TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/07/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Francesca Caputodott.ssa Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 665/2025, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale"
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Zambrini, come da mandato in atti Parte_1
-RICORRENTE-
E
rappresentata e difesa dall' avv. Clarissa Anna Scazzi, come da mandato in atti;
CP_1
-RESISTENTE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 16.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.2025, Parte_1 chiedeva che il rapporto genitoriale con il figlio Per_1 nato in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in ricorso.
Con comparsa depositata in data 16.5.2025 si costituiva CP_1 che, opponendosi alla ricostruzione fattuale prospettata dal ricorrente, prospettava una disciplina alternativa dei modi di esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 16.6.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
- Affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre;
Facoltà del padre di tenerlo con sé come indicato nel piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
- Obbligo del ricorrente di corrispondere mensilmente, entro il 25 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del minore l'importo di Euro 250,00 oltre rivalutazione annuale Istat;
- Integrale percezione da parte della resistente dell'A.U.;
- Spese straordinarie come da protocollo al 50%;
- Spese legali compensate.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non siano in contrasto con i criteri di legge;
sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e il figlio minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Lecce, 14.7.2025
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Francesca Caputodott.ssa Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 665/2025, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale"
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Zambrini, come da mandato in atti Parte_1
-RICORRENTE-
E
rappresentata e difesa dall' avv. Clarissa Anna Scazzi, come da mandato in atti;
CP_1
-RESISTENTE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 16.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.2025, Parte_1 chiedeva che il rapporto genitoriale con il figlio Per_1 nato in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in ricorso.
Con comparsa depositata in data 16.5.2025 si costituiva CP_1 che, opponendosi alla ricostruzione fattuale prospettata dal ricorrente, prospettava una disciplina alternativa dei modi di esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 16.6.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
- Affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre;
Facoltà del padre di tenerlo con sé come indicato nel piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
- Obbligo del ricorrente di corrispondere mensilmente, entro il 25 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del minore l'importo di Euro 250,00 oltre rivalutazione annuale Istat;
- Integrale percezione da parte della resistente dell'A.U.;
- Spese straordinarie come da protocollo al 50%;
- Spese legali compensate.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non siano in contrasto con i criteri di legge;
sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e il figlio minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Lecce, 14.7.2025
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo