condizione impeditiva del sorgere del diritto del proprietario-coltivatore diretto del fondo confinante la presenza, sul fondo oggetto del trasferimento, di un insediamento che tragga origine da un rapporto agrario qualificato, nel senso c ioè di un rapporto agrario, sia pure atipico, che presupponga la qualità di coltivatore diretto. L'insediamento non deve essere precario, ma effettivo e stabile - e tale verifica è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito -, sicché non vale a concretare tale condizione ostativa la formale stipula di un contratto di affitto del fondo (cui non corrisponda l'effettivo insediamento dell'affittuario sul fondo stesso, bensì una temporanea presenza predisposta ed attuata per escludere l'altrui diritto di prelazione).
Dalle massime dinanzi riportate si ricava un principio rispetto al quale questo Giudice non intende discostarsi in ragione di quel necessario bilanciamento tra interessi contrapposti di cui in precedenza si è detto: grava su colui che agisce per il riscatto del fondo oggetto di compravendita la dimostrazione rigorosa dell'insussistenza di un insediamento di terze persone con titolo giustificativo sul detto fondo. Ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, a fronte della specifica eccezione sollevata dai convenuti in tal senso, e dell'ampia prova da quest'ultimi offerta sia orale sia documentale, l'attore non abbia fornito la prova (attraverso la dimostrazione del fatto positivo contrario) che il terreno rispetto al quale intende esercitare il diritto di riscatto fosse libero (come sopra si è detto, l'onere probatorio grava unicamente su colui che agisce).
Risulta circostanza pacifica e non contestata, anche alla luce delle superiori argomentazioni in punto di onere della prova, che sin dal 24.7. 207 i convenuti e Controparte_3 occupassero stabilmente i fondi agricoli oggetto della presente Controparte_5 di distinti contratti di affittanza agraria sottoscritti con la Sig.ra d il Sig. Pt_1 Pt_2
Ciò che invece la difesa attorea, contesta solo genericamente, e mediante asserzioni di carattere formale, è che gli stessi avessero la qualità di coltivatori diretti.
Nel richiamare quanto già osservato in parte motiva, la figura di imprenditore agricolo professionale, disciplinata dall'art. 1 D.lgs n. 99/2004, pur rimandando ad un concetto di imprenditorialità e di redditività dell'attività agricola ispirato a principi comunitari diretti a favorire l'aspetto commerciale dell'agricoltura, non si pone in rapporto di antinomia con la diversa figura del coltivatore diretto per la cui sussistenza si richiede un maggior legame col fondo anche in termini di forza lavorativa propria e dei propri familiari. pagina 21 di 23 Sul punto la difesa dei convenuti ha offerto plurimi riscontri dell'effettivo possesso del requisito di coltivatore diretto tanto quanto per la persona di , quanto per Controparte_3 il fratello sin da epoca precedente ai con graria di cui Controparte_5 si discute.
La qualifica di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 31 della l. n. 590 del 1965 richiede che si offerta adeguata prova che l'attività di coltivazione sia esercitata in modo abituale dall'agricoltore e che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo.
Ciò che rileva è l'effettivo svolgimento diretto e abituale dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia, non essendo viceversa sufficiente la mera iscrizione in elenchi, albi o certificazioni amministrative (Cass., terza sezione civile, sentenza n. 9737 del 22 aprile 2013).
Sul punto la difesa dei convenuti oltre ad aver allegato iscrizione all'INPS nella apposita gestione dei coltivatori diretti (doc. 1 e doc. 2 allegati alla comparsa), ha dato conto anche dell'espletamento di corsi di formazione specifica, del possesso di macchinari agricoli, nonché tramite relazione tecnica di parte, della sussistenza di una complessiva forza lavorativa del nucleo familiare pari o comunque superiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo ( cfr. docc. Da 11 a 15 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte convenuta).
Vieppiù che dall'istruttoria orale espletata nel corso del procedimento alla udienza del 28.2.25 è risultato dimostrato che e hanno provveduto CP_14 Controparte_5 direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei terreni di cui già erano proprietari nonché di quelli oggetto del presente giudizio (lavorazioni del terreno, messa a dimora di piante, potatura, legatura, trattamenti antiparassitari, etc.) tutti posti in NO1. Sul punto sia bastevole il portato dichiarativo dei testimoni , Testimone_5
, e Testimone_4 Testimone_3 Testimone_2 Tes_6
o di
[...] indifferenza rispetto alle parti, in alcun modo minata da pregressi od attuali rapporti di frequentazione anche lavorativa (v. verbale dell'udienza dell'11.3.2021)
In forza delle superiori argomentazioni motive, assorbenti le ragioni di non ammissione della richiesta CTU, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Nondimeno, la complessità della materia trattata e le indubbie difficoltà probatorie caratterizzanti giudizi di tal fatta che vedono sostanzialmente derogata (sebbene per una ragione più che valida improntata, come si è detto, al doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti) la regola di matrice giurisprudenziale della cd. vicinanza della prova costituiscono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA inammissibile l'intervento adesivo dipendente della tenuta agricola;
CP_2
RIGETTA le domande attoree per le ragioni indicate in parte motiva;
COMPENSA le spese fra le parti
Siena, 22 ottobre 2025 Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
che in occasione delle Vostre visite avete avuto occasione di vedere il svolgere personalmente le attività di coltivazione (lavorazioni del Controparte_3 terreno, messa a dimora di piante, potatura, legatura, trattamenti antiparassitari, ecc.) sia sui terreni di cui lo stesso era proprietario In NO sia CP_ su quelli oggetto del rapporto di affittanza agraria siti in NO, podere SE;
. R. Si è vero. Dal momento in cui è diventato titolare ha CP_ sempre svolto mansioni aziendali. Verso la fine di luglio del 2017 andando nella solita visita della azienda mi ha parlato della presa in carico di un altro appezzamento di terreno, come conduzione, sicchè per rendermi conto di come era il vigneto vi ho fatto accesso per accertarmi della condizioni fitopatologiche e l'aspetto vegetativo e produttivo. ADR. Mi riferisco al Podere SE. Viene introdotto il quinto teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: , nato a [...] il [...], ivi Res. n. 84. Sentito sul Testimone_5 Persona_2 seguente capitolo così risponde: 6) D.V.C.V. che conoscete personalmente il signor e che dall'anno 2017 in avanti avete visto in più Controparte_3 occasione il suddetto svolgere personalmente le attività di coltivazione (lavorazioni del terreno, messa a dimora di piante, potatura, legatura, trattamenti antiparassitari, ecc.) sui terreni posti in NO, Podere SE all'epoca di proprietà dei signori ed e da lui condotti in affitto;
R. Pt_2 Pt_1 certo, anche perché facciamo lo stesso lavoro e mi sono confrontato con lui per un consiglio. pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Viene introdotto il primo teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: nato a [...]7.58, Testimone_1 res. In San Casciano val di Pesa, Via dell'olivo 44-46 – Interrogato sui capitoli di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. così risponde: 1) D.V.C.V. che conoscete dall'anno 2009 il signor , per essere stato consulente agronomo dello stesso, e che vi siete recato nella azienda da costui Controparte_5 condotta in NO anche successivamente all'anno 2017; R. si sono vere entrambe le circostanze;
2) D.V.C.V che in occasione delle Vostre visite avete avuto occasione di vedere il svolgere personalmente le attività di coltivazione (lavorazioni del terreno, messa a dimora di piante, Controparte_5 potatura, legatura, trattamenti antiparassitari, ecc.) sia sui terreni di cui lo stesso era proprietario in NO sia su quelli oggetto del rapporto di affittanza agraria siti in NO, podere SE;
R. si sono vere entrambe le circostanze. .. Viene introdotto il secondo teste che, ammonito dal Testimone_ Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: nato a [...] il [...], res. A Motepulciano Via dei Ginepri 7 ( fraz. Sant'Albino). Interrogato sui medesimi capitoli così risponde: 1) D.V.C.V. che conoscete dall'anno 2009 il signor , per essere Controparte_5 stato consulente agronomo dello stesso, e che vi siete recato nella azienda da costui condotta in NO anche successivamente all'anno 2017; R. sono consulente di , lo conosco dall'anno 2009 però non in qualità di agronomo ma segue la parte tecnica amministrativa relativa a domande di CP_5 contributi comunitari, comunicazione impianti vigneti. È vero che ho frequentato l'azienda anche dopo l'anno 2017 così come la frequento tutt'ora. ADR del giudice: sono libero professionista12) D.V.C.V che in occasione delle Vostre visite avete avuto occasione di vedere il svolgere Controparte_5 personalmente le attività di coltivazione (lavorazioni del terreno, messa a dimora di piante, potatura, legatura, trattamenti antiparassitari, ecc.) sia sui terreni di cui lo stesso era proprietario in NO sia su quelli oggetto del rapporto di affittanza agraria siti in NO, podere SE R. SI è vero confermo ed in più di una occasione ho travato che lavorava presso la propria azienda. … Viene introdotto il terzo teste che, ammonito dal CP_5 Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: , Nato a NO il 13.01.77, res. In Monteroni D'arbia Via Borgo Testimone_3 di Tressa 710. Interrogato sul capitolo che segue così risponde: 3) D.V.C.V. che conoscete personalmente i signori e Controparte_5 CP_3 e che dall'anno 2017 in avanti avete visto in più occasione i suddetti signori svolgere personalmente le attività di coltivazione (lavorazioni del
[...] terreno, messa a dimora di piante, potatura, legatura, trattamenti antiparassitari, ecc.) sui terreni posti in NO, Podere SE all'epoca di proprietà dei signori ed e condotti in affitti dai suddetti e;
R. si è vera la circostanza. ADR. So dei Pt_2 Pt_1 Controparte_5 Controparte_3CP_ fatti perché con ho un rapporto di amicizia e ho lavorato con lui anche successivamente. Lo stesso con . Fra l'altro siamo cugini.. Viene CP_5 introdotto il quarto teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: Nato a Sant'agata di Testimone_4 puglia ( Foggia) il 24.10.1952, res. In Siena Via Bernardo Tolomei 40 int.
3- Interrogato sui capitoli di seguito indicati così risponde: 4) D.V.C.V. che conoscete da tempo il signor per essere stato consulente agronomo dello stesso, e che vi siete recato nella azienda da costui condotta in Controparte_3 NO anche successivamente all'anno 2017; R. conosco l'azienda dal 1988 perché sono stato assunto con la legge dei servizi di sviluppo agricolo Controparte_1 della Regione toscana. Conosco da quanto aveva 11 anni e l'azienda era ancora del padre. Io ho sempre fatto servizio di consulenza fitipatologia ed agronomica per er altre) fino all'anno 2017. Questo perché a novembre del 2017 sono andato in pensione. 5) D.V.C.V pagina 22 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2582/2023 promossa da:
(C.F. ) residente in [...] C.F._1 lità di ll Controparte_2
(P.IVA ) con sede in NO (SI), Località San
[...] P.IVA_1
3024, fr ilippo ai Comunali, rappresentato e difeso nel presente procedimento, giusta procura in atti dall' Avv. Prof. Ivan Demuro (C.F.
- PEC del Foro di C.F._2 Email_1
Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bologna, via degli Agresti n. 6, ATTORE contro
C.F. , nato a [...], il [...] Controparte_3 C.F._3
, resi alità Rasina n.132, quale legale C.F._3 rappresentante dell' (P.I e Controparte_4 P.IVA_2
a 21 Controparte_5 C.F._4 luglio 1967 , res. in Località La Serena, n. 151, CAP 53024, in qualità di legale rappresentante dell' (P.IVA ) entrambi Controparte_6 P.IVA_2 rappresentati e difesi nonchè elettivamente domiciliati in Siena Via del Cavallerizzo n. 1 presso e nello studio degli Avvocati Cecilia Collini ed Emiliano Ciufegni (pec: Email_2
Email_3
CONVENUTI E contro EN ( , in persona del legale Controparte_7 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, Dott. (C.F. ), con Controparte_8 C.F._5 sede legale a NO (SI), Loc. S. Filippo F.G.A., rappresentata e difesa, dall'Avv. Prof. Ivan Demuro ( pec , del Foro di Bologna, Email_1 pagina 1 di 23 eleggendo domicilio presso lo studio del predetto difensore sito in Bologna, via degli Agresti, n. 6
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni in atti:
PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, nel merito:
1. accertare, riconoscere e dichiarare: a) In via principale, l'assenza in capo ai convenuti della qualifica di coltivatori diretti e in ogni caso l'assenza in capo agli stessi dei requisiti posti dalla Legge n. 590/1965 e, conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare che i contratti di compravendita, stipulati in data 01.08.2022, con atto per Notaio Dott. di Siena: • Rep. Persona_1
n. 79165 - Racc. n. 34615; • Rep. n. 79166 - Racc. n. 34616, sono lazione dell'art. 7, comma 2, n.
2-bis, della Legge n. 817/1976 e sono, pertanto, inopponibili o comunque inidonei ad escludere il diritto di prelazione del Sig. o dei suoi aventi causa;
b) In subordine, che i contratti di CP_1 affitto: • Contratto affitto 24/7/2017 reg. a Siena 21/8/2017 n. 4826 serie 3T e successiva proroga 23/5/2018 reg. Siena 12/6/2018 al n. 1386 mod.3; • Contratto affitto 24/7/2017 reg. a Siena 21/8/2017 n. 4827 serie 3T e successiva proroga 23/5/2018 reg. Siena 12/6/2018 al n. 1404 mod.3 sono illegittimi e nulli per illiceità dell'oggetto, della causa e/o dei motivi ex art. 1345 c.c., in quanto conclusi in violazione del legittimo Imprenditore Agricolo Professionale dall'art.7, comma 2, n.
2-bis, della Legge n. 817/1976; c) In ulteriore subordine, che i contratti di affitto: • Contratto affitto 24/7/2017 reg a Siena 21/8/2017 n. 4826 serie 3T e successiva proroga 23/5/2018 reg. Siena 12/6/2018 al n. 1386 mod.3; • Contratto affitto 24/7/2017 reg. a Siena 21/8/2017 n. 4827 serie 3T e successiva proroga 23/5/2018 reg. Siena 12/6/2018 al n. 1404 mod.3 sono inefficaci ed inopponibili nei confronti dell'odierno attore o dei suoi aventi causa, ai sensi dell'art. 1415, comma 2, c.c., in quanto simulati, onde impedire l'esercizio del diritto accordato dall'art. 7, comma 2, n.
2-bis, della Legge n. 817/1976 all'Imprenditore Agricolo Professionale proprietario di fondi finitimi.
2. Per l'effetto, in ogni caso, dato atto che l'odierno attore, Sig. è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal combinato disposto Controparte_1 di cui all'art. 7, comma egge n. 817/1976 e all'art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590 e che l'odierno attore, avendo i requisiti di legge, si dichiara incondizionatamente pronto, così come i suoi aventi causa, ad effettuare: a) in caso di accoglimento della domanda principale: • il versamento a favore del Sig. della somma che verrà determinata dal nominando Consulente Tecnico d'Ufficio, Controparte_3 quale p icolo distinto al foglio 125, particella 14, del Comune di NO (SI), entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza;
• il versamento a favore del Sig.
[...] della somma che verrà determinata dal nominando Consulente Tecnico d'Ufficio, qual CP_5 del terreno al foglio 104, particella 45, del Comune di NO (SI), entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza. b) in caso di a • il versamento a favore del Sig. della Controparte_3 cifra risultante dalla somma dei canoni di locazione da quest'ultimo pagati per il terreno oggetto del presente riscatto e dell'ulteriore somma che verrà determinata dal nominando Consulente Tecnico d'Ufficio, quale prezzo del terreno agricolo distinto al foglio 125, particella 14, del Comune di NO (SI), entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza;
• il versamento a favore del Sig.
[...] della cifra risultante dalla somma dei canoni di locazione da quest'ultimo pagati per il terreno CP_5
pagina 2 di 23 oggetto del presente riscatto e dell'ulteriore somma che verrà determinata dal nominando Consulente Tecnico d'Ufficio, quale prezzo del terreno al foglio 104, particella 45, del Comune di NO (SI), entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza dichiararsi per effetto dell'esercizio del riscatto agrario di cui all'art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, avvenuto il trasferimento della proprietà, con efficacia ex tunc, condannando i convenuti all'immediato rilascio in favore dell'attore o dei suoi aventi causa:
• del terreno agricolo, sito nel Comune di NO (SI), e accatastato al foglio 125, particella 14, del medesimo Comune di NO (SI), previa dichiarazione di parziale inefficacia del contratto di compravendita notarile del 01.08.2022, rep. n. 79166, racc. n. 34616, dott. di Siena, Persona_1 stipulato tra (C.F. (C.F. Parte_1 C.F._6 Parte_2
) da un lato e, dall'altro, , in C.F._7 Controparte_3 C.F._3 sentante dell' A Controparte_4
), in relazione al fondo sito in NO e accatastato al foglio 125, particella 14, dello P.IVA_4
i NO (SI); • del terreno agricolo, sito nel Comune di NO (SI), e accatastato al foglio 104, particella 45, del medesimo Comune di NO (SI), previa dichiarazione di parziale inefficacia del contratto di compravendita notarile del 01.08.2022, rep. n. 79165, racc. n. 34615, dott. di Siena, stipulato tra (C.F. e Persona_1 Parte_1 C.F._6 Pt_2 to e,
[...] C.F._7 Controparte_5
( ), in qualità di legale rappresentante dell C.F._4 Controparte_6
), in relazione al fondo sito in Mont
[...] P.IVA_2 particella 45, del medesimo Comune di NO (SI).
3. Ordinarsi al conservatore dei RR.II. di Siena di procedere alle necessarie annotazioni e/o trascrizioni a favore dell'attore, Sig. o dei Controparte_1 suoi aventi causa.
4. Adottare ogni altro opportuno provvedimento, anche in punto di determinazione delle modalità di erogazione del prezzo di acquisto. IN VIA ISTRUTTORIA - confermando quanto precedentemente richiesto in via istruttoria, al fine di definire giudizialmente il prezzo che il Sig. si CP_1 offre sin da ora di versare incondizionatamente e singolarmente, quota parte, ai Sig.ri il CP_3 riscatto dei terreni de quo, si chiede in via istruttoria all'Ill.mo Giudice, qualora ritenuto necessario ai fini del decidere, di ammettere la Consulenza Tecnica d'Ufficio e di sottoporre al consulente, oltre a quanto ritenuto necessario dal Giudicante, il seguente quesito: “Determini il CTU, alla luce della documentazione in atti, di quella a cui lo stesso potrà accedere presso i pubblici uffici ritenendola utile e di ogni altra documentazione che, col consenso delle parti, riterrà di acquisire e fissato quale limite il prezzo di compravendita pagato da entrambi i convenuti nei rispettivi rapporti contrattuali, la parte di prezzo imputabile a ciascuno dei terreni oggetto di riscatto e, conseguentemente, il prezzo che il Sig. dovrà CP_1 offrire, quota parte, ai convenuti per il riscatto dei medesimi terreni”; - viste le ulteriori dife enuti, si riformula qui di seguito la richiesta precedentemente presentata in sede di memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c., e si richiede all'Ill.mo Giudice di voler disporre un ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., nei confronti di entrambi i Sig.ri riguardante i pagamenti da ciascuno effettuati in relazione ai CP_3 contratti di affitto de quo e, se l'esibizione degli partire dal 24.07.2017 (data di sottoscrizione dei pretesi contratti di affitto) e sino al 01.08.2022 (data di sottoscrizione dei contratti di compravendita), in modo tale da appurare se i convenuti abbiano o meno effettivamente eseguito i pagamenti pattuiti nei contratti di affitto de quo e successive proroghe sottoscritte in data 23.05.2018. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
pagina 3 di 23 PARTI CONVENUTE: Piaccia al Tribunale 1°) Respingere le domande tutte avanzate dall'attore nei confronti dei concludenti perché del tutto infondate in fatto ed in diritto;
2°) Condannare l'attore CP_1 al pagamento dei compensi della presente causa, oltre Iva e Cap come per legge.
[...]
TERZO INTERVENUTO: Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere tutte le domande presentate dal Sig. estendendo gli effetti dell'emandanda sentenza, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., CP_1 anche nei confronti, In ogni caso Con vittoria di spese e competenze Controparte_9 professionali di causa. In via istruttoria Si offrono in comunicazione i seguenti documenti: Doc.
1 - Procura alle liti;
Doc.
2 - Visura camerale Controparte_9
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la redazione della presente sentenza segue i canoni di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in qualità di legale Controparte_1 rappresentante dell' ha convenuto in Controparte_2 giudizio innanzi all'intestato Tribunale , in qualità di legale rappresentante Controparte_3 dell' e in qualità di legale rappresentante Controparte_4 Controparte_5 dell' omonima Azienda agricola, lamentando la violazione dell'art. 8 della legge 25 maggio 1965 n. 590 in tema di prelazione agraria ed esercitando, conseguentemente, il diritto di riscatto agrario relativamente ai fondi siti in Pienza e meglio identificati infra.
Parte attrice, nello specifico ed in via di estrema sintesi, ha dedotto:
- Di essere titolare, sin dal 2004, dell' , la quale, con Controparte_2 un'estensione di circa 22 ettari - di cui uata nella zona est di NO, all'interno dell'area dedita alla produzione del;
Pt_3
- Che l'azienda, attraverso la raccolta di uve provenienti dai vitig ti sui terreni di proprietà del Sig. è nota - come testimoniato anche dai numerosi CP_1 riconoscimenti ricevut o degli anni - per la sua apprezzata e rinomata produzione di vini e, in particolare, per la produzione di Rosso e Controparte_10 di , tutti sotto l'etichetta Pt_3 Controparte_11 Controparte_9
- Che nel mese di luglio 2017, in occasione di alcuni lavori di manutenzione da eseguirsi sul confine della sua proprietà, apprendeva che l'appezzamento confinante, di proprietà della Sig.ra era stato recentemente e inaspettatamente Parte_1 concesso in affitto al Sig. proprietario di un'azienda agricola della Controparte_3 zona;
- Che in epoca successiva, l'attore apprendeva come la Sig.ra aveva Parte_1 ceduto tutti i terreni di sua proprietà all'interno del Comune di NO sulla base di tre distinti rapporti contrattuali ai Sig.ri e in qualità di CP_5 Controparte_3 titolari delle rispettive aziende agricole, nonché la Società Agricola La Mannella di Cortonesi;
- Che in particolare, il Sig. appurava come l'operazione di vendita in CP_1 questione aveva interessato i confinanti con la sua proprietà, ossia: • il pagina 4 di 23 terreno indicato al foglio 125, particella 14, del Catasto del Comune di NO, venduto dalla Sig.ra al Sig. nonché il terreno Parte_1 Controparte_3 indicato al foglio 104, el Catas ontalcino, venduto dalla Sig.ra al Sig. Parte_1 Controparte_5
- Che i due nfina attorea ( cfr allegati 2 e 3 della citazione);
- Che Il Sig. dichiaratosi fortemente insospettito dalla vicenda e, in CP_1 particolare, dal fatto che, come detto, la Sig.ra non gli avesse Pt_1 preventivamente notiziato la sua intenzione di ven ideva, quindi, di approfondire ulteriormente la questione accedendo all'Agenzia delle Entrate di Siena ed entrando in possesso di copia dei contratti d'affitto di fondo rustico (docc. n. 4 e 5) stipulati simultanemanete tra la gli odierni convenuti in data 24.07.2017; Pt_1
- Che i contratti stipulati dagli odie uti, e a tenor CP_3 Controparte_5 della impostazione attorea, presentavano diverse anomalie, fra cui le modalità di pagamento del canone di affitto e le innumerevoli facoltà accordate agli affittuari nella “conduzione” dei fondi, tali da dissimulare, contratti di trasferimento della proprietà. Essendo l'attore un Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), regolarmente iscritto all'albo, tenuto dall'ARTEA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Toscana), come tale titolare del diritto di prelazione agraria illegittimamente pretermesso dall'operazione de quo, adiva l'intestata al fine di sentir accogliere le seguenti CP_12 conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, nel merito:
1. accertare, riconoscere e dichiarare: a) In via principale, l'assenza in capo ai convenuti della qualifica di coltivatori diretti e in ogni caso l'assenza in capo agli stessi dei requisiti posti dalla Legge n. 590/1965 e, conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare che i contratti di compravendita, stipulati in data 01.08.2022, con atto per Notaio Dott. di Siena: • Persona_1
Rep. n. 79165 - Racc. n. 34615; • Rep. n. 79166 - Racc. n. 34616, s violazione dell'art. 7, comma 2, n.
2-bis, della Legge n. 817/1976 e sono, pertanto, inopponibili o comunque inidonei ad escludere il diritto di prelazione del Sig. b) In subordine, che i contratti di affitto: CP_1
• Contratto affitto 24/7/2017 reg. a Siena 21/8/2017 n. 4826 serie 3T e successiva proroga 23/5/2018 reg. Siena 12/6/2018 al n. 1386 mod.3; • Contratto affitto 24/7/2017 reg. a Siena 21/8/2017 n. 4827 serie 3T e successiva proroga 23/5/2018 reg. Siena 12/6/2018 al n. 1404 mod.3 sono illegittimi e nulli per illiceità dell'oggetto, della causa e/o dei motivi ex art. 1345 c.c., in quanto conclusi in violazione del legittimo diritto di prelazione e di riscatto accordato al proprietario confinante dall'art.7, comma 2, n.
2-bis, della Legge n. Parte_4
817/1976; c) In ulteriore subordine, che i contratti di affitto: • Contratto affitto 24/7/2017 reg a Siena 21/8/2017 n. 4826 serie 3T e successiva proroga 23/5/2018 reg. Siena 12/6/2018 al n. 1386 mod.3; • Contratto affitto 24/7/2017 reg. a Siena 21/8/2017 n. 4827 serie 3T e successiva proroga 23/5/2018 reg. Siena 12/6/2018 al n. 1404 mod.3 sono inefficaci ed inopponibili nei confronti dell'odierno attore, ai sensi dell'art. 1415, comma 2, c.c., in quanto simulati, onde impedire l'esercizio del diritto accordato dall'art. 7, comma 2, n.
2-bis, della Legge n. 817/1976 all'Imprenditore Agricolo Professionale proprietario di fondi finitimi.
2. Per l'effetto, in ogni caso, dato atto che l'odierno attore, Sig. è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal combinato Controparte_1
pagina 5 di 23 disposto di cui all'art. 7, comma 2, n.
2- bis, della Legge n. 817/1976 e all'art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590 e che l'odierno attore, avendo i requisiti di legge, si dichiara incondizionatamente pronto ad effettuare: a) in caso di accoglimento della domanda principale: • il versamento a favore del Sig. della somma che verrà determinata dal nominando Consulente Tecnico Controparte_3
d'Uff del terreno agricolo distinto al foglio 125, particella 14, del Comune di NO (SI), entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza;
• il versamento a favore del Sig. della somma che verrà determinata dal nominando Consulente Controparte_5
Tecnico d'Ufficio, quale prezzo del terreno al foglio 104, particella 45, del Comune di NO (SI), entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza. b) in caso di accoglimento delle domande formulate in via subordinata: • il versamento a favore del Sig. della cifra Controparte_3 risultante dalla somma dei canoni di locazione da quest'ultimo pagati pe el presente riscatto e dell'ulteriore somma che verrà determinata dal nominando Consulente Tecnico d'Ufficio, quale prezzo del terreno agricolo distinto al foglio 125, particella 14, del Comune di NO (SI), entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza;
• il versamento a favore del Sig.
[...] della cifra risultante dalla somma dei canoni di locazione da quest'ultimo paga CP_5 terreno oggetto del presente riscatto e dell'ulteriore somma che verrà determinata dal nominando Consulente Tecnico d'Ufficio, quale prezzo del terreno al foglio 104, particella 45, del Comune di NO (SI), entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza dichiararsi per effetto dell'esercizio del riscatto agrario di cui all'art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, avvenuto il trasferimento della proprietà, con efficacia ex tunc, condannando i convenuti all'immediato rilascio in favore dell'attore: • del terreno agricolo, sito nel Comune di NO (SI), e accatastato al foglio 125, particella 14, del medesimo Comune di NO (SI), previa dichiarazione di parziale inefficacia del contratto di compravendita notarile del 01.08.2022, rep. n. 79166, racc. n. 34616, dott. Per_1 di Siena, stipulato tra (C.F. e
[...] Parte_1 C.F._6 Parte_2 lato C.F._7 Controparte_3
( , in qualità di legale rappresentante dell C.F._3 Controparte_4
, in relazione al fondo si
[...] P.IVA_4 foglio 125, particella 14, dello stesso Comune di NO (SI); • del terreno agricolo, sito nel Comune di NO (SI), e accatastato al foglio 104, particella 45, del medesimo Comune di NO (SI), previa dichiarazione di parziale inefficacia del contratto di compravendita notarile del 01.08.2022, rep. n. 79165, racc. n. 34615, dott. di Siena, stipulato tra Persona_1 [...]
(C.F. e (C.F. ) da un Pt_1 C.F._6 Parte_2 C.F._7
l'altro, ), sentante Controparte_5 C.F._4 dell' (P.IVA ), in relazione al fondosito in Controparte_6 P.IVA_2
Mo cella 45, mune di NO (SI).
3. Ordinarsi al conservatore dei RR.II. di Siena di procedere alle necessarie annotazioni e/o trascrizioni a favore dell'attore, Sig.
4. Adottare ogni altro opportuno provvedimento, anche in Controparte_1 punto di determinazione delle modalità di erogazione del prezzo di acquisto. In via istruttoria: - si richiede sin d'ora, fatta salva ogni riserva di meglio specificare il quesito, l'espletamento di una CTU volta a determinare, fissato quale limite il prezzo di compravendita pagato da entrambe le parti nei rispettivi rapporti contrattuali, la parte di prezzo imputabile a ciascuno dei terreni oggetto di riscatto e, conseguentemente, il prezzo che il Sig. dovrà offrire per il riscatto dei medesimi terreni. Con CP_1 vittoria di spese, diritti e onorari come di legge. pagina 6 di 23 Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio Controparte_3
e in qualità di legali rappresentati delle ut supra Controparte_5 Controparte_13 in ispettive comparse di costituzione e risp tato tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo conseguentemente il rigetto della domanda di riscatto agrario proposta dalla controparte.
Con corali e speculari difese hanno dedotto:
- la decadenza dell'attore dal diritto di riscatto per il decorso dell'anno dalla CP_1 trascrizione dei contratti di compravendita senza che lo stessa abbia validamente esercitato il diritto di riscatto;
- Improcedibilità della domanda giudiziale di simulazione dei due contratti di affittanza agraria del 27 luglio 2017 per mancato esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura avendo detto ente competenza esclusiva in tema di contratti agrari al fine di assolvere l'obbligatorio tentativo di conciliazione;
- Nullità della citazione per indeterminatezza della domanda;
- L'infondatezza nel merito delle domande attoree;
In ragione di quanto sopra brevemente esposto chiedevano che l'adito Tribunale volesse “ 1°) Respingere le domande tutte avanzate dall'attore nei confronti dei concludenti perché del tutto infondate in fatto ed in diritto;
2°) Condannare l'attore al pagamento dei compensi della presente Controparte_1 causa, oltre Iva e Cap come per legge”.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e lo sfogo di prove orali avvenuto integralmente alla udienza del 28.2.2025.
All'esito con ordinanza istruttoria del 20.3.25, ritenuto non necessario l'accertamento peritale richiesto dall'attore, veniva fissata per la udienza cartolare del 13.10.25 la udienza di rimessione in decisione della causa ex art. 189 c.p.c.
In data 14.7.2025 veniva depositato intervento adesivo dipendente della tenuta agricola
[...]
CP_2
All'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione con ordinanza del 15.10.25 sulla scorte delle note di precisazione delle conclusioni, comparse e repliche conclusioni depositate dalle parti.
*****
Sulla competenza del giudice civile ordinario e sulla applicabilità della media conciliazione di cui al Dlgs 28/10 e succ. modd.,
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda proposta dall'attore, pare opportuno ribadire che, per giurisprudenza costante, la controversia avente ad oggetto il riscatto di un fondo alienato contra ius prelationis è di competenza del giudice ordinario e non già delle sezioni specializzate agrarie, non trattandosi di controversia in materia di contratti agrari e non implicando l'applicazione di norme sul rapporto agrario la cui esistenza è solo uno dei presupposti dell'operatività dell'istituto, che, al pari degli altri, può
pagina 7 di 23 come tale costituire oggetto di accertamento “incidenter tantum” da parte dello stesso giudice non specializzato (v. Cass. 1.12.2000, n. 15365; Cass. 28.8.2020 n. 18025).
Più precisamente, “la competenza delle sezioni specializzate agrarie in tema di controversie aventi ad oggetto il riscatto del fondo alienato “contra ius prelationis” sussiste soltanto ove l'affittuario di fondo rustico proponga azione di riscatto nei confronti dell'acquirente e lo stesso chieda in via riconvenzionale l'accertamento dell'inesistenza del contratto di affitto, giacché in tal caso, ponendosi la necessità di accertare con efficacia di giudicato (ex art. 34 c.p.c.) la titolarità del rapporto agrario presupposto del riscatto medesimo, l'intera controversia subisce la “vis actractiva” del giudice specializzato” (v. Cass. 8.6.2007, n. 13387).
Parimenti, l'accertamento della simulazione del contratto di affitto stipulato dal proprietario con soggetto poi resosi acquirente del fondo, richiesto dal proprietario del fondo confinante esercitante il diritto di riscatto e proposto in via meramente incidentale, non comporta la devoluzione della competenza alla sezione specializzata agraria, in quanto rimane relegato nell'ambito delle operazioni di verifica della sussistenza dei presupposti che di fatto condizionano l'operatività dell'istituto del riscatto, che restano di competenza esclusiva del giudice ordinario.
Deve quindi essere disattesa l'eccezione di improcedibilità delle domande della ricorrente.
Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 11 del D.L.vo 150/2011 si riferisce alle sole controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto, peraltro di competenza della sezione specializzata agraria.
Né la controversia in esame può ritenersi assoggettata alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.L.vo 28/2010, in quanto non ha ad oggetto un diritto reale, bensì un diritto potestativo previsto dalla legge, che determina la sostituzione, con efficacia retroattiva, del confinante coltivatore diretto all'originario contraente, in posizione di acquirente.
In quanto limitative dell'accesso alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Costituzione, le disposizioni in materia di condizioni di procedibilità non possono formare oggetto di interpretazioni estensive o analogiche.
Sulla inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente di tenuta agricola
[...]
CP_2
Sempre in via pregiudiziale e di rito, anche per ragioni di ordine logico, deve confutarsi la eccezione di inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente spiegato dalla tenuta agricola sollevata dalla difesa dei convenuti con gli scritti difensivi conclusionali. CP_2
Orbene sul punto valga osservare come a seguito della riforma del processo civile attuata per il tramite del Dlgs 10.10.2023 n. 149 “ c.d. riforma Cartabria” il Legislatore ha modificato l'art. 268 c.p.c. nei termini che seguono “ L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione…” ( cfr norma citata).
pagina 8 di 23 Conseguentemente il termine ultimo per poter spiegare l'intervento, che nel caso che qui occupa è da qualificarsi come adesivo dipendente, deve essere rapportato al momento in cui il Giudice fissa la udienza di cui all'art. 189 c.p.c.
Rilevato che detta udienza è stata fissata con ordinanza del 20.3.2025, l'intervento adesivo dipendente depositato in favore di solo in data 14.7.2025 è da Parte_5 considerarsi tardivo e come tale ina
In via preliminare al merito: sulla infondatezza della nullità della citazione per indeterminatezza della domanda attorea Va rigettata l'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo come formulata, peraltro genericamente, dalle parti convenute. Basti riportare una delle molteplici pronunce della Suprema Corte intervenute al riguardo, per cui “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. ex multis Cass. n. 1681/2015). Nella vicenda all'esame di questo giudice onorario, parte attrice ha indicato le proprie doglianze in seno all'atto di citazione, tanto in ordine al petitum quanto con riferimento alla causa petendi, consentendo una puntuale difesa a parte convenuta. Non è un caso, d'altronde, che l'eccezione sollevata sul punto dalla convenuta viene poi articolata in contestazione concernenti il merito della pretesa attorea (ed in particolare sulla insussistenza della prelazione agraria in favore del e non la questione della nullità CP_1 dell'atto di citazione.
In via preliminare al merito: l'infondatezza delle eccezione di decadenza Sul punto occorre ricordare che l'art. 8 c. 4 della L. n. 590/1965 prevede che, qualora il proprietario non provveda a notificare con lettera raccomandata, al coltivatore, titolare del diritto di prelazione di cui al comma 1, la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di compravendita, il titolare del diritto di prelazione possa, entro l'anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.
pagina 9 di 23 L'art. 7 della L. n. 817/1971 per come modificato dall'art. 1, terzo comma, della legge 28 luglio 2016, n. 154, ha esteso il diritto di prelazione oltre che al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, anche, all'imprenditore agricolo professionale iscritto alla relativa previdenza parimenti proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita. Orbene secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione civile “il diritto di riscatto a favore del coltivatore diretto, previsto dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, nasce ex lege nel momento della vendita del fondo al terzo in violazione del diritto di prelazione ed integra un diritto potestativo, il quale si esercita tramite dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale”; la dichiarazione di recesso “produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario o in cui, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., deve reputarsi da questi conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo…. Ne consegue che, perché il diritto di riscatto possa dirsi tempestivamente esercitato, impedendo l'effetto preclusivo della decadenza, occorre che la manifestazione della volontà di riscattare da parte dell'avente diritto pervenga a conoscenza (effettiva o presunta) del destinatario entro il termine annuale….ove la comunicazione della volontà di riscattare sia contenuta nell'atto di citazione diretto a far valere in giudizio il relativo diritto, non è sufficiente, per impedire la decadenza del retraente, che l'atto di citazione, nella sua duplice funzione processuale e sostanziale, venga inoltrato per la notificazione entro l'anno, qualora il perfezionarsi della notifica sia avvenuto solo successivamente al decorso dell'anno dalla trascrizione dell'atto di vendita, non assumendo rilievo la regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, atteso che, perché l'atto produca i suoi effetti sostanziali, è necessario che pervenga all'indirizzo del destinatario entro il termine previsto dalla legge”. La fissazione del termine annuale per il riscatto, decorrente dalla trascrizione del contratto di compravendita, risponde all'esigenza di tempestivo compimento dell'atto a tutela della certezza delle altrui situazioni giuridiche e, dal momento che il suo decorso senza che venga posta in essere la citata dichiarazione recettizia determina la perdita del diritto di riscatto, tale termine è qualificato come decadenziale (i principi di diritto appena richiamati sono stati affermati da Cass., sez. III civ., 3.1.2014, n. 40 e da altre pronunce conformi). Sempre in tema di riscatto agrario si è affermato che “ l'incompletezza della comunicazione della proposta di alienazione (nella specie, per mancata indicazione del prezzo per le singole quote condotte in affitto dai vari conduttori, prezzo comunque facilmente conoscibile, essendo stato indicato il prezzo unitario per ciascuna pertica) da parte del proprietario concedente al coltivatore diretto non ne comporta l'invalidità né l'inefficacia ove quest'ultimo abbia manifestato, senza riserve, la volontà di avvalersi del diritto di prelazione, atteso che le formalità prescritte dalla legge per la notificazione della proposta di alienazione sono dettate nell'esclusivo interesse del coltivatore diretto per consentirgli l'esercizio del diritto. Ne consegue, in tal caso, l'obbligo per il coltivatore del versamento del prezzo di acquisto entro il termine di tre mesi decorrenti dal trentesimo giorno dell'avvenuta notifica, da parte del proprietario, della proposta di alienazione ai sensi del sesto comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e non nel termine di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge n. 2 del 1979, che riguarda il versamento del prezzo nell'ipotesi di riscatto, e, in caso di omesso versamento del prezzo entro il precisato termine, la decadenza del conduttore dal diritto di prelazione.” ( cfr sez. 3, Sentenza n. 26985 del 20/12/2007 (Rv. 601094 - 01) Orbene nel caso che qui occupa i convenuti hanno eccepito l'intervenuta decadenza dell'attore per non aver validamente esercitato il diritto di riscatto entro un anno CP_1
pagina 10 di 23 dalla trascrizione dei contratti de quibus ( rogitati entrambi dal Notaio di Siena il Per_1
1.8.22) avvenuta sotto le date del 4 e 5 agosto del 2022. La doglianza si appunta sotto il profilo sostanziale posto che né in sede di inviato alla media conciliazione avanti all'Organismo di Siena né in sede di atto di citazione, l'attore ha indicato il prezzo offerto per il retratto, elevato dalle difese dei convenuti a requisito di validità per lo stesso esercizio del riscatto. L'eccezione è infondata. Sia bastevole all'uopo richiamare le puntuali osservazioni della difesa attorea sia in fatto sia in diritto per come formulate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. Nel caso che qui occupa le operazioni di compravendita immobiliare compiute dai convenuti con la sig.ra hanno avuto ad oggetto non solo terreni a vocazione Pt_1 agricola ( gli unici per i quali in astratto sarebbe ipotizzabile la prelazione agraria) ma anche altri fondi ed immobili aventi diversa natura e destinazione, per i quali è stato indicato un unico valore e quindi un prezzo omnicomprensivo. In ipotesi come quelle oggi sub iudice dove la compravendita abbia ad oggetto diversi fondi, con l'indicazione di un prezzo globale riferito al complesso dei fondi stessi senza possibilità di distinguere con esattezza quello relativo a ciascuno di essi, pone il prelazionario che voglia esercitare il diritto di riscatto con riferimento al fondo per il quale ha titolo in una situazione di oggettiva impossibilità a compiere l'offerta del prezzo. Detta situazione infatti è stata dalla giurisprudenza definita come “ situazione impediente” la decadenza, non potendosi porre a carico del prelazionario l'onere di individuare la parte del prezzo riferibile al fondo in relazione al quale esercita il riscatto, atteso che la specificazione del prezzo si configura come obbligo gravante sul venditore ex lege 590/1965. Da qui la conseguenza che la determinazione del prezzo del riscatto possa avvenire nel relativo giudizio mediante l'espletamento dei normali mezzi istruttori ( cfr Sez. 3, Sentenza n. 8611 del 23/11/1987 (Rv. 456094 - 01). Posto che la manifestazione di esercitare il diritto di riscatto è stata manifestata dal CP_1 sin dall'invito alla mediazione da datarsi al 25.5.23, della cui natura di atto equipo dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale non è dato dubitare, alcuna decadenza può dirsi maturata, con conseguente reiezione della relativa eccezione. ( cfr allegato 9 fasc. attoreo).
Ancora nel merito: sulla infondatezza della domanda attorea
La domanda, oggetto del presente giudizio, di riscatto agrario a favore dell'imprenditore agricolo professionale proprietario del terreno confinante che non sia stato messo in grado di esercitare il diritto di prelazione si concreta nel potere del retraente di determinare una modificazione soggettiva degli effetti traslativi del negozio di alienazione del fondo, che gli consente di sostituirsi all'acquirente e di acquistare, in luogo di lui e direttamente dal concedente alienante, lo stesso fondo per effetto dell'unico atto di alienazione.
La vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8 e L. n. 817 del 1971, art. 7, non è infatti viziata da nullità pagina 11 di 23 sussistendo il rimedio dell'esercizio del riscatto da parte degli aventi diritto alla prelazione, idoneo a conseguire l'obiettivo normativo dello sviluppo della proprietà contadina (Cass. 12934/2007).
La presente controversia ha ad oggetto la domanda proposta dall'attore volta ad accertare la ricorrenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione – disciplinato dalla norma di cui all'art. 8 della legge n. 590/1965 – e, conseguentemente, ottenere la declaratoria, per effetto dell'esercizio del diritto di riscatto, del trasferimento in favore del medesimo della proprietà dei fondi agricoli siti nel Comune di NO ed identificati al Catasto Terreni del predetto Comune dei seguenti terreni:
- Terreno meglio identificato al foglio 125, particella 14, del Comune di NO ( SI);
- Terreno meglio identificato al foglio 104, particella 45, del Comune di NO (SI). La fattispecie in esame e, in particolare, l'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio del diritto di riscatto agrario – che funge da presupposto alla domanda di trasferimento con efficacia ex tunc dei fondi rustici, meglio indicati in premessa, proposta da parte attrice – impone di operare alcune precisazioni in ordine all'istituto della prelazione agraria.
Ed invero, l'art. 8 della L. n. 590/1965, come modificato dalla L. n. 817/71, prevede che l'affittuario coltivatore diretto ha diritto di prelazione, a parità di condizioni, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi del fondo concesso in affitto, purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale s'intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Il fondamento del diritto di prelazione agraria e di riscatto si rinviene nell'intento del legislatore di favorire la riunione nella medesima persona della condizione di proprietario del fondo e di coltivatore dello stesso, nonché di agevolare la formazione e lo sviluppo della proprietà contadina, attraverso un accorpamento dei fondi idoneo a migliorarne la redditività, evitando, nel contempo, che l'esercizio della prelazione avvenga per finalità meramente speculative (Cass. n. 7635/02).
Il legislatore è, peraltro, intervenuto successivamente con la legge 28 luglio 2016, n. 154 prevedendo, all'art. 7, la possibilità di esercitare il diritto di prelazione anche in capo all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, ferma la necessaria sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge 590/1965 e, pertanto, la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, del possesso della forza lavorativa adeguata e di non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'azione di riscatto. pagina 12 di 23 Dunque, a norma del citato art. 8 il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite – compresa la clausola per l'eventualità della prelazione – ed il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Se il proprietario non provvede a tale notificazione o il prezzo indicato è superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente diritto alla prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.
Mediante il riscatto, pertanto, il coltivatore diretto e/o l'imprenditore agricolo professionale esercita il proprio diritto potestativo di subentrare nella posizione dell'acquirente del fondo con effetti ex tunc, attraverso una dichiarazione unilaterale recettizia rivolta al retrattato.
Da ciò consegue, in ipotesi di instaurazione di una controversia in ordine al legittimo esercizio di tale diritto potestativo, che legittimato passivo debba essere l'acquirente, tenuto altresì conto che l'eventuale accoglimento della domanda di riscatto determina il subingresso del retraente al terzo acquirente con effetto dalla data della domanda medesima.
È stato, infatti, affermato che la prelazione prevista dalle leggi agrarie è dotata di efficacia reale, e può essere, pertanto, esercitata nei confronti dell'acquirente iniziale del bene o di un suo successivo avente causa, con la conseguenza che, sul piano processuale, legittimato passivo dell'azione di riscatto va considerato il solo acquirente del fondo (ovvero un suo successivo avente causa) e non anche il venditore, la cui presenza in giudizio sarà eventualmente evocabile, da parte del primo, in forza di una chiamata in garanzia cosiddetta
“impropria” (cfr. Cass. SS.UU.
1.7.1997 n. 5895).
L'accertamento dei requisiti per la prelazione agraria deve essere effettuato in modo rigoroso, in quanto si tratta di una limitazione dell'autonomia privata (Cass. 15899/2011).
Passando, pertanto, alle regole relative al riparto dell'onere probatorio, occorre rilevare che l'onere di fornire la prova dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di prelazione (ivi compresa la stessa qualità di proprietario di terreno confinante, affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipe) incombe al retraente, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., potendosi ritenere dimostrata la sussistenza di tale diritto solo nell'ipotesi in cui l'esistenza dei predetti requisiti debba ritenersi ammessa, espressamente o implicitamente, dal convenuto, alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione o contestazione della stessa, e non anche, dunque, in presenza di un mero ritardo nella contestazione, soprattutto se quest'ultima, riguardando un fatto costitutivo del diritto azionato, non si configura sul piano processuale come eccezione in senso proprio, bensì come mera deduzione difensiva, e risulta quindi rilevabile d'ufficio, rientrando entro i confini del "thema decidendum"(cfr. ex multis Cass. Civ., n. 5253 del 10.3.2006; Cass. Civ., n. 3500 dell'11.3.2002).
pagina 13 di 23 La prova, poi, vertendo su circostanze di fatto, può essere fornita con ogni mezzo, e quindi anche mediante prova testimoniale e per presunzioni, non sussistendo le limitazioni di cui agli articoli 2721 e ss. c.c..
Quanto al merito ritiene questa giudicante onoraria che la domanda di retratto agrario sia infondata il cui esame può essere opportunamente anteposto rispetto a quella di simulazione e/o nullità del contratto di affitto agrario, in ragione del carattere assorbente e in ossequio al principio della cd. ragione più liquida.
Si ritiene opportuno lasciar traccia di alcune precisazioni di natura processuale che non si appalesano sterili dissertazioni stilistiche, ma canoni ermeneutici utili alla decisione della controversia.
Il assumendo di essere imprenditore agricolo professionale e proprietario di CP_1 terreni confinanti con quelli oggetto dei contratti di compravendita stipulati tra i convenuti e la Sig.ra a inteso esercitare in tale giudizio il diritto di riscatto/prelazione che la Pt_1 legge (segnatamente, l'art. 7 L. n. 817 del 1971) gli riconosce.
Detto diritto di prelazione che, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche: 1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della L. 15 settembre 1964, n. 756; 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi".
Il legislatore del 2016 ha quindi attribuito il diritto di prelazione (e quello di riscatto) anche all' imprenditore agricolo professionale proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sui fondi medesimi non siano insediati affittuari (mezzadri, coloni, compartecipanti) o enfiteuti coltivatori diretti.
Il diritto di prelazione del proprietario confinante, malgrado che il legislatore lo abbia inteso come mera estensione soggettiva di quello già attribuito al conduttore del fondo ("detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche..."), nel suo specifico si diversifica però da questo per fondamento e finalità: se infatti, da un lato, l'ispirazione di base anche di tale fattispecie (secondo la logica dell'intero filone normativo della proprietà coltivatrice) è sempre il favor per l'impresa familiare, perseguito attraverso la creazione di un regime preferenziale nella circolazione dei terreni agricoli, ciò non toglie che mentre il diritto del conduttore trova la sua logica particolare nel contratto agrario e tende alla riunione in capo al coltivatore titolare dell'impresa anche della proprietà di quel medesimo fondo su cui già svolge la sua attività, il diritto del confinante invece, nella sua specificità, è volto a favorire l'espansione di aziende già istituite su fondo in proprietà, perseguendo, attraverso l'accorpamento, l'ulteriore finalità di una ricomposizione fondiaria, che si realizza autonomamente nel momento della volontaria cessione di fondi.
Il diritto di prelazione del confinante si pone, con la proprietà del fondo a confine, in un rapporto meramente funzionale, nella prospettiva della realizzazione delle finalità ora pagina 14 di 23 precisate, e non anche in uno genetico, giacché la preferenza è conferita al proprietario non in quanto tale (è assente cioè la prospettiva di un ius vicinitatis), bensì in quanto coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo professionale iscritto alla relativa previdenza , titolare di un'azienda costituita su terreni propri e destinata ad espandersi con l'acquisto preferenziale di quelli viciniori.
Il criterio di attribuzione del diritto richiede, tuttavia, alcune puntualizzazioni in primo luogo con riguardo al termine "terreni" usato nell'art. 7, co. 2, n. 2, della L. n. 817 del 1971, per individuare, attraverso la loro proprietà, il soggetto a cui è conferita la prelazione: malgrado la sua genericità, esso univocamente si riferisce a una superficie specificamente destinata a coltivazione (come confermato dal requisito della coltivazione biennale del proprio fondo) e posta immediatamente a confine con il terreno offerto in vendita, che costituisca elemento dell'azienda d el suo proprietario (destinata ad espandersi sull'appezzamento acquistato in preferenza); conseguentemente, la prelazione dovrà ritenersi esclusa quando la superficie del confinante, per la sua particolare configurazione, non sia oggetto di attività di coltivazione e ciò anche se la parte immediatamente contigua al fondo posto in vendita faccia parte di un più vasto appezzamento per la rimanente parte agricola (in quanto però la prima non sia ricollegata a quest'ultimo da vincolo pertinenziale).
Parimenti il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo professionale, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della L. n. 817 del 1971, costituisce una limitazione della circolazione della proprietà agricola, oltre che dell'autonomia negoziale, e spetta soltanto nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, caratterizzati, cioè, da contiguità fisica e materiale, per contatto reci proco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero esteriorizzata mediante muri, siepi, recinzioni o altri segnali), senza poter essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta "contiguità funzionale", ossia di fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria.
La disamina teorica della problematica della prelazione concessa all'imprenditore agricolo professionale proprietario di terreni confinanti con il fondo offerto in vendita, o già venduto, va completata con l'analisi della causa di esclusione del diritto prefigurata dalla legge e costituita dal fatto che su detto fondo "siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti, od enfiteuti coltivatori diretti" (art. 7, co. 2, n. 2, L. n. 817 del1971).
Deve, anzitutto, trattarsi di insediamento (necessariamente di un coltivatore diretto elemento sussistente nel caso per cui è processo) che tragga origine da un contratto qualificato da uno di tali titoli, di tal che non sarebbero idonei ad escludere il diritto del confinante non solo un insediamento di mero fatto, ma neppure uno a titolo di mero comodato (tuttavia, oltre ai titoli espressamente previsti dalla norma, si ritiene che l'effetto impeditivo possa derivare anche dalla presenza di un rapporto di impresa familiare coltivatrice).
La prova della libertà del fondo da uno degli insediamenti previsti dalla norma in esame ricade, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, sul confinante (vedi tra le altre Cass. civ. n. 14475/2008 secondo cui "In tema di diritto di prelazione e riscatto in favore del pagina 15 di 23 proprietario del fondo confinante, secondo la previsione degli artt. 8 della L. n. 590 del 1965 e 7 della L. n. 817 del 1971, la circostanza che sul fondo compravenduto non siano insediati conduttori integra una delle condizioni (o presupposti) dell'insorgenza del diritto, che de ve, pertanto, essere provato da chi agisce in giudizio per farlo valere, in applicazione dei criteri fissati dall'art. 2697 cod. civ."): in tal modo colui che agisce in giudizio per l'esercizio del diritto di riscatto viene a trovarsi non solo nell'anomala posizione di dover dimostrare l'inesistenza di un rapporto di cui è parte il suo stesso contraddittore, ma anche gravato da un onere alle volte difficilmente assolvibile (perché se è vero che il fatto negativo oggetto della circostanza impediente - carenza di un insediamento di un affittuario coltivatore diretto - qualora il fondo fosse coltivato dal proprietario alienante può agevolmente essere dimostrato attraverso tale situazione positiva, quando invece il fondo sia coltivato da terzi risulta per il confinante ben ardua la prova della carenza di un titolo qualificante l'insediamento, quale comodato, detenzione senza titolo da parte di un soggetto magari perché in realtà già promissario acquirente, affitto a conduttore non coltivatore diretto, ecc.).
In particolare in tema di prelazione agraria e di riscatto agrario il giudice del merito è tenuto di ufficio alla verifica della sussistenza in concreto di tutte le molteplici condizioni volute dalla legge per l'accoglimento della domanda (Cass. 12 agosto 2000 n. 10789).
Ancora, ebbene chiarirlo, anche i requisiti indicati dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, all' art. 8, perché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario, costituiscono condizioni dell'azione e debbono essere accertati dal giudice d'ufficio.
Pertanto “al fine del riconoscimento della prelazione e del riscatto agrario in favore del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello posto in vendita, sono necessari non solo i requisiti previsti specificatamente dall'art. 7 L. 817/1971 (la qualifica di coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo professionale, la continuità o contiguità fisica tra il terreno di proprietà del confinante ed il fondo oggetto della vendita e il non insediamento su quest'ultimo di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipi od enfiteuti coltivatori diretti), ma anche i presupposti richiesti dall'art. 8 L. 590/1965, al quale l'art. 7 cit. rinvia, e cioè (oltre alla qualifica soggettiva) la coltivazione biennale del fondo confinante di proprietà di colui che esercita il riscatto, il possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto” (cfr. Corte app. Ancona, 16/05/2017).
Nel caso di specie, deve osservarsi che l'attore non ha provato di essere in possesso di tutti i requisiti oggettivi previsti dalla legge al fine dell'utile esperimento del diritto di riscatto agrario, al netto della presenza, comunque ostativa ed assorbente, dell'insediamento stabile ed effettivo dei convenuti sui fondi de quibus, coltivatori diretti ed affittuari.
In proposito, mette conto richiamare quanto affermato da Cass. n. 21075/2016: “secondo giurisprudenza costante di questa Corte il giudice deve rilevare – in attuazione dell'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge – la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa (Cass. 20 novembre 2000, n. 14968; Cass. 15/05/2001, n. 6715) e che è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del giudizio, salvo l'operare delle preclusioni che possono determinarsi
pagina 16 di 23 nel processo, altresì, la mancanza degli elementi costitutivi del diritto azionato (Cass. 24 dicembre 1999, n. 14535).
La prova della qualità di imprenditore agricolo professionale e di tutti gli altri requisiti necessari al riconoscimento del diritto di prelazione e del riscatto sopra delineati deve essere fornita da colui che esercita il diritto medesimo, trattandosi di condizioni dell'azione (cfr., tra le altre, Cass. n. 25130/2006).
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'accertamento di tali requisiti deve essere condotto con particolare rigore: è stato infatti osservato che “trattasi di prescrizioni congruenti con la trasparente ratio legis, che è di incoraggiare lo sviluppo della piccola proprietà contadina, favorendone la formazione.
E tuttavia proprio per il fatto che la scelta politica del legislatore comporta non trascurabili limitazioni dell'autonomia privata, la verifica delle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento del diritto deve essere condotta con particolare rigore, al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità sociali dell'istituto (cfr. Cass. n. 15899/2011).
Tanto premesso, deve rilevarsi che nel caso di specie l'attore ha incentrato le proprie difese sull'asserita simulazione relativa del contratto di affitto, limitandosi ad allegare, la contiguità fisica dei fondi, di essere imprenditore agricolo professionale e di non aver alienato nel biennio precedente alcun terreno senza tuttavia dedurre e provare alcunché in relazione agli ulteriori requisiti previsti dalla legge per poter esercitare l'azione di riscatto.
Nulla infatti è stato specificatamente dedotto in relazione vuoi alla coltivazione biennale del fondo, vuoi al possesso della forza lavorativa adeguata.
Sia utile a tal fine riportare l'incipit dell'atto di citazione per comprendere quanto di seguito sarà esposto “ Il Sig. è titolare, sin dal 2004, dell la quale, CP_1 Controparte_2 con un'estensione di circa 22 ettari - di cui 11 di vigneto, destinati principalmente alla coltivazione di Sangiovese, ER e SY e circa un ettaro e mezzo di oliveto - è interamente situata nella zona est di NO, all'interno dell'area dedita alla produzione del . L'azienda, attraverso la raccolta di Pt_3 uve provenienti dai vitigni coltivati sui terreni di proprietà è nota - come testimoniato CP_1 anche dai numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso degli anni - per la sua apprezzata e rinomata produzione di vini e, in particolare, per la produzione di Rosso di NO Doc e di Brunello di NO Docg, tutti sotto l'etichetta Controparte_9
Deve infatti osservarsi che se la qualità di imprenditore agricolo professionale iscritto alla relativa previdenza, la contiguità dei fondi e l'assenza di alienazioni nel precedente biennio dedotte ed allegate dal ricorrente ( cfr. pag. 1 citazione docc. 3,6 e 10), possono dirsi provate per effetto della mancata specifica contestazione sollevata sul punto dai convenuti, di contro ciò non può valere in relazione agli ulteriori requisiti innanzi richiamati, rispetto ai quali l'attore non ha allegato e provato nulla, con totale abdicazione dell'onere assertivo, prima ancora che probatorio, su di lui gravante.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato (Cass. n. 21075/2016) che: “l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura pagina 17 di 23 dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del “thema decidendum” opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte”.
La funzione del principio di non contestazione è di selezionare i fatti pacifici e separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria (Cass. n. 21176/2015).
I fatti allegati da una parte possono considerarsi "pacifici", esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri (Cass. n. 23862/2021).
Di conseguenza, se l'onere di specifica contestazione, impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, tuttavia, correlativamente impone all'attore l'onere di una puntuale, specifica e circostanziata indicazione di detti fatti, sicché gli stessi, se non contestati in modo parimenti puntuale, devono ritenersi automaticamente accertati ed incontroversi, con effetti vincolanti per il giudice.
Ritiene questa giudicante onoraria di dover aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui chi intenda esercitare il retratto ed alleghi genericamente di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per il suo esercizio non può ritenersi liberato dall'onere di provarne la sussistenza e ciò anche in presenza di una generica contestazione sul punto da parte del convenuto.
Orbene secondo costante e consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, chiamata a decidere controversie in cui il retratto era stato invocato dal coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, deve ritenersi che anche l'imprenditore agricolo professionale deve essere in possesso dei medesimi requisiti che l'art.8 L.590/65 richiede per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei coltivatori dello stesso fondo posto in vendita - ossia: la coltivazione del terreno (in questo caso il proprio) da almeno due anni;
il non avere venduto fondi rustici nel biennio precedente alla vendita;
il possedere forza lavoro adeguata - e ciò sulla scorta di una interpretazione letterale dell'art.7 della legge 817/71 (sul punto, vedasi le puntuali osservazioni contenute nella sentenza n. 12963/2005, che devono qui intendersi trascritte, e, sui singoli requisiti, inter alia, Cass. 2092/2013, 6247/15).
Ciò posto, deve ritenersi che a seguito dell'ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari dell'istituto di favore in esame – il quale, introducendo una deroga alla autonomia pagina 18 di 23 contrattuale, va fatto oggetto di stretta interpretazione – non potrebbe giammai giungersi a conclusioni difformi, nella misura in cui la legge 154/2016 si è solo limitata ad inserire una nuova alinea (la 2 bis) al testo dell'art.7 citato.
Soltanto se l'attore avesse espressamente e specificatamente indicato di possedere tutti gli altri requisiti di legge, l'eventuale non contestazione dei convenuti, incidendo sull'onere della prova, avrebbe potuto ritenerli sussistenti.
In secondo luogo, se è vero che l'attività di Imprenditore Agricolo Professionale pacificamente non richiede, per essere espletata, la medesima intensità del legame diretto con il fondo che, al contrario, ci si aspetterebbe da un coltivatore diretto, e che quindi ben possono essere posti in essere contratti agricoli, è altrettanto vero che per IAP si intende colui che dedichi alle attività agricole (così come definite dall'art. 2135 c.c.), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
La figura dell'imprenditore agricolo professionale, come definita dall'art. 1 D.lgs n. 99/2004, rimanda invece ad un concetto di imprenditorialità e di redditività dell'attività agricola, secondo i principi comunitari diretti a favorire l'aspetto commerciale dell'agricoltura, che impongono la sussistenza di requisiti diversi in termini di capacità di reddito e di tempo lavorativo.
In particolare per l'imprenditore agricolo professionale è richiesta sia la capacità di reddito, che del tempo lavorativo, nella misura del 50%, laddove per il coltivatore diretto, beneficiario della prelazione agraria, non è richiesta alcuna specifica capacità reddituale mentre la forza lavoro complessiva è richiesta nei limiti del 30% di quella occorrente per la coltivazione del fondo.
Ciò significa che nel caso di specie l'attore avrebbe dovuto dimostrare la coltivazione dei fondi finitimi da almeno due anni nonché, allegare prima e documentare poi, le dimensioni della propria impresa agricola, nonchè elementi che potessero consentire la stima della propria capacità reddituale e forza lavoro in relazione ai fondi pretesi
Si osserva sin da subito che l'allegato 6 contente la iscrizione alla previdenza agricola, nonché l'iscrizione alla ARTEA non sono certo bastevoli a ritenere provate anche per presunzioni, peraltro non si vedrebbe come, la coltivazione biennale dei fondi ed il possesso di una adeguata capacità lavorativa non foss'altro perché si asserisce che ben 11 ettari sono adibiti a vitigni di diversa tipologia.
In questo senso il deposito del fascicolo aziendale ed il piano annuale delle produzioni avrebbero potuto ritenersi verosimilmente sufficienti alla allegazione dei cennati requisiti oggettivi ( cfr. Cass. Civ. 28374/2023 ).
Il fascicolo aziendale consolida, infatti, nel tempo l'informazione relativa alle colture in atto, rispetto alle quali si possono maturare dei contributi, sulle quali vengono periodicamente effettuati controlli, come quelli posti in essere da ARTEA, in merito alla consistenza ed allo stato delle colture, verificando se su di esse vengano condotte buone pratiche agronomiche pagina 19 di 23 ambientali ed il rispetto dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla normativa comunitaria ( Reg. UE 2013/1306 ).
In altri termini, è dichiarata dall'agricoltore, verificata dall'organismo pagatore, la consistenza e la natura dei terreni.
Tale presupposto permette l'erogazione dei contributi sul terreno effettivamente condotto e ne verifica l'uso del suolo da parte dell'organismo preposto.
A questo si aggiunge la verifica di continuità nella conduzione ovvero il controllo periodico da parte dell'organismo pagatore in fatto di titoli maturati e continuativi, rispetto alle colture messe in atto ed iscritte nel fascicolo aziendale.
Questo dato, a confronto con il fascicolo aziendale, costituisce il consolidamento della posizione reddituale e l'accertamento della conduzione dei terreni, si da consentire di verificare i requisiti della coltivazione biennale e della adeguata capacità lavorativa.
Se come detto non è in contestazione nella specie la proprietà e la contiguità dei fondi, occorreva che l'attore offrisse la prova, pacificamente non offerta, della sussistenza di tutti gli atri requisiti che legittimavano all'azione di retratto e segnatamente la coltivazione biennale dei fondi ed il possesso di adeguata capacità lavorativa.
Infatti la Cassazione ha stabilito in un lontano precedente riferito al coltivatore diretto, ma ratione materiae estensibile all'imprenditore agricolo professionale che “Per la prova del rapporto tra capacità lavorativa e superficie coltivata, richiesta dall'art. 8 della L. 26 maggio 1965 n. 590 ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto del fondo offerto in vendita, non sono idonei quei documenti, quali i certificati di trascrizione, dai quali risulti soltanto la acquisizione della proprietà di determinate aree, dovendo la detta prova avere ad oggetto l'esatta entità della superficie sulla quale viene esercitata l'attività di coltivatore diretto, e la capacità di apporto lavorativo dei componenti della famiglia, da valutare in concreto, non bastando l'indicazione del numero dei componenti del nucleo familiare” (Cass. Civ. n. 8855/1990).
Nel caso di specie, si può reputare fornita una prova soltanto semiplena della sussistenza dei requisiti oggettivi;
nondimeno, non è soltanto sotto tale profilo che si giustifica il rigetto della domanda.
Ad integrazione dei principi giurisprudenziale sopra richiamata si evidenzia che la legge, richiede un ulteriore requisito per riconoscere prevalenza all'interesse vantato dal titolare del diritto di prelazione rispetto a quello dell'acquirente, ovverosia l'assenza di rapporti qualificati (mezzadria, affitto, colonia o compartecipazione) relativamente ai terreni oggetto della vendita.
La S.C. ha avuto modo di occuparsi della tematica ed, in particolare. ha affermato che "In tema di prelazione agraria, costituisce condizione impeditiva per la configurabilità del diritto del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante ( ndr imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza, la presenza, sul fondo oggetto del trasferimento, dell'insediamento di un coltivatore diretto che sia stabile e non precario - e la verifica al riguardo é rimessa all'apprezzamento del giudice di merito - oltre che legittimo (ovvero assistito da un titolo giustificativo); l'onere di dimostrare l'inesistenza di tale requisito pagina 20 di 23 incombe su colui che agisce per far valere il diritto di prelazione e riscatto" (vedi così Cass. civ. 23929/2007; cfr. anche Cass. civ. 2590/1994 secondo la quale "La condizione limitativa del diritto potestativo di prelazione e di quello succedaneo di riscatto del coltivatore proprietario confinante, costituita dalla presenza del fittavolo a norma del secondo comma n. 2, dell'art. 7 L. n. 817 del 1971, va verificata non solo con riferimento al momento della "denuntiatio" della proposta di vendita del fondo, ma anche, in difetto di comunicazione, al momento della stipula del negozio traslativo, con la conseguenza che finché non si è verificato il definitivo trasferimento al terzo del fondo affittato, il proprietario coltivatore diretto confinante conserva, pur se condizionato, il diritto di prelazione agraria, che diventa operativo allorché, durante le trattative e fino alla conclusione della vendita tra proprietario e terzo, l'insediamento sul fondo del fittavolo abbia perso il carattere della stabilità, per effetto di una sua rinuncia alla proroga legale, benché comportante il rilascio del fondo in epoca successiva al relativo atto notarile", nonché Cass. civ. 12934/2007 in base alla quale "In tema di prelazione agraria, costituisce condizione impeditiva del sorgere del diritto del proprietario-coltivatore diretto del fondo confinante la presenza, sul fondo oggetto del trasferimento, di un insediamento che tragga origine da un rapporto agrario qualificato, nel senso c ioè di un rapporto agrario, sia pure atipico, che presupponga la qualità di coltivatore diretto. L'insediamento non deve essere precario, ma effettivo e stabile - e tale verifica è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito -, sicché non vale a concretare tale condizione ostativa la formale stipula di un contratto di affitto del fondo (cui non corrisponda l'effettivo insediamento dell'affittuario sul fondo stesso, bensì una temporanea presenza predisposta ed attuata per escludere l'altrui diritto di prelazione).
Dalle massime dinanzi riportate si ricava un principio rispetto al quale questo Giudice non intende discostarsi in ragione di quel necessario bilanciamento tra interessi contrapposti di cui in precedenza si è detto: grava su colui che agisce per il riscatto del fondo oggetto di compravendita la dimostrazione rigorosa dell'insussistenza di un insediamento di terze persone con titolo giustificativo sul detto fondo. Ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, a fronte della specifica eccezione sollevata dai convenuti in tal senso, e dell'ampia prova da quest'ultimi offerta sia orale sia documentale, l'attore non abbia fornito la prova (attraverso la dimostrazione del fatto positivo contrario) che il terreno rispetto al quale intende esercitare il diritto di riscatto fosse libero (come sopra si è detto, l'onere probatorio grava unicamente su colui che agisce).
Risulta circostanza pacifica e non contestata, anche alla luce delle superiori argomentazioni in punto di onere della prova, che sin dal 24.7. 207 i convenuti e Controparte_3 occupassero stabilmente i fondi agricoli oggetto della presente Controparte_5 di distinti contratti di affittanza agraria sottoscritti con la Sig.ra d il Sig. Pt_1 Pt_2
Ciò che invece la difesa attorea, contesta solo genericamente, e mediante asserzioni di carattere formale, è che gli stessi avessero la qualità di coltivatori diretti.
Nel richiamare quanto già osservato in parte motiva, la figura di imprenditore agricolo professionale, disciplinata dall'art. 1 D.lgs n. 99/2004, pur rimandando ad un concetto di imprenditorialità e di redditività dell'attività agricola ispirato a principi comunitari diretti a favorire l'aspetto commerciale dell'agricoltura, non si pone in rapporto di antinomia con la diversa figura del coltivatore diretto per la cui sussistenza si richiede un maggior legame col fondo anche in termini di forza lavorativa propria e dei propri familiari. pagina 21 di 23 Sul punto la difesa dei convenuti ha offerto plurimi riscontri dell'effettivo possesso del requisito di coltivatore diretto tanto quanto per la persona di , quanto per Controparte_3 il fratello sin da epoca precedente ai con graria di cui Controparte_5 si discute.
La qualifica di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 31 della l. n. 590 del 1965 richiede che si offerta adeguata prova che l'attività di coltivazione sia esercitata in modo abituale dall'agricoltore e che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo.
Ciò che rileva è l'effettivo svolgimento diretto e abituale dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia, non essendo viceversa sufficiente la mera iscrizione in elenchi, albi o certificazioni amministrative (Cass., terza sezione civile, sentenza n. 9737 del 22 aprile 2013).
Sul punto la difesa dei convenuti oltre ad aver allegato iscrizione all'INPS nella apposita gestione dei coltivatori diretti (doc. 1 e doc. 2 allegati alla comparsa), ha dato conto anche dell'espletamento di corsi di formazione specifica, del possesso di macchinari agricoli, nonché tramite relazione tecnica di parte, della sussistenza di una complessiva forza lavorativa del nucleo familiare pari o comunque superiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo ( cfr. docc. Da 11 a 15 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte convenuta).
Vieppiù che dall'istruttoria orale espletata nel corso del procedimento alla udienza del 28.2.25 è risultato dimostrato che e hanno provveduto CP_14 Controparte_5 direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei terreni di cui già erano proprietari nonché di quelli oggetto del presente giudizio (lavorazioni del terreno, messa a dimora di piante, potatura, legatura, trattamenti antiparassitari, etc.) tutti posti in NO1. Sul punto sia bastevole il portato dichiarativo dei testimoni , Testimone_5
, e Testimone_4 Testimone_3 Testimone_2 Tes_6
o di
[...] indifferenza rispetto alle parti, in alcun modo minata da pregressi od attuali rapporti di frequentazione anche lavorativa (v. verbale dell'udienza dell'11.3.2021)
In forza delle superiori argomentazioni motive, assorbenti le ragioni di non ammissione della richiesta CTU, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Nondimeno, la complessità della materia trattata e le indubbie difficoltà probatorie caratterizzanti giudizi di tal fatta che vedono sostanzialmente derogata (sebbene per una ragione più che valida improntata, come si è detto, al doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti) la regola di matrice giurisprudenziale della cd. vicinanza della prova costituiscono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA inammissibile l'intervento adesivo dipendente della tenuta agricola;
CP_2
RIGETTA le domande attoree per le ragioni indicate in parte motiva;
COMPENSA le spese fra le parti
Siena, 22 ottobre 2025 Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
che in occasione delle Vostre visite avete avuto occasione di vedere il svolgere personalmente le attività di coltivazione (lavorazioni del Controparte_3 terreno, messa a dimora di piante, potatura, legatura, trattamenti antiparassitari, ecc.) sia sui terreni di cui lo stesso era proprietario In NO sia CP_ su quelli oggetto del rapporto di affittanza agraria siti in NO, podere SE;
. R. Si è vero. Dal momento in cui è diventato titolare ha CP_ sempre svolto mansioni aziendali. Verso la fine di luglio del 2017 andando nella solita visita della azienda mi ha parlato della presa in carico di un altro appezzamento di terreno, come conduzione, sicchè per rendermi conto di come era il vigneto vi ho fatto accesso per accertarmi della condizioni fitopatologiche e l'aspetto vegetativo e produttivo. ADR. Mi riferisco al Podere SE. Viene introdotto il quinto teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: , nato a [...] il [...], ivi Res. n. 84. Sentito sul Testimone_5 Persona_2 seguente capitolo così risponde: 6) D.V.C.V. che conoscete personalmente il signor e che dall'anno 2017 in avanti avete visto in più Controparte_3 occasione il suddetto svolgere personalmente le attività di coltivazione (lavorazioni del terreno, messa a dimora di piante, potatura, legatura, trattamenti antiparassitari, ecc.) sui terreni posti in NO, Podere SE all'epoca di proprietà dei signori ed e da lui condotti in affitto;
R. Pt_2 Pt_1 certo, anche perché facciamo lo stesso lavoro e mi sono confrontato con lui per un consiglio. pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Viene introdotto il primo teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: nato a [...]7.58, Testimone_1 res. In San Casciano val di Pesa, Via dell'olivo 44-46 – Interrogato sui capitoli di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. così risponde: 1) D.V.C.V. che conoscete dall'anno 2009 il signor , per essere stato consulente agronomo dello stesso, e che vi siete recato nella azienda da costui Controparte_5 condotta in NO anche successivamente all'anno 2017; R. si sono vere entrambe le circostanze;
2) D.V.C.V che in occasione delle Vostre visite avete avuto occasione di vedere il svolgere personalmente le attività di coltivazione (lavorazioni del terreno, messa a dimora di piante, Controparte_5 potatura, legatura, trattamenti antiparassitari, ecc.) sia sui terreni di cui lo stesso era proprietario in NO sia su quelli oggetto del rapporto di affittanza agraria siti in NO, podere SE;
R. si sono vere entrambe le circostanze. .. Viene introdotto il secondo teste che, ammonito dal Testimone_ Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: nato a [...] il [...], res. A Motepulciano Via dei Ginepri 7 ( fraz. Sant'Albino). Interrogato sui medesimi capitoli così risponde: 1) D.V.C.V. che conoscete dall'anno 2009 il signor , per essere Controparte_5 stato consulente agronomo dello stesso, e che vi siete recato nella azienda da costui condotta in NO anche successivamente all'anno 2017; R. sono consulente di , lo conosco dall'anno 2009 però non in qualità di agronomo ma segue la parte tecnica amministrativa relativa a domande di CP_5 contributi comunitari, comunicazione impianti vigneti. È vero che ho frequentato l'azienda anche dopo l'anno 2017 così come la frequento tutt'ora. ADR del giudice: sono libero professionista12) D.V.C.V che in occasione delle Vostre visite avete avuto occasione di vedere il svolgere Controparte_5 personalmente le attività di coltivazione (lavorazioni del terreno, messa a dimora di piante, potatura, legatura, trattamenti antiparassitari, ecc.) sia sui terreni di cui lo stesso era proprietario in NO sia su quelli oggetto del rapporto di affittanza agraria siti in NO, podere SE R. SI è vero confermo ed in più di una occasione ho travato che lavorava presso la propria azienda. … Viene introdotto il terzo teste che, ammonito dal CP_5 Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: , Nato a NO il 13.01.77, res. In Monteroni D'arbia Via Borgo Testimone_3 di Tressa 710. Interrogato sul capitolo che segue così risponde: 3) D.V.C.V. che conoscete personalmente i signori e Controparte_5 CP_3 e che dall'anno 2017 in avanti avete visto in più occasione i suddetti signori svolgere personalmente le attività di coltivazione (lavorazioni del
[...] terreno, messa a dimora di piante, potatura, legatura, trattamenti antiparassitari, ecc.) sui terreni posti in NO, Podere SE all'epoca di proprietà dei signori ed e condotti in affitti dai suddetti e;
R. si è vera la circostanza. ADR. So dei Pt_2 Pt_1 Controparte_5 Controparte_3CP_ fatti perché con ho un rapporto di amicizia e ho lavorato con lui anche successivamente. Lo stesso con . Fra l'altro siamo cugini.. Viene CP_5 introdotto il quarto teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: Nato a Sant'agata di Testimone_4 puglia ( Foggia) il 24.10.1952, res. In Siena Via Bernardo Tolomei 40 int.
3- Interrogato sui capitoli di seguito indicati così risponde: 4) D.V.C.V. che conoscete da tempo il signor per essere stato consulente agronomo dello stesso, e che vi siete recato nella azienda da costui condotta in Controparte_3 NO anche successivamente all'anno 2017; R. conosco l'azienda dal 1988 perché sono stato assunto con la legge dei servizi di sviluppo agricolo Controparte_1 della Regione toscana. Conosco da quanto aveva 11 anni e l'azienda era ancora del padre. Io ho sempre fatto servizio di consulenza fitipatologia ed agronomica per er altre) fino all'anno 2017. Questo perché a novembre del 2017 sono andato in pensione. 5) D.V.C.V pagina 22 di 23