Art. 4. (Fondo per la cooperazione allo sviluppo) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 i mezzi finanziari gia' destinati al "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" di cui all' articolo 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. 2. Le disponibilita' esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, le entrate di cui all'articolo 14 della citata legge n. 49 del 1987 , come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al medesimo comma 1. 3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al medesimo comma. 4. L'attivita' della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla citata legge n. 49 del 1987 , come modificata dal presente articolo. 5. Al comma 2 dell'articolo 11 della citata legge n. 49 del 1987 , le parole: "del Fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo". 6. Al comma 3 dell'articolo 11 della citata legge n. 49 del 1987 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La relativa documentazione e' inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera". 7. L'articolo 14 della citata legge n. 49 del 1987 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Disponibilita' finanziarie). - 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonche' alla cooperazione svolta dalla Comunita' europea, sono costituiti:
a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalita' di cui all' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 ;
b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati;
e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attivita' della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.
2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.
3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalita' stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalita'". 8. Il comma 1 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 e' sostituito dal seguente:
"1. Alla gestione delle attivita' dirette alla realizzazione delle finalita' della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nei limiti della presente legge". 9. Al comma 2 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 , le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla fine del comma sono soppresse. 10. Al comma 4 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il suddetto termine l'ufficio dovra' comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo". 11. Il comma 9 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 e' sostituito dal seguente:
"9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari gia' destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo". 12. Il comma 10 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 e' abrogato. 13. Al comma 1 dell'articolo 32 della citata legge n. 49 del 1987 , le parole: "del Fondo speciale di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)". 14. Il comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 49 del 1987 e' abrogato. 15. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 37 della citata legge n. 49 del 1987 le parole: "sul Fondo di cooperazione" sono sostituite dalle seguenti: "sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)"; e l'ultimo periodo e' soppresso. 16. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15 . 17. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' nominare un consegnatario-cassiere. 18. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della citata legge n. 49 del 1987 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 . 19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1995
Note all'art. 4:
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 11 della citata legge n. 49/1987 , come modificato dalla presente legge, risulta rispettivamente il seguente:
"2. Gli interventi derivanti da calamita' o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938 , pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del comitato direzionale ne' al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione e' inoltrata al comitato direzionale, al comitato consultivo ed all'ufficio di ragioneria contestulmente alla delibera".
- Si riporta qui di seguito il testo dell' art. 11, comma 3, della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) limitatamente all'alinea a e alla lettera d):
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a) - c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".
- Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 49/1987 , come modificato dall' art. 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e' dal presente articolo, risulta il seguente:
"Art. 15 (Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo). - 1. Alla gestione delle attivita' dirette alla realizzazione delle finalita' della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nei limiti della presente legge".
2. Presso la Direzione generale e' costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali
3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimita' in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che e' tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.
4. A tal fine e' costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio e' tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. Entro il suddetto termine l'ufficio dovra' comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo.
5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.
6. (Abrogato).
7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'unita' tecnica centrale di cui all'art.
12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'art. 9, comma 5.
8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.
9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nelle rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 14, commi 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari gia' destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo".
- Il testo dell'art. 32, comma 1, della citata legge n. 49/1987 , come modificato dal presente articolo, risulta il seguente:
"1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalita' della presente legge, ove previsto nei programmi stessi con oneri a carico dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) i cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualita' personali necessarie, che siano impegnati a svolgere attivita' di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento, di compiti di rilevante responsabilita' tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, comma 10".
- Il testo completo dell'art. 37 della citata legge n. 49/1987 , quale modificato dal presente articolo, risulta il seguente:
"Art. 37 (Stanziamenti). - 1. Con legge finanziaria e' determinata ogni anno l'entita' globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla "Cooperazione allo sviluppo", bilaterale e multilaterale.
2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati tenenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.
3. (Abrogato).
4. Con gli stanziamenti disposti sull'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalita' previste nell' art. 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 , e successive modificazioni, per l'indennita' di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo, per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonche' per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalita' di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, inviate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma, detta quota non potra' comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario".
- La legge n. 15/1985 concerne: "Disciplina della spesa da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri".
- Il D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177 concerne: "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
"Art. 14. - (Disponibilita' finanziarie). - 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonche' alla cooperazione svolta dalla Comunita' europea, sono costituiti:
a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalita' di cui all' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 ;
b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati;
e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attivita' della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.
2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.
3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalita' stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalita'". 8. Il comma 1 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 e' sostituito dal seguente:
"1. Alla gestione delle attivita' dirette alla realizzazione delle finalita' della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nei limiti della presente legge". 9. Al comma 2 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 , le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla fine del comma sono soppresse. 10. Al comma 4 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il suddetto termine l'ufficio dovra' comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo". 11. Il comma 9 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 e' sostituito dal seguente:
"9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari gia' destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo". 12. Il comma 10 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 e' abrogato. 13. Al comma 1 dell'articolo 32 della citata legge n. 49 del 1987 , le parole: "del Fondo speciale di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)". 14. Il comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 49 del 1987 e' abrogato. 15. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 37 della citata legge n. 49 del 1987 le parole: "sul Fondo di cooperazione" sono sostituite dalle seguenti: "sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)"; e l'ultimo periodo e' soppresso. 16. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15 . 17. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' nominare un consegnatario-cassiere. 18. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della citata legge n. 49 del 1987 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 . 19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1995
Note all'art. 4:
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 11 della citata legge n. 49/1987 , come modificato dalla presente legge, risulta rispettivamente il seguente:
"2. Gli interventi derivanti da calamita' o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938 , pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del comitato direzionale ne' al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione e' inoltrata al comitato direzionale, al comitato consultivo ed all'ufficio di ragioneria contestulmente alla delibera".
- Si riporta qui di seguito il testo dell' art. 11, comma 3, della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) limitatamente all'alinea a e alla lettera d):
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a) - c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".
- Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 49/1987 , come modificato dall' art. 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e' dal presente articolo, risulta il seguente:
"Art. 15 (Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo). - 1. Alla gestione delle attivita' dirette alla realizzazione delle finalita' della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nei limiti della presente legge".
2. Presso la Direzione generale e' costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali
3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimita' in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che e' tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.
4. A tal fine e' costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio e' tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. Entro il suddetto termine l'ufficio dovra' comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo.
5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.
6. (Abrogato).
7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'unita' tecnica centrale di cui all'art.
12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'art. 9, comma 5.
8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.
9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nelle rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 14, commi 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari gia' destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo".
- Il testo dell'art. 32, comma 1, della citata legge n. 49/1987 , come modificato dal presente articolo, risulta il seguente:
"1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalita' della presente legge, ove previsto nei programmi stessi con oneri a carico dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) i cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualita' personali necessarie, che siano impegnati a svolgere attivita' di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento, di compiti di rilevante responsabilita' tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, comma 10".
- Il testo completo dell'art. 37 della citata legge n. 49/1987 , quale modificato dal presente articolo, risulta il seguente:
"Art. 37 (Stanziamenti). - 1. Con legge finanziaria e' determinata ogni anno l'entita' globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla "Cooperazione allo sviluppo", bilaterale e multilaterale.
2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati tenenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.
3. (Abrogato).
4. Con gli stanziamenti disposti sull'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalita' previste nell' art. 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 , e successive modificazioni, per l'indennita' di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo, per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonche' per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalita' di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, inviate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma, detta quota non potra' comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario".
- La legge n. 15/1985 concerne: "Disciplina della spesa da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri".
- Il D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177 concerne: "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".