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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10821 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 7327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato e promossa con ricorso depositato in data 31.03.2025
DA
, (p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla via Ben Hur, 84 presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo PU e
IA PU che la difendono e rappresentano giusta procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE
(Avv. Vincenzo PU)
(Avv. IA PU)
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco e suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato in
Napoli, Piazza Municipio 1, Palazzo San Giacomo
OPPOSTO
(Avv. Nuvola Di Mauro)
(Avv. Alfredo Perillo)
Resa sulla base della seguente
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'avviso di accertamento n. Prot. n.
PG/13688/694 emesso il 22.11.2024, notificato in data 24.03.2025, con il quale il comune di
Napoli le ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 27.194,00 a titolo di indennità di occupazione abusiva in Piazza Vincenzo Bellini n. 71 e di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
A fondamento dell'opposizione la ricorrente ha eccepito: - la nullità dell'atto impugnato per mancata notificazione dell'atto prodromico ossia del verbale di contestazione;
- la nullità dell'atto di ingiunzione poiché proveniente da un indirizzo pec del comune che non sarebbe quello certificato e istituzionale per effettuare le notifiche in quanto non presente nel registro
IPA. Dedotto ciò ha concluso, previa sospensione dell'atto impugnato, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento con vittoria di spese di lite. Si è costituito in giudizio il che ha contestato integralmente i motivi di Controparte_1 opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, rilevando che il verbale era stato ricevuto da soggetto addetto alla ricezione degli atti nonché socio della e la pretestuosità Parte_1 dell'eccezione circa l'invalidità dell'indirizzo pec utilizzato dal comune per la spedizione dell'atto.
§ 2.Preliminarmente occorre dare atto che oggetto di impugnazione è l'avviso di accertamento esecutivo disciplinato dall'art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha previsto per gli enti locali la possibilità di adottare a decorrere dal 1 gennaio del 2020 per il recupero dei tributi, e più in generale dell'entrate patrimoniali dell'ente, un atto impoesattivo, che cumula in un unico provvedimento la fase dell'accertamento e quella dell'intimazione ad adempiere entro il termine previsto per la presentazione del ricorso o, per le entrate patrimoniali, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica.
Ed infatti, in conformità alle prescrizioni normative, nella parte dell'atto relativa alle
“avvertente per il debitore” è riportata la espressa indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo “idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari” e del soggetto che, alla scadenza del termine per adempiere, provvederà in concreto alla riscossione delle somme indicate nel titolo.
Ebbene, le pretese dell'ente pubblico territoriale hanno natura di diritto di credito tanto che la relazione tra le parti va inquadrata nel tipo pretesa – obbligo e non nel tipo potere – interesse legittimo. Da ciò deriva che il processo non ha ad oggetto l'atto, privo di effetti negativi nei confronti del privato, bensì il rapporto, con la conseguenza che va stabilito se la pretesa creditoria sia o meno fondata. L'azione introdotta dal ricorrente va quindi qualificata come domanda di accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti dal Controparte_1
Rispetto a tale tipologia di azione, valgono i principi generali in tema di onere della prova (cfr. art. 2697 cod. civ.), in base ai quali è la parte creditrice a dover dimostrare i fatti costitutivi del credito (cfr., in relazione all'azione di accertamento negativo, Cass., sez.
6 - L, ordinanza n.
16917 del 04/10/2012; Cass., sez. 3, sentenza n. 26158 del 12/12/2014).
Inoltre, poiché l'amministrazione non esercita poteri autoritativi, ma agisce per il recupero di un credito, non trova applicazione la legge n. 241 del 1990 e l'invito al pagamento deve intendersi sufficientemente motivato laddove, come nel caso in esame, indichi i fatti costitutivi della pretesa (occupazione abusiva di mq 15 in piazza Bellini 71, durata dell'occupazione, tariffa applicata).
§ 3. Fatta questa breve premessa, è ora possibile passare all'esame dei motivi di opposizione.
Il motivo con cui è stata eccepita l'estinzione dell'obbligazione per la mancata notifica del verbale di accertamento prodromico all'ingiunzione di pagamento è infondato.
Infatti, occorre operare una distinzione tra il canone Cosap, disciplinato dal Decreto legislativo n. 446/1997 e dal Regolamento comunale in materia, quale corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico in forza di un provvedimento concessorio esistente o che si ritiene fittiziamente esistente, e la sanzione amministrativa prevista dall'art 20 commi 4 e 5 del Codice della Strada irrogata in caso di occupazione abusiva.
In particolare, il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo costituisce il titolo per fondare la pretesa dell'amministrazione al recupero dell'indennità prevista dal Regolamento comunale, nel senso che integra l'atto-documento rilevante nella sua dimensione probatoria di fatto storico dell'avvenuta occupazione di suolo pubblico, fondante la pretesa di pagamento della relativa indennità. Pertanto, eventuali vizi afferenti al processo notificatorio del verbale o altri aspetti formali dello stesso, non integrano fatti impeditivi del diritto dell'amministrazione alla corresponsione del canone per occupazione del suolo pubblico.
Quindi, si ritiene infondata l'eccepita omessa notifica del verbale "prodromico" nei termini perentori previsti dall'art. 14 L. 689/1981 e comunque secondo le modalità e termini previsti dal regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico di cui alla Delibera del consiglio comunale n. 97 del 7 maggio 2004 e ss. mm. e ii., atteso che nella fattispecie in esame non è in predicato il procedimento sanzionatorio (art. 20 C.d.S.) ma una richiesta di pagamento di indennità di occupazione abusiva che non postula alcuna notificazione prodromica del verbale di accertamento.
D'altro canto, come si è già evidenziato, è incontestato il fatto storico dell'occupazione abusiva di suolo pubblico in Piazza Bellini n. 71, per un totale di 15.00 mq (3.00 x 5.00) attraverso tavoli, sedie ed ombrelloni, tale da legittimare la richiesta di pagamento del Cosap, né sul punto l'opponente ha negato di aver posto tavoli e sedie sul suolo pubblico o di possedere un'autorizzazione a tal fine.
§ 4. Parimenti il secondo motivo di opposizione relativo all'invalidità dell'indirizzo utilizzato dall'ente comunale per la notifica dell'avviso di pagamento è infondato nonché generico.
Invero ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 4, del d. lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione
Digitale) e dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di più indirizzi di posta elettronica certificata, purché risultanti dai pubblici elenchi, ed in particolare dall'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA). Nel caso di specie, l'indirizzo di provenienza
“entrate.cosap@pec apoli.it” risulta censito tra gli indirizzi ufficiali del CP_1 CP_1 per il Servizio gestione entrate COSAP/canone unico patrimoniale, come verificabile dal
[...] sito istituzionale dell'ente e dal portale IPA.
La giurisprudenza ha chiarito che la provenienza dell'atto da un indirizzo pec secondario dell'ente non incide sulla sua validità, quando lo stesso sia comunque inserito nei pubblici elenchi e riconducibile alla pubblica amministrazione emittente (Cass. Civ. SS.UU. 18.05.2022
n. 15979).
Né vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del decreto n. 179 del 2012, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, (convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,).
Invero, “è fatto obbligo alle amministrazioni di aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D. Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa”.
Al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da un proprio valido indirizzo PEC, come nel caso. Infine, ulteriore argomento ad avallo della validità della notifica, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. Civ., 08.02.2021 n. 2961) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. Civ. SS.UU.,
28.09.2018 n. 23620) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione.
In definitiva sulla base delle argomentazioni svolte l'opposizione va rigettata e per l'effetto va dichiarata la legittimità dell'avviso di pagamento impugnato.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia
n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
2. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
che si liquidano in € 3809,00 per compensi professionali (di cui € 851,00 Controparte_1 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e se dovute.
Napoli, 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Isabella Martuscelli
Ruolo Generale n. 7327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato e promossa con ricorso depositato in data 31.03.2025
DA
, (p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla via Ben Hur, 84 presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo PU e
IA PU che la difendono e rappresentano giusta procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE
(Avv. Vincenzo PU)
(Avv. IA PU)
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco e suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato in
Napoli, Piazza Municipio 1, Palazzo San Giacomo
OPPOSTO
(Avv. Nuvola Di Mauro)
(Avv. Alfredo Perillo)
Resa sulla base della seguente
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'avviso di accertamento n. Prot. n.
PG/13688/694 emesso il 22.11.2024, notificato in data 24.03.2025, con il quale il comune di
Napoli le ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 27.194,00 a titolo di indennità di occupazione abusiva in Piazza Vincenzo Bellini n. 71 e di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
A fondamento dell'opposizione la ricorrente ha eccepito: - la nullità dell'atto impugnato per mancata notificazione dell'atto prodromico ossia del verbale di contestazione;
- la nullità dell'atto di ingiunzione poiché proveniente da un indirizzo pec del comune che non sarebbe quello certificato e istituzionale per effettuare le notifiche in quanto non presente nel registro
IPA. Dedotto ciò ha concluso, previa sospensione dell'atto impugnato, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento con vittoria di spese di lite. Si è costituito in giudizio il che ha contestato integralmente i motivi di Controparte_1 opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, rilevando che il verbale era stato ricevuto da soggetto addetto alla ricezione degli atti nonché socio della e la pretestuosità Parte_1 dell'eccezione circa l'invalidità dell'indirizzo pec utilizzato dal comune per la spedizione dell'atto.
§ 2.Preliminarmente occorre dare atto che oggetto di impugnazione è l'avviso di accertamento esecutivo disciplinato dall'art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha previsto per gli enti locali la possibilità di adottare a decorrere dal 1 gennaio del 2020 per il recupero dei tributi, e più in generale dell'entrate patrimoniali dell'ente, un atto impoesattivo, che cumula in un unico provvedimento la fase dell'accertamento e quella dell'intimazione ad adempiere entro il termine previsto per la presentazione del ricorso o, per le entrate patrimoniali, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica.
Ed infatti, in conformità alle prescrizioni normative, nella parte dell'atto relativa alle
“avvertente per il debitore” è riportata la espressa indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo “idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari” e del soggetto che, alla scadenza del termine per adempiere, provvederà in concreto alla riscossione delle somme indicate nel titolo.
Ebbene, le pretese dell'ente pubblico territoriale hanno natura di diritto di credito tanto che la relazione tra le parti va inquadrata nel tipo pretesa – obbligo e non nel tipo potere – interesse legittimo. Da ciò deriva che il processo non ha ad oggetto l'atto, privo di effetti negativi nei confronti del privato, bensì il rapporto, con la conseguenza che va stabilito se la pretesa creditoria sia o meno fondata. L'azione introdotta dal ricorrente va quindi qualificata come domanda di accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti dal Controparte_1
Rispetto a tale tipologia di azione, valgono i principi generali in tema di onere della prova (cfr. art. 2697 cod. civ.), in base ai quali è la parte creditrice a dover dimostrare i fatti costitutivi del credito (cfr., in relazione all'azione di accertamento negativo, Cass., sez.
6 - L, ordinanza n.
16917 del 04/10/2012; Cass., sez. 3, sentenza n. 26158 del 12/12/2014).
Inoltre, poiché l'amministrazione non esercita poteri autoritativi, ma agisce per il recupero di un credito, non trova applicazione la legge n. 241 del 1990 e l'invito al pagamento deve intendersi sufficientemente motivato laddove, come nel caso in esame, indichi i fatti costitutivi della pretesa (occupazione abusiva di mq 15 in piazza Bellini 71, durata dell'occupazione, tariffa applicata).
§ 3. Fatta questa breve premessa, è ora possibile passare all'esame dei motivi di opposizione.
Il motivo con cui è stata eccepita l'estinzione dell'obbligazione per la mancata notifica del verbale di accertamento prodromico all'ingiunzione di pagamento è infondato.
Infatti, occorre operare una distinzione tra il canone Cosap, disciplinato dal Decreto legislativo n. 446/1997 e dal Regolamento comunale in materia, quale corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico in forza di un provvedimento concessorio esistente o che si ritiene fittiziamente esistente, e la sanzione amministrativa prevista dall'art 20 commi 4 e 5 del Codice della Strada irrogata in caso di occupazione abusiva.
In particolare, il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo costituisce il titolo per fondare la pretesa dell'amministrazione al recupero dell'indennità prevista dal Regolamento comunale, nel senso che integra l'atto-documento rilevante nella sua dimensione probatoria di fatto storico dell'avvenuta occupazione di suolo pubblico, fondante la pretesa di pagamento della relativa indennità. Pertanto, eventuali vizi afferenti al processo notificatorio del verbale o altri aspetti formali dello stesso, non integrano fatti impeditivi del diritto dell'amministrazione alla corresponsione del canone per occupazione del suolo pubblico.
Quindi, si ritiene infondata l'eccepita omessa notifica del verbale "prodromico" nei termini perentori previsti dall'art. 14 L. 689/1981 e comunque secondo le modalità e termini previsti dal regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico di cui alla Delibera del consiglio comunale n. 97 del 7 maggio 2004 e ss. mm. e ii., atteso che nella fattispecie in esame non è in predicato il procedimento sanzionatorio (art. 20 C.d.S.) ma una richiesta di pagamento di indennità di occupazione abusiva che non postula alcuna notificazione prodromica del verbale di accertamento.
D'altro canto, come si è già evidenziato, è incontestato il fatto storico dell'occupazione abusiva di suolo pubblico in Piazza Bellini n. 71, per un totale di 15.00 mq (3.00 x 5.00) attraverso tavoli, sedie ed ombrelloni, tale da legittimare la richiesta di pagamento del Cosap, né sul punto l'opponente ha negato di aver posto tavoli e sedie sul suolo pubblico o di possedere un'autorizzazione a tal fine.
§ 4. Parimenti il secondo motivo di opposizione relativo all'invalidità dell'indirizzo utilizzato dall'ente comunale per la notifica dell'avviso di pagamento è infondato nonché generico.
Invero ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 4, del d. lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione
Digitale) e dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di più indirizzi di posta elettronica certificata, purché risultanti dai pubblici elenchi, ed in particolare dall'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA). Nel caso di specie, l'indirizzo di provenienza
“entrate.cosap@pec apoli.it” risulta censito tra gli indirizzi ufficiali del CP_1 CP_1 per il Servizio gestione entrate COSAP/canone unico patrimoniale, come verificabile dal
[...] sito istituzionale dell'ente e dal portale IPA.
La giurisprudenza ha chiarito che la provenienza dell'atto da un indirizzo pec secondario dell'ente non incide sulla sua validità, quando lo stesso sia comunque inserito nei pubblici elenchi e riconducibile alla pubblica amministrazione emittente (Cass. Civ. SS.UU. 18.05.2022
n. 15979).
Né vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del decreto n. 179 del 2012, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, (convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,).
Invero, “è fatto obbligo alle amministrazioni di aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D. Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa”.
Al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da un proprio valido indirizzo PEC, come nel caso. Infine, ulteriore argomento ad avallo della validità della notifica, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. Civ., 08.02.2021 n. 2961) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. Civ. SS.UU.,
28.09.2018 n. 23620) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione.
In definitiva sulla base delle argomentazioni svolte l'opposizione va rigettata e per l'effetto va dichiarata la legittimità dell'avviso di pagamento impugnato.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia
n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
2. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
che si liquidano in € 3809,00 per compensi professionali (di cui € 851,00 Controparte_1 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e se dovute.
Napoli, 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Isabella Martuscelli