Sentenza 16 settembre 2021
Massime • 1
Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata, la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis, e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata, nonché al soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non necessaria l'acquisizione di elementi di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. che suffragassero le dichiarazioni testimoniali di un coindagato nei cui confronti era stata disposta l'archiviazione, in applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 323-ter cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Art. 197 c.p.p. - Incompatibilità con l'ufficio di testimonehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2021, n. 34562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34562 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2021 |
Testo completo
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, avv.ti Alfonso Esposito ed Andrea Vagito, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno, accogliendo l'appello proposto ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, ha applicato a RI CA gli arresti domiciliari, in relazione al delitto di induzione indebita ex art. 319-quater, cod. pen., che egli avrebbe commesso, in concorso con i coindagati ZZ e RI, nella sua qualità di custode giudiziario e delegato all'attività di vendita Penale Sent. Sez. 6 Num. 34562 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 07/07/2021 nella procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti dell'impresa edile "DO Vallee s.r.l.", legalmente rappresentata da MI DO. Secondo l'ipotesi d'accusa, d'intesa con ZZ, ingegnere nominato suo ausiliario tecnico nella medesima procedura, il ricorrente avrebbe alterato i valori di stima degli immobili sottoposti a pignoramento, in tal modo consentendo al DO di ottenere una riduzione dello stesso e la restituzione di parte di quel compendio, ma chiedendo ed ottenendo da questi, quale indebita remunerazione, la somma di 20.000 euro in contanti, corrisposta in varie tranches, per lo più nelle mani di RI, cugino di ZZ e da quest'ultimo incaricato della relativa riscossione. Il Tribunale ha ritenuto fondate tali accuse, sulla base delle dichiarazioni del DO, poiché particolareggiate, riscontrate dai dati delle indagini tecniche (intercettazioni di conversazioni e tabulati del traffico telefonico), confermate dalla confessione di ZZ e dalle dichiarazioni di RI (che si è limitato a professare la sua buona fede sulla causale dei versamenti riscossi) e prive di qualsiasi ragione per un'accusa calunniosa nei confronti del solo CA. 2. Ricorre per cassazione CA, per il tramite dei propri difensori, rassegnando tre doglianze. 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria: il pignoramento eseguito nei confronti del DO era ampiamente sproporzionato per eccesso rispetto all'importo del suo debito;
la riduzione del vincolo, quindi, gli sarebbe legittimamente spettata;
di conseguenza, nessun indebito profitto gli avrebbero fatto conseguire CA e ZZ, i quali avrebbero agito soltanto quali consiglieri esperti della materia, per consentirgli di ottenere un risultato che esulava del tutto dalle funzioni e dai poteri loro spettanti in ragione dell'incarico ricoperto. La loro condotta potrebbe perciò integrare, al più, gli estremi della truffa aggravata. 2.2. Violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., in relazione alla valutazione degli elementi indiziari. CA non ha chiesto né concordato alcun pagamento, non ha riscosso alcunché, non ha avuto rapporti con l'esattore RI. Le accuse a suo carico provengono dalle dichiarazioni del denunciante e dei coindagati, ma: a) il primo, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non può considerarsi un testimone puro e semplice, poiché la sua posizione è stata soltanto successivamente archiviata, per esclusione della punibilità a norma dell'art. 323-ter, cod. pen., dovendo perciò trovare applicazione il disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente necessità di "riscontri", invece mancanti;
b) 2 ZZ ha reso dichiarazioni non genuine, perché dettate dal solo intento di alleggerire la sua posizione ottenendo benefici processuali;
c) l'unico dato obiettivo è quello riveniente dai tabulati telefonici, tuttavia dallo stesso Giudice per le indagini preliminari ritenuto inconsistente;
d) il Tribunale, infine, ha illegittimamente valorizzato a fini probatori l'esercizio di un diritto dell'indagato, qual è quello di non rispondere all'interrogatorio in sede di convalida del fermo. 2.3. Vizi di motivazione in punto di esigenze cautelari e, comunque, di scelta della misura, avendo il Tribunale trascurato l'intervenuta sospensione dell'indagato dall'albo degli avvocati, la sopraggiunta revoca degli analoghi incarichi ricevuti, la presentazione dell'istanza di cancellazione dall'elenco dei custodi giudiziari: fatti - si deduce - che avrebbero determinato il venir meno della probabilità di occasioni prossime favorevoli alla reiterazione del reato, necessaria per ritenere sussistenti esigenze cautelari munite del carattere dell'attualità richiesto dalla legge processuale. Inoltre, l'ordinanza impugnata non spiegherebbe perché non possa ritenersi adeguata una misura interdittiva, anziché quella coercitiva custodiale applicata. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Hanno depositato conclusioni scritte i difensori ricorrenti, sostanzialmente ribadendo le argomentazioni esposte con il ricorso ed insistendo per l'accoglimento dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi. 2. Quanto al primo, la tesi per cui, avendo il debitore DO diritto alla riduzione del pignoramento, non si sarebbe potuto configurare l'ipotizzato delitto di cui all'art. 319-quater, cod. pen., ma, semmai, quello di truffa, non solo è del tutto infondata, ma probabilmente suscettibile di aprire il varco a più gravi addebiti. Emerge indiscutibilmente, infatti, dalle risultanze istruttorie esposte nell'ordinanza impugnata, che quegli si sia determinato a pagare non già in quanto tratto in inganno da CA e dai sodali di questi, ma piuttosto perché condizionato dal bisogno economico e dal timore che il custode ed il tecnico, organi di fatto plenipotenziari nell'àmbito della relativa procedura giudiziaria, potessero ulteriormente pregiudicarlo con eventuali loro determinazioni. 3 Ne consegue che, se la leva che ha determinato DO a tale prestazione non va rinvenuta nell'inganno, bensì nella coartazione del suo volere, la circostanza per cui il vantaggio attraverso la stessa avuto di mira non fosse indebito, bensì gli spettasse, farebbe addirittura declinare la fattispecie concreta verso la concussione, anziché verso la ritenuta induzione. E' ormai ius receptum, infatti, che il delitto di concussione è caratterizzato da un abuso costrittivo del pubblico agente, che si attua mediante violenza o minaccia, anche soltanto implicita, di un danno contra ius, tale per cui il destinatario viene posto di fronte all'alternativa di subire il danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di un'utilità non dovuta;
mentre, nell'induzione indebita, la condotta dell'agente pubblico si configura come pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, in quanto motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale cui altrimenti non avrebbe diritto (per tutte, Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470). 3. Anche la seconda doglianza presenta vari profili di manifesta infondatezza. 3.1. Tanto dicasi, anzitutto, con riferimento alla qualifica processuale del DO come persona informata sui fatti, anziché come indagato ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.. Invero - per giurisprudenza ormai consolidata, a partire da Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246376 - non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento definito con provvedimento di archiviazione. La disciplina limitativa della capacità di testimoniare, prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis, e 210, cod. proc. pen., si applica, infatti, solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto già imputato, sempre che non irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto: con la conseguenza che, al di fuori di tali ipotesi (e dunque anche per l'indagato ormai archiviato), non trova applicazione il disposto dell'art. 192, comma 3, cit., richiamato dal successivo art. 197-bis, comma 6. 3.2. Egualmente priva di ogni sostegno giuridico è la dedotta violazione del diritto al silenzio dell'indagato: in tema di valutazione della prova, infatti, l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni 4 ragionevole dubbio, già espresso sulla base delle prove acquisite (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682; in senso analogo, fra altre, Sez. 6, n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 276381). 3.3. Per il resto, ovvero sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle dichiarazioni del DO, la censura non solo è generica, poiché non si confronta puntualmente con le logiche deduzioni del Tribunale sull'attendibilità di costui, ma è altresì funzionale alla rivalutazione del significato del materiale investigativo, e dunque ad un giudizio di merito, che in questa sede non è consentito. 4. Analoghi limiti presenta pure il terzo motivo di ricorso, in tema di esigenze cautelari. Stando all'ordinanza impugnata, al Tribunale risulterebbero essere state documentate solo l'istanza del ricorrente di autosospensione dall'attività di avvocato e la comunicazione da lui inoltrata alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari di Nocera: fatti ragionevolmente ritenuti non concludenti da quei giudici, in quanto non seguiti - almeno all'epoca - dai formali provvedimenti consequenziali. L'ulteriore iniziativa della richiesta di cancellazione dall'elenco dei custodi, poi, è soltanto del 29 aprile scorso (cfr. atto allegato al ricorso), e dunque addirittura successiva all'ordinanza oggetto d'impugnazione, non potendo perciò essere presa in considerazione in questa sede, deputata esclusivamente al controllo della correttezza giuridica e della congruità logica di quel provvedimento. Tanto premesso, la motivazione di quest'ultimo non presenta alcuna frattura logica, avendo il Tribunale correttamente evidenziato come le sospensioni dai vari incarichi ed attività professionali non siano decisive ai fini dell'esclusione delle esigenze cautelari, essendo esclusivamente di tipo volontario e legate alle sorti del presente procedimento. Inoltre, l'ordinanza tratteggia efficacemente una personalità dell'indagato nient'affatto rassicurante, ponendone in risalto la disinvoltura, la pervicacia, la scaltrezza (presso il proprio studio, ad esempio, egli aveva installato un dispositivo di schermatura da intercettazioni) ed il collaudato modus operandi, da lui e dai suoi collaboratori sperimentato anche in altre procedure giudiziarie analoghe, nonché rilevando che si tratta di fatti recenti e di attività delittuosa non cessata spontaneamente ma solo a seguito del fermo di polizia giudiziaria. Infine, congruamente e logicamente motivata si presenta pure la scelta della misura custodiale, giustificata in ragione dei probabili contatti dell'indagato con i suoi fidati collaboratori in tale sistematica attività delittuosa rimasti in libertà, come ad esempio il legale da lui imposto al DO. 5 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.