Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
Composta dai signori magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Consigliere rel. est. Dott. Concetta Pappalardo
Dott. Simona Lo Iacono Consigliere
Dott. Mariangela Messina Componente privato
Dott. Giovanni Sollima Componente privato ha pronunziato la seguente
SENTENZA 66Nella causa civile iscritta al n. 314/2024 R.G., aventi ad oggetto: “ OPPOSIZIONE A
DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA"",
promossa da nato a [...] 1'8.11.2002, c.f. Parte 1 C.F. 1
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F. 2 ノ
rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Carmelo Faraci, presso il cui studio sito in Valguarnera, Via Capuana n. 2, sono elettivamente domiciliati, ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Catania del 23/4/2024, il primo, e del 9/4/24 la seconda;
Reclamanti
nei confronti di
[...]
Catania, Via Oliveto Scammacca n. 18, rappresentata e difesa da se stessa;
Reclamata
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
All'udienza del 9.4.2025, sentite le parti ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con sentenza n. 46/2024, depositata il 12.03.2024, il Tribunale per i Minorenni di
Catania, decidendo definitivamente nel procedimento aperto su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale, nei confronti dei reclamanti, genitori della minore Persona 1 nata a [...] il [...], ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore predetta;
ha confermato la nomina del tutore in persona dell'avv. Controparte_1 ; ha disposto il divieto assoluto di visite, contatti e consegna della minore ai genitori ed a qualunque parente.
Hanno interposto appello avverso tale sentenza Parte 1 e Parte 2
,
genitori della minore, eccependo, preliminarmente, la nullità della sentenza per la mancata nomina di un difensore del minore in persona diversa dal tutore della minore,
e deducendo l'erroneità della decisione impugnata;
deducevano che erroneamente il
Tribunale aveva ritenuto la loro incapacità genitoriale;
si dichiaravano disposti a prendersi cura della figlia, asserendo di aver reperito un alloggio ed il Pt 1 un'occupazione lavorativa come muratore;
deducevano che una sorella della Pt 2.
residente a [...]e coniugata con tre figli, si era dichiarata disponibile a prendersi cura della nipote;
chiedevano, preliminarmente, dichiararsi la nullità della sentenza appellata ed, in subordine nel merito, previa ulteriore istruzione, annullarsi la sentenza impugnata ed in ulteriore subordine affidarsi la minore alla zia materna ed al di lei coniuge.
Si è costituita in questo grado del procedimento la tutrice dei minori, avv. CP 1 contestando integralmente il gravame;
ha contestato la dedotta eccezione di nullità; ha premesso che entrambi i genitori erano stati tutelati rispettivamente dal TM di Palermo
e di Catania, atteso che Parte 2 rimasta orfana di entrambi i genitori ed affetta da ritardo cognitivo con disturbo della personalità sfociante in agiti aggressivi aveva vissuto in comunità terapeutica sino alla maggiore età ed era stata poi sottoposta ad amministrazione di sostegno, perche' incapace di badare ai propri interessi, ed atteso che anche il Pt 1 era stato tutelato dal TM sino alla maggiore età per la problematicità del nucleo familiare;
ha evidenziato sia lo stile di vita nomade ed irresponsabile dei genitori durante la gravidanza sia la gravissima situazione di abbandono morale e materiale in cui versava la minore allorquando viveva con la madre, in comunità, sia i numerosi interventi di sostegno posti in esser in favore della madre e da costei pervicacemente rifiutati, con la complicità del Pt 1 sia la assoluta ノ
inadeguatezza personologica dei genitori e la loro mancanza di consapevolezza del ruolo genitoriale richiamando le relazioni dell'EMI svolte in primo grado che avevano escluso ogni possibilità di recupero della responsabilità genitoriale degli appellanti;
ha, altresi', evidenziato l'assoluta mancanza di rapporti tra la zia materna e la minore;
ha chiesto il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 14/10/2024 la Corte rigettava le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti e disponeva l'audizione degli affidatari della predetta minore che veniva espletata in via riservata.
All'udienza del 9.4.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti, acquisito il parere del P.G. che ha chiesto il rigetto dell' appello, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Deve, preliminarmente, rilevarsi che l'appello proposto dagli appellanti e' tempestivo, essendo stato depositato nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 17 legge n. 184/1983, e che il contraddittorio e' integro avendo partecipato al giudizio in primo grado tutte le parti costituite nel presente grado del procedimento.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della sentenza appellata, prospettata in limine litis dagli appellanti, che hanno eccepito la mancata nomina di un difensore della minore in persona diversa da quella del tutore che, in quanto avvocato, ha rappresentato la minore in primo grado.
Va, invero, osservato che, secondo la giurisprudenza pacifica del S.C., nel procedimento d'adottabilità qualora venga nominato quale tutore un avvocato egli puo' stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., senza necessità di patrocinio di un altro difensore in rappresentanza tecnica del minore (Cass. 2010/16553).
Nel merito, ad avviso della Corte, l'appello proposto dagli appellanti, va rigettato, dovendosi ritenere, - sulla base della lunga, approfondita ed articolata istruttoria di primo grado, svolta nel corso del giudizio avente ad oggetto l'adottabilità della suddetta minore, che sussista, in modo irreversibile, lo stato di abbandono morale e materiale
-
della minore in epigrafe generalizzata, e che non sia ragionevolmente possibile prevedere alcun recupero della capacità genitoriale degli appellanti.
Prima di affrontare in modo analitico i motivi del proposto appello, appare necessario sinteticamente ripercorrere i tratti salienti della complessa vicenda processuale che ha visto coinvolto la minore sopra generalizzata, - puntualmente richiamata nella sentenza impugnata, la cui motivazione e' particolarmente corposa, cui integralmente si rinvia,- nonché le principali circostanze di fatto e le vicende che hanno portato alla impugnata dichiarazione di adottabilità dei minori stessi.
Va, innanzitutto, osservato che entrambi gli appellanti, allorquando erano minori, sono stati tutelati dai TM, rispettivamente di Palermo e Catania, in quanto la Pt 2 orfana di entrambi i genitori ed affetta da ritardo cognitivo con disturbo della personalità sfociante in agiti aggressivi e privi di controllo, per cui si sono resi necessari ricoveri nel reparto neuropsichiatrico, e' rimasta in comunità terapeutica sino al compimento della maggiore età, ed il Pt 1 e' stato anch'egli tutelato nel procedimento de potestate aperto a sua tutela per la grave e problematica situazione familiare, anch'egli sino alla maggiore età.
A tutela della Pt 2 - che, compiuti diciotto anni ha rinunziato al percorso
-
comunitario previsto in suo favore sino al ventunesimo anno, e che dopo aver lasciato la comunità si era trasferita a Palermo presso una zia per alcuni mesi, e' stato aperto
-
un procedimento di amministrazione di sostegno;
l'amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Palermo veniva ripetutamente minacciato dagli appellanti che pretendevano la consegna di somme di denaro oggetto del riscatto di una polizza intestata alla Pt 2 La Pt 2 dopo essersi allontanata da Palermo per seguire un ragazzo di Paterno' conosciuto sui social, ha intrattenuto una relazione con il Pt 1 all'epoca di anni 17,
,
concependo la minore Per 1 durante la gravidanza la coppia cominciava a girovagare tra l'abitazione delle zie in Palermo, - progettando un aborto che poi non veniva eseguito, e quella della madre del Pt 1 a Biancavilla, ma veniva
-
allontanata da tutti i familiari per i continui litigi da loro innescati ed i comportamenti aggressivi e violenti posti in esser in danno dei familiari, (cfr. denunzia per minacce di morte sporta dalla madre del Pt 1 nei confronti della Pt 2 ed aggressione della Pt 2 nei confronti della di lei nonna che si rifiutava di darle denaro); la coppia decideva, quindi, di tornare a Biancavilla ove trovava riparo in casolari abbandonati, vivendo senza luce acqua, sopravvivendo solo grazie all'aiuto di volontari, e rifiutando di recarsi al consultorio per controllare l'andamento della gravidanza ( relazione del servizio sociale del Comune di Biancavilla dell'8/2/23 ); solo poco prima del parto la Pt 2 accettava un ricovero in casa d'accoglienza, partorendo poi presso l'Ospedale di Biancavilla;
aperto il procedimento d'adottabilità, la Pt 2 con la bambina veniva collocata in comunità ove si accertava la totale inadeguatezza della madre a prendersi cura della neonata e comportamenti gravi e preoccupanti posti in essere dalla donna che ponevano a rischio la stessa incolumità della minore (la Pt_2 si mostrava insofferente all'allattamento, non si curava dell'igiene della figlia, urlava ossessivamente contro le altre ospiti e minacciava la stessa figlia affermando che 66 piuttosto di lasciarla ad altri l'affuco io" (la affogo) solo perche' richiamata dagli operatori alla cura minimale della bambina;
si rifiutava di far dormire la bimba nella culla rischiando di soffocarla e reagendo aggressivamente nei confronti degli operatori;
giocava con la neonata in modo inadeguato lanciandola in aria come una palla, minacciava di scappare dalla comunità con la bimba con l'aiuto del Pt 1 come riferito nella relazione del SS del 7/6/23 e nelle relazioni della comunità del12/6/23 in atti).
Contro
Nel corso del procedimento di primo grado il TM dava mandato all i valutare la capacità genitoriale della coppia e, nella relazione del 25/8/23 in atti, si dava atto che la coppia, dopo aver disatteso cinque appuntamenti, fornendo giustificazioni inverosimili, si era finalmente presentata ai colloqui;
si dava atto della assoluta mancanza di disponibilità della donna rispetto a qualsiasi intervento, per mancanza 66
di un pensiero coerente e logico che sia sufficientemente aderente alla realtà nella strutturazione di una personalità disfunzionale non attrezzata a fronteggiare le situazioni e ad apprendere dall'esperienza, in soggetto del tutto inconsapevole delle sue condizioni psichiche".
Venivano accertate marcate carenze anche nel padre, portatore di un “livello cognitivo al di sotto della media, in soggetto non capace di aderire alla realtà e di modificare il proprio stile di vita “.
Contro oncludeva rilevando l'assoluta carenza di consapevolezza delle necessità di L
un bambino in capo alla coppia, la totale carenza di consapevolezza dei due soggetti dei propri problemi psicopatologici, l'assoluta incapacità genitoriale e la totale assenza di una rete familiare di sostegno e supporto. 66Nella relazione sociale del Comune di Biancavilla si dava atto che Pt 1 e' un ragazzino bisognoso lui di una guida "e che entrambi i genitori non sono in grado di attivare risorse interne al fine di sviluppare un modello di vita per loro e per la figlia;
il servizio sociale di Biancavilla, ove da ultimo gli appellanti avevano trovato un alloggio sino al settembre 2024, riferiva che, dopo che la Pt 2 aveva lasciato la comunità, entrambi i genitori non avevano mai chiesto notizie della figlia o domandato incontri e non avevano nessuna concreta progettualità di vita.
Con la sentenza appellata, infine, il Tribunale dichiarava l'adottabilità della minore, ritenendo l'attualità e l'irreversibilità dello stato d'abbandono in cui versava la minore,
l'impossibilità di recupero delle capacità genitoriali degli appellanti e l'inidoneità di diverse figure vicarianti il ruolo genitoriale.
Fatta tale necessaria premessa in punto di fatto, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, nel caso in esame, la procedura che ha portato all'adottabilità della minore è stata connotata da una serie di interventi concreti a tutela e sostegno della madre e della figlia minore, che sono stati pervicacemente rifiutati dalla Pt 2 che, assieme al
Pt 1 , si e' dimostrata del tutto incapace di occuparsi della figlia, disinteressandosi completamente della minore unitamente al padre.
Situazione che, in verità, non e' stata minimamente contestata dagli appellanti.
Cio' premesso, venendo all'esame dei motivi di gravame, osserva la Corte che nel caso in esame, del tutto correttamente il TM ha ritenuto provata l'assoluta mancanza di capacità genitoriale in capo ad entrambi gli appellanti.
E' stata, invero, riscontrata una assoluta incuria materiale da parte della madre, che non ha la benche' minima consapevolezza del suo grave disturbo mentale, confermata dall'osservazione del comportamento materno all'interno della struttura e dalle condizioni della minore, esposta a gravi rischi per la sua stessa incolumità e non minimamente tutelata dalla madre, nonche' la totale assenza di consapevolezza della realtà del padre, convinto che la Pt 2 possa esser una buona madre ( cfr. dichiarazioni rese da quest'ultimo innanzi al TM).
Durante il collocamento in casa famiglia, e' stata osservata l'assoluta incapacità della madre di accudire e crescere la figlia, e la vanificazione di ogni progetto attivato in suo favore;
e' stato accertato che i genitori, per le loro condizioni psicopatologiche, non sono in grado di porre in esser una rivisitazione critica del loro comportamento, non essendo capaci di rendersi conto dei loro gravissimi limiti cognitivi, e che la madre e' incapace di prestare assistenza morale e materiale alla minore, mettendone a repentaglio la salute e l'integrità fisica.
Contro
Va, altresi', osservato che, alla luce delle acquisizioni probatorie in atti ( relazioni e dei servizi sociali) che sono state espletate in tempi molto recenti, manifestamente infondato appare il motivo d'appello con cui gli appellanti deducono l'erroneità della valutazione resa dal TM in ordine alla loro assoluta incapacità genitoriale insuscettibile di ogni previsione di recupero.
Invero, il servizio multidisciplinare e tutti gli operatori intervenuti nel corso della complessa attività istruttoria hanno accertato, l'incapacità di adattamento al ruolo genitoriale dei reclamanti, evidenziando, peraltro, il comportamento gravemente abbandonico posto in essere da entrambi i genitori e la loro mancata collaborazione a cagione della loro incapacità di comprendere i propri deficit che non sono reversibili.
Infondato, ad avviso della Corte, e' anche il secondo motivo d'appello con cui gli appellanti deducono di aver modificato il loro stile di vita, per aver reperito un alloggio ed il padre un lavoro.
-Osserva la Corte che, anche a prescindere dal fatto che il contratto di locazione di un immobile prodotto dagli appellanti e' ormai scaduto nel settembre 2024, e non e' stata fornita alcuna prova sull'attività lavorativa asseritamente svolta del padre, - nel caso in esame, i gravissimi limiti della coppia genitoriale sopraevidenziati non sono suscettibili di esser superati da un mero ed ipotetico miglioramento della condizioni economiche, essendo oggettivamente legati alle patologie degli appellanti che non ne hanno consapevolezza ed hanno essi stessi bisogno di aiuto e supporto.
Deve, quindi, ritenersi accertato che sono i profili personologici dei reclamanti ed i loro evidenti deficit che costituiscono il limite invalicabile ad un corretto esercizio del loro ruolo genitoriale, che determina una prognosi di non recuperabilità del loro ruolo genitoriale.
Va, poi, rimarcato, in ordine alla minore, cio' che e' emerso dall'audizione degli affidatari, sentiti in questo grado del procedimento, - i quali hanno dichiarato che la- bambina non ha ricordi dei genitori ed e' una bimba sana e socievole (cfr verbale di audizione in atti).
Ritiene il Collegio che, tali essendo le circostanze di fatto, il gravame, - per vero proposto in termini del tutto generici, deve integralmente rigettarsi.
Invero, in seno all'atto di impugnazione, gli appellanti si sono limitati a lamentare la loro ritenuta irreversibile incapacità genitoriale, senza neppure contestare le risultanze degli accertamenti espletati in primo grado, peraltro in tempi assolutamente recenti, con conseguente superfluità delle richieste istruttorie, ed a manifestare un mero desiderio di recuperare il rapporto con la minore, senza alcuna seria interiorizzazione ed assunzione di responsabilità, e soprattutto senza mai dimostrare consapevolezza dei loro problemi e dei bisogni della bambina.
Orbene, non può non rilevarsi che la finalità della presente procedura è quella di stabilire quale sia il miglior interesse per i minori, e cioè se rimanere con i genitori o, se invece, sia necessario recidere detto legame, in considerazione delle condotte oggettivamente pregiudizievoli per i minori poste in essere dai genitori.
Ritiene il Collegio che, alla luce di una valutazione complessiva dei fatti di causa - ed in particolare del fatto che le intenzioni manifestate non sono suffragate da nessun elemento nuovo, risultino determinanti per la conferma della decisione appellata
-
l'atteggiamento di rifiuto tenuto dagli appellanti rispetto all'aiuto ed al supporto che più volte è stato loro offerto dal Pt 3 dai servizi sociali, i gravi problemi psichiatrici della madre e le loro gravi carenze personologiche, con conseguente manifesta inutilità di nuovi ed ulteriori approfondimenti che sarebbero meramente esplorativi ed oggettivamente superflui alla luce delle condotte tenute e degli accertamenti già espletati in tempi molto recenti, che consentono una valutazione all'attualità dei presupposti per la declaratoria d'adottabilità (Cass. 2024/9798; 2024/14777; Cass.
2024/23320).
In particolare, ritiene il Collegio che gli evidenti limiti intellettivi e cognitivi dei genitori sono tali da compromettere in modo irreversibile la loro capacità genitoriale, ed appare, altresì, estremamente improbabile un recupero della stessa in tempi ragionevoli, avuto riguardo all'interesse ed alle esigenze della figlia minore a crescere in un contesto familiare sano e sereno.
Pertanto, deve ritenersi che la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse della minore.
La soluzione sopra indicata appare l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, che pure dichiara il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ed in tale ottica, prevede strumenti (quali l'affidamento solidaristico, l' inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato) volti a supportare le famiglie qualora le stesse si trovino in situazioni di difficoltà, transeunti e superabili, con l'attivazione di adeguati interventi di sostegno e di aiuto, essendo espressamente previsto che le condizioni di indigenza del minore non possono essere di ostacolo al diritto del predetto alla propria famiglia
(art.1 ).
Com'e' noto, la cd. adozione legittimante (art.7) è prevista per i minori dichiarati in stato di adottabilità, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori medesimi o dei parenti tenuti a provvedervi (art.8), sempre che la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (la forza maggiore va esclusa se il nucleo familiare rifiuta le misure di sostegno offerte dai servizi sociali).
Di recente la Suprema Corte, in conformità alla CEDU, ha ribadito il principio secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, quantomeno finché ciò sia possibile, considerando l'adozione come misura estrema da adottare quando il programma di sostegno non sortisca l'effetto sperato (Cass. n. 25213/2013), cosicchè l'adozione va applicata solo quando "ogni altro rimedio appaia inadeguato rispetto all'esigenza dell'acquisto e del recupero di uno stabile e adeguato contesto familiare" (Cass. n. 881/2015).
Si è osservato, altresì, che il ridimensionamento dell'istituto dell'adozione quale estrema ratio discende dall'art. 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo che sancisce, (primo comma), il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, disponendo (al secondo comma), che: " Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".
La Corte Edu ha ritenuto che il ricorso all'adozione è legittimo solo in presenza di circostanze eccezionali, in particolare, nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (v. Cedu, 21 ottobre 2008, Pt 4 c. Italia, ric. n. 19537/03), in presenza di atti di violenza o maltrattamento fisico o psichico (v. Cedu, 13 marzo
2005, Y.C. c. Regno Unito, ric. n. 4547/10) o di abusi sessuali (v. Cedu, 9 maggio 2003, CP_3 Morselli c. Italia, ric. n. 52763/99) ed in generale qualora il permanere nella famiglia di origine sia di sicuro pregiudizio per il minore.
In tale ottica, si è altresì precisato che, essendo l'adozione una misura estrema, gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il permanere del minore nella propria famiglia di origine (Cedu, 21 gennaio 2014, Per_2 c. Italia, ric. n. 33773/01).
È, dunque, evidente che, essendo questo il quadro normativo nazionale e sovranazionale di riferimento, l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere condotto in modo particolarmente rigoroso, com'e' avvenuto, del resto, nel caso in esame.
In tal senso, si veda Cass. n.7391/2016, in cui la Suprema Corte ha specificato che alla
"...alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è possibile ricorrere solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce misura eccezionale (una estrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, tra le quali vi è anche l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio
... ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi
E cio' fermo restando che, anche nel giudizio inerente alla verifica dello stato d'abbandono, non puo' che assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità (Cass. 5095/2014).
Come e' stato di recente chiarito, invero, il giudice di merito deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali con riferimento, innanzitutto, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto anche futuro di assunzione di responsabilità genitoriale caratterizzato da cura ed accadimento, e solo se, a seguito dei tentativi di recupero, questo progetto sia fallito e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con le necessità dei minori di vivere in un sano contesto familiare e' possibile dichiarare lo stato d'adottabilità; (Cass. 9798/2024; Cass. 2023/4002; Cass. 19154/19; Cass. 2017/22589; Cass. 2015/6137); ne consegue che e' irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri
(Cass. 2018/4097; Cass. 2018/26624 e da ultimo Cass. 2019/19156).
In conformità ai suddetti principi deve evidenziarsi nel caso in specie:
che la condotta degli appellanti si è risolta in reiterati comportamenti fattuali
-
gravissimi e pregiudizievoli per la figlia sin dalla gravidanza che denotano la sussistenza di una incapacità genitoriale in concreto, non recuperabile in tempi ragionevoli;
che, nella specie, sono state adottate tutte le misura assistenziali per evitare la
-
recisione del legame tra la minore ed i genitori, ma senza ottenere l'esito sperato in considerazione della mancanza di consapevolezza dei genitori, delle patologie che li affliggono e delle loro gravi carenze personologiche;
che l'accertamento dello stato di abbandono non viene fatto discendere solo dalle carenze personologiche dei genitori, ma dalla sussistenza di comportamenti del tutto abbandonici mai rivisitati ne' compresi e del tutto incompatibili con una crescita serena della figlia minore.
In tale situazione, non recidere il legame che unisce il minore ai genitori vorrebbe dire esporre la bambina in modo ingiustificato a pericolosi esperimenti che, ragionevolmente, aggraverebbero il suo percorso di crescita, in contrasto manifesto con il best interest della minore stessa, che verrebbe altrimenti esposta a pericolose sperimentazioni, specie in considerazione dell'assoluta carenza della funzione protettiva in capo agli appellanti ( Cass. 10/1/2014 n. 341; Cass. 12730/2011).
Di essenziale rilevo appare, infine, alla Corte evidenziare che, nel caso in esame, nessuna rilevanza ha avuto un'eventuale stato di deprivazione economica dei genitori, atteso che, a tenore di quanto dagli stessi dichiarato, la condotta tenuta in concreto dagli appellanti non puo' esser giustificata neppure da una situazione di inedia.
Per completezza, infine, deve, rimarcarsi che, nella specie, la qualificazione della condotta degli appellanti è scevra da qualsiasi connotazione sanzionatoria o punitival nei confronti degli stessi, attestandosi, piuttosto, su una valutazione meramente oggettiva della loro assoluta ed irreversibile incapacità genitoriale.
Da ultimo, la sussistenza dello stato di abbandono dei minori predetti va confermata anche sotto il profilo della mancanza, nella specie, di parenti in grado di prendersi cura della minore, con conseguente rigetto anche dell'ultimo motivo d'appello.
Invero, la zia materna di cui gli appellanti hanno dedotto una disponibilità ad occuparsi della minore, si è del tutto disinteressata delle sorti della bambina, non la ha mai cercato nel corso della procedura né ha mai chiesto ai servizi o al centro affido di poterla vedere e non ha neppure ritenuto di costituirsi nel presente procedimento, dimostrando il suo assoluto disinteresse nei confronti della nipote, con la quale, peraltro, e si tratta di considerazione del tutto dirimente, difetta anche una significativa relazione, non avendo la minore mai visto la detta zia materna.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado appellata va integralmente confermata ed il gravame va rigettato.
In considerazione della natura della controversia, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Parte 1 e da Parte 2 avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità della predetta minore e per l'effetto, conferma integralmente la suddetta sentenza;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione del 9.4.2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott. Concetta Pappalardo Dott. Massimo Escher