Ordinanza cautelare 13 giugno 2022
Sentenza 13 aprile 2023
Ordinanza cautelare 21 giugno 2024
Ordinanza presidenziale 7 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/02/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00809/2025REG.PROV.COLL.
N. 04177/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4177 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Bortoletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 624/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Scarpato. Nessuno è presente per le parti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, straniero di nazionalità -OMISSIS-, ha presentato, in data -OMISSIS-, istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.L. n. 34/2020.
2. La domanda è stata respinta dalla Prefettura di Ravenna in ragione della mancata allegazione della documentazione idonea a dimostrare la disponibilità, in capo al datore di lavoro ed al suo nucleo familiare, di un reddito adeguato all’assunzione, documentazione espressamente richiesta con il preavviso di rigetto inviato all’indirizzo indicato dal datore di lavoro e dal lavoratore per ricevere le comunicazioni (ovverosia la sede dell’associazione che si era occupata di formalizzare la domanda), ma mai inoltrata alla Prefettura.
3. Lo straniero ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. per l’Emilia Romagna, Bologna, deducendo di non aver ricevuto la comunicazione ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, atteso che nella richiesta di emersione era stato indicato come recapito l’indirizzo “fisico” di -OMISSIS- e l’indirizzo e-mail “-OMISSIS-”, mentre la Prefettura aveva notificato la comunicazione ostativa all’accoglimento dell’istanza all’associazione per il cui tramite era stata presentato la richiesta di emersione.
Ciò posto, il ricorrente ha allegato in giudizio il possesso di un reddito sufficiente, depositando il CUD del datore di lavoro e dei familiari conviventi relativo ai redditi dell’anno 2019, nonché il certificato di stato di famiglia che dimostra l’appartenenza al medesimo nucleo familiare dei soggetti percettori di reddito (e ciò al fine di dimostrare la sussistenza di un reddito superiore alla soglia prevista di 27.000 € annui).
4. Il T.a.r. ha respinto il ricorso, rilevando che le notifiche del preavviso di rigetto e del provvedimento finale erano puntualmente avvenute anche nei confronti del lavoratore, ancorché utilizzando l’unico indirizzo utile a tale fine e cioè quello dichiarato dagli stessi interessati, ovverosia l’indirizzo dell’associazione intermediaria che aveva inoltrato l’istanza (-OMISSIS-), presso la quale il datore di lavoro ed il lavoratore avevano eletto domicilio.
5. Lo straniero ha proposto appello deducendo di aver indicato un indirizzo fisico ed un indirizzo digitale presso i quali ricevere le comunicazioni, recapiti tuttavia ignorati dalla Prefettura, che aveva provveduto a notificare il preavviso di rigetto presso l’indirizzo dell’associazione, mai indicato nell’istanza di emersione, privando l’istante della possibilità di dimostrare il possesso di un reddito adeguato.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha accolto l’istanza di misure cautelari, ai fini del riesame della posizione dell’appellante da parte della Prefettura.
7. Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- la Prefettura di Ravenna è stata ulteriormente onerata del deposito della seguente documentazione:
(i) istanza di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020 relativa all’appellante, corredata della documentazione da cui siano evincibili l’indirizzo fisico e/o digitale del datore di lavoro, del lavoratore, e dell’associazione sindacale di cui questo si sia eventualmente avvalso;
(ii) preavviso di rigetto ed il provvedimento impugnato, con la prova della comunicazione/notificazione a tutti i suoi destinatari;
(iii) nuovo provvedimento eventualmente adottato a seguito dell’ordinanza cautelare -OMISSIS-.
8. La Prefettura, con comunicazioni del 22 e del 28 novembre 2024, ha rappresentato di non disporre della domanda dell’appellante e di aver formalizzato apposita richiesta di assistenza al proprio centro telematico, al fine di ottenere i dati relativi agli indirizzi email contenuti nella stessa.
9. All’udienza pubblica del 12 dicembre 2024 l’appello è stato introitato per la decisione.
10. Deve preliminarmente essere respinta la richiesta di rinvio formulata dalla Prefettura di Ravenna, non potendo le problematiche organizzative interne all’Amministrazione imporre l’ulteriore dilazione del giudizio, risultando peraltro il quadro probatorio sufficientemente chiaro a definire la vertenza.
11. Nel merito l’appello è fondato nei seguenti limiti.
12. Emerge dagli atti che il lavoratore ha indicato, nella domanda di emersione, un indirizzo fisico ed un indirizzo e-mail non utilizzati dalla Prefettura per notificare la comunicazione ostativa all’accoglimento dell’istanza ed il provvedimento conclusivo del procedimento, avendo l’Amministrazione ritenuto di dover utilizzare il diverso indirizzo dell’associazione che aveva svolto le funzioni di intermediaria sulla base di un protocollo di intesa con l’Ente.
13. Tale forma di notificazione, in assenza di prova circa l’effettiva volontà del richiedente di eleggere domicilio per ogni comunicazione presso la suddetta associazione, non può surrogare l’obbligo di notifica individuale al destinatario provvedimento, il quale nell’istanza ha indicato anche uni indirizzo di residenza “fisico” presso cui ricevere le comunicazioni (-OMISSIS-), non utilizzato dalla Prefettura.
14. Per gli atti amministrativi, infatti, al fine di dare certezza giuridica e conoscibilità all'azione amministrativa, trova applicazione il principio previsto dall’art. 21-bis della l. n. 241/1990, per cui " ... il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile... " e tale comunicazione non può che intendersi individuale e personale.
15. Pertanto, la notifica effettuata dall’Amministrazione presso l’indirizzo pec dell’associazione intermediaria non può considerarsi valida, con la conseguenza che l’interessato non è stato messo in grado di rappresentare le proprie osservazioni in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda, da ciò discendendo l’illegittimità del diniego impugnato, anch’esso peraltro non correttamente notificato.
16. Rimangono salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione in sede di rivalutazione dell’istanza.
17. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo ed annulla il provvedimento impugnato;
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e le liquida nella somma complessiva di e 3.000,00, oltre accessori di legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.