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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5568 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23384/2024
LA GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 420 c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 420 e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE
La Giudice Dr.ssa Valeria di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 23384 dell'anno 2024
TRA
( ), con gli Avvocati Roberto COTA e Andrea Parte_1 C.F._1
ZONCA, che lo difendono e rappresentano come da procura in atti
PARTE OPPONENTE
E
pagina 1 di 15 , Controparte_1 in persona del direttore pro tempore, con le funzionarie dr.ssa e dr.ssa Controparte_2 CP_3
[...]
PARTE OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso Ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs.n.150/2011 e della Legge n.689/1981 rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine indicato del 27.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In esito a sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Vercelli, in data 14.11.2024, in qualità di socio e rappresentante legale della Parte_1 CP_4
ha depositato ricorso in riassunzione con il quale si è opposto all'ordinanza ingiunzione prot. N.
[...]
26345 del 19.06.2024 emessa dall' – sede di Controparte_1
Torino - e notificata in pari data, chiedendone l'annullamento. Il provvedimento impugnato irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 110.000 e disponeva la chiusura dell'esercizio commerciale per la durata di 30 giorni.
L'opponente ha esposto che:
- in data 22.09.2019, i militari della Guardia di Finanza di Borgosesia accedevano presso l'esercizio commerciale in gestione al ricorrente, al fine di verificare la regolarità degli Controparte_4 apparecchi per il gioco e l'intrattenimento presenti nel locale.
- durante l'accesso veniva accertata la presenza di nr. 10 apparecchi classificabili tra i congegni richiamati dall'art. 110, comma 7, lettera c-bis TULPS, anche detti Ticket Redemption, ossia quegli apparecchi che all'esito della partita emettono ticket, utilizzabili per il riscatto di premi messi in palio dall'esercente;
- in esito a verifiche, i predetti apparecchi risultavano non conformi alla normativa e segnatamente:
• non erano provvisti di titolo autorizzativo (nulla osta) alla messa in esercizio
• accettavano solo gettoni forniti dall'esercente
• non rispettavano i requisiti tecnici di cui al Decreto n. 133/UDG del 08.11.2005 per i congegni che non consentono vincite in denaro
• non risultavano essere compresi tra quelli citati dalla Circolare n. 2/COA7DG/2003 del
10.04.2003 emanata dall' (oggi per gli apparecchi meccanici o CP_5 CP_6 pagina 2 di 15 elettromeccanici (cd. AM4) di cui all'art. 14 bis, comma 5, del D.P.R.n.640 del 1972 e, pertanto, non risultavano essere esclusi dal regime autorizzatorio previsto per gli stessi (c.d. nulla osta), consentendo detti apparecchi una vincita di premio (ticket convertibili con dei premi presso il punto di gioco) e non permettendo il prolungamento dell'intrattenimento;
- in data 25.09.2019 i militari della Guardia di Finanza redigevano nei confronti dell'opponente verbale di contestazione per la violazione amministrativa dell'art. 110, comma 9, lettera d) e f-quater) poiché gli apparecchi risultavano privi di nulla osta per la messa in esercizio (lettera d) e per difformità delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa (lettera f-quater);
- nello specifico l'opponente era ammesso al pagamento liberatorio di una sanzione pecuniaria di euro
10.000 quanto alla lettera d), ossia il minimo edittale raddoppiato, e per il numero di 10 apparecchi
(minimo edittale euro 500/00), nonché di una sanzione pecuniaria di euro 100.000 quanto alla lettera f- quater, ossia il minimo edittale raddoppiato e per il numero di 10 apparecchi (minimo edittale euro
5.000/00). Era altresì disposto il sequestro degli apparecchi e prevista la chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo stabilito da 30 a 60 giorni;
- l'opponente presentava scritti difensivi in sede amministrativa e richiedeva la propria audizione, poi tenutasi in data 5.11.2019; Contr
- conclusa la fase amministrativa con esito negativo, la notificava l'ordinanza ingiunzione qui impugnata per la somma complessiva di euro 110.000, disponendo altresì la chiusura dell'esercizio commerciale per la durata di 30 giorni;
- in sede di opposizione giudiziale in riassunzione il ricorrente:
• ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 110, comma 9 ter
TULPS, che individua il giudice competente a decidere l'azione di opposizione avverso le Contr ordinanze ingiunzione emesse dalla nell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Ente che ha emesso il provvedimento sanzionatorio;
così violando l'art. 6, comma
2, D.Lgs. n. 150/2011, in materia di ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative che individua il giudice competente per territorio in quello del luogo in cui è stata commessa la violazione;
• ha contestato l'illegittima irrogazione della sanzione amministrativa perché adottata con grave Contr ritardo da parte di , ossia a quasi 5 anni di distanza dall'accertamento della condotta contestata e senza addurre specifiche ragioni del ritardo.
• nel merito ha contestato l'illegittima irrogazione della sanzione amministrativa quanto all'ipotesi comma 7, lettera d) poiché gli apparecchi c.d. Ticket Redemption non necessitano del rilascio di nulla osta alla messa in esercizio stante l'applicabilità della Direttiva 2006/123/CE in pagina 3 di 15 luogo dell'art. 38, comma 4 della Legge n. 388/2000; quanto all'ipotesi comma 7 lettera f- quater poiché al tempo dell'accertamento amministrativo non era ancora stata emanata la direttiva interministeriale relativa alla disciplina dei requisiti tecnici e delle caratteristiche previste per gli apparecchi in esame;
• sempre nel merito ha contestato l'illegittima irrogazione della misura sanzionatoria, ritenendo erronea l'applicazione dell'ipotesi comma 7, lettera d) più grave, anziché l'ipotesi del comma 7, lettera c), allegando che gli apparecchi non sono di proprietà dell'opponente, ma da questo utilizzati in comodato;
• ha contestato l'erronea commisurazione della sanzione, l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio e l'insussistenza dell'elemento soggettivo nella commissione della violazione.
Ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza – ingiunzione: “ANNULLARE il provvedimento in epigrafe, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre IVA, CAP e
R.F. come per legge e rifusione del contributo unificato;
in ipotesi: RIDETERMINARE la sanzione irrogata contenendola nel minimo edittale, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre
IVA, CAP e R.F. come per legge e rifusione del contributo unificato. Con annullamento della sanzione accessoria della chiusura dell'attività commerciale per giorni 30”.
L' si è Controparte_1 costituita in giudizio contestando i motivi di opposizione avversari e chiedendo la conferma integrale Contr dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. ha motivato la richiesta di rigetto, argomentando come segue:
• quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, comma 9 ter ha Pt_2 esposto che la previsione normativa di cui è dubitata la conformità costituzionale è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità - all'interno di un giudizio per regolamento di competenza relativo ad un caso analogo - una disposizione speciale rispetto alla previsione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, così prevalendo la prima sulla seconda in virtù del principio generale lex specialis derogat legi generali;
• quanto alla questione di illegittimità della sanzione irrogata perchè adottata con grave ritardo rispetto al tempo dell'accertamento e senza allegare motivi a giustificazione, ha osservato che la sanzione è stata elevata nel rispetto dei termini previsti dalla legge (90 giorni dall'accertamento) e che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata entro la decorrenza prescrizionale del quinquennio, con insussistenza di qualsivoglia violazione di ordine procedurale;
pagina 4 di 15 - quanto ai motivi di opposizione nel merito ha esposto:
• che gli apparecchi oggetto di accertamento non rientrano nella tipologia di giochi leciti, poiché non hanno le caratteristiche tecniche previste dalla normativa, né possono essere ricondotti alla categoria “AM”. Per tali ragioni era necessario il rilascio del nulla osta per la messa in esercizio e i congegni dovevano rispondere alle caratteristiche tecniche previste dal Decreto Interdirettoriale n. 133/UDG del 08.11.2005, unica normativa applicabile al tempo, in attesa dell'emissione della normativa regolamentare prevista dall'art. 110, comma 7 ter TULPS;
• ha ribadito la sussistenza dell'elemento soggettivo nell'ambito della condotta trasgressiva, sostenendo che in campo amministrativo l'elemento soggettivo (tanto il dolo quanto la colpa) soggiace a presunzione ex lege e che la buona fede non rileva nel caso di specie trattandosi di negligenza omissiva, non avendo controparte fornito prova del contrario;
• ha sostenuto la corretta determinazione della misura sanzionatoria, avendo applicato il regime previsto dalla normativa.
Con decreto 13.01.2025 il Giudice ha sospeso in via cautelare l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione ed ha fissato l'udienza del 18.03.2025 per la comparizione delle parti.
All'udienza del 18.03.2025 le parti hanno richiamato i rispettivi atti introduttivi quanto a difese e conclusioni ed il Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 10.04.2025 il Giudice, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, ha disposto la discussione della causa con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., fissando termine del
27.11.2025 per il deposito delle note;
termine rispettato dalle parti.
***
Sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 110, comma 9 ter Pt_2
In via preliminare parte opponente ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 110, comma 9 ter che – stabilendo l'individuazione dell'Autorità Giudiziaria Pt_2 territorialmente competente a trattare le cause di opposizione ad ordinanza ingiunzione emesse per violazione dei commi 6,7 e 9 dell'art. 110 TULPS nel Giudice del luogo ove ha sede l'amministrazione Contr autonoma dei monopoli di Stato (oggi ) che ha emesso il provvedimento sanzionatorio – si porrebbe in contrasto con gli artt. 3,24,25, 111 e 113 Cost.
pagina 5 di 15 Nello specifico ha rilevato che la deroga contenuta nell'art. 110, comma 9 ter a discapito della Pt_2 previsione generale prescritta dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011 (che individua il giudice territorialmente competente in quello del luogo in cui è stata commessa la violazione) non è sostenuta da un oggettivo interesse pubblico ed è ispirata ad un ingiustificato favore nei confronti dei funzionari dell'amministrazione ingiungente, oltre che irragionevole e discriminatoria perché lede il principio di parità delle condizioni processuali (art. 111 Cost.) ed affatica la tutela del cittadino nei confronti di atti e provvedimenti della Pubblica Amministrazione (art. 113 Cost.)
In via preliminare, va confermata la competenza territoriale di questo Tribunale poiché è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. N. 8836 del 05.04.2017) che la previsione dell'art. 110, comma 9 ter TULPS, in quanto norma speciale, prevale su quella generale prevista dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011.
Ciò detto non è ravvisabile alcuna fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale sollevato da parte ricorrente. Come correttamente evidenziato da parte opponente la questione di costituzionalità prospettata nell'odierno giudizio è già stata oggetto di pronuncia da parte della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 8836/2017 resa per una fattispecie analoga, ha statuito che “Conseguentemente
l'antinomia tra le surriferite previsioni normative non può che essere risolta a favore della disposizione speciale alla stregua dei criteri per cui lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat legi priori speciali. E' da reputare d'altro canto che il dubbio di legittimità costituzionale che i ricorrenti hanno inteso prospettare, sia del tutto destituito di fondamento, che la questione di legittimità costituzionale del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, seconda parte che hanno cioè inteso prefigurare, sia manifestamente infondata. L'aspirazione ad assicurare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa, nello specifico settore de quo agitur, dà ragione alla luce del disposto dell'art. 97 Cost., comma 1 della deroga al formale canone egalitario di cui all'art. 3 Cost., comma 1. Al contempo nessuna menomazione al principio della precostituzione del giudice ovvero del giudice naturale, di cui all'art. 25 Cost., comma 1 comporta la speciale regola di competenza territoriale di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 9 ter. Nè ovviamente la prefigurazione della potestas decidendi del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione, è atta a compromettere la garanzia del
"giusto processo".
Nemmeno sovviene a formulare un diverso convincimento la giurisprudenza amministrativa richiamata da parte opponente che risulta del tutto inconferente. pagina 6 di 15 Pertanto, non sussistono i presupposti per sollevare l'indicata questione di legittimità costituzionale.
Sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 28 L.n.689/1981
L'opponente ha contestato la tardiva irrogazione della sanzione, emessa e notificata a quasi cinque anni Contr dall'accertamento, nonché l'assenza di giustificazione del ritardo da parte dell' .
Dato atto il provvedimento sanzionatorio è intervenuto all'interno dei limiti prescrizionali di 5 anni stabiliti dalla legge (accertamento eseguito il 22.9.2019 e ordinanza ingiunzione emessa il 19.6.2024), il motivo di opposizione non può essere accolto.
Fermo il rispetto del termine di prescrizione della sanzione amministrativa, la legge n.689/1981 non prevede alcun termine entro il quale debba concludersi il procedimento sanzionatorio. I termini previsti dalla normativa per la contestazione della violazione (90 giorni dall'accertamento) sono stati ampiamente rispetti dall'Ente pubblico, atteso che l'accertamento è stato eseguito il 22.9.2019 e il verbale di contestazione è stato redatto e comunicato presso l'esercizio il 24.9.2019, con conseguente insussistenza del vizio procedurale eccepito.
La giurisprudenza costituzionale richiamata da parte opponente riguardo al vuoto legislativo in tema di termini per la conclusione del procedimento amministrativo (Sent. n. 151/2021) se da una parte ha riconosciuto la lesione del principio di certezza e delle garanzie procedimentali, dall'altra ha precisato che l'unico soggetto legittimato a sanare il vulnus normativo è il Legislatore, essendo rimessa alla sua valutazione “l'individuazione dei termini idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionale, se del caso prevedendo meccanismi che consentano fi modularne l'ampiezza in relazione agi specifici interessi d volta in volta incisi”.
Pertanto, in assenza di una previsione normativa che disciplina la durata massima del procedimento sanzionatorio amministrativo e rispettato il termine di prescrizione quinquennale non vi è ragione di ritenere l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Per le stesse ragioni nemmeno è censurabile l'assenza di motivazioni della Pubblica amministrazione a giustificazione del ritardo.
Pertanto, tale motivo di opposizione non può essere accolto.
Sui motivi di opposizione nel merito pagina 7 di 15 L'ordinanza ingiunzione qui impugnata ha per oggetto l'accertamento della conformità normativa ed amministrativa di apparecchi denominati Ticket Redemption, ossia macchine di intrattenimento che erogano ticket convertibili in premi, senza vincita in denaro. I predetti apparecchi rientrano nella categoria dei giochi leciti, ossia tra quelli non considerati giochi d'azzardo perché non erogano vincite in denaro (ma ticket o gadget).
L'assetto normativo interno che disciplina la predetta tipologia di macchine da gioco si fonda principalmente sull'art. 110 del TULPS (Regio Decreto n. 773/1931) che al comma 7 lettera c-bis ne circoscrive la definizione in apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta, con gettone ovvero altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente
e immediatamente dopo la conclusione della partita.
L'articolo in parola, oltre ad individuare la tipologia degli apparecchi per gioco lecito, prescrive altresì le sanzioni comminabili per il caso in cui il macchinario non sia corredato da nulla osta per la messa in esercizio (al comma 9, lettera d) e per il caso in cui le macchine non risultino rispondenti a determinate caratteristiche e prescrizioni tecniche (comma 9, lettera f-quater).
Quanto al profilo del regime autorizzativo di nulla osta è intervenuta la Legge n. 388/2000, che all'art. 38, comma 4 prevede espressamente che “Il Ministero dell'economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei Monopoli (oggi di Stato rilascia il nulla osta ai produttori e CP_6 agi importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6 lettera a), e 7), del citato testo unico di cui al Regio Decreto n. 773/1931 (TULPS), nonché ai loro gestori” precisando, al successivo comma 5, che “ i gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3, prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo”
Nel solco della normativa interna si inserisce – in tema di regime autorizzativo - la Direttiva
2006/123/CE, anche detta Direttiva-Servizi, che all'art. 9 par. 1 ha disposto che gli Stati membri possono subordinare ad un regime di autorizzazione l'accesso ad un'attività di servizio, soltanto se il regime di autorizzazione non è discriminatorio e se la necessità di un'autorizzazione è giustificata da un motivo di interesse generale, sempre che l'obiettivo non possa essere raggiunto con una misura meno restrittiva. In argomento di videogiochi, l'art. 2 lettera d) della Direttiva esclude l'applicabilità
pagina 8 di 15 del principio limitatamente alle attività di azzardo, che implica una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse.
Quanto al profilo delle prescrizioni tecniche che determinano la conformità dei macchinari per la messa in esercizio si deve fare riferimento al comma 7 ter dell'art. 110 TULPS, il quale precisa che
“con provvedimento del direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”.
Detta regolamentazione tecnica è stata adottata con la Determina n. 151294 del 18.05.2021.
Questo il quadro legislativo e regolamentare all'interno del quale si inseriscono le prospettazioni difensive delle parti e dal quale attingere per la definizione della controversia.
Nel merito le posizioni delle parti si delineano come precisato di seguito.
La parte ricorrente contesta la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, allegando diversi motivi di opposizione che così si sintetizzano:
- in tema di fattispecie sanzionata rileva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110, comma 9, f- Contr quater TULPS poiché è stato erroneamente ritenuto da che gli apparecchi sequestrati non fossero rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 110, comma 7, lett. c-bis TULPS, in quanto non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni tecniche previste dalla legge;
- in tema di misura della sanzione rileva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110, comma 9, Contr lettera f-quater) TULPS, poiché è stata erroneamente applicata da la sanzione più grave prevista per il soggetto che mette a disposizione l'apparecchio, anziché la sanzione di cui all'art. 110, comma 9, lett. d) irrogata al soggetto che consente l'uso della macchina da gioco. A sostegno ha allegato la circostanza che gli apparecchi non sono di proprietà dell'opponente, bensì concessi in comodato da altra società.
- in tema di assenza del nulla osta alla messa in esercizio rileva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110, comma 9, lettera d), di cui è contestata l'applicabilità poiché in contrasto con la Direttiva pagina 9 di 15 n. 2006/123/CE. La predetta Direttiva esclude l'obbligo del controllo dei giochi leciti (nulla osta autorizzativo) per la messa in esercizio degli apparecchi, essendo sufficiente il controllo che investe il produttore ed il distributore.
La parte resistente conclude per la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, opponendo alle argomentazioni di controparte, le difese che così si sintetizzano:
- In tema di fattispecie sanzionata ex art. 110, comma 9, f-quater TULPS afferma che il referente normativo degli apparecchi oggetto di causa va individuato nell'art. 110, comma 7, lett. c-bis, TULPS,
e – per l'effetto – contesta la conformità tecnica degli apparecchi e di conseguenza l'illecita produzione ed immissione nel mercato. In punto regolamentazione dei requisiti tecnici dei macchinari ha richiamato il Decreto Interdirettoriale n.133/UDG del 08.01.2005, norma ritenuta vigente ed applicabile al tempo dell'accertamento.
- in tema di misura della sanzione rileva la corretta irrogazione ai sensi dell'art. 110, comma 9 lettera d)
e f-quater) poiché relative a due violazioni diverse, entrambe integrate dalla condotta del ricorrente.
Nello specifico la sanzione di cui alla lettera d) attiene alla messa in esercizio di un apparecchio privo di titolo autorizzativo all'uso, mentre quella di cui alla lettera f-quater riguarda la messa in esercizio di un apparecchio che non risponde alle caratteristiche tecniche previste dalla norma regolamentare. A nulla valendo il titolo del soggetto utilizzatore (proprietà o godimento);
- in tema di assenza del nulla osta sostiene l'applicabilità della normativa nazionale (dunque dell'art. 110, comma 9, lettera d) che non risulta essere in contrasto con la Direttiva-Servizi del 2006.
Assunto quanto sopra, l'opposizione deve ritenersi fondata ed essere integralmente accolta per le ragioni che seguono.
Prima di affrontare la disamina legislativa e regolamentare è opportuno precisare che il gioco può definirsi lecito quando non vi è una vincita in denaro ed è richiesta l'abilità del giocatore, senza che l'alea possa incidere in modo rilevante. Dall'esame del verbale di accertamento e della documentazione fotografica integrata è possibile sostenere che gli apparecchi in discussione rientrino nella categoria di congegni per gioco lecito: l'esito della partita è determinato in modo preponderante dall'abilità o dalla prontezza o ancora dalla strategia del giocatore e la vincita è riscossa attraverso l'emissione di ticket, che possono essere convertiti in premi di modico valore.
pagina 10 di 15 La sanzione ex art. 110, comma 9, lettera f-quater TULPS
Contr Quanto alla contestazione di cui all'art. 110, comma 9, lettera f-quater si osserva che sostiene la legittimità della sanzione poiché gli apparecchi oggetto di accertamento non rientrano in alcune delle ipotesi disciplinate dall' art. 110, comma 7 TUPLS e pertanto devono ritenersi apparecchi da gioco illecito. ADM raggiunge questa conclusione argomentando in ordine all'assenza delle caratteristiche tecniche cui dovrebbero rispondere gli apparecchi che – per regolamentazione ministeriale - sono Contr qualificati come da gioco lecito. individua la normativa di riferimento nel Decreto
Interdirettoriale n. 133/UDG del 08.01.2005, ritenendolo vigente al tempo dell'accertamento (anno
2019). Al contrario parte ricorrente sostiene la natura lecita degli apparecchi in esame, rilevando che la normativa regolamentare che prescrive le caratteristiche tecniche degli apparati da gioco lecito è stata emanata soltanto nel 2021 (Determina n. 151294 del 18.05.2021), dovendosi pertanto riconoscere un vuoto normativo al momento dell'accertamento. Pertanto gli apparecchi non potevano ritenersi illeciti in quanto conformi alle caratteristiche tipizzate dalla norma primaria ed indipendentemente dall'emanazione delle regole tecniche previste dall'art. 110, comma 7 ter TULPS.
Venendo alla normativa applicabile.
L'art. 110, comma 9, lettera f-quater sanziona la condotta di produzione, distribuzione, installazione o messa a disposizione di apparecchi “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7”.
Il comma 7 enuclea e descrive diverse tipologie di apparecchi per il gioco lecito, tra cui rientrano i c.d.
Ticket Redemption, puntualmente disciplinati alla lettera c-bis (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 475, lettera a) della Legge n. 228 del 2012), così descritti: “quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita”.
Assunto quanto sopra è necessario esaminare il profilo della non conformità tecnica delle apparecchiature.
Il comma 7 ter stabilisce che “con provvedimento del direttore dell' Controparte_7
da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al
[...] fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7, nonché la regolamentazione pagina 11 di 15 amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”. Il comma è stato inserito dall'art. 1, comma 475, lettera b) della Legge 24.12.2012 n.228 e successivamente sostituito dall'art. 104, comma 1, lettera b) del D.L.14.08.2020 n.104, con modificazioni, dalla Legge 13.10.2020 n.126.
I fatti oggetto di giudizio sono avvenuti in data 22.09.2019, mentre la richiamata regolamentazione tecnica del comma 7 ter è intervenuta soltanto nell'anno 2021, con l'emanazione della Determina n.
151294 del 18.05.2021.
E' evidente che al tempo dell'accertamento non esistesse alcuna regolamentazione tecnica, necessaria ed utile a configurare ed individuare le apparecchiature da gioco lecito di cui al comma 7. Nemmeno è postulabile – come da prospettazione di parte opponente – l'applicabilità ratione temporis del Decreto
Interdirettoriale n. 133/UDG del 08.01.2005: come detto la disciplina degli apparecchi Ticket
Redemption (art. 7, lett. c-bis) è stata introdotta soltanto nell'anno 2012, pertanto non può (come in effetti è) risultare contemplata dalla richiamata norma regolamentare.
Pertanto, alla data del 22.09.2025 non sussisteva alcuna normativa (di qualsiasi rango) - applicabile alla tipologia degli apparecchi Ticket Redemption - per l'individuazione dei requisiti di conformità e conseguente giudizio di valutazione sulla loro liceità (o meno).
La sanzione ex art. 110, comma 9, lettera d) TULPS
Quanto alla contestazione dell'art. 110, comma 9, lettera d) per assenza del nulla osta autorizzativo alla messa in esercizio degli apparecchi oggetto di accertamento, si osserva che la normativa interna di riferimento (comma 9 lettera d)) – in relazione agli apparecchi e congegni per l'intrattenimento individuati dai commi 6 e 7 stesso articolo – sanziona la distribuzione, installazione e l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico di apparecchi per i quali non siano rilasciati i titoli autorizzativi previsti dalle disposizioni vigenti.
Parte opponente rileva la sussistenza di un contrasto normativo tra l'art. 38, comma 4, della Legge
n.388 del 2000, che prevede il necessario rilascio del nulla osta ai produttori, importatori e gestori di giochi leciti e la Direttiva-Servizi (Direttiva 2006/123/CE) che esclude la prescrizione del rilascio di titolo autorizzativo. per la fase di messa in esercizio dell'apparecchio pagina 12 di 15 Dalla lettura del comma 5 dell'art. 38 Legge n.388/2000 risulta che (non solo il produttore e l'importatori, ma anche) il gestore di apparecchi per gioco lecito è tenuto a chiedere il rilascio del titolo autorizzatorio per la messa in esercizio degli stessi.
Secondo la normativa nazionale, pertanto, il rilascio del nulla osta deve essere richiesto sia in sede di produzione e distribuzione del congegno, sia in sede di utilizzo da parte del gestore del locale.
Al contrario la Direttiva europea del 2006 consente il controllo da parte dello Stato nella fase di messa in esercizio dell'apparecchio (ossia nell'ambito di un'attività di servizio) soltanto se il regime di autorizzazione non è discriminatorio e se la necessità di un'autorizzazione è giustificata da un motivo di interesse generale, sempre che l'obiettivo non possa essere raggiunto con una misura meno restrittiva. I motivi di interesse generale, riconosciuti dalla Corte di Giustizia, sono rappresentati dall'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi.
La Giurisprudenza di legittimità è intervenuta di recente in argomento (Sent. n. 3997 del 13.02.2024 e n. 31603 del 03.12.2025) rilevando il contrasto tra l'art. 38 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002 e la Direttiva 2006/123/CE e risolvendo la questione in favore dell'applicazione della normativa eurounitaria.
La Corte di cassazione ha rilevato che la natura lecita del gioco, a mente delle prescrizioni dettate dalla normativa europea in termini di controllo dello Stato per motivi di interesse generale, esclude il rilascio del nulla osta nella fase di messa in esercizio. Nello specifico afferma che l'applicazione dell'art. 38
Legge n. 388/2000 costituisce una duplicazione del controllo da parte dello Stato e non risponde ad un interesse di carattere generale, dal momento che detti apparecchi non sono contrari all'ordine pubblico e non sono pericolosi per la salute dei consumatori. Infatti “il rilascio del nulla osta preventivo costituirebbe un ingiustificato limite alla circolazione della prestazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea, che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale, comportando un vincolo alla libertà di stabilimento per i prestatori di servizi ed un ostacolo all'esercizio di tale libertà.”
Con Ordinanza della Sez. II n. 3997 del 13.02.2024, la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui “in materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco leciti, il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall'art. 38 della Legge n. pagina 13 di 15 388 del 2000, come modificato dall'art. 22 della legge n.289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costruisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all'interno dell'Unione Europea, che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale;
diversamente, una volta che tali apparecchi siano stati emessi in esercizio, sono compatibili con il diritto eurounitario i controlli dello Stato sull'osservanza delle prescrizioni tecniche, in quanto giustificati da motivi di interesse generale o di ordine pubblico, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo tali apparecchi essere modificati per riprodurre giochi d'azzardo”.
Pertanto si ritiene che questo Tribunale debba disapplicare la normativa nazionale e nella fattispecie l'art.38 Legge n.388/2000, in favore della Direttiva-Servizi, poiché ritiene che il rilascio di nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi - risultando una duplicazione del titolo autorizzativo per la messa in distribuzione, in spregio ai principi di liberalizzazione dettati dalla normativa eurounitaria - non rientri negli obblighi in capo al gestore ed il mancato rilascio non integri la violazione dell'art. 110, comma 9, lettera d) TULPS.
Gli ulteriori motivi di opposizione devono ritenersi assorbiti, stante l'accoglimento integrale della domanda di parte ricorrente.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla parte ricorrente opponente, deve annullarsi integralmente l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
contro Parte_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla integralmente l'Ordinanza-ingiunzione impugnata prot. n.26345 del 19.06.2024, emessa da Controparte_1
– sede di Torino.
[...]
pagina 14 di 15 - Condanna l Controparte_1
in persona del direttore pro tempore, al pagamento in favore di
[...] Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre c.u. e marca, rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende
Così deciso in Torino, il 19/12/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 15 di 15
LA GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 420 c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 420 e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE
La Giudice Dr.ssa Valeria di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 23384 dell'anno 2024
TRA
( ), con gli Avvocati Roberto COTA e Andrea Parte_1 C.F._1
ZONCA, che lo difendono e rappresentano come da procura in atti
PARTE OPPONENTE
E
pagina 1 di 15 , Controparte_1 in persona del direttore pro tempore, con le funzionarie dr.ssa e dr.ssa Controparte_2 CP_3
[...]
PARTE OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso Ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs.n.150/2011 e della Legge n.689/1981 rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine indicato del 27.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In esito a sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Vercelli, in data 14.11.2024, in qualità di socio e rappresentante legale della Parte_1 CP_4
ha depositato ricorso in riassunzione con il quale si è opposto all'ordinanza ingiunzione prot. N.
[...]
26345 del 19.06.2024 emessa dall' – sede di Controparte_1
Torino - e notificata in pari data, chiedendone l'annullamento. Il provvedimento impugnato irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 110.000 e disponeva la chiusura dell'esercizio commerciale per la durata di 30 giorni.
L'opponente ha esposto che:
- in data 22.09.2019, i militari della Guardia di Finanza di Borgosesia accedevano presso l'esercizio commerciale in gestione al ricorrente, al fine di verificare la regolarità degli Controparte_4 apparecchi per il gioco e l'intrattenimento presenti nel locale.
- durante l'accesso veniva accertata la presenza di nr. 10 apparecchi classificabili tra i congegni richiamati dall'art. 110, comma 7, lettera c-bis TULPS, anche detti Ticket Redemption, ossia quegli apparecchi che all'esito della partita emettono ticket, utilizzabili per il riscatto di premi messi in palio dall'esercente;
- in esito a verifiche, i predetti apparecchi risultavano non conformi alla normativa e segnatamente:
• non erano provvisti di titolo autorizzativo (nulla osta) alla messa in esercizio
• accettavano solo gettoni forniti dall'esercente
• non rispettavano i requisiti tecnici di cui al Decreto n. 133/UDG del 08.11.2005 per i congegni che non consentono vincite in denaro
• non risultavano essere compresi tra quelli citati dalla Circolare n. 2/COA7DG/2003 del
10.04.2003 emanata dall' (oggi per gli apparecchi meccanici o CP_5 CP_6 pagina 2 di 15 elettromeccanici (cd. AM4) di cui all'art. 14 bis, comma 5, del D.P.R.n.640 del 1972 e, pertanto, non risultavano essere esclusi dal regime autorizzatorio previsto per gli stessi (c.d. nulla osta), consentendo detti apparecchi una vincita di premio (ticket convertibili con dei premi presso il punto di gioco) e non permettendo il prolungamento dell'intrattenimento;
- in data 25.09.2019 i militari della Guardia di Finanza redigevano nei confronti dell'opponente verbale di contestazione per la violazione amministrativa dell'art. 110, comma 9, lettera d) e f-quater) poiché gli apparecchi risultavano privi di nulla osta per la messa in esercizio (lettera d) e per difformità delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa (lettera f-quater);
- nello specifico l'opponente era ammesso al pagamento liberatorio di una sanzione pecuniaria di euro
10.000 quanto alla lettera d), ossia il minimo edittale raddoppiato, e per il numero di 10 apparecchi
(minimo edittale euro 500/00), nonché di una sanzione pecuniaria di euro 100.000 quanto alla lettera f- quater, ossia il minimo edittale raddoppiato e per il numero di 10 apparecchi (minimo edittale euro
5.000/00). Era altresì disposto il sequestro degli apparecchi e prevista la chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo stabilito da 30 a 60 giorni;
- l'opponente presentava scritti difensivi in sede amministrativa e richiedeva la propria audizione, poi tenutasi in data 5.11.2019; Contr
- conclusa la fase amministrativa con esito negativo, la notificava l'ordinanza ingiunzione qui impugnata per la somma complessiva di euro 110.000, disponendo altresì la chiusura dell'esercizio commerciale per la durata di 30 giorni;
- in sede di opposizione giudiziale in riassunzione il ricorrente:
• ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 110, comma 9 ter
TULPS, che individua il giudice competente a decidere l'azione di opposizione avverso le Contr ordinanze ingiunzione emesse dalla nell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Ente che ha emesso il provvedimento sanzionatorio;
così violando l'art. 6, comma
2, D.Lgs. n. 150/2011, in materia di ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative che individua il giudice competente per territorio in quello del luogo in cui è stata commessa la violazione;
• ha contestato l'illegittima irrogazione della sanzione amministrativa perché adottata con grave Contr ritardo da parte di , ossia a quasi 5 anni di distanza dall'accertamento della condotta contestata e senza addurre specifiche ragioni del ritardo.
• nel merito ha contestato l'illegittima irrogazione della sanzione amministrativa quanto all'ipotesi comma 7, lettera d) poiché gli apparecchi c.d. Ticket Redemption non necessitano del rilascio di nulla osta alla messa in esercizio stante l'applicabilità della Direttiva 2006/123/CE in pagina 3 di 15 luogo dell'art. 38, comma 4 della Legge n. 388/2000; quanto all'ipotesi comma 7 lettera f- quater poiché al tempo dell'accertamento amministrativo non era ancora stata emanata la direttiva interministeriale relativa alla disciplina dei requisiti tecnici e delle caratteristiche previste per gli apparecchi in esame;
• sempre nel merito ha contestato l'illegittima irrogazione della misura sanzionatoria, ritenendo erronea l'applicazione dell'ipotesi comma 7, lettera d) più grave, anziché l'ipotesi del comma 7, lettera c), allegando che gli apparecchi non sono di proprietà dell'opponente, ma da questo utilizzati in comodato;
• ha contestato l'erronea commisurazione della sanzione, l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio e l'insussistenza dell'elemento soggettivo nella commissione della violazione.
Ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza – ingiunzione: “ANNULLARE il provvedimento in epigrafe, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre IVA, CAP e
R.F. come per legge e rifusione del contributo unificato;
in ipotesi: RIDETERMINARE la sanzione irrogata contenendola nel minimo edittale, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre
IVA, CAP e R.F. come per legge e rifusione del contributo unificato. Con annullamento della sanzione accessoria della chiusura dell'attività commerciale per giorni 30”.
L' si è Controparte_1 costituita in giudizio contestando i motivi di opposizione avversari e chiedendo la conferma integrale Contr dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. ha motivato la richiesta di rigetto, argomentando come segue:
• quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, comma 9 ter ha Pt_2 esposto che la previsione normativa di cui è dubitata la conformità costituzionale è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità - all'interno di un giudizio per regolamento di competenza relativo ad un caso analogo - una disposizione speciale rispetto alla previsione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, così prevalendo la prima sulla seconda in virtù del principio generale lex specialis derogat legi generali;
• quanto alla questione di illegittimità della sanzione irrogata perchè adottata con grave ritardo rispetto al tempo dell'accertamento e senza allegare motivi a giustificazione, ha osservato che la sanzione è stata elevata nel rispetto dei termini previsti dalla legge (90 giorni dall'accertamento) e che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata entro la decorrenza prescrizionale del quinquennio, con insussistenza di qualsivoglia violazione di ordine procedurale;
pagina 4 di 15 - quanto ai motivi di opposizione nel merito ha esposto:
• che gli apparecchi oggetto di accertamento non rientrano nella tipologia di giochi leciti, poiché non hanno le caratteristiche tecniche previste dalla normativa, né possono essere ricondotti alla categoria “AM”. Per tali ragioni era necessario il rilascio del nulla osta per la messa in esercizio e i congegni dovevano rispondere alle caratteristiche tecniche previste dal Decreto Interdirettoriale n. 133/UDG del 08.11.2005, unica normativa applicabile al tempo, in attesa dell'emissione della normativa regolamentare prevista dall'art. 110, comma 7 ter TULPS;
• ha ribadito la sussistenza dell'elemento soggettivo nell'ambito della condotta trasgressiva, sostenendo che in campo amministrativo l'elemento soggettivo (tanto il dolo quanto la colpa) soggiace a presunzione ex lege e che la buona fede non rileva nel caso di specie trattandosi di negligenza omissiva, non avendo controparte fornito prova del contrario;
• ha sostenuto la corretta determinazione della misura sanzionatoria, avendo applicato il regime previsto dalla normativa.
Con decreto 13.01.2025 il Giudice ha sospeso in via cautelare l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione ed ha fissato l'udienza del 18.03.2025 per la comparizione delle parti.
All'udienza del 18.03.2025 le parti hanno richiamato i rispettivi atti introduttivi quanto a difese e conclusioni ed il Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 10.04.2025 il Giudice, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, ha disposto la discussione della causa con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., fissando termine del
27.11.2025 per il deposito delle note;
termine rispettato dalle parti.
***
Sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 110, comma 9 ter Pt_2
In via preliminare parte opponente ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 110, comma 9 ter che – stabilendo l'individuazione dell'Autorità Giudiziaria Pt_2 territorialmente competente a trattare le cause di opposizione ad ordinanza ingiunzione emesse per violazione dei commi 6,7 e 9 dell'art. 110 TULPS nel Giudice del luogo ove ha sede l'amministrazione Contr autonoma dei monopoli di Stato (oggi ) che ha emesso il provvedimento sanzionatorio – si porrebbe in contrasto con gli artt. 3,24,25, 111 e 113 Cost.
pagina 5 di 15 Nello specifico ha rilevato che la deroga contenuta nell'art. 110, comma 9 ter a discapito della Pt_2 previsione generale prescritta dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011 (che individua il giudice territorialmente competente in quello del luogo in cui è stata commessa la violazione) non è sostenuta da un oggettivo interesse pubblico ed è ispirata ad un ingiustificato favore nei confronti dei funzionari dell'amministrazione ingiungente, oltre che irragionevole e discriminatoria perché lede il principio di parità delle condizioni processuali (art. 111 Cost.) ed affatica la tutela del cittadino nei confronti di atti e provvedimenti della Pubblica Amministrazione (art. 113 Cost.)
In via preliminare, va confermata la competenza territoriale di questo Tribunale poiché è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. N. 8836 del 05.04.2017) che la previsione dell'art. 110, comma 9 ter TULPS, in quanto norma speciale, prevale su quella generale prevista dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011.
Ciò detto non è ravvisabile alcuna fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale sollevato da parte ricorrente. Come correttamente evidenziato da parte opponente la questione di costituzionalità prospettata nell'odierno giudizio è già stata oggetto di pronuncia da parte della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 8836/2017 resa per una fattispecie analoga, ha statuito che “Conseguentemente
l'antinomia tra le surriferite previsioni normative non può che essere risolta a favore della disposizione speciale alla stregua dei criteri per cui lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat legi priori speciali. E' da reputare d'altro canto che il dubbio di legittimità costituzionale che i ricorrenti hanno inteso prospettare, sia del tutto destituito di fondamento, che la questione di legittimità costituzionale del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, seconda parte che hanno cioè inteso prefigurare, sia manifestamente infondata. L'aspirazione ad assicurare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa, nello specifico settore de quo agitur, dà ragione alla luce del disposto dell'art. 97 Cost., comma 1 della deroga al formale canone egalitario di cui all'art. 3 Cost., comma 1. Al contempo nessuna menomazione al principio della precostituzione del giudice ovvero del giudice naturale, di cui all'art. 25 Cost., comma 1 comporta la speciale regola di competenza territoriale di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 9 ter. Nè ovviamente la prefigurazione della potestas decidendi del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione, è atta a compromettere la garanzia del
"giusto processo".
Nemmeno sovviene a formulare un diverso convincimento la giurisprudenza amministrativa richiamata da parte opponente che risulta del tutto inconferente. pagina 6 di 15 Pertanto, non sussistono i presupposti per sollevare l'indicata questione di legittimità costituzionale.
Sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 28 L.n.689/1981
L'opponente ha contestato la tardiva irrogazione della sanzione, emessa e notificata a quasi cinque anni Contr dall'accertamento, nonché l'assenza di giustificazione del ritardo da parte dell' .
Dato atto il provvedimento sanzionatorio è intervenuto all'interno dei limiti prescrizionali di 5 anni stabiliti dalla legge (accertamento eseguito il 22.9.2019 e ordinanza ingiunzione emessa il 19.6.2024), il motivo di opposizione non può essere accolto.
Fermo il rispetto del termine di prescrizione della sanzione amministrativa, la legge n.689/1981 non prevede alcun termine entro il quale debba concludersi il procedimento sanzionatorio. I termini previsti dalla normativa per la contestazione della violazione (90 giorni dall'accertamento) sono stati ampiamente rispetti dall'Ente pubblico, atteso che l'accertamento è stato eseguito il 22.9.2019 e il verbale di contestazione è stato redatto e comunicato presso l'esercizio il 24.9.2019, con conseguente insussistenza del vizio procedurale eccepito.
La giurisprudenza costituzionale richiamata da parte opponente riguardo al vuoto legislativo in tema di termini per la conclusione del procedimento amministrativo (Sent. n. 151/2021) se da una parte ha riconosciuto la lesione del principio di certezza e delle garanzie procedimentali, dall'altra ha precisato che l'unico soggetto legittimato a sanare il vulnus normativo è il Legislatore, essendo rimessa alla sua valutazione “l'individuazione dei termini idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionale, se del caso prevedendo meccanismi che consentano fi modularne l'ampiezza in relazione agi specifici interessi d volta in volta incisi”.
Pertanto, in assenza di una previsione normativa che disciplina la durata massima del procedimento sanzionatorio amministrativo e rispettato il termine di prescrizione quinquennale non vi è ragione di ritenere l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Per le stesse ragioni nemmeno è censurabile l'assenza di motivazioni della Pubblica amministrazione a giustificazione del ritardo.
Pertanto, tale motivo di opposizione non può essere accolto.
Sui motivi di opposizione nel merito pagina 7 di 15 L'ordinanza ingiunzione qui impugnata ha per oggetto l'accertamento della conformità normativa ed amministrativa di apparecchi denominati Ticket Redemption, ossia macchine di intrattenimento che erogano ticket convertibili in premi, senza vincita in denaro. I predetti apparecchi rientrano nella categoria dei giochi leciti, ossia tra quelli non considerati giochi d'azzardo perché non erogano vincite in denaro (ma ticket o gadget).
L'assetto normativo interno che disciplina la predetta tipologia di macchine da gioco si fonda principalmente sull'art. 110 del TULPS (Regio Decreto n. 773/1931) che al comma 7 lettera c-bis ne circoscrive la definizione in apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta, con gettone ovvero altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente
e immediatamente dopo la conclusione della partita.
L'articolo in parola, oltre ad individuare la tipologia degli apparecchi per gioco lecito, prescrive altresì le sanzioni comminabili per il caso in cui il macchinario non sia corredato da nulla osta per la messa in esercizio (al comma 9, lettera d) e per il caso in cui le macchine non risultino rispondenti a determinate caratteristiche e prescrizioni tecniche (comma 9, lettera f-quater).
Quanto al profilo del regime autorizzativo di nulla osta è intervenuta la Legge n. 388/2000, che all'art. 38, comma 4 prevede espressamente che “Il Ministero dell'economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei Monopoli (oggi di Stato rilascia il nulla osta ai produttori e CP_6 agi importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6 lettera a), e 7), del citato testo unico di cui al Regio Decreto n. 773/1931 (TULPS), nonché ai loro gestori” precisando, al successivo comma 5, che “ i gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3, prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo”
Nel solco della normativa interna si inserisce – in tema di regime autorizzativo - la Direttiva
2006/123/CE, anche detta Direttiva-Servizi, che all'art. 9 par. 1 ha disposto che gli Stati membri possono subordinare ad un regime di autorizzazione l'accesso ad un'attività di servizio, soltanto se il regime di autorizzazione non è discriminatorio e se la necessità di un'autorizzazione è giustificata da un motivo di interesse generale, sempre che l'obiettivo non possa essere raggiunto con una misura meno restrittiva. In argomento di videogiochi, l'art. 2 lettera d) della Direttiva esclude l'applicabilità
pagina 8 di 15 del principio limitatamente alle attività di azzardo, che implica una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse.
Quanto al profilo delle prescrizioni tecniche che determinano la conformità dei macchinari per la messa in esercizio si deve fare riferimento al comma 7 ter dell'art. 110 TULPS, il quale precisa che
“con provvedimento del direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”.
Detta regolamentazione tecnica è stata adottata con la Determina n. 151294 del 18.05.2021.
Questo il quadro legislativo e regolamentare all'interno del quale si inseriscono le prospettazioni difensive delle parti e dal quale attingere per la definizione della controversia.
Nel merito le posizioni delle parti si delineano come precisato di seguito.
La parte ricorrente contesta la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, allegando diversi motivi di opposizione che così si sintetizzano:
- in tema di fattispecie sanzionata rileva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110, comma 9, f- Contr quater TULPS poiché è stato erroneamente ritenuto da che gli apparecchi sequestrati non fossero rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 110, comma 7, lett. c-bis TULPS, in quanto non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni tecniche previste dalla legge;
- in tema di misura della sanzione rileva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110, comma 9, Contr lettera f-quater) TULPS, poiché è stata erroneamente applicata da la sanzione più grave prevista per il soggetto che mette a disposizione l'apparecchio, anziché la sanzione di cui all'art. 110, comma 9, lett. d) irrogata al soggetto che consente l'uso della macchina da gioco. A sostegno ha allegato la circostanza che gli apparecchi non sono di proprietà dell'opponente, bensì concessi in comodato da altra società.
- in tema di assenza del nulla osta alla messa in esercizio rileva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110, comma 9, lettera d), di cui è contestata l'applicabilità poiché in contrasto con la Direttiva pagina 9 di 15 n. 2006/123/CE. La predetta Direttiva esclude l'obbligo del controllo dei giochi leciti (nulla osta autorizzativo) per la messa in esercizio degli apparecchi, essendo sufficiente il controllo che investe il produttore ed il distributore.
La parte resistente conclude per la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, opponendo alle argomentazioni di controparte, le difese che così si sintetizzano:
- In tema di fattispecie sanzionata ex art. 110, comma 9, f-quater TULPS afferma che il referente normativo degli apparecchi oggetto di causa va individuato nell'art. 110, comma 7, lett. c-bis, TULPS,
e – per l'effetto – contesta la conformità tecnica degli apparecchi e di conseguenza l'illecita produzione ed immissione nel mercato. In punto regolamentazione dei requisiti tecnici dei macchinari ha richiamato il Decreto Interdirettoriale n.133/UDG del 08.01.2005, norma ritenuta vigente ed applicabile al tempo dell'accertamento.
- in tema di misura della sanzione rileva la corretta irrogazione ai sensi dell'art. 110, comma 9 lettera d)
e f-quater) poiché relative a due violazioni diverse, entrambe integrate dalla condotta del ricorrente.
Nello specifico la sanzione di cui alla lettera d) attiene alla messa in esercizio di un apparecchio privo di titolo autorizzativo all'uso, mentre quella di cui alla lettera f-quater riguarda la messa in esercizio di un apparecchio che non risponde alle caratteristiche tecniche previste dalla norma regolamentare. A nulla valendo il titolo del soggetto utilizzatore (proprietà o godimento);
- in tema di assenza del nulla osta sostiene l'applicabilità della normativa nazionale (dunque dell'art. 110, comma 9, lettera d) che non risulta essere in contrasto con la Direttiva-Servizi del 2006.
Assunto quanto sopra, l'opposizione deve ritenersi fondata ed essere integralmente accolta per le ragioni che seguono.
Prima di affrontare la disamina legislativa e regolamentare è opportuno precisare che il gioco può definirsi lecito quando non vi è una vincita in denaro ed è richiesta l'abilità del giocatore, senza che l'alea possa incidere in modo rilevante. Dall'esame del verbale di accertamento e della documentazione fotografica integrata è possibile sostenere che gli apparecchi in discussione rientrino nella categoria di congegni per gioco lecito: l'esito della partita è determinato in modo preponderante dall'abilità o dalla prontezza o ancora dalla strategia del giocatore e la vincita è riscossa attraverso l'emissione di ticket, che possono essere convertiti in premi di modico valore.
pagina 10 di 15 La sanzione ex art. 110, comma 9, lettera f-quater TULPS
Contr Quanto alla contestazione di cui all'art. 110, comma 9, lettera f-quater si osserva che sostiene la legittimità della sanzione poiché gli apparecchi oggetto di accertamento non rientrano in alcune delle ipotesi disciplinate dall' art. 110, comma 7 TUPLS e pertanto devono ritenersi apparecchi da gioco illecito. ADM raggiunge questa conclusione argomentando in ordine all'assenza delle caratteristiche tecniche cui dovrebbero rispondere gli apparecchi che – per regolamentazione ministeriale - sono Contr qualificati come da gioco lecito. individua la normativa di riferimento nel Decreto
Interdirettoriale n. 133/UDG del 08.01.2005, ritenendolo vigente al tempo dell'accertamento (anno
2019). Al contrario parte ricorrente sostiene la natura lecita degli apparecchi in esame, rilevando che la normativa regolamentare che prescrive le caratteristiche tecniche degli apparati da gioco lecito è stata emanata soltanto nel 2021 (Determina n. 151294 del 18.05.2021), dovendosi pertanto riconoscere un vuoto normativo al momento dell'accertamento. Pertanto gli apparecchi non potevano ritenersi illeciti in quanto conformi alle caratteristiche tipizzate dalla norma primaria ed indipendentemente dall'emanazione delle regole tecniche previste dall'art. 110, comma 7 ter TULPS.
Venendo alla normativa applicabile.
L'art. 110, comma 9, lettera f-quater sanziona la condotta di produzione, distribuzione, installazione o messa a disposizione di apparecchi “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7”.
Il comma 7 enuclea e descrive diverse tipologie di apparecchi per il gioco lecito, tra cui rientrano i c.d.
Ticket Redemption, puntualmente disciplinati alla lettera c-bis (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 475, lettera a) della Legge n. 228 del 2012), così descritti: “quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita”.
Assunto quanto sopra è necessario esaminare il profilo della non conformità tecnica delle apparecchiature.
Il comma 7 ter stabilisce che “con provvedimento del direttore dell' Controparte_7
da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al
[...] fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7, nonché la regolamentazione pagina 11 di 15 amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”. Il comma è stato inserito dall'art. 1, comma 475, lettera b) della Legge 24.12.2012 n.228 e successivamente sostituito dall'art. 104, comma 1, lettera b) del D.L.14.08.2020 n.104, con modificazioni, dalla Legge 13.10.2020 n.126.
I fatti oggetto di giudizio sono avvenuti in data 22.09.2019, mentre la richiamata regolamentazione tecnica del comma 7 ter è intervenuta soltanto nell'anno 2021, con l'emanazione della Determina n.
151294 del 18.05.2021.
E' evidente che al tempo dell'accertamento non esistesse alcuna regolamentazione tecnica, necessaria ed utile a configurare ed individuare le apparecchiature da gioco lecito di cui al comma 7. Nemmeno è postulabile – come da prospettazione di parte opponente – l'applicabilità ratione temporis del Decreto
Interdirettoriale n. 133/UDG del 08.01.2005: come detto la disciplina degli apparecchi Ticket
Redemption (art. 7, lett. c-bis) è stata introdotta soltanto nell'anno 2012, pertanto non può (come in effetti è) risultare contemplata dalla richiamata norma regolamentare.
Pertanto, alla data del 22.09.2025 non sussisteva alcuna normativa (di qualsiasi rango) - applicabile alla tipologia degli apparecchi Ticket Redemption - per l'individuazione dei requisiti di conformità e conseguente giudizio di valutazione sulla loro liceità (o meno).
La sanzione ex art. 110, comma 9, lettera d) TULPS
Quanto alla contestazione dell'art. 110, comma 9, lettera d) per assenza del nulla osta autorizzativo alla messa in esercizio degli apparecchi oggetto di accertamento, si osserva che la normativa interna di riferimento (comma 9 lettera d)) – in relazione agli apparecchi e congegni per l'intrattenimento individuati dai commi 6 e 7 stesso articolo – sanziona la distribuzione, installazione e l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico di apparecchi per i quali non siano rilasciati i titoli autorizzativi previsti dalle disposizioni vigenti.
Parte opponente rileva la sussistenza di un contrasto normativo tra l'art. 38, comma 4, della Legge
n.388 del 2000, che prevede il necessario rilascio del nulla osta ai produttori, importatori e gestori di giochi leciti e la Direttiva-Servizi (Direttiva 2006/123/CE) che esclude la prescrizione del rilascio di titolo autorizzativo. per la fase di messa in esercizio dell'apparecchio pagina 12 di 15 Dalla lettura del comma 5 dell'art. 38 Legge n.388/2000 risulta che (non solo il produttore e l'importatori, ma anche) il gestore di apparecchi per gioco lecito è tenuto a chiedere il rilascio del titolo autorizzatorio per la messa in esercizio degli stessi.
Secondo la normativa nazionale, pertanto, il rilascio del nulla osta deve essere richiesto sia in sede di produzione e distribuzione del congegno, sia in sede di utilizzo da parte del gestore del locale.
Al contrario la Direttiva europea del 2006 consente il controllo da parte dello Stato nella fase di messa in esercizio dell'apparecchio (ossia nell'ambito di un'attività di servizio) soltanto se il regime di autorizzazione non è discriminatorio e se la necessità di un'autorizzazione è giustificata da un motivo di interesse generale, sempre che l'obiettivo non possa essere raggiunto con una misura meno restrittiva. I motivi di interesse generale, riconosciuti dalla Corte di Giustizia, sono rappresentati dall'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi.
La Giurisprudenza di legittimità è intervenuta di recente in argomento (Sent. n. 3997 del 13.02.2024 e n. 31603 del 03.12.2025) rilevando il contrasto tra l'art. 38 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002 e la Direttiva 2006/123/CE e risolvendo la questione in favore dell'applicazione della normativa eurounitaria.
La Corte di cassazione ha rilevato che la natura lecita del gioco, a mente delle prescrizioni dettate dalla normativa europea in termini di controllo dello Stato per motivi di interesse generale, esclude il rilascio del nulla osta nella fase di messa in esercizio. Nello specifico afferma che l'applicazione dell'art. 38
Legge n. 388/2000 costituisce una duplicazione del controllo da parte dello Stato e non risponde ad un interesse di carattere generale, dal momento che detti apparecchi non sono contrari all'ordine pubblico e non sono pericolosi per la salute dei consumatori. Infatti “il rilascio del nulla osta preventivo costituirebbe un ingiustificato limite alla circolazione della prestazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea, che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale, comportando un vincolo alla libertà di stabilimento per i prestatori di servizi ed un ostacolo all'esercizio di tale libertà.”
Con Ordinanza della Sez. II n. 3997 del 13.02.2024, la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui “in materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco leciti, il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall'art. 38 della Legge n. pagina 13 di 15 388 del 2000, come modificato dall'art. 22 della legge n.289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costruisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all'interno dell'Unione Europea, che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale;
diversamente, una volta che tali apparecchi siano stati emessi in esercizio, sono compatibili con il diritto eurounitario i controlli dello Stato sull'osservanza delle prescrizioni tecniche, in quanto giustificati da motivi di interesse generale o di ordine pubblico, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo tali apparecchi essere modificati per riprodurre giochi d'azzardo”.
Pertanto si ritiene che questo Tribunale debba disapplicare la normativa nazionale e nella fattispecie l'art.38 Legge n.388/2000, in favore della Direttiva-Servizi, poiché ritiene che il rilascio di nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi - risultando una duplicazione del titolo autorizzativo per la messa in distribuzione, in spregio ai principi di liberalizzazione dettati dalla normativa eurounitaria - non rientri negli obblighi in capo al gestore ed il mancato rilascio non integri la violazione dell'art. 110, comma 9, lettera d) TULPS.
Gli ulteriori motivi di opposizione devono ritenersi assorbiti, stante l'accoglimento integrale della domanda di parte ricorrente.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla parte ricorrente opponente, deve annullarsi integralmente l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
contro Parte_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla integralmente l'Ordinanza-ingiunzione impugnata prot. n.26345 del 19.06.2024, emessa da Controparte_1
– sede di Torino.
[...]
pagina 14 di 15 - Condanna l Controparte_1
in persona del direttore pro tempore, al pagamento in favore di
[...] Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre c.u. e marca, rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende
Così deciso in Torino, il 19/12/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
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