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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 06.05.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 23.06.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 235 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
Curiel n. 160, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Gianturco n. 4,
presso lo Studio dell'Avv. Roberta ANDRIA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in Parte_2
persona del Commissario Straordinario pro tempore, corrente in Sassari, via Costa
n. 57, elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'Ente in Selargius, via
Piero della Francesca n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara PERASSO in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
pagina 1 resistente
contro
3. in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
convenuta contumace
contro
4. , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
convenuta contumace
e contro
5. nata in [...], l'[...], residente a Controparte_3
Terralba, in via G. D'Annunzio n 15;
convenuta contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“
1. accertare e dichiarare illegittima la sanzione disciplinare della multa di
un'ora inflitta al ricorrente con Provvedimento di ATS del 20 febbraio 2020 PG
\20220\0048969;
2. annullare la sanzione disciplinare della multa di un'ora inflitta al ricorrente in
data 20 febbraio 2020 nonché tutti gli atti del procedimento disciplinare
compresa la richiesta di adozione di una sanzione a firma del dott. del Per_1
5\12\2019 (doc 10), la diffida a firma del dott. del 28\10\2019 (doc. 11), le Per_1
due segnalazioni del dott. del 28\11\2019 e del 21\5\2019 (doc 12) allegate Per_2
alla nota del 5\12\2019, in quanto tutti illegali, illegittimi, pretestuosi ed ingiusti e
conseguentemente condannare le Amministrazioni convenute a restituire
pagina 2 l'importo di €. 13,70 trattenuto con la busta paga di marzo 2021 con gli interessi
legali e la rivalutazione monetaria come per legge;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità e, quindi, disapplicare e\o annullare in
quanto illegittimi ed ingiusti: la Deliberazione del Commissario Straordinario n
12 del 20 aprile 2022 che ha approvato la Graduatoria rettificata n.
PDCL/2022/30 del 13/04/2022; la Deliberazione del Commissario Straordinario
del 20 luglio 2022 che ha approvato la successiva Graduatoria rettificata n.
PDCL/2022/213 del 01/07/2022 per la progressione economica orizzontale dal 1
gennaio 2021 nella parte in cui hanno escluso il ricorrente dalla Graduatoria
definitiva dei vincitori nonché tutti gli atti della procedura presupposti, connessi o
consequenziali (tra cui tutti i verbali della Commissione), non conosciuti, che
possano avere un contenuto lesivo per il ricorrente;
4. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nella
Graduatoria definitiva dei vincitori rettificata n. PDCL/2022/213 del 01/07/2022
per la progressione economica orizzontale dal 1 gennaio 2021 con l'attribuzione
del punteggio complessivo di 101,68 nella posizione utile dei vincitori al n. 1940
ovvero in altra posizione utile dei vincitori in ogni caso entro la posizione n.
2078.
5. dichiarare le Amministrazioni resistenti tenute ad inserire il ricorrente nella
Graduatoria definitiva dei vincitori rettificata n. PDCL/2022/213 del 01/07/2022
per la progressione economica orizzontale dal 1 gennaio 2021 con il punteggio
complessivo di 101,68 nella posizione utile dei vincitori al n. 1940 ovvero in altra
posizione utile dei vincitori in ogni caso entro la posizione n. 2078.
6. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento in qualità di
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione negli Ambienti
pagina 3 e Luoghi di Lavoro nella posizione economica nella posizione economica D 4 del
CCNL Comparto Sanità con decorrenza giuridica ed economica dal 1.1.2021
nonché a ricostruire la decorrenza giuridica ed economica dal 1.1.2021 nonché a
ricostruire la sua carriera con ogni conseguenza giuridica ed economica;
7. dichiarare tenute le Amministrazioni convenute a corrispondere al ricorrente,
con decorrenza dal 1 gennaio 2021 la retribuzione della posizione economica D 4
prevista dai CCNL citati, e conseguentemente condannarle a pagare al signor
la differenza stipendiale fra la retribuzione dovuta per la p.e. D 4 e quella Pt_1
erogata della p.e. D 3 con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per
legge.
8. Con vittoria di spesa di spese e competenze del giudizio compreso il rimborso
del contributo unificato”.
Nell'interesse della resistente: Pt_2
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, contrariis reiectis,
- in via preliminare - dichiarare inammissibile e/o irricevibile la domanda di
annullamento della sanzione disciplinare per le ragioni esplicitate nel paragrafo I
della superiore parte espositiva;
- in via principale - rigettare il ricorso introduttivo e ogni relativa domanda in
quanto infondate in fatto e diritto e mandare assolta la convenuta Gestione
Part Regionale Sanitaria Liquidatoria di da ogni avversa pretesa per le ragioni
meglio esplicitate nei paragrafi che precedono;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio come
spettanti agli avvocati degli Enti Pubblici, non soggetti ad IVA né a CNPA
(CPDEL 23,80 % e 0,505 %)”. CP_4
pagina 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' , dell' della e di al Pt_2 CP_1 CP_2 Controparte_3
fine di accertare l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa di un'ora inflitta con Provvedimento dell' del 20.02.2020 e, per l'effetto, Pt_2
l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nella posizione economica nella posizione economica D 4 del CCNL comparto sanità con decorrenza giuridica ed economica dal 01.01.2021.
Egli, in specie, ha rappresentato:
− di lavorare alle dipendenze della (già dal 15.10.1991, CP_2 Pt_2
in servizio presso la sede di Carbonia, in qualità di Collaboratore Professionale
Sanitario Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di Lavoro, con inquadramento nella Categoria D 3, secondo la classificazione del CCNL
comparto sanità applicato al rapporto di lavoro;
− di avere partecipato alla procedura di progressione economica orizzontale con decorrenza dal 01.01.2021 prevista dall'art 81, CCNL comparto sanità
21.05.2018, indetta inizialmente per complessivi 2073 posti sulla base di Accordo
tra e OO.SS del 26.10.2021; Pt_2
− che sulla base di tale accordo i criteri per l'accesso alla procedura di progressione erano: non essere stato interessato da passaggi di fascia economica nei 24 mesi precedenti il 01.01.2021 e non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto ovvero alla censura nell'anno 2020,
nonché i criteri di attribuzione del punteggio in graduatoria;
pagina 5 − che con Deliberazione del Commissario Straordinario della Pt_2
Regionale Sanitaria Liquidatoria A.T.S. Regione Sardegna n. 1015 del 29.12.2021
era stata, quindi, approvata la Graduatoria della selezione per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza dal 01.01.2021 nella quale egli ricorrente si era classificato in posizione utile al n. 1928 con punteggio complessivo di punti
101,68;
− di avere, infatti, conseguito la valutazione media di 95,68 della
performance nel triennio 2018/2019/2020 e che a tale punteggio erano stati sommati altri 6 punti: 2 punti per ciascun anno di anzianità di fascia con decorrenza dall'anno dell'attribuzione dell'ultima fascia economica nel periodo da
01.01.2016 al 31.12.2020;
− che, tuttavia, a partire dalla Deliberazione del suindicato Commissario
Straordinario n. 12 del 20.04.2022, che aveva approvato la Graduatoria rettificata n. P.D.C.L./2022/30 del 13.04.2022, egli stesso ricorrente era stato escluso dalla suindicata Graduatoria;
− che, anche nella successiva Graduatoria rettificata n. P.D.C.L./2022/213
del 01.07.2022, approvata con Deliberazione del suindicato Commissario
Straordinario del 20.07.2022, che aveva stabilito la progressione economica di n.
2078 dipendenti, egli stesso ricorrente non risultava più inserito;
− di non avere mai ricevuto da parte delle resistenti la comunicazione di esclusione contenente i motivi di tale illegittima ed ingiusta decisione;
− di ritenere ingiusta la sua esclusione, con conseguente mancata progressione economica dal 01.01.2021 nella Fascia D 4, poiché probabilmente dovuta alla circostanza di essere stato ingiustamente destinatario di una sanzione disciplinare della multa di un'ora, applicata con provvedimento del 20.02.2020;
pagina 6 − che il fatto contestato emerge dalla nota dell'Ufficio per i Procedimenti
Disciplinari dell'allora A.T.S. Sardegna del 23.12.2019 (pg Controparte_5
2019/361370) del seguente tenore: “in data 5\12\2019 è pervenuto all'Ufficio per
i procedimenti disciplinari una nota del Direttore del Servizio Igiene degli
Alimenti e Nutrizione dott. completa di n.4 allegati (n. 2 Persona_3
segnalazioni del Coordinatore dei Tdp, una nota del Direttore delle Professioni
Sanitarie; copia comunicazione di diffida del Direttore SC. SIAN) che ad ogni
buon fine si trasmettono unitamente alla presente e alla cui lettura si rimanda in
ordine ai fatti contestati. Dall'analisi della summenzionata segnalazione, nello
specifico in ordine alle modalità di richiesta\fruizione dei permessi retribuiti di
cui all'art 33 Legge 104 e s.m.i. si potrebbe rilevare ai sensi dell'art 66 CCNL
2016\2018 comma 3 lettera a) la seguente violazione: inosservanza delle
disposizioni di servizio anche in tema di assenze per malattia nonché dell'orario
di lavoro”, violazione per la quale è prevista una sanzione disciplinare dal
minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a
quattro ore della retribuzione. Si rileva altresì la possibile violazione del dettato
di cui all'art 9 (comportamento in servizio) del Codice di Comportamento”;
− che, nella nota a firma del Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e
Nutrizione Dott. VINCI del 05.12.2019, era segnalato che egli stesso ricorrente aveva ricevuto diverse note da parte del Coordinatore del T.D.P. e che egli stesso
NU “non comunicava tempestivamente i giorni di utilizzo dei permessi di
astensione dal lavoro concessi ai sensi della legge n 104\92 come previsto dalla
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n 13 del 6\12\2010 che
stabilisce “salvo dimostrate situazioni di urgenza per la fruizione dei permessi,
l'interessato dovrà comunicare al dirigente di riferimento le assenze dal Servizio
pagina 7 con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del
mese al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività e che era stata
ribadita nel tempo da circolari aziendali dal Direttore della Parte_3
e dallo scrivente e che il suo comportamento negligente non avrebbe
[...]
consentito una efficace programmazione delle attività da parte del Coordinatore
comportando il rinvio\mancata esecuzione di attività già programmate e vista la
reiterazione e le ricadute negative di questo atteggiamento sul Servizio aveva
provveduto a diffidare per iscritto il su citato Tecnico invitandolo ad attenersi alle
indicazioni fornite dalle note e poiché pochi giorni orsono è stato segnalato alla
Direzione, con nota allegata alla presente, il perseverare di questo
comportamento, non rispettoso di norme e di disposizioni del Servizio chiedeva,
non ritenendo sufficiente un richiamo verbale, l'adozione di un adeguato
provvedimento disciplinare”;
− di essere stato invitato con nota a firma del Direttore del Servizio Igiene
degli Alimenti e Nutrizione Dott. del 28.10.2019 a rispettare la Circolare Per_1
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 06.12.2010 che aveva disposto che tutti i permessi richiesti ai sensi della l. n. 104/1992 dovessero essere comunicati salvo rare e motivate eccezioni il mese precedente alla loro fruizione;
− di essere stato accusato, con nota a firma del Dott. di Persona_4 Pt_2
del 28.11.2019, di aver presentato una richiesta “oggi per domani” di usufruire della l. n 104/1992 e che, “in maniera sistematica, nonostante la programmazione
del lavoro per il giorno 28.11.2019 non curante del buon funzionamento
dell'U.O. di appartenenza degli obiettivi aziendali delle indicazioni della
Direzione PS della Circolare del DFP n 13\2010 e delle indicazioni del Direttore
del Servizio, avrebbe chiesto di usufruire della Legge n 104/92”;
pagina 8 − che, con nota del 13.05.2019, l' aveva fornito indicazioni sulla Pt_2
fruizione dei permessi retribuiti ex l. n. 104/92 attraverso la quale era significato che la richiesta dei permessi dovesse di norma essere programmata mensilmente,
fatte salve le particolari e imprevedibili esigenze dell'interessato;
− di essere stato quindi convocato dall' il 22.01.2020 per l'audizione CP_6
a sua difesa e invitato per la giornata oggetto di contestazione e per quello che è
dato comprendere, considerata la genericità della contestazione, l'intempestività
anche in relazione alla contestazione in merito all'utilizzo di altre giornate di permesso, a fornire giustificazioni in ordine alla necessità e urgenza di usufruire del permesso previsto dalla l. n. 104/92;
− di avere presentato, con nota del 27.01.2020, la seguente giustificazione:
“lo scrivente come peraltro ampiamente attestato nel corso dell'audizione a
difesa ha prestato assistenza al proprio genitore usufruendo dell'istituto legge
104 per 18 volte nel corso dell'anno in oggetto analogamente alle statistiche degli
anni precedenti nel quale si comprova ampiamente che non sussistono affatto
ipotesi di abuso o smodatezza dell'istituto. Altrettanto serietà ed abnegazione
dedita alla professione è provata dalle presenze attive prestate dallo scrivente in
tutta la vita lavorativa presso l'Azienda. Relativamente al caso specifico dato il
tempo trascorso la motivazione alla richiesta in oggetto possa rappresentarsi
ragionevolmente nell'obbligo di garantire l'assistenza alla propria madre poiché
diversamente priva di altra assistenza continuativa. Per quanto riguarda i
contenuti della circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 citata a fondamento della
richiesta lo scrivente come già rappresentato ai dirigenti del Servizio di
appartenenza non è in grado di individuare una programmazione delle assenze
necessarie per l'assistenza alla propria madre in quanto riconducibili allo stato
pagina 9 di salute, alle cure quotidiane ed agli eventi patologici acclarati accadenti alla
salute dell'assistita. Peraltro, nel caso specifico, una previsione a “random”
della richiesta di assenza, scartando le visite per cure mediche o diagnostiche
correttamente avvisate dallo scrivente e la “facoltà del dipendente di modificare
unilateralmente la giornata ad altra data vista la materia sarebbe causa di
ulteriore disorganizzazione dell'attività del servizio in quanto indubitabilmente
necessarie di modifica data l'imponderabilità degli accadimenti. Altresì in
generale giova ricordare che la programmazione mensile o settimanale
dell'istituto in parola sarebbe giustificabile ed auspicabile qualora non
comprometta il diritto del Disabile ad un'effettiva assistenza stando a significare
che le esigenze del disabile prevalgono su quelle organizzative considerato che
l'assistenza al disabile comprende la totalità delle esigenze del disabile e le
possibili giustificazioni sulla sua natura sono intrinseche nella legge”;
− di essere stato, infatti, titolare dei tre giorni di permessi mensili ai sensi della l. n 104/1992 per assistere la propria madre la quale, Persona_5
come accertato dall' era invalida totale e permanente con necessità di CP_7
assistenza continua riconosciuta fin dall'anno 2012 e che poteva capitare che badante della madre, potesse essere impossibilita a prendere Persona_6
servizio e di essere quindi costretto a utilizzare i giorni di permesso ex l. n
104/1992;
− che, quanto appena descritto, era avvenuto anche in relazione al permesso per il giorno 28.11.2019 e in altre sporadiche occasioni, fra cui quella relativa alla giornata del 22.05.2019, che le Amministrazioni non avevano neppure specificatamente contestato;
pagina 10 − che gli aveva comunicato, intorno alle ore 13,30 del Persona_6
26.11.2019, che non avrebbe potuto assistere , gravemente Persona_5
malata, il giorno 28.11.2019 e di avere, quindi, dovuto utilizzare un giorno di permesso comunicandone la necessità il 26.11.2019 alle ore 13,55 appena venuto a conoscenza dell'impedimento della badante;
− che l' non aveva accolto le giustificazioni predette e gli aveva Pt_2
irrogato la sanzione disciplinare della multa di un'ora con decurtazione della retribuzione applicata attraverso la busta paga di marzo 2021;
− di avere, fino al decesso della propria madre avvenuto il 03.10.2020, come risulta dai fogli di permesso, usufruito annualmente nell'anno 2018 di 17 giorni di permesso, nell'anno 2019 di 18 giorni di permesso e nell'anno 2020 di 13 giorni di permesso, rispetto al dovuto pari a 36 giorni annui;
− che le Amministrazioni convenute avevano, peraltro, sempre autorizzato i permessi richiesti dal ricorrente e anche il permesso richiesto per la giornata del
28.11.2019 era stato autorizzato;
− che la sanzione è illegittima e ingiusta e deve essere annullata, venendo meno tale precedente ostativo alla progressione economica per cui è causa;
− che, considerato che i posti previsti per la progressione economica erano solo 2078 e che si era classificata al 2078° posto nella Controparte_3
graduatoria definitiva impugnata con punti 101,39, il proprio inserimento nella graduatoria dei vincitori con il punteggio complessivo di punti 101,68 e la sua collocazione al n. 1940° posto determinerebbe lo scorrimento della graduatoria e sarebbe collocata al 2079°, posto in posizione non utile per la CP_3
progressione economica e pertanto deve essere individuata in qualità di controinteressata nel presente giudizio.
pagina 11
2. La i è Parte_2
costituita in giudizio, chiedendo il rigetto integrale delle domande.
Preliminarmente essa ha eccepito l'inammissibilità della domanda di Pt_2
annullamento della sanzione disciplinare 20.02.2020 (P.G./2020/48969), in quanto proposta tardivamente.
Nel merito l'Ente ha esposto:
− che la sanzione in esame era stata comunicata a il 20.02.2020, Pt_1
con la nota P.G./2020/48969, ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001;
− che il ricorrente aveva partecipato alla procedura di progressione economica orizzontale ai sensi dell'art. 81, CCNL comparto sanità 2018, indetta sulla base dell'Accordo tra l' e le OO.SS. del 26.10.2021, che aveva Pt_2
previsto, quali requisiti per l'accesso, quelli di non essere stato interessato da passaggi di fascia economica nei 24 mesi precedenti il 01.01.2021 e di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto/censura nell'anno 2020;
− che, sulla base dei criteri citati, il Dipartimento Risorse Umane, S.C.
Trattamento Giuridico e Economico dell' ricevuta l'informativa da parte Pt_2
del competente Ufficio Personale dell'allora dell' circa Controparte_5 Pt_2
l'applicazione nei confronti dello stesso di una sanzione disciplinare della multa nel corso dell'anno 2020, esso Ente aveva provveduto a correggere la graduatoria di cui trattasi e aveva escluso il ricorrente dalla stessa;
− che il ricorrente, avendo riportato nell'anno 2020 la sanzione disciplinare della multa, non avrebbe potuto partecipare al passaggio di fascia;
− che dalla segnalazione trasmessa all'U.P.D. (prot. n. 345101 del
05.12.2019), dal Direttore del servizio cui afferisce il ricorrente, era emersa
pagina 12 l'inosservanza da parte di delle disposizioni di servizio in ordine alle Pt_1
modalità di richiesta/fruizione dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, l. 104/1992,
in violazione dell'art. 66, comma 3, lettere a) del CCNL 2016/2018, nonché la violazione del dettato di cui all'art. 9 del Codice di Comportamento Aziendale;
− che il ricorrente, quindi, era stato convocato dall' per il giorno del CP_6
22.01.2020 per essere sentito a difesa e al fine di fornire verbalmente opportuna e dettagliata relazione giustificativa in ordine alle suddette contestazioni;
− che , sentito sui fatti contestati, a seguito della richiesta formulata Pt_1
dall' di fornire adeguata giustificazione in ordine alla dichiarata “necessità CP_6
ed urgenza” di usufruire del permesso previsto dalla l. 104/92 nelle giornate diverse rispetto a quelle oggetto di programmazione e, quindi, dei relativi turni di servizio, dopo aver esaminato gli atti in suo possesso, aveva dichiarato di
“riservarsi di fornire all'Ufficio le richieste giustificazioni”;
− che l' aveva, quindi, domandato al ricorrente odierno la produzione CP_6
di detta documentazione entro la data del 27.01.2020 e, in tale data, era pervenuta una memoria difensiva nella quale , dopo aver ribadito la correttezza del Pt_1
proprio comportamento nell'ambito dell'intera vita lavorativa, senza fornire alcuna formale giustificazione inerente ai fatti contestati, si era limitato a dichiarare che “Relativamente al caso specifico, dato il tempo trascorso, la
motivazione alla richiesta in oggetto possa rappresentarsi, ragionevolmente,
nell'obbligo di garantire l'assistenza alla propria madre, in quanto riconducibili
allo stato di salute, alle cure quotidiane ed agli eventi patologici, acclarati,
accadenti alla salute dell'assistita”;
− che aveva potuto, prima della sua audizione a difesa, prendere Pt_1
compiuta e integrale conoscenza dei fatti oggetto di addebito e dei documenti
pagina 13 posti a fondamento dell'azione disciplinare, tanto è vero che, sulla base degli stessi fatti e dei documenti trasmessi unitamente alla nota di contestazione addebiti, aveva potuto ampiamente esporre le sue ragioni in sede di audizione e predisporre, altresì, una memoria difensiva sui fatti oggetto della contestazione disciplinare;
− che, pertanto, l'eccezione formulata dal ricorrente circa la genericità e infondatezza della contestazione degli addebiti è, all'evidenza, manifestamente infondata in quanto quest'ultima non contiene elementi di genericità o indeterminatezza e, in ogni caso, anche ipotizzando che l'addebito disciplinare fosse stato formulato in termini generici, sarebbe stato onere del lavoratore fornire la prova dell'asserita violazione del diritto di difesa;
− che la piena conoscenza dei fatti contestati, nonché l'implicito riconoscimento di aver tenuto nel caso che occupa una condotta non corretta emergono, altresì, dalla richiesta di inviata all' il 03.03.2020 di Pt_1 CP_6
attivazione della procedura di conciliazione avente a oggetto la sanzione disciplinare irrogata il 20.02.2020;
− di avere, quindi, con nota PG/2020/67730 del 10.03.2020 l' con CP_6
ampia ed esaustiva motivazione, correttamente rigettato l'istanza poiché, ai sensi dell'art. 55-bis, d.lgs n. 165/2001, la procedura conciliativa avrebbe dovuto essere conclusa entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e, comunque, prima dell'irrogazione della sanzione;
− che nel ricorso introduttivo del presente giudizio ha affermato Pt_1
che egli stesso “non doveva, peraltro, fornire alcuna giustificazione sulla
necessità e sullo specifico utilizzo di tale giorno di permesso che costituisce un
diritto del lavoratore” ma, invero, detta richiesta rientra nell'ambito dei poteri del
pagina 14 datore di lavoro il quale, infatti, si accolla i rischi e gli oneri dell'organizzazione del lavoro e deve garantire, in primis, la copertura dei turni di servizio e il regolare svolgimento dell'attività lavorativa e tutelare, altresì, l'interesse organizzativo della Pubblica Amministrazione, che costituisce anch'esso un diritto costituzionalmente garantito;
− che non risponde, dunque, al vero che l'Amministrazione avesse adottato,
nel caso in esame, un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede che, invece, proprio il ricorrente sembra non aver osservato;
− che l'Amministrazione avrebbe potuto, al limite, non confermare la sanzione alla luce di un convincente quadro probatorio, atto a confutare sufficientemente l'illecito contestato, per esempio, se il ricorrente avesse portato a sua discolpa valide giustificazioni a conforto della propria tesi;
− che era stata, inoltre, irrogata la sanzione della multa con entità minima in quanto sulla base del principio della proporzionalità e intenzionalità, l' CP_6
aveva ritenuto che fosse congrua tenuto nel dovuto conto l'anzianità di servizio del dipendente e l'assenza di precedenti procedimenti disciplinari.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. L l' 7 e pur avendo ricevuto CP_1 CP_2 Controparte_3
regolarmente la notifica dell'atto introduttivo, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci nell'udienza del 19.09.2023.
5. La domanda proposta da è infondata e deve essere Parte_1
rigettata.
pagina 15 È, anzitutto, pacifico, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che è un Parte_1
dipendente dal 15.10.1991 dell' già A.T.S. SARDEGNA, in servizio CP_2
presso la sede di Carbonia in qualità di collaboratore professionale sanitario.
È stato, inoltre, documentalmente provato che, con nota dell'Amministrazione
datrice di lavoro del 28.11.2019, era stato segnalato che il ricorrente “aveva
presentato una richiesta oggi per domani di usufruire della l. n 104\1992 e che in
maniera sistematica, nonostante la programmazione del lavoro per il giorno
28.11.2019 non curante del buon funzionamento dell'U.O. di appartenenza degli
obiettivi aziendali delle indicazioni della Direzione PS della Circolare del DFP n
13\2010 e delle indicazioni del Direttore del Servizio, avrebbe chiesto di usufruire
della Legge n 104/92” (doc. n. 12, prodotto col ricorso).
È di evidenza documentale, altresì, la nota A.T.S. del 13.05.2019, avente a oggetto indicazioni sulla fruizione dei permessi retribuiti ex l. n 104/1992,
attraverso cui era stato significato che la richiesta dei permessi dovesse di norma essere programmata mensilmente fatte salve le particolari e imprevedibili esigenze dell'interessato (doc. n. 13, prodotto col ricorso).
Risulta, pure, tra gli atti di causa una comunicazione e-mail del 26.11.2019 di del seguente tenore: “Ciao Ti comunico di avere necessità di un Pt_1 Per_4
giorno di Permesso L.104 per la data del 28.11. p.v.” (doc. n. 16 prodotto col ricorso).
È in atti, poi, come il ricorrente odierno fosse stato interessato da una contestazione disciplinare della datrice di lavoro il 23.12.2019 per i seguenti motivi: “inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché dell'orario di lavoro”, violazione per la quale è prevista una
sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
pagina 16 della multa di importo pari a quattro ore della retribuzione. Si rileva altresì la
possibile violazione del dettato di cui all'art. 9 (comportamento in servizio) del
Codice di comportamento Aziendale” (doc. n. 9, prodotto col ricorso).
Risulta, altresì, di evidenza documentale che aveva presentato Pt_1
osservazioni, in seguito alla convocazione del 22.01.2020, nanti l'Ufficio
procedimenti disciplinari, così formulate: “Relativamente al caso specifico, dato il
tempo trascorso, la motivazione alla richiesta in Oggetto possa rappresentarsi,
ragionevolmente, nell'obbligo di garantire l'assistenza alla proprie madre,
poiché diversamente priva di altra assistenza continuativa.
Per quanto riguarda i contenuti della "circolare n 13 del 06 dicembre 2010",
citata a fondamento della richiesta, lo scrivente, come già rappresentato ai
dirigenti del Servizio di appartenenza, non è in grado di individuare una
programmazione delle assenze necessarie per l'assistenza alla propria madre, in
quanto riconducibili allo stato di salute, alle cure quotidiane ed agli eventi
patologici, acclarati, accadenti alla salute dell'assistita. Per altro, nel caso
specifico, una previsione a "random" della richiesta di assenza, scartando le
visite per cure mediche o diagnostiche correttamente avvisate dallo scrivente e la
"facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata di ad altra
data", vista la materia ed a parere dello scrivente, sarebbe causa di ulteriore
disorganizzazione dell'attività del servizio in quanto, indubitabilmente necessarie
di modifica, data l'imponderabilità degli accadimenti” (doc. n. 15, prodotto col ricorso).
È stato, inoltre, documentalmente provato che il ricorrente odierno il 20.02.2020
era stato interessato dalla sanzione disciplinare della multa di un'ora per i fatti contestatigli, con la specificazione che “la nota [di ndr.] Parte_1
pagina 17 trasmessa ad integrazione dell'incontro del 22 gennaio, non apporta
giustificazioni precise, né elementi utili a chiarire il fatto contestato. Ai sensi
dell'art.38 del CCNL del Comparto sanità 2016-2018 i dipendenti hanno diritto,
ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art.
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n, 104. Tuttavia, al fine di garantite la
funzionalità degli uffici la migliore Organizzazione dell'attività, il dipendente, che
fruisce dei suddetti permessi, predispone, di norma, una programmazione mensile
dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'inizio di ogni mese ovvero,
in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la
predisposizione della turnistica per il mese di riferimento. Il contratto prevede
che, in caso di necessità ed urgenza, la comunicazione possa essere presentata
nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso, ma è altresì chiaro che la
necessità e l'urgenza debbano essere supportate da documentazione giustificativa
(es. certificato del pronto soccorso).
Nel caso specifico, la richiesta formulata 48 ore prima della fruizione, di fatto fa
venir meno l'elemento essenziale dell'urgenza, che non può essere rilevata
neppure ex post dalla esibizione di un documento giustificativo” (doc. n. 8,
prodotto col ricorso).
È stato, poi, documentalmente provato che la resistente aveva indetto una procedura di progressione economica orizzontale con decorrenza dal 01.01.2021,
ai sensi dell'art. 81, CCNL comparto sanità, che aveva previsto, quali requisiti per l'accesso alla progressione, tralatro, che il dipendente non fosse stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto ovvero alla censura nell'anno 2020 e che il ricorrente odierno avesse partecipato all'anzidetta procedura (docc. nn. 1-2, prodotti col ricorso).
pagina 18 È in atti, inoltre, che si fosse classificato nella graduatoria per la citata Pt_1
progressione in posizione utile al n. 1928 con punteggio complessivo di punti
101,68 (doc. n. 3, prodotto col ricorso).
Risulta, infine, di evidenza documentale come, con Deliberazione del
Commissario Straordinario dell' era stata approvata la graduatoria Pt_2
rettificata (n. PDCL/2022/30), nella quale non figurava più il nome del ricorrente
(doc. n. 5, prodotto col ricorso).
Nella decisione della presente controversia, deve trovare applicazione il principio della ragione più liquida nell'affrontare le diverse questioni giuridiche che vengono in considerazione.
Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico - sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
In questa prospettiva, può omettere questo Tribunale di esaminare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente essendo, infatti, Pt_2
decisivo, nel merito, che la sanzione di un'ora di multa irrogata a carico di
è proporzionata al fatto verificatosi il 28.11.2019 e, dunque, Parte_1
legittima.
pagina 19 Infatti, con riferimento al mero fatto storico stesso posto a fondamento della sanzione irrogata, dalla prova testimoniale espletata non sono emersi elementi significativi che comprovino che il lavoratore sanzionato versasse effettivamente in una situazione di necessità e urgenza, tale da non poter rispettare il termine contrattualmente stabilito per il preavviso per poter usufruire del permesso ex l.
. Numer_1
In particolare, la teste sentita nell'udienza dell'11.07.2024, ex Persona_6
badante di madre di ha ricordato di avere Persona_5 Parte_1
comunicato “improvvisamente” all'odierno ricorrente che non si sarebbe potuta recare al lavoro il 28.11.2019 per un generico proprio “impedimento familiare”,
null'altro aggiungendo ovvero specificando a tale proposito.
Nessuno degli altri testi sentiti (cfr. verbale dell'11.07.2024), è stato, inoltre, in grado di ricordare, con riferimento alla specifica giornata del 28.11.2019, che versasse in una condizione di necessità e urgenza specifica tale Parte_1
da non consentirgli, nell'arco di 48 ore, di sostituire Persona_6
La genericità e l'apoditticità delle difese dispiegate dal ricorrente odierno, che si è
limitato ad affermare di essere l'unico care giver di in assenza Persona_5
della badante non avendo questi indicato ulteriori circostanze Persona_6
di tempo, luogo e soprattutto di persone, non ha neppure consentito a questo
Tribunale di esercitare i poteri di cui all'art. 421 c.p.c.
Per altro verso, si deve tenere conto del tenore estremamente laconico della comunicazione effettuata da al Dott. ut supra visto, con cui il Pt_1 Per_2
ricorrente aveva domandato all'Amministrazione semplicemente di poter fruire del permesso ex l. 104/1992 (“Ciao Ti comunico di avere necessità di un Per_4
giorno di Permesso L.104 per la data del 28.11.p.v.”), ma anche della totale
pagina 20 assenza di qualsivoglia riferimento a concreti avvenimenti storici straordinari,
connotati da situazioni di necessità e urgenza, pure nelle note difensive trasmesse dal ricorrente all'Amministrazione datrice di lavoro.
Infatti, si ribadisce e si sottolinea, le difese, sia pure superficiali, svolte da a sostegno della necessità e urgenza che lo aveva condotto a Parte_1
domandare il permesso ex l. 104/1992 con un preavviso di sole 48 ore il
26.11.2019, peraltro, sono state palesate per la prima volta unicamente nel presente giudizio e mai esposte prima all'Amministrazione, nemmeno in sede delle difese nell'ambito del procedimento disciplinare (cfr. doc. n. 15, prodotto col ricorso: “la motivazione alla richiesta in Oggetto possa rappresentarsi,
ragionevolmente, nell'obbligo di garantire l'assistenza alla proprie madre,
poiché diversamente priva di altra assistenza continuativa”).
Dal complesso degli elementi portati alla valutazione di questo Giudice, quindi,
non è risultata provata, con riferimento ai fatti sanzionati dall' alcuna Pt_2
effettiva situazione di necessità e urgenza a carico di , quanto, semmai, la Pt_1
semplice manifestazione di volontà del ricorrente di fruire del permesso ex l.
104/1992, eludendo la calendarizzazione imposta dalle necessità organizzative dell'Amministrazione resistente.
Deve, dunque, richiamarsi, in punto di diritto, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che anche questo Giudice ritiene di dover condividere, in quanto congruamente motivato, secondo cui la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al Giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura
pagina 21 oggettiva e soggettiva, della fattispecie (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. L,
12.11.2021, n. 33811).
Nella vicenda che interessa questo giudizio, tenuto conto anche della pressoché
totale assenza di discolpe fornite da dinanzi a una plateale e Pt_1
ingiustificata violazione del preavviso anzidetto, nonché l'obiettiva responsabilità
del dipendente in considerazione delle particolari circostanze in cui era stata commessa l'infrazione, deve affermarsi proporzionata al fatto e, pertanto,
legittima la sanzione di un'ora di multa irrogata dall' Pt_2
Da quanto esposto, pertanto, discende, altresì, la legittimità della deliberazione del
Commissario Straordinario dell' (n. PDCL/2022/30), dalla quale si evince Pt_2
che il ricorrente era stato escluso della progressione economica orizzontale ambita
(cfr. doc. n. 5, prodotto col ricorso).
Per tutte le suesposte ragioni, riconosciuta la legittimità dell'operato dell' Pt_2
le domande di devono essere integralmente rigettate. Parte_1
6. In punto di regolazione delle spese di lite, in ragione del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., deve essere condannato a Parte_1
rifondere Controparte_8
in persona del Commissario straordinario pro tempore, delle spese
[...]
di lite, che si liquidano in dispositivo secondo i minimi tariffari dello scaglione indeterminabile basso, in ragione dell'attività effettivamente svolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta il ricorso proposto da Parte_1
pagina 22 2. condanna a rifondere la Parte_1 [...]
in persona del Controparte_8 [...]
pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in Parte_4
complessivi 4.629,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%,
I.VA. e C.P.A.
Cagliari, 23.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
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