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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'11 Febbraio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6415 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]S. Parte_1 C.F._1
Anastasia, via Bernardo Cabrera n. 30, ed elettivamente domiciliata in Motta S. Anastasia, via V. Emanuele n.
199, presso lo studio dell'avv. Carmela Lucia Zappalà, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Giuseppe Maugeri, per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale mandataria Controparte_1 CP_2 della , ai sensi Controparte_3 Controparte_4 dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521 del 03.07.2014, in Persona_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria CP_1
Battiato, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar Per_2 di Roma.
[...]
(già , Agente della Riscossione per la Controparte_5 Controparte_6
Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania, via V.
Giuffrida n. 2/B, presso studio dell'avv. Laura Barone, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva.
Resistenti
OGGETTO: Preavviso di fermo amministrativo ed avvisi di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 03.07.2024, la ricorrente premetteva che di aver ricevuto la notificazione del preavviso di fermo amministrativo n. 293 80
202400001582 000, su beni mobili di cui risultava proprietaria, in virtù di cartelle di pagamento ed avvisi di CP_ addebito ivi elencate, per contributi previdenziali iscritti a ruolo dall' per l'anno 1990 ed in particolare €
1.057,54, reclamati con l'avviso di addebito n. 593 2022 00028485 17 000 ed € 352,61 reclamati con l'avviso di addebito n. 593 2022 00071315 67 000.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per l'omessa notifica degli avvisi di addebito e conseguentemente la prescrizione quinquennale del credito, nonché la violazione dell'art. 7, comma
1, della Legge 212/2000, per omessa allegazione degli atti prodromici.
Alla luce di quanto eccepito chiedeva, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“…dichiarare non dovute le somme richieste per i motivi addotti e dichiarare, in ogni caso illegittima, nulla e priva di efficacia alcuna la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo Documento n.29380202400001582000. CP_ Per l'effetto, condannare prov. di Catania ed sede di Catania, in persona Controparte_7 dei rispettivi Direttori p.t., allo sgravio delle somme iscritte a Ruolo;
- condannare Controparte_7
CP_
prov. di Catania ed sede di Catania, in persona dei rispettivi Direttori p.t., al pagamento delle
[...] spese e compensi del presente giudizio.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale contestava l'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito, di cui allegava prova documentale, e quindi eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. 46/1999; precisava che gli “atti presupposti alla comunicazione di fermo opposta ineriscono una inadempienza formatasi nel 2020 per recupero periodi pregressi inseriti nel condono L.
63/1993, per il quale il contribuente aveva presentato domanda per la conseguente iscrizione alla gestione commercianti dall'01/01/1990 al 31/12/90. Poiché il condono non era stato registrato, non erano stati inseriti correttamente i periodi di imputazione dei relativi versamenti effettuati. Stante quanto sopra si è proceduto ad annullare gli avvisi di cui sopra contabilizzando i versamenti con successiva imputazione del versamento effettuato, pari ad € 725,67 al corretto periodo contributivo.”; alla luce di quanto precisato, dichiarava che gli avvisi di addebito erano stati oggetto di sgravio, che allegava, e concludeva chiedendo che venisse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Si costituiva, inoltre, l , il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione Controparte_7 passiva con riferimento alla notificazione degli avvisi di addebito, di competenza dell'ente impositore;
l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, e con riferimento alla prescrizione eccepiva la sospensione dettata dalla normativa emergenziale della pandemia Covid-19, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2 Con provvedimento dell'11.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.01.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'11.02.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Va preliminarmente verificata la tempestività dell'opposizione. Sul punto, peraltro, occorre precisare che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, va precisato che essa va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass.
4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass.
3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
3 d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore
è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005,
n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre
2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Inoltre, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione - sotto il profilo dell'omessa notifica degli avvisi di addebito, la violazione dell'art. 7, comma 1, della
Legge 212/2000, ecc. - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (prescrizione ex lege 335/1995) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo.
4 Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi, sono inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., poiché il preavviso di fermo amministrativo risulta notificato – per come indicato dall' e non contestato - in data 10.06.2024 e l'opposizione depositata in data Controparte_7
03.07.2024, quindi oltre i venti giorni previsti dal citato articolo.
Nel merito e per quanto di competenza. La ricorrente, ha inteso contestare la dovutezza del credito vantato dall' ed in particolare il preavviso di fermo amministrativo e gli avvisi di addebito ad esso sottesi ed CP_2 impugnate in questa sede facenti capo ai suddetto ente previdenziale per motivi che attengono alla esigibilità del credito avendo eccepito la mancata notificazione degli avvisi di addebito e la prescrizione.
Orbene, il merito della pretesa contributiva è soggetta a rigorosi termini di contestazione, tranne che non venga dimostrato che nell'iter procedimentale vi sia una nullità che possa essere fatta valere attraverso l'impugnazione
(recuperatoria) del primo atto con il quale si viene a conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore.
Quanto all'omessa notificazione degli avvisi di addebito, si evidenzia che dall'esame della documentazione CP_ prodotta dall' – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – risulta sconfessata l'eccezione della loro mancata notificazione, essi risultano invece regolarmente notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per posta ordinaria all'indirizzo del destinatario.
Infatti, l'avviso di addebito n. 593 2022 00028485 17 000, risulta notificato a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 68499402312-8, in data 29.08.2022, all'indirizzo del destinatario, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti.
L'avviso addebito n. 593 2022 00071315 67 000, risulta notificato a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 66480718704-8, in data 15.02.2023, all'indirizzo del destinatario (ed alla ricorrente personalmente), per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del
18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art.
14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass.
5 n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo
26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n.
14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006; n. 17598 del
2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la
CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di
6 giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.
2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”. CP_ Ne consegue che la notificazione dei predetti avvisi di addebito eseguita direttamente dall' mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare.
Ne consegue che l'opposizione va dichiarata tardiva con riguardo al termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo e non può avere alcuna valenza recuperatoria e quindi il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della loro notifica ed all'eventuale non dovutezza nel merito del debito – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
7 Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che la proposta opposizione, concernente il merito della pretesa contributiva relativamente ai predetti avvisi di addebito è inammissibile giacché alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione degli avvisi di addebito, era ampiamente decorso ed il preavviso di fermo amministrativo poteva essere opposto soltanto per far valere vizi propri dell'atto, non eccepiti.
Infatti, in merito all'impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo va rilevato che prima delle intervenute modifiche legislative l'opposizione avverso il prefato atto era ammissibile solo nel contesto di una opposizione recuperatoria, funzionale all'annullamento non del suddetto provvedimento bensì all'annullamento degli atti
8 prodromici allo stesso in quanto non regolarmente notificati, successivamente, oltre a permanere il carattere recuperatorio dell'opposizione, il provvedimento di cui trattasi risulta autonomamente impugnabile anche per vizi propri.
Gli eventuali vizi propri (non eccepiti) nei confronti del preavviso di fermo amministrativo, che si risolvevano anche in vizi da eccepirsi con l'opposizione agli atti esecutivi, come sopra precisato, sarebbero risultati inammissibili per tardività.
Infatti, alla luce della regolarità della notificazione degli avvisi di addebito, il preavviso di fermo amministrativo deve ritenersi legittimo, poiché il presupposto della sua emissione è costituito soltanto dalla notifica degli avvisi di pagamento e dalla loro mancata opposizione;
né è necessaria, prima della sua adozione, la notificazione dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R.602/73.
Inoltre, va evidenziato come l'ente previdenziale ha dato prova di aver annullato, con relativo sgravio delle somme, entrambi gli avvisi di addebito sottesi al preavviso di fermo, riconoscendo la non dovutezza delle stesse, quindi, il predetto fermo va dichiarato inefficace con riferimento a tali avvisi. CP_ Le determinazioni dell' , sebbene assunte in corso di causa, comportano il venir meno della materia del contendere.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'inammissibilità dei motivi di ricorso e degli sgravi eseguiti dall'ente impositore, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 03.07.2024 da nei confronti dell' , ( , Parte_1 Controparte_1 CP_2 nonché quale mandataria della dell' , in persona Controparte_3 CP_2 Controparte_4 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_7 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed art. 24 del D.Lgs 46/1999.
2. Dichiara la cessata materia del contendere per intervenuto sgravio e per l'effetto dichiara parzialmente inefficace il preavviso di fermo di beni mobili registrati, per come specificato in parte motiva.
3. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, 11.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'11 Febbraio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6415 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]S. Parte_1 C.F._1
Anastasia, via Bernardo Cabrera n. 30, ed elettivamente domiciliata in Motta S. Anastasia, via V. Emanuele n.
199, presso lo studio dell'avv. Carmela Lucia Zappalà, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Giuseppe Maugeri, per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale mandataria Controparte_1 CP_2 della , ai sensi Controparte_3 Controparte_4 dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521 del 03.07.2014, in Persona_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria CP_1
Battiato, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar Per_2 di Roma.
[...]
(già , Agente della Riscossione per la Controparte_5 Controparte_6
Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania, via V.
Giuffrida n. 2/B, presso studio dell'avv. Laura Barone, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva.
Resistenti
OGGETTO: Preavviso di fermo amministrativo ed avvisi di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 03.07.2024, la ricorrente premetteva che di aver ricevuto la notificazione del preavviso di fermo amministrativo n. 293 80
202400001582 000, su beni mobili di cui risultava proprietaria, in virtù di cartelle di pagamento ed avvisi di CP_ addebito ivi elencate, per contributi previdenziali iscritti a ruolo dall' per l'anno 1990 ed in particolare €
1.057,54, reclamati con l'avviso di addebito n. 593 2022 00028485 17 000 ed € 352,61 reclamati con l'avviso di addebito n. 593 2022 00071315 67 000.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per l'omessa notifica degli avvisi di addebito e conseguentemente la prescrizione quinquennale del credito, nonché la violazione dell'art. 7, comma
1, della Legge 212/2000, per omessa allegazione degli atti prodromici.
Alla luce di quanto eccepito chiedeva, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“…dichiarare non dovute le somme richieste per i motivi addotti e dichiarare, in ogni caso illegittima, nulla e priva di efficacia alcuna la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo Documento n.29380202400001582000. CP_ Per l'effetto, condannare prov. di Catania ed sede di Catania, in persona Controparte_7 dei rispettivi Direttori p.t., allo sgravio delle somme iscritte a Ruolo;
- condannare Controparte_7
CP_
prov. di Catania ed sede di Catania, in persona dei rispettivi Direttori p.t., al pagamento delle
[...] spese e compensi del presente giudizio.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale contestava l'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito, di cui allegava prova documentale, e quindi eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. 46/1999; precisava che gli “atti presupposti alla comunicazione di fermo opposta ineriscono una inadempienza formatasi nel 2020 per recupero periodi pregressi inseriti nel condono L.
63/1993, per il quale il contribuente aveva presentato domanda per la conseguente iscrizione alla gestione commercianti dall'01/01/1990 al 31/12/90. Poiché il condono non era stato registrato, non erano stati inseriti correttamente i periodi di imputazione dei relativi versamenti effettuati. Stante quanto sopra si è proceduto ad annullare gli avvisi di cui sopra contabilizzando i versamenti con successiva imputazione del versamento effettuato, pari ad € 725,67 al corretto periodo contributivo.”; alla luce di quanto precisato, dichiarava che gli avvisi di addebito erano stati oggetto di sgravio, che allegava, e concludeva chiedendo che venisse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Si costituiva, inoltre, l , il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione Controparte_7 passiva con riferimento alla notificazione degli avvisi di addebito, di competenza dell'ente impositore;
l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, e con riferimento alla prescrizione eccepiva la sospensione dettata dalla normativa emergenziale della pandemia Covid-19, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2 Con provvedimento dell'11.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.01.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'11.02.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Va preliminarmente verificata la tempestività dell'opposizione. Sul punto, peraltro, occorre precisare che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, va precisato che essa va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass.
4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass.
3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
3 d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore
è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005,
n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre
2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Inoltre, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione - sotto il profilo dell'omessa notifica degli avvisi di addebito, la violazione dell'art. 7, comma 1, della
Legge 212/2000, ecc. - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (prescrizione ex lege 335/1995) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo.
4 Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi, sono inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., poiché il preavviso di fermo amministrativo risulta notificato – per come indicato dall' e non contestato - in data 10.06.2024 e l'opposizione depositata in data Controparte_7
03.07.2024, quindi oltre i venti giorni previsti dal citato articolo.
Nel merito e per quanto di competenza. La ricorrente, ha inteso contestare la dovutezza del credito vantato dall' ed in particolare il preavviso di fermo amministrativo e gli avvisi di addebito ad esso sottesi ed CP_2 impugnate in questa sede facenti capo ai suddetto ente previdenziale per motivi che attengono alla esigibilità del credito avendo eccepito la mancata notificazione degli avvisi di addebito e la prescrizione.
Orbene, il merito della pretesa contributiva è soggetta a rigorosi termini di contestazione, tranne che non venga dimostrato che nell'iter procedimentale vi sia una nullità che possa essere fatta valere attraverso l'impugnazione
(recuperatoria) del primo atto con il quale si viene a conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore.
Quanto all'omessa notificazione degli avvisi di addebito, si evidenzia che dall'esame della documentazione CP_ prodotta dall' – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – risulta sconfessata l'eccezione della loro mancata notificazione, essi risultano invece regolarmente notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per posta ordinaria all'indirizzo del destinatario.
Infatti, l'avviso di addebito n. 593 2022 00028485 17 000, risulta notificato a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 68499402312-8, in data 29.08.2022, all'indirizzo del destinatario, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti.
L'avviso addebito n. 593 2022 00071315 67 000, risulta notificato a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 66480718704-8, in data 15.02.2023, all'indirizzo del destinatario (ed alla ricorrente personalmente), per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del
18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art.
14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass.
5 n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo
26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n.
14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006; n. 17598 del
2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la
CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di
6 giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.
2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”. CP_ Ne consegue che la notificazione dei predetti avvisi di addebito eseguita direttamente dall' mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare.
Ne consegue che l'opposizione va dichiarata tardiva con riguardo al termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo e non può avere alcuna valenza recuperatoria e quindi il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della loro notifica ed all'eventuale non dovutezza nel merito del debito – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
7 Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che la proposta opposizione, concernente il merito della pretesa contributiva relativamente ai predetti avvisi di addebito è inammissibile giacché alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione degli avvisi di addebito, era ampiamente decorso ed il preavviso di fermo amministrativo poteva essere opposto soltanto per far valere vizi propri dell'atto, non eccepiti.
Infatti, in merito all'impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo va rilevato che prima delle intervenute modifiche legislative l'opposizione avverso il prefato atto era ammissibile solo nel contesto di una opposizione recuperatoria, funzionale all'annullamento non del suddetto provvedimento bensì all'annullamento degli atti
8 prodromici allo stesso in quanto non regolarmente notificati, successivamente, oltre a permanere il carattere recuperatorio dell'opposizione, il provvedimento di cui trattasi risulta autonomamente impugnabile anche per vizi propri.
Gli eventuali vizi propri (non eccepiti) nei confronti del preavviso di fermo amministrativo, che si risolvevano anche in vizi da eccepirsi con l'opposizione agli atti esecutivi, come sopra precisato, sarebbero risultati inammissibili per tardività.
Infatti, alla luce della regolarità della notificazione degli avvisi di addebito, il preavviso di fermo amministrativo deve ritenersi legittimo, poiché il presupposto della sua emissione è costituito soltanto dalla notifica degli avvisi di pagamento e dalla loro mancata opposizione;
né è necessaria, prima della sua adozione, la notificazione dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R.602/73.
Inoltre, va evidenziato come l'ente previdenziale ha dato prova di aver annullato, con relativo sgravio delle somme, entrambi gli avvisi di addebito sottesi al preavviso di fermo, riconoscendo la non dovutezza delle stesse, quindi, il predetto fermo va dichiarato inefficace con riferimento a tali avvisi. CP_ Le determinazioni dell' , sebbene assunte in corso di causa, comportano il venir meno della materia del contendere.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'inammissibilità dei motivi di ricorso e degli sgravi eseguiti dall'ente impositore, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 03.07.2024 da nei confronti dell' , ( , Parte_1 Controparte_1 CP_2 nonché quale mandataria della dell' , in persona Controparte_3 CP_2 Controparte_4 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_7 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed art. 24 del D.Lgs 46/1999.
2. Dichiara la cessata materia del contendere per intervenuto sgravio e per l'effetto dichiara parzialmente inefficace il preavviso di fermo di beni mobili registrati, per come specificato in parte motiva.
3. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, 11.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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