Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5568
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Questioni di legittimità costituzionale sull'art. 110, comma 9 ter TULPS

    La Corte di Cassazione ha già statuito che la norma speciale (art. 110, comma 9 ter TULPS) prevale sulla norma generale (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011), ritenendo la questione di legittimità costituzionale infondata e giustificando la deroga con l'esigenza di efficienza amministrativa e la tutela del giusto processo.

  • Rigettato
    Tardiva irrogazione della sanzione amministrativa

    La sanzione è intervenuta entro i termini prescrizionali di 5 anni. La legge n. 689/1981 non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio, e i termini di contestazione della violazione (90 giorni) sono stati rispettati. La Corte Costituzionale ha indicato che solo il legislatore può sanare il vuoto normativo sui termini di durata del procedimento.

  • Accolto
    Mancanza del nulla osta alla messa in esercizio degli apparecchi (art. 110, comma 9, lettera d)

    La normativa nazionale (art. 38, comma 4, Legge n. 388/2000) prevede il rilascio del nulla osta per il gestore. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha statuito il contrasto tra tale norma e la Direttiva 2006/123/CE, ritenendo l'obbligo del nulla osta una duplicazione del controllo e un ingiustificato limite alla libera circolazione dei servizi. Il mancato rilascio non integra la violazione dell'art. 110, comma 9, lettera d) TULPS.

  • Accolto
    Non conformità delle caratteristiche tecniche degli apparecchi (art. 110, comma 9, lettera f-quater)

    Al momento dell'accertamento (settembre 2019), la normativa tecnica per gli apparecchi Ticket Redemption (introdotta nel 2012) non era ancora stata definita da un provvedimento attuativo (emanato nel 2021). Pertanto, non sussisteva alcuna normativa applicabile per valutare la conformità tecnica e la liceità di tali apparecchi.

  • Accolto
    Erronea commisurazione della sanzione e applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio

    L'accoglimento dei motivi relativi alla sanzione per assenza di nulla osta e per non conformità tecnica assorbe anche le contestazioni sulla commisurazione della sanzione e sulla sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio.

  • Accolto
    Insussistenza dell'elemento soggettivo

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento integrale della domanda di annullamento dell'ordinanza ingiunzione.

  • Accolto
    Richiesta in via ipotetica di rideterminazione della sanzione

    L'accoglimento integrale della domanda di annullamento dell'ordinanza ingiunzione rende superflua la rideterminazione della sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5568
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 5568
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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