Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 127 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 23/04/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. PASSALACQUA MARIA GRAZIA la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. BATTAGLIESE ROSA la quale ha chiesto il rigetto del ricorso opponendosi alla ammissione di CTU richiesta da controparte;
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 127 /2025 R.G.L. oggetto: Prestazione: malattia vertente tra
nato a [...] il [...] CF Parte_1 [...]
, in giudizio con l'avv. PASSALACQUA MARIA GRAZIA giusta procura in atti, C.F._1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
, CF , rappresentato e difeso dall'avv. BATTAGLIESE ROSA ,
[...] P.IVA_1
giusta procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente, ha chiesto “- Accertare e dichiarare che la patologia sofferta è malattia professionale tabellata. - Accertare e dichiarare che il danno biologico del ricorrente è conseguenza diretta del lavoro svolto. - Accertare e dichiarare la malattia professionale del ricorrente nella misura almeno pari al 6 %, o in quella misura maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con conseguente liquidazione del relativo indennizzo e/o della relativa rendita. - Per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...]
del ricorrente dell'indennizzo in capitale. - In subordine, accertare, solo in diritto, l'esatta percentuale di invalidità in capo al ricorrente. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. -
Chiede nominarsi C.T.U., al fine di quantificare il grado di inabilità permanente, la misura dell'indennizzo e il nesso di causalità tra la malattia e l'attività lavorativa e nomina quale CTP il
Dott. ”. Per_1
Premetteva a detta domanda di essere “un operaio specialista nella costruzione e demolizione di forni industriali da tutta una vita”; di aver svolto attività altamente usurante quale
“demolizione/disfacimento, attività di spostamento/disgombero, attività di sollevamento, trasporto e posizionamento di attrezzatura, nonché utilizzo di materiali quali pannelli di calcio silicato, pannelli cerabord, fibra ceramica refrattaria, mattoni isolanti, mattoni duri refrattari, amianto, lana di roccia” la quale “ha determinato l'insorgere di gravissime patologie”; di avere per tale ragione inoltrato in data 27.9.20222 “la denuncia/comunicazione di malattia professionale n.518805252” che era stata rigettata dall . CP_1
Allegando che “la documentazione medica allegata, ben rappresentativa delle gravissime condizioni di salute non lascia dubbi circa l'esistenza del nesso eziologico tra la patologia e l'attività lavorativa svolta, quale, peraltro, ” incardinava il presente Persona_2
giudizio rassegnando le suddette conclusioni.
Si costituiva l'istituto resistente il quale contestava quanto dedotto da parte ricorrente.
Evidenziava il mancato ricevimento in sede amministrativa della “certificazione attestante la malattia professionale denunciata;
dell'indagine SPreSAL e della documentazione ex ditta
[...]
e rilevava nel merito che “non emerge una patologia professionale asbesto correlata” e Pt_1
“per quanto poi attiene alle attività di sollevamento e trasporto di gravi, citate nel ricorso, le stesse non risultano dai documenti medici né sono suffragate da accertamenti strumentali”; allegava inoltre la mancanza di “documentazioni amministrativa circa il lavoro svolto, manca la denuncia di malattia professionale e la cartella sanitaria di rischio “
Chiedeva pertanto “Nel merito: Voglia il sig. Giudice adìto, contrariis rejectis, respingere la domanda. Disponendo per le spese secondo Legge.”.
Il giudizio è stato istruito con il deposito di documenti.
Il Tribunale ritiene di poter decidere la controversia allo stato degli atti.
Come è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. 17-6- 2004 n. 11353, Cass. 9-2-2012 n. 1878, Cass. 4-10-2013 n. 22738), “nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice. Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo”.
Rileva ancora la Corte che sul punto non rileva la tardiva costituzione del resistente atteso che ai fini della tempestività della contestazione, non può incidere la tardività della costituzione in giudizio, potendo porsi dei limiti alla contestabilità dei fatti allegati dall'attore soltanto sul presupposto di un originario atteggiamento di non contestazione (Cass. n. 461/2015) addirittura neutra essendo ai fini dei quali si discute (id est individuazione di elementi utili a far ritenere non contestata la domanda) l'eventuale contumacia del convenuto.
Non a caso infatti, il giudice della legittimità ha precisato che “il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita, sicché non è preclusa la contestazione, per la prima volta in appello, sia per la parte rimasta contumace che per quella costituitasi tardivamente in primo grado” (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 461 del 14/01/2015,
Rv. 634077 – 01, cit.) e che “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello” (cfr. Sez. 3, Ord. n. 14372 del 24/05/2023, Rv. 667974 - 01). Ebbene, costituendosi in giudizio l' resistente ha eccepito la mancanza di prova in atti CP_1
circo lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa implicante il rischio di assunzione della denunciata malattia professionale.
Tale prova costituisce precedente logico giuridico rispetto alla valutazione della idoneità della documentazione medica comunque versata in atti con la conseguenza che ove non sia provata l'attività concretamente svolta con la connessa e consequenziale esposizione al rischio, la domanda non può trovare accoglimento
Da quanto precede deriva che in parte ultronee ed in parte tardive risultano le deduzioni, le allegazioni e la produzione documentale del ricorrente contenute nelle note di udienza depositate il 18.4.2025 in quanto formulate successivamente al maturare della barriera preclusiva costituita dall'udienza di cui all'art. 420 cpc
In mancanza quindi di prova sull'attività lavorativa effettivamente svolta dal ricorrente e sul rischio derivante dalla stessa -l'onere di fornire la quale costituendo detto rapporto elemento costitutivo del diritto fatto valere ed essendone stata di contro la relativa esistenza, espressamente negata da parte del resistente, gravava sul la domanda non può trovare accoglimento. Pt_1
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili vista la dichiarazione resa dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 152 disp. att. cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe ogni diversa domanda istanza ed eccezione disattesa
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 23 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo