Art. 2.
Sono organi del Consorzio:
1) il Consiglio di amministrazione;
2) il presidente ed il vice presidente;
3) il Collegio dei revisori.
Il Consiglio di amministrazione e' costituito:
a) da due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) da un rappresentante del Ministero dei trasporti;
d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
e) da tre rappresentanti di ciascuno dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di Milano e di Cremona.
I rappresentanti del Ministeri sono nominati con decreto ministeriale, quelli dei Comuni e delle Province sono nominati con deliberazione dei rispettivi Consigli. Nella rappresentanza di ciascun Ente locale verra' compreso un membro di minoranza.
Tutti i membri di cui sopra durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.
Il presidente rappresenta il Consorzio ed esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, con facolta' di assumerne tutti i poteri in caso di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio medesimo.
Il vice presidente sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.
Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri e, precisamente, di un rappresentante del Ministero dei tesoro, di un rappresentante dei Ministero dei lavori pubblici, nominati con decreti ministeriali, e di un rappresentante degli Enti locali di Milano e di Cremona, nominato d'accordo dalle rispettive Amministrazioni dei Comuni e delle Province.
Il rappresentante del Ministero del tesoro ha la funzione di presidente del Collegio.
Anche i membri del Collegio dei revisori durano la carica quattro anni e possono essere riconfermati.
I rappresentanti ministeriali sono scelti fra funzionari in attivita', di servizio e saranno sostituiti nel caso di cessazione dal servizio.
Il Consorzio e' assistito da un segretario generale che ha, veste di pubblico ufficiale e come tale partecipa alle adunanze e ne redige i verbali, roga i contratti di competenza del Consorzio, custodisce gli atti del medesimi e, ha poteri di certificazione in merito ad essi.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117 convertito con modificazioni dalla L. 8 giugno 1995, n. 234 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all' articolo 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044 , e successive modificazioni, e' integrata da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 20 aprile 1995.
Sono organi del Consorzio:
1) il Consiglio di amministrazione;
2) il presidente ed il vice presidente;
3) il Collegio dei revisori.
Il Consiglio di amministrazione e' costituito:
a) da due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) da un rappresentante del Ministero dei trasporti;
d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
e) da tre rappresentanti di ciascuno dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di Milano e di Cremona.
I rappresentanti del Ministeri sono nominati con decreto ministeriale, quelli dei Comuni e delle Province sono nominati con deliberazione dei rispettivi Consigli. Nella rappresentanza di ciascun Ente locale verra' compreso un membro di minoranza.
Tutti i membri di cui sopra durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.
Il presidente rappresenta il Consorzio ed esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, con facolta' di assumerne tutti i poteri in caso di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio medesimo.
Il vice presidente sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.
Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri e, precisamente, di un rappresentante del Ministero dei tesoro, di un rappresentante dei Ministero dei lavori pubblici, nominati con decreti ministeriali, e di un rappresentante degli Enti locali di Milano e di Cremona, nominato d'accordo dalle rispettive Amministrazioni dei Comuni e delle Province.
Il rappresentante del Ministero del tesoro ha la funzione di presidente del Collegio.
Anche i membri del Collegio dei revisori durano la carica quattro anni e possono essere riconfermati.
I rappresentanti ministeriali sono scelti fra funzionari in attivita', di servizio e saranno sostituiti nel caso di cessazione dal servizio.
Il Consorzio e' assistito da un segretario generale che ha, veste di pubblico ufficiale e come tale partecipa alle adunanze e ne redige i verbali, roga i contratti di competenza del Consorzio, custodisce gli atti del medesimi e, ha poteri di certificazione in merito ad essi.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117 convertito con modificazioni dalla L. 8 giugno 1995, n. 234 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all' articolo 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044 , e successive modificazioni, e' integrata da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 20 aprile 1995.