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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 03/02/2026, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1626/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
EL LO OB, Relatore
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8597/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa A Responsabilita Limitata Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01211088 60 000 Associazione_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 846/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento, con vittoria di spese.
Resistente: rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.r.l., società incorporante di Società_1 s.r.l., proponeva, nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale 1 di Roma ricorso n. 8597/2025 RG avverso una Cartella di pagamento di complessivi € 7.579,73 emessa, a seguito di controlli automatizzati, per IRES ed IRPEF 2020.
2. Ricorrente lamenta:
1° - mancata notifica di un avviso bonario;
2° - Pagamento dell'imposta da parte della società incorporante.
3. DP-1 si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere rigettato, perché come segue infondati tutti i motivi proposti.
1° motivo (mancata preventiva notifica dell'avviso bonario)
Nessuna nullità della Cartella è prevista dalla legge per il caso di mancata previa notifica dell'esito della liquidazione della dichiarazione a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis, DPR n. 600/1973 (ex multiis, Cass. 12023/2015).
2° motivo (avvenuto pagamento dell'imposta)
Il mod. F 24 prodotto dal ricorrente per provare il pagamento dell'obbligazione tributaria riferita alla società incorporata non consente di ricondurre a questa il pagamento medesimo, perché privo dei requisiti di imputazione del pagamento ad altri soggetti. In particolare, Parte resistente ha dimostrato che non sono state osservate le indicazioni di compilazione fornite dall'AGENZIA DELLE ENTRATE (Risoluzione n. 119/
E del 25/09/2017 e Provvedimento del Direttore del 23/10/2007). Ne consegue che il pagamento provato possa riferirsi soltanto alle obbligazioni fiscali proprie del soggetto pagatore.
Peraltro, la resistente DP-1 ha confermato la ricezione del pagamento con F 24, soltanto escludendo la possibilità di correttamente imputarlo al ricorrente. Ne consegue che per l'AGENZIA DELLE ENTRATE il pagamento ricevuto sia corrispondente ad un indebito e, come tale, vada restituito al contribuente che l'ha
(erroneamente) effettuato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della difesa dell'Ufficio con risorse proprie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente ad
€ 1.200,00 per spese di lite. Dispone la restituzione a carico dell'Ufficio dell'importo ricevuto nei termini di cui in motivazione.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
EL LO OB, Relatore
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8597/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa A Responsabilita Limitata Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01211088 60 000 Associazione_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 846/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento, con vittoria di spese.
Resistente: rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.r.l., società incorporante di Società_1 s.r.l., proponeva, nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale 1 di Roma ricorso n. 8597/2025 RG avverso una Cartella di pagamento di complessivi € 7.579,73 emessa, a seguito di controlli automatizzati, per IRES ed IRPEF 2020.
2. Ricorrente lamenta:
1° - mancata notifica di un avviso bonario;
2° - Pagamento dell'imposta da parte della società incorporante.
3. DP-1 si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere rigettato, perché come segue infondati tutti i motivi proposti.
1° motivo (mancata preventiva notifica dell'avviso bonario)
Nessuna nullità della Cartella è prevista dalla legge per il caso di mancata previa notifica dell'esito della liquidazione della dichiarazione a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis, DPR n. 600/1973 (ex multiis, Cass. 12023/2015).
2° motivo (avvenuto pagamento dell'imposta)
Il mod. F 24 prodotto dal ricorrente per provare il pagamento dell'obbligazione tributaria riferita alla società incorporata non consente di ricondurre a questa il pagamento medesimo, perché privo dei requisiti di imputazione del pagamento ad altri soggetti. In particolare, Parte resistente ha dimostrato che non sono state osservate le indicazioni di compilazione fornite dall'AGENZIA DELLE ENTRATE (Risoluzione n. 119/
E del 25/09/2017 e Provvedimento del Direttore del 23/10/2007). Ne consegue che il pagamento provato possa riferirsi soltanto alle obbligazioni fiscali proprie del soggetto pagatore.
Peraltro, la resistente DP-1 ha confermato la ricezione del pagamento con F 24, soltanto escludendo la possibilità di correttamente imputarlo al ricorrente. Ne consegue che per l'AGENZIA DELLE ENTRATE il pagamento ricevuto sia corrispondente ad un indebito e, come tale, vada restituito al contribuente che l'ha
(erroneamente) effettuato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della difesa dell'Ufficio con risorse proprie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente ad
€ 1.200,00 per spese di lite. Dispone la restituzione a carico dell'Ufficio dell'importo ricevuto nei termini di cui in motivazione.