Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2021, n. 34562
CASS
Sentenza 16 settembre 2021

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Massime1

Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata, la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis, e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata, nonché al soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non necessaria l'acquisizione di elementi di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. che suffragassero le dichiarazioni testimoniali di un coindagato nei cui confronti era stata disposta l'archiviazione, in applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 323-ter cod. pen.).

Commentario1

  • 1Art. 197 c.p.p. - Incompatibilità con l'ufficio di testimone
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2021, n. 34562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34562
Data del deposito : 16 settembre 2021

Testo completo