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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 27/07/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 601/20 + 206/21 R.G., vertente
La causa iscritta al NRG 601/2020
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Falsetti Rocco Parte_1
APPELLANTE
E nella qualità di mandataria di CP_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Angelo Alberto Martorano
APPELLATA
E
, in persona del legale Controparte_3
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Di Giuseppe
APPELLATA /APPELLANTE incidentale
E
pagina 1 di 18 in qualità di incorporante per fusione della Controparte_4 società e, per essa, (già CP_5 Controparte_6 [...]
. in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata Controparte_7
e difesa dall'avv. Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentate pro tempore, TE
APPELLATA
La causa iscritta al NRG 206/2021
TRA
, in persona del legale Controparte_3 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Paolo Argenio
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Falsetti Rocco Parte_1
APPELLATO
E nella qualità di mandataria di CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentate pro tempore
[...]
E
, SUCCESSIVAMENTE in persona del Controparte_9 CP_1 legale rappresentate pro tempore
APPELLATA
E
n persona del legale rappresentate pro tempore, TE
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 18 1. Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 128/2016 instaurata nei confronti di quest'ultimo proponeva opposizione e, ottemperando Parte_1 all'ordinanza del giudice dell'esecuzione, introduceva il giudizio di merito deducendo :
- che dopo avergli notificato la sentenza n.868/2015 del Tribunale Controparte_10
di Matera, munita di formula esecutiva, unitamente all'atto di precetto con cui gli intimava il pagamento di € 132.637,37 oltre interessi entro dieci giorni dalla notifica, aveva sottoposto a pignoramento alcuni immobili di sua proprietà, chiedendone la vendita al fine di soddisfare il proprio credito;
- che successivamente erano intervenuti nella procedura esecutiva CP_8
Equitalia Sud e Controparte_9
- che con aveva raggiunto un accordo con il quale era stato Controparte_9
rideterminato l'ammontare del debito da € 229.334,79 ad €170.000,00;
-che con riferimento ai debiti tributari nei confronti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione (ex Equitalia), lui aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi;
- che il Tribunale di Matera aveva nominato ctu l'ing. per la Persona_1 stima dell'immobile, il quale, tuttavia, non aveva provveduto ad inviargli la bozza dell'elaborato;
- che aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la dichiarazione di nullità, previa sospensione, della procedura esecutiva immobiliare n. 128/2016; il giudice aveva rigettato l'istanza di sospensione, condannato esso opponente alle spese di lite, e assegnato termine di tre mesi per l'introduzione del giudizio di merito.
-che, instaurato il giudizio di merito, aveva eccepito la nullità della CTU per omesso invio nei suoi confronti della bozza dell'elaborato peritale;
aveva dedotto che il giudice dell'esecuzione non aveva tenuto conto dell'accordo raggiunto con
, accordo di cui non vi era traccia nell'intervento spiegato da Controparte_9
quest'ultima; aveva, inoltre, allegato che l'intervento dell'Agenzia Entrate-
Riscossione nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 128/2016 era illegittima pagina 3 di 18 perché avvenuto senza un titolo esecutivo non potendosi considerare tale gli estratti di ruolo prodotti dalla creditrice perché il titolo esecutivo è costituito dal ruolo.
Non si costituiva in giudizio . TE
, costituitasi in giudizio, deduceva che gli estratti di Controparte_3 ruolo erano validi ai fini probatori, come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità e , unitamente alle altre convenute, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta da e la condanna alle spese di lite. Pt_1
2. Con sentenza 554/2020 il Tribunale di Matera accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dal dichiarando inefficace l'intervento Parte_2 dell' nella procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_11
128/2016 R.G.E.; condannava l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle opposte e e ne disponeva la Controparte_2 Controparte_9
compensazione nel rapporto tra l'opponente e . Controparte_3
A sostegno della decisione, il primo giudice sosteneva:
- che non fosse ravvisabile la nullità dell'elaborato peritale eccepita dall'opponente in quanto la violazione del penultimo comma dell'articolo 173 bis disp. att. c.c. non ne determina la nullità ma consente alla parte, alla quale la relazione peritale non è comunicata di essere rimessa nei termini per eventuali osservazioni;
- che l'accordo stipulato con non era stato prodotto e, pertanto, non Controparte_9
era stato possibile verificarne il mancato rispetto sebbene, comunque, detto accordo
“non ha carattere novativo e permette ad esso creditore di intervenire in eventuali procedure esecutive promosse da terzi ai danni del debitore qui opponente, pattuizione quella appena richiamata che non è stata specificatamente contestata dalla difesa dell'opponente, che deve quindi ritenersi provata e che rende infondata la doglianza sollevata”;
- che l'estratto di ruolo formato dall'esattore non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art 543 c.p.c. e che, pertanto, l'intervento dell' Controparte_11
nella procedura esecutiva era inefficace perché avvenuto senza un
[...] valido titolo esecutivo.
pagina 4 di 18 3. Con atto di citazione iscritto al NRG 601/20 ha proposto appello Parte_1
deducendo:
- la nullità della ctu espletata nella procedura esecutiva e di tutti gli atti conseguenziali avendo il perito omesso di inviargli la bozza della relazione tecnica impedendogli in tal modo di formulare le sue osservazioni;
né il giudice dell'esecuzione lo ha rimesso nei termini per le controdeduzioni;
- l'insussistenza in capo a del diritto ad agire in executivis, in virtù Controparte_9 dell'intervenuto accordo transattivo prodotto in atti;
- la violazione degli artt. 91 e 92 cpc per non avere il primo giudice condannato al pagamento delle spese in suo favore pur Controparte_3
essendo quest'ultima soccombente.
Alla luce di tali motivi l'appellante ha chiesto l'accoglimento del gravame e, in parziale riforma della sentenza n.554/2020 emessa dal Tribunale di Matera, dichiarare nulla e/o annullata e/o comunque priva di ogni efficacia e/o valore la
Consulenza Tecnica di Ufficio per la stima degli immobili oggetto della procedura esecutiva immobiliare n.128/2016 dinanzi al Tribunale di Matera, redatta dal nominato consulente tecnico d'ufficio Ing. in data 13 giugno Persona_1
2018, per tutte le motivazioni indicate in narrativa e, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullato e/o comunque privo di alcuna efficacia il pignoramento relativo agli immobili oggetto della procedura esecutiva con conseguente liberazione dal pignoramento degli stessi, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello e, in via incidentale, la declaratoria di validità ed efficacia dell'atto di intervento da essa spiegato nella procedura esecutiva immobiliare incardinata presso il Tribunale di Matera in danno di recante n.128/2016 R.G.E. Parte_1
Si è costituita anche nella qualità di mandataria di CP_1 [...]
ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo l'infondatezza della Controparte_2 eccepita nullità della ctu non avendo il specificato il pregiudizio realmente Pt_1
patito a seguito della mancata comunicazione della relazione.
pagina 5 di 18 rappresentata da “ ( successivamente Controparte_7 CP_1
ora in qualità di incorporante Controparte_6 Controparte_4 per fusione della società e, per essa, ha CP_5 Controparte_6
eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., quanto meno nei suoi confronti, e nel merito, il rigetto dell'appello.
Con atto depositato il 17.12.21 è intervenuta nel processo ex art. 111 c.p.c.
[...]
dichiarando di subentrare nella medesima posizione processuale e Controparte_12 sostanziale di . Controparte_7
Non si è costituita in giudizio benchè regolarmente citata e, TE pertanto, deve essere dichiarata la sua contumacia.
4. Contro la stessa sentenza n. 554/2020 del Tribunale di Matera ha proposto tempestivo appello anche nel separato giudizio Controparte_11
iscritto al NRG 206/21 censurando la decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la cartella esattoriale ed il conseguente estratto di ruolo non sarebbero titoli idonei per l'intervento nella procedura esecutiva, ma lo sarebbe solo il ruolo o la copia conforme dello stesso emesso dall'Ente Creditore e non dall'Agenzia
Entrate Riscossione.
In particolare, l'appellante ha proposto un unico articolato motivo (coincidente con quello già formulato a sostegno dell'appello incidentale nel giudizio riunito Rg
601/20) sostenendo
- che il giudice di primo grado, contraddicendosi, non ha considerato che ai sensi degli artt. 24 e 25 e 26 del dpr 602/73, e come stabilito anche dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dallo stesso giudice, il concessionario non notifica il ruolo ma la cartella di pagamento che costituisce il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa impositiva ed incorpora in sè il ruolo, l'intimazione di pagamento, il titolo esecutivo ed il precetto ( Cass. 18 dicembre 2008, n. 25537 e
Cass 19619/2019);
- che in materia di notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere in capo all di produrre in giudizio la copia integrale della cartella in Controparte_13
pagina 6 di 18 quanto la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte e il titolo esecutivo è costituito dal ruolo medesimo;
- che l'estratto di ruolo è una fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cass., 29 maggio 2015, n. 11141);
- che, peraltro, dalla documentazione versata in atti risulta, e non vi è contestazione sul punto, l'avvenuta notifica al Dimatteo delle cartelle (titoli esecutivi definitivi ) oggetto dei predetti estratti di ruolo allegati;
- che in ogni caso la presunta adesione alla definizione agevolato va riferita a 11 delle
62 cartelle oggetto dell'intervento, rimanendo pertanto incontestata la valenza e la notifica dei titoli esecutivi riprodotti negli estratti ruoli allegati.
L' ha concluso deducendo che, come nel caso che ci occupa, laddove risultino CP_14 le prove delle notifiche dei titoli esecutivi mai contestati da parte avversa, l'estratto ruolo ( che non è altro che la riproduzione fedele dei titoli esecutivi) costituisce documentazione perfettamente idonea ai fini probatori ed ai fini della validità dell'intervento nella procedura esecutiva de quo.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha chiesto di annullare e/o riformare la sentenza n. 554/2020 emessa dal Tribunale di Matera in data 6 ottobre 2020, nella parte che dichiara l'inefficacia dell'intervento della Agenzia Entrate Riscossione nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.128/2016 RGE presso il
Tribunale di Matera e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta da Parte_1
con la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del doppio grado
[...] di giudizio.
costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello proposto Parte_1 dall' CP_14
Non si sono costituite nel giudizio RG 206/21 le altre parti appellate, CP_1
nella qualità di mandataria di
[...] Controparte_2
successivamente e Controparte_9 CP_1 CP_8
pagina 7 di 18 che risultano regolarmente citate e, pertanto, deve essere dichiarata la loro CP_9
contumacia.
5.All'udienza del 26.4.2022 è stata disposta la riunione del giudizio RG 206/21 al presente procedimento RG n 601/20 perché aventi ad oggetto l'impugnazione contro la stessa sentenza n.554/2020 del Tribunale di Matera.
La causa è stata riservata per la decisione in data 25.2.25, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 bis cpc sollevata da rappresentata da Controparte_7
“ ( successivamente ora CP_1 Controparte_6 [...] in qualità di incorporante per fusione della società Controparte_4 CP_5
e, per essa, . Controparte_6
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Ed invero, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la
Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
7. Nel merito, con il primo motivo di gravame ha dedotto la nullità Parte_1
della ctu espletata nella procedura esecutiva e di tutti gli atti conseguenziali avendo il perito ha omesso di inviare ad esso debitore esecutato la bozza della relazione tecnica.
Tale doglianza, in quanto relativa al quomodo della procedura di esecuzione forzata, integra un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc.
pagina 8 di 18 Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione con esso compiuta dal giudice adito, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile, secondo il predetto criterio, solo dal giudice cui spetta la cognizione del gravame prescelto) e dalla qualificazione operata dalla parte istante. Pertanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello nelle ipotesi in cui il giudice abbia qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 618, commi 2 e 3, c.p.c., qualora sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
Qualora, invece, le contestazioni della parte si configurino, nello stesso giudizio, in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e di opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c., la sentenza, formalmente unica, contiene due distinte decisioni, assoggettate rispettivamente all'appello e al ricorso per cassazione e, dunque, a due distinti regimi impugnatori.
Nel caso in cui il giudice adito non abbia fornito alcuna definizione certa all'opposizione proposta dalla parte, la qualificazione della domanda (come opposizione all'esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi o come opposizione sia all'esecuzione che agli atti esecutivi) spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione ai fini della valutazione non solo del merito, ma anche della stessa ammissibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Cass. 8 marzo 2001, n. 3400;
Cass. 20 febbraio 2004, n. 3404; Cass. 4 agosto 2005, n. 16379; Cass. 13 ottobre
2009, n. 21683; Cass. 26 maggio 2017, n. 13381).
Ciò posto, nel caso di specie il giudice di primo grado non ha proceduto alla qualificazione dell'opposizione spiegata dal , non potendosi ritenere tale la Pt_1
mera indicazione "opposizione all'esecuzione" riportata nell'epigrafe della sentenza
(Cass. 20 febbraio 2004, n. 3404).
pagina 9 di 18 A queste considerazioni si aggiunga che, per distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, si deve considerare che la prima investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni: Cass. 27 giugno 1990, n. 6544; 23 luglio 1997, n. 6871.
L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa la parte fa valere la nullità di un atto del processo e l'interesse alla pronuncia è dato dagli effetti che derivano (cfr. ex plurimis Cass. n. 3012/2010; n. 23794/2011; n.
118/ 2016,; n. 7322/2019).
Facendo applicazione di tali principi si deve pervenire alla conclusione che le doglianze del integrano al contempo l'opposizione agli atti esecutivi, Pt_1
laddove il predetto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha dedotto nullità della consulenza tecnica di ufficio, e l'opposizione all'esecuzione laddove con lo stesso atto introduttivo l'attore ha contestato il diritto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di ( sostenendo di avere raggiunto CP_9 un accordo con tale ente) e dell' affermando che Controparte_3
quest'ultima non fosse munita di un titolo esecutivo.
Si deve, dunque, pervenire alla conclusione che la questione di nullità della ctu e degli atti conseguenziali della procedura esecutiva, formulata dal è Pt_1
giuridicamente qualificabile, alla luce della causa petendi e del petitum, come opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617, comma 1, c.p.c., giacchè diretta a censurare la nullità della perizia estimativa espletata nell'ambito della procedura esecutiva.
Ne deriva che con riferimento al primo motivo di impugnazione l'appello è inammissibile, atteso che con la sentenza impugnata, limitatamente alla eccepita nullità della ctu, è stata decisa un'opposizione sussumibile nell'archetipo normativo dell'art. 617, comma 1, c.p.c. e il debitore esecutato avrebbe dovuto interporre, quale unico mezzo di gravame, il ricorso per cassazione, a norma degli artt. 618, comma 3, c.p.c. e 111 Cost..
pagina 10 di 18 Una volta chiarito che il Tribunale ha deciso su un'opposizione che, in parte qua, doveva essere qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., deve essere rilevata l'inammissibilità dell'appello.
Qualora un'opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e in parte riconducibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione
(Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102; Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 31/05/2010, Rv. 613198).
Occorre evidenziare per completezza che in ogni caso anche l'esame nel merito del motivo di impugnazione non avrebbe sortito alcun esito positivo atteso che, come correttamente allegato dalle parti appellate, qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte in quanto non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria.
I principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che l'impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole ( v. Cass n. 396772019; n. 3805/2018;. n.19759/2017; n.
1790/2016,; n. 26157/2014;
La parte che intende far valere la nullità processuale deve quindi indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità.
Questo principio resta fermo anche in materia esecutiva, dove per la deduzione degli errores in procedendo è prevista un'apposita azione (art. 617 c.p.c.).
La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi, infatti, deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25900 del 15/12/2016, Rv. 642319), sicchè con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.,
u.c.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare pagina 11 di 18 l'esistenza dell'irregolarità formale in sè considerata e la generica violazione del diritto di difesa, come ha fatto il , senza dedurre che essa abbia davvero Pt_1 determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018, Rv. 650240).
Il , pertanto, avrebbe dovuto contestualmente indicare quale effettivo e Pt_1
concreto pregiudizio dei suoi diritti sia derivato dalla denunciata omissione, onere che, invece, non si ritiene compiutamente assolto dal predetto essendo la sua doglianza genericamente riferita alla lesione del diritto di formulare osservazioni senza tuttavia allegare eventuali motivi di contestazione( né a tal fine possono essere esaminati quelli nuovi tardivamente dedotti soltanto nella comparsa conclusionale) che egli avrebbe potuto dedurre ove avesse ricevuto la bozza della relazione tecnica, con la conseguenza che l'opposizione sul punto esaminato dovrà essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
8.Con il secondo motivo di appello il debitore esecutato ha contestato il diritto di di agire in executivis, in virtù dell'intervenuto accordo transattivo CP_9
prodotto in atti.
Occorre premettere che nella sua espressa qualità di Controparte_9
procuratrice del Banco è intervenuta nel procedimento di Controparte_15 esecuzione immobiliare n.128/2016 R.E. promosso dinanzi al Tribunale di Matera dalla nei confronti di , per la somma di € 229.334,79 CP_10 Parte_1
in virtù di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
Con riferimento alla somma ingiunta le parti, nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dal , avevano siglato un accordo riportato Pt_1 nel verbale di mediazione del 18/05/2016 allegato agli atti del giudizio di primo grado, con il quale era stata prevista, tra l'altro, la riduzione della suddetta pretesa creditoria;
il pagamento dei ratei a determinate scadenze;
la fissazione del termine per l'adempimento espressamente qualificato come essenziale.
Veniva inoltre previsto che l'accordo transattivo sarebbe stato perfezionato alle seguenti condizioni: a) espressa e immediata rinuncia al giudizio di opposizione a
D.I. da formalizzarsi con la notifica ed il deposito di atto di rinuncia entro e non pagina 12 di 18 oltre 10 gg. lavorativi dalla sottoscrizione del verbale;
b) espressa e immediata rinuncia del sig. ad ogni ulteriore pretesa, azione / eccezione presente, Parte_2
Con passata e futura nei confronti del e;
c) espressa e immediata CP_9
concessione da parte del sig. a garanzia ipotecaria volontaria per euro Parte_2
170.000,00 (v. doc. n.10 fascicolo di parte I° grado).
Al punto 4) della scrittura era precisato altresì che l'accordo non era da intendersi novativo del rapporto precedente e che in caso di mancato, ritardato o parziale pagamento anche di un solo rateo o di mancato rilascio dell'ipoteca o di mancata rinuncia da parte del al contezioso pendente l'accordo sarebbe stato Parte_2 risolto automaticamente e il Banco di Napoli sarebbe stato libero di dare avvio alle azioni legali più opportune per il recupero “integrale” del credito
Infine veniva precisato al punto sub 5) della medesima scrittura che qualora, nelle more dell'effettuazione dei versamenti rateali, fosse stata intrapresa una procedura esecutiva immobiliare in danno del l'accordo sarebbe decaduto e il Banco Parte_2 di Napoli sarebbe stato libero di spiegare intervento nella procedura al fine di partecipare alla distribuzione del ricavato per il recupero integrale del credito al netto dei versamenti nelle more effettuati.
Alla luce del contenuto dell'accordo esaminato si deve ritenere che le contestazioni formulate dall'appellante con il secondo motivo siano infondate e la decisione impugnata sia sul punto condivisibile sul punto e debba essere confermata.
Ed invero, occorre considerare in primo luogo che, come allegato dalla società creditrice, il debitore è rimasto inadempiente non avendo mai versato una rata successivamente alla sottoscrizione della scrittura privata, circostanza questa che non è oggetto di contestazione da parte del debitore, nè quest'ultimo ha fornito prova contraria come era suo onere;
che le condizioni cui era sottoposta l'efficacia dell'accordo non si sono mai verificate e anche sul punto non vi è prova del contrario.
Inoltre, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, le parti contraenti hanno espressamente escluso il carattere novativo dell'accordo transattivo il quale, anzi, consente al creditore di intervenire in eventuali procedure esecutive promosse da pagina 13 di 18 terzi ai danni del debitore (come accaduto nel caso di specie) “per partecipare alla distribuzione del ricavato per il recupero integrale del credito al netto dei versamenti nelle more effettuati”.
Alla luce di tali considerazioni non può esservi dubbio in ordine alla sussistenza del diritto in capo alla società creditrice di intervenire nella procedura esecutiva promossa in danno del debitore e la doglianza di quest'ultimo, come ben evidenziato anche dal giudice dell'esecuzione, al più potrà riguardare il quantum e non già l'an della pretesa creditoria, come invece erroneamente dedotto dal debitore esecutato.
9. Il terzo motivo di impugnazione dedotto da in quanto relativo Parte_1
alla statuizione sulle spese operata dal giudice di primo grado verrà esaminato successivamente perché la decisione sul punto è condizionata dall'esito dell'appello incidentale proposto dall nel presente procedimento e di quello principale CP_14 proposto dalla stessa parte nel giudizio riunito RG n.206/2021.
10. Passando ad esaminare le due impugnazioni, incidentale e principale, proposte dall rispettivamente nei giudizi RG 601/20 e RG 206/21, quest'ultima ha CP_14 dedotto un unico identico motivo in entrambi i procedimenti sostenendo che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che gli estratti di ruolo prodotti in giudizio dal essa creditrice non sono titoli idonei per l'intervento nella procedura esecutiva mentre tale idoneità può essere attribuita soltanto al ruolo o alla copia conforme dello stesso emesso dall'Ente Creditore e non dall'Agenzia Entrate
Riscossione .
Il motivo è fondato dovendo evidenziarsi l'idoneità degli "estratti di ruolo a documentare la legittimazione di ad agire "in executivis". CP_14
Come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, infatti, l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso "non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che
pagina 14 di 18 si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli", ragion per cui costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata (v. Cass n. 5131/2023 ; n. 12883/2020; nn. 11141 e n. 11142/2015; n.
11794/20216; n.15315/2017; n. 11028/2018).
In tema di espropriazione forzata, presupposto dell'intervento dei creditori nella procedura è l'esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall'agente della riscossione), non la notificazione di esso nè la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall'agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), tenendo anche presente che quanto all'intervento nella procedura esecutiva, l'art 499 cpc dispone che sono soggetti legittimati ad intervenire i creditori che vantano, nei confronti del debitore, un credito risultante da un titolo esecutivo: la norma, quindi, si limita a sancire l'obbligatorietà del titolo esecutivo ma senza prevedere espressamente che quest'ultimo sia stato preventivamente notificato (v. Cass n° 3021/2018).
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il diritto di procedere in executivis dell'agente della riscossione si fonda su un peculiare e caratterizzante titolo esecutivo, rappresentato,
a mente del citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 1, dal ruolo, ovvero l'elenco dei debitori predisposto dall'ente creditore e trasmesso all'agente della riscossione, avente natura di titolo di formazione amministrativa, munito ab origine e per espressa volontà di legge, di idoneità esecutiva senza necessità, a tal fine, di alcuna comunicazione o notificazione al debitore.
Di siffatto peculiare titolo esecutivo costituisce riproduzione il cd. estratto di ruolo, un documento che, giusta quanto prescritto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, riporta i dati relativi al soggetto contribuente, alla natura ed entità delle pretese iscritte a ruolo, nonché la descrizione, il codice e l'anno di riferimento del tributo,
l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, l'ente creditore: esso, corredato della dichiarazione di conformità all'originale resa dall'agente della pagina 15 di 18 riscossione, integra idonea prova del credito, ai sensi dell'art. 2718 cod. civ., anche in ordine all'accertamento della giurisdizione del giudice adito ( Cass. 09/06/2016,
n. 11794; Cass. 29/05/2015, n. 11141-11142; Cass. 05/12/2011, n. 25962).
L'art. 499 c.p.c., nel regolare i presupposti dell'intervento e i requisiti di contenuto- forma del modo di esplicarsi di esso, postula, infatti, l'esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo (con le sole, tassative, eccezioni menzionate dalla stessa norma) e ne richiede la specifica indicazione nel ricorso per intervento, ma non opera richiamo alcuno alla doverosità di pregresse intimazioni ad adempiere.
Se dunque l'intervento nell'espropriazione postula l'esistenza di un (valido ed efficace) titolo esecutivo, costituito dal ruolo per i crediti fatti valere dall'agente della riscossione, e non dalla notificazione di esso nè dall'intimazione di precetto
(attività accorpate, per i crediti azionati dall'agente della riscossione, nella notificazione della cartella di pagamento, peraltro avvenuta nel caso di specie), si deve pervenire alla conclusione che è destituita di fondamento l'opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l'intervento spiegato dall'agente della riscossione nella procedura espropriativa ordinaria per cui è causa, laddove il predetto ha dedotto l'inidoneità degli estratti di ruolo che, si ribadisce, sono la fedele riproduzione del titolo esecutivo.
Né, infine, può assumere rilevanza ai fini della negazione del diritto di di CP_14
procedere in executivis la circostanza che il abbia aderito alla definizione Pt_1
agevolata del debito se si considera che detta definizione della posizione debitoria ha riguardato soltanto 11 cartelle di pagamento a fronte delle 62 emesse nei suoi confronti e che anche in questo caso la questione potrebbe riguardare il quantum e non già l'an del diritto vantato dalla creditrice.
11.Stante l'esito del gravame, il terzo motivo di appello proposto da Parte_1 relativo alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado con il quale
[...] ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 del c.p.c.. , deve ritenersi assorbito.
pagina 16 di 18 12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022.
deve essere condannato anche al pagamento delle spese del primo Parte_1 grado in favore dell' . Controparte_3
Nulla sulle spese nei confronti di non costituita. TE
Al rigetto dell'appello proposto da consegue la sussistenza dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quatequater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico del predetto dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
-Dichiara la contumacia di nel giudizio RG 601/20 nonché TE
di nella qualità di mandataria di , CP_1 Controparte_2 di successivamente e di Controparte_9 CP_1 CP_8 nel giudizio RG 206/21;
[...]
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Accoglie l'appello incidentale proposto da nel Controparte_3
giudizio RG 601/20 e l'appello principale dalla stessa proposto nel giudizio RG
206/21 e , in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da;
Parte_1
- Condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo Parte_1 grado in favore dell' che si liquidano in euro Controparte_3
11.229,00 per compensi, oltre spese generali, cpa e Iva come per legge;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite del grado di appello Parte_1
che si liquidano in euro 910,50 per esborsi ed euro 10.060,00 per compensi in favore di nonché euro 10.060,00 per compensi in Controparte_3
favore di ciascuna delle altre parti appellate costituite, nella qualità di CP_1
mandataria di e in Controparte_2 Controparte_4 qualità di incorporante per fusione della società e, per essa, CP_5
oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Controparte_6
pagina 17 di 18 -Nulla sulle spese nei confronti di . TE
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quatequater
D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico di Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Lucia Gesummaria
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